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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 28 giugno 2021 – D. V. / M. A.

(Causa C-395/21)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Parti

Ricorrente in cassazione: D. V.

Resistente in cassazione: M. A.

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 1 debba essere interpretato nel senso che l’espressione «oggetto principale del contratto» ricomprende una clausola, che non sia stata oggetto di negoziato individuale e che figuri in un contratto di servizi legali concluso tra un professionista (avvocato) e un consumatore, avente ad oggetto il costo e le modalità di calcolo dello stesso.

2)    Se il riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 alla chiarezza e alla comprensibilità di una clausola contrattuale debba essere interpretato nel senso che è sufficiente precisare, nella clausola contrattuale relativa al costo (che fissa il costo delle prestazioni effettivamente eseguite sulla base di una tariffa oraria), l’importo del compenso orario dovuto all’avvocato.

3)    In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’obbligo di trasparenza debba essere interpretato nel senso che esso include l’obbligo per l’avvocato di indicare nel contratto il costo di prestazioni le cui tariffe specifiche possano essere chiaramente definite e specificate anticipatamente, oppure se sia necessario specificare anche un costo indicativo delle prestazioni (un preventivo dei compensi per i servizi legali forniti), qualora sia impossibile prevedere il numero (o la durata) di azioni specifiche, e il relativo compenso, al momento della conclusione del contratto, e gli eventuali rischi comportanti un aumento o una diminuzione del costo. Se, per valutare la conformità all’obbligo di trasparenza della clausola contrattuale relativa al costo, sia rilevante il fatto che le informazioni relative al costo dei servizi legali e alle modalità di calcolo dello stesso siano fornite al consumatore con qualsiasi mezzo appropriato o siano indicate nel contratto stesso di servizi legali. Se una mancanza di informazione nei rapporti precontrattuali possa essere compensata da informazioni fornite nel corso dell’adempimento del contratto. Se sulla valutazione della conformità della clausola contrattuale all’obbligo di trasparenza incida il fatto che il costo finale dei servizi legali forniti diventa chiaro solo dopo la cessazione della loro fornitura. Se sia rilevante, nell’ambito della valutazione della conformità all’obbligo di trasparenza della clausola contrattuale relativa al costo, il fatto che il contratto non preveda relazioni periodiche dell’avvocato concernenti le prestazioni fornite o la presentazione periodica di fatture al consumatore, che consentirebbero al consumatore di decidere in tempo utile sul rifiuto di servizi legali o sulla modifica del corrispettivo contrattuale.

4)    Qualora il giudice nazionale dichiari che la clausola contrattuale che stabilisce il costo dei servizi effettivamente forniti sulla base di una tariffa oraria non è formulata in modo chiaro e comprensibile, come richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, se esso debba esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (vale a dire che in sede di esame del carattere eventualmente abusivo della clausola contrattuale occorre verificare se tale clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto, a danno del consumatore) oppure se, ciononostante, tenendo conto del fatto che tale clausola riguarda informazioni essenziali ai sensi del contratto, il mero fatto che la clausola relativa al costo sia non trasparente sia sufficiente per ritenerla abusiva.

5)    Se il fatto che, quando la clausola contrattuale relativa ai costi è stata dichiarata abusiva, il contratto di servizi legali non sia vincolante, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, implichi la necessità di ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza della clausola di cui è stato accertato il carattere abusivo. Se il ripristino di tale situazione implichi che il consumatore non ha l’obbligo di pagare i servizi già forniti.

6)    Se, qualora la natura di un contratto di prestazione di servizi a titolo oneroso renda impossibile il ripristino della situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di una clausola dichiarata abusiva (i servizi sono stati già forniti), la fissazione di un compenso per i servizi forniti dall’avvocato sia contraria all’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. In caso di risposta negativa a tale questione, se l’equilibrio reale mediante il quale si ristabilisce la parità delle parti del contratto si possa ottenere: (i) allorché l’avvocato sia pagato per i servizi prestati alla tariffa oraria indicata nel contratto; (ii) allorché all’avvocato sia pagato il corrispettivo minimo per i servizi legali (ad esempio, quello indicato in un atto normativo nazionale, in particolare raccomandazioni sull’importo massimo del compenso per l’assistenza fornita da un avvocato); (iii) allorché all’avvocato sia pagato un importo ragionevole per i suoi servizi determinato dal giudice, tenuto conto della complessità della causa, delle qualifiche e dell’esperienza dell’avvocato, della situazione finanziaria del cliente e di altre circostanze pertinenti.

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1     Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).