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Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 - Total Raffinage Marketing / Commissione

(Causa T-566/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total Raffinage Marketing SA (Puteaux, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire e S. Naudin)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente gli artt. 1 e 2 della decisione della Commissione 1°ottobre 2008, C(2008) 5476 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.181 - Cere per candela);

ridurre molto consistentemente l'ammenda inflitta alla Total R.M. con l'art. 2 di tale decisione;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione della Commissione 1°ottobre 2008, C (2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 - Cere per candele, con cui la Commissione ha constatato che talune imprese, fra le quali la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, fissando prezzi e ripartendosi i mercati delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e della paraffina molle in Germania.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce undici motivi, relativi, rispettivamente, ad una violazione dell'art. 81 CE, dell'obbligo di motivazione, degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende1 e dei principi di proporzionalità, di presunzione d'innocenza, di certezza del diritto, di parità di trattamento e del carattere individuale delle pene, in quanto la Commissione:

-    ha considerato che le pratiche relative alle cere e alle paraffine, da un lato, e alla paraffina molle, dall'altro, costituiscono una violazione unica e continua e ha qualificato le pratiche relative alla paraffina molle come accordo;

-    ha erroneamente rilevato una violazione unica e continua consistente in un accordo di fissazione dei prezzi, di spartizione dei mercati e/o dei clienti, anche se a carico della ricorrente si può addebitare un solo scambio di informazioni riguardo le condizioni del mercato delle paraffine, i prezzi e le future strategie in ambito tariffario, i clienti e i volumi;

-    da un lato, non ha tenuto conto della giurisprudenza comunitaria sulla pubblica dissociazione, presumendo la responsabilità della ricorrente per l'intera durata dell'asse cere e paraffine, quando invece la ricorrente ha cessato di partecipare alle "riunioni tecniche" dopo la riunione dell'11 e 12 marzo 2004, ossia circa un anno prima del termine dell'infrazione, e, d'altro canto, la Commissione ha riconosciuto il ritiro anticipato della Repsol dall'intesa prima della fine dell'infrazione, ma non anche quello della ricorrente, benché la ricorrente si trovi in una situazione equivalente;

-    ha imposto alla ricorrente di produrre la prova della presa di distanze pubblica rispetto all'intesa in questione;

-    non ha considerato che l'intesa non è stata attuata;

-    ha utilizzato il valore delle vendite dei tre ultimi esercizi in cui la ricorrente ha partecipato all'infrazione invece del valore delle vendite dell'ultimo anno di partecipazione;

-    ha preso in considerazione una percentuale troppo elvata del valore delle vendite per la parte dell'infrazione relativa alla paraffina molle;

-    ha applicato il metodo di calcolo dell'ammenda sancito dal punto 24 degli orientamenti, che è contrario all'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e ai principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di presunzione d'innocenza;

-    ha applicato un importo addizionale a fini di dissuasione, senza tuttavia giustificarlo in maniera sufficiente;

-    ha inflitto un'ammenda pari al 410 % del volume d'affari realizzato in un anno dalla ricorrente sul mercato in discussione;

-    ha imputato alla società controllante, Total SA, il comportamento della ricorrente.

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1 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006L 210, pag. 2).