Language of document : ECLI:EU:F:2015:42

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

28 aprile 2015

Causa F‑33/14

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura – Pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis.

Decisione:      L’avv. Z è escluso dal procedimento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Copia della presente ordinanza è inviata ai competenti organismi italiani cui l’avv. Z è soggetto.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte – Mancanza di osservazioni da parte del rappresentante dopo essere stato informato dell’avvio del procedimento di esclusione – Irrilevanza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, art. 34, §§ 1 e 2)

2.      Procedimento giurisdizionale – Rappresentanza delle parti – Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte – Avvocato di una parte che ha intralciato inutilmente e in modo persistente l’attività degli organi giurisdizionali dell’Unione

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, art. 34, §§ 1 e 2)

1.      La mancata risposta dell’avvocato di una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione ad una lettera del Tribunale della funzione pubblica che l’informava dell’intenzione di fare uso dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale stesso, non può ostare all’applicazione, nei suoi confronti, delle menzionate disposizioni relative all’esclusione di un avvocato di una parte dal procedimento. Infatti, trattandosi di un avvocato escluso a causa del suo contributo alla prosecuzione ad opera del suo cliente di un comportamento consistente nell’intralciare inutilmente l’attività giurisdizionale degli organi giudicanti dell’Unione, la mancata risposta dell’avvocato interessato non mette minimamente in discussione il fatto che la propensione del suo cliente ad optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato è tale da nuocere al buon funzionamento della giustizia, né il fatto che la condotta del suo avvocato contribuisce direttamente alla prosecuzione della censurata litigiosità del suo cliente.

(v. punto 13)

2.      Occorre fare applicazione dell’articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica escludendo l’avvocato di una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione dal procedimento e inviando una copia dell’ordinanza di esclusione ai competenti organismi nazionali cui è soggetto, quando risulta sufficientemente dimostrato che, con il suo comportamento, l’avvocato interessato ha, senza discernimento, contribuito a dare supporto alla litigiosità del suo cliente, la quale si è rivelata particolarmente pregiudizievole per la corretta amministrazione della giustizia, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti da quest’ultimo dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell’Unione, numero la cui consistenza non poteva sfuggire a un avvocato normalmente diligente.

Al riguardo, la circostanza che l’avvocato interessato abbia proposto solamente due cause, a propria firma e per conto del suo cliente, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non è idonea – tenuto conto della storia del contenzioso promosso dai suoi predecessori, che egli non può ignorare – a legittimare il suo comportamento in quanto avvocato, comportamento che dovrebbe consistere nell’assistere e rappresentare il suo cliente tenendo conto, allo stesso tempo, di quanto necessario per la corretta amministrazione della giustizia, che riveste un interesse pubblico.

(v. punti 14, 21 e 22)