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Sentenza del Tribunale del 3 aprile 2014 – Debonair Trading Internacional/UAMI – Ibercosmetica (SÔ :UNIC)

(Causa T-356/12)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SÔ :UNIC – Marchi comunitari e nazionale denominativi anteriori SO… ?, SO… ? ONE, SO… ? CHIC e marchi denominativi non registrati – Impedimenti relativi alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Rischio di confusione – Famiglia di marchi – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 – Regola 15, paragrafo 2, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 2868/95 – Ricevibilità dell’opposizione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Debonair Trading Internacional Ldª (Funchal, Madera) (rappresentante: T. Alkin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Ibercosmetica, SA de CV (Città del Messico, Messico)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 4 giugno 2012 (procedimento R 1033/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional Ldª e l’Ibercosmetica, SA de CV.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 giugno 2012 (procedimento R 1033/2011-4) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha dichiarato irricevibile l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, riguardo ai segni fatti valere dalla Debonair Trading Internacional Ldª per quanto riguarda il Regno Unito e l’Irlanda.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 311 del 13.10.2012.