Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 1° ottobre 2007 – US Steel Košice / Commissione
(causa T‑489/04)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni per la Slovacchia per il periodo 2005‑2007 – Decisione che indica che la Commissione non intende sollevare obiezioni – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 9, n. 3) (v. punti 42, 49, 51)
2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230 CE) (v. punti 57, 66‑67)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, riguardante il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica slovacca per il periodo 2005-2007, in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32) |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile. |
2) | | La US Steel Košice s.r.o. è condannata alle spese. |