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Ricorso proposto il 15 aprile 2010 - Commissione / SEMEA

(Causa T-168/10)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Petrova, agente, e E. Bouttier, avocat)

Convenuta: Societé d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) (Millau, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Condannare la Societé d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron, nella persona del suo rappresentante ad hoc, a pagare alla ricorrente l'importo di EUR 41 012 a titolo di capitale nonché gli interessi maturati a partire dal 10 marzo 1992 o, in subordine, dal 27 aprile 1993;

ordinare la capitalizzazione degli interessi;

condannare la società SEMEA alla somma di EUR 5 000 per la sua resistenza defatigatoria;

condannare la società SEMEA alle spese delle presente causa.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, concludeva il 6 luglio 1990 con la Societé d'économie mixte d'équipement de l'Aveyron (SEMEA) un contratto di sovvenzione per un'azione di sviluppo locale, consistente nell'esecuzione di lavori di preparazione e di lancio di un Centre Européen d'Entreprise Locale in Millau.

La Commissione sostiene che, in forza di tale contratto, la SEMEA si impegnava a realizzare varie prestazioni e a renderne conto alla Commissione trasmettendo rapporti periodici, mentre la Commissione, da parte sua, si impegnava a contribuire finanziariamente all'esecuzione di tali lavori, per l'importo massimo di ECU 135 000, entro il limite del 50 % del costo giustificato dei lavori.

Nel maggio 1991, la SEMEA avrebbe chiesto alla Commissione che il detto contratto potesse essere eseguito da un'altra struttura, l'Association CEI12, il che sarebbe stato accettato dalla Commissione con la precisazione che tale accordo non avrebbe sollevato la SEMEA dalle sue obbligazioni. La SEMEA avrebbe così confermato che si sarebbe resa garante della buona esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.

A seguito di un controllo sullo stato di avanzamento dei lavori, sarebbe stato constatato che il totale delle spese ammissibili ammontava a ECU 187 977 e che pertanto il contributo della Commissione doveva essere fissato a 50 % di tale importo, e cioè a ECU 93 988.

Dal momento che la SEMEA avrebbe già riscosso la somma di ECU 135 000 a titolo del contratto, il presente ricorso è inteso a chiedere alla SEMEA il rimborso di quanto ricevuto in eccedenza.

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