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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' High Court of Justice (Chancery Division) (United Kingdom) il 17 settembre 2008 - Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA / QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

(Causa C-403/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA

Convenuti: QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Phillip George Charles Houghton, Derek Owen

Questioni pregiudiziali

A. Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato 1

Dispositivo illecito

a)    Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato viene elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio e venduto subordinatamente ad un'autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l'accesso al servizio protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un "dispositivo illecito" ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte di un soggetto al di fuori dell'autorizzazione del prestatore del servizio.

b)    Cosa si intenda per "concepiti o adattati" ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva.

Oggetto della domanda

Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmette il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore del servizio il quale ritrasmette tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 98/84/CE.

In particolare:

nel caso in cui una prima impresa trasmette il contenuto di un programma, (compreso immagini, suono e commento in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmette al pubblico il contenuto del programma (al quale ha aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):

a)    Se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di "trasmissioni televisive" ai sensi dell'art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE e dell'art. 1, lett. a) della direttiva 89/552/CEE 2.

b)    Se sia necessario che la prima impresa sia un'emittente ai sensi dell'art. 1, lett. b) della direttiva 89/552/CEE affinché si possa considerare che fornisca un servizio protetto di "trasmissioni televisive" ai sensi del primo trattino dell'art. 2, lett. a) della direttiva 98/84/CE.

c)    Se l'art. 5 della direttiva 98/84/CE debba essere interpretato nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:

i)    perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima impresa; o

ii)    perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un'attività illecita (in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa)

d)    Se sulla soluzione della questione sub c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi di decodifica e dispositivi di accesso condizionati differenti.

Fini commerciali

Se il "possesso a fini commerciali" di cui all'art. 4, lett. a) della direttiva si riferisca solo al possesso finalizzato al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti,

o si estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore finale nel corso di un'attività di qualsiasi tipo.

B. Sull'interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione 3

Diritto di riproduzione

Nel caso in cui frammenti sequenziali di un film, di un'opera musicale o di una registrazione sonora (in questo caso composizioni di audio e video digitali) vengono creati i) all'interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un film su uno schermo televisivo, e l'intera opera viene riprodotta se i frammenti sequenziali vengono considerati nel loro insieme ma solo un numero limitato di frammenti esiste contemporaneamente:

a)    Se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base alle norme del diritto d'autore nazionale relative a cosa costituisca un'illecita riproduzione di un'opera tutelata dal diritto d'autore, o se dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE.

b)    Qualora dipenda dall'interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente. In quest'ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.

c)    Se il diritto di riproduzione di cui all'art. 2 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.

Rilievo economico proprio

a)    Se si debba ritenere che copie di un'opera create all'interno di un decodificatore televisivo satellitare o su uno schermo televisivo collegato al decodificatore, e il cui unico intento è di consentire un uso dell'opera non altrimenti limitato dalla legge, abbiano un "rilievo economico proprio" ai sensi dell'art. 5, n. 1 della direttiva 2001/29/CE per il fatto che tali copie forniscono l'unica base dalla quale il titolare dei diritti può derivare un compenso per l'uso dei suoi diritti.

b)    Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero essere usati senza violare il diritto d'autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già ricevuto un compenso per l'uso dell'opera in tale Stato membro.

Comunicazione al pubblico su filo o senza filo

a)    Se un'opera tutelata dal diritto d'autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2001/29/CE, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio un bar) e comunicata o mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.

b)    Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:

i)    il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall'emittente (in questo caso perché una carta di decodificazione nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);

ii)    il pubblico non costituisce un pubblico pagante in base al diritto nazionale;

iii)    il segnale televisivo viene ricevuto da un'antenna o da un ricevitore satellitare sul tetto dei locali dove si trova il televisore o nelle loro adiacenze.

c)    In caso di soluzione affermativa di una delle parti sub b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare se vi sia una comunicazione dell'opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.

C. Sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo 4 e degli artt. 28, 30 e 49 del Trattato CE

Protezione in base alla direttiva 93/83

Se sia compatibile con la direttiva 93/83/CEE o con gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE il fatto che il diritto d'autore nazionale preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite vengano create all'interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, vi sia una violazione del diritto d'autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se abbia un'incidenza il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.

D.    Sull'interpretazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci e dei servizi di cui agli artt. 28, 30 e 49 CE nel constesto della [direttiva sull'accesso condizionato]

Tutela in base agli artt. 28 e/o 49 CE

a)    Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l'accesso condizionato elaborato dal prestatore del servizio o con il suo consenso diventa un "dispositivo illecito" ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva 98/84/CE allorché viene usato oltrepassando l'autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto, quale sia l'oggetto specifico del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull'accesso condizionato.

b)    Se gli artt. 28 o 49 del Trattato CE si oppongano all'esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro che rende illecito importare o vendere una carta di decodificazione satellitare che è stata rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.

c)    Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la carta di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.

Se la protezione concessa all'Anthem possa essere più ampia di quella concessa al resto della trasmissione

Se gli artt. 28, 30 o 49 del Trattato CE ostino all'esecuzione di una disposizione di diritto d'autore nazionale che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un'opera musicale allorché tale opera è inserita in un servizio protetto che viene raggiunto e rappresentato in pubblico mediante una carta di decodificazione satellitare allorché tale carta è stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro alla condizione che la carta di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se abbia una certa incidenza il fatto che l'opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio protetto nel suo insieme e il diritto nazionale d'autore non si oppone alla rappresentazione e all'esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.

E. Sull'interpretazione delle norme del Trattato sulla concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE

Tutela in base all'art. 81 CE

Allorché un fornitore di programma rilascia una serie di licenze esclusive ciascuna per il territorio di uno o più Stati membri in base alle quali l'emittente è autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo nell'ambito di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in ogni licenza è contenuto un obbligo contrattuale in base al quale l'emittente deve evitare che le sue carte di decodificazione satellitare che consentono la ricezione dei programmi oggetto di licenza vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico deve applicare il giudice nazionale e quali circostanze deve prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia incompatibile con il divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

In particolare:

a)    se l'art. 81, n. 1 debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che si ritiene che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

b)    in tal caso, se si debba anche dimostrare che l'obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall'art. 81, n. 1.

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1 - GU L 320, pag. 54.

2 - Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23).

3 - GU L 167, pag. 10.

4 - GU L 248, pag. 15.