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Impugnazione proposta il 2 febbraio 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021, causa T-370/20, KL/Banca europea per gli investimenti

(Causa C-68/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Faedo, I. Zanin, agenti)

Altra parte nel procedimento: KL

Conclusioni della ricorrente

Con la sua impugnazione, la BEI chiede che la Corte voglia:

Accogliere l’impugnazione dichiarandola ricevibile e fondata;

Annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-370/20;

Se la Corte considera la controversia matura per la decisione, accogliere le conclusioni formulate dalla BEI in primo grado;

Condannare KL all’integralità delle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la BEI deduce due motivi.

Il primo motivo, articolato in quattro punti, verte sull’errata interpretazione delle norme interne della BEI in materia di invalidità.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quanto alla nozione di invalidità, come prevista dall’articolo 46-1 del regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile ai membri del personale della BEI (RTRP) e all’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative della BEI. Considerando che la nozione di invalidità ai sensi degli articoli suddetti debba essere interpretata nel senso che riguarda l’agente della BEI che viene dichiarato da una commissione di invalidità istituita da quest’ultima incapace di riprendere le sue funzioni o funzioni equivalenti al suo interno, il Tribunale avrebbe snaturato la lettera e il dettato delle norme interne della BEI e avrebbe adottato un’interpretazione che sarebbe in contraddizione con la ragion d’essere della pensione di invalidità come misura di protezione sociale.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe escluso la competenza delle commissioni di invalidità istituite dalla BEI a pronunciarsi sulla capacità di un agente della Banca ad esercitare attività fuori di essa, sul mercato generale del lavoro.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando gli articoli 46-1 RTRP e 11.1 delle disposizioni amministrative sulla base di un ragionamento svolto per analogia con l’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo l’interpretazione sostenuta dalla BEI dell’articolo 51-1 dell’RTRP e omettendo di interpretare tale articolo in connessione all’articolo 46-1 dell’RTRP.

Il secondo motivo, articolato in due punti, verte su un doppio snaturamento delle circostanze in fatto.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando giuridicamente vincolanti documenti della commissione di invalidità che non erano stati sottoscritti da tutti i membri di tale commissione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato in modo erroneo il contenuto del parere della commissione di invalidità, in quanto ha considerato che la commissione di invalidità aveva dichiarato che il ricorrente era incapace di esercitare funzioni presso la BEI mentre i formulari sottoscritti da tutti i membri di detta commissione dichiaravano che il ricorrente non è invalido.

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