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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch - Francia) – EP/Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(Causa C-673/20)1

[Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articoli 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135]

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire d’Auch

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EP

Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

con l’intervento di: Maire de Thoux

Dispositivo

Gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato.

Dall’esame delle questioni pregiudiziali terza e quarta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

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1 GU C 98 del 22.3.2021.