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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2021 – Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM) / Canal+ Luxembourg Sàrl

(Causa C-290/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger regGenmbH (AKM)

Resistente: Canal+ Luxembourg Sàrl

Intervenienti: Tele 5 TM-TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co. KG, Seven.One Entertainment Group GmbH, ProsiebenSat 1 PULS 4 GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo 1 , debba essere interpretato nel senso che non soltanto l’organismo di radiodiffusione, ma anche un offerente di bouquet via satellite, concorrente nella realizzazione dell’atto di radiodiffusione unico e indivisibile, realizzi un’utilizzazione (comunque soggetta ad autorizzazione) unicamente nello Stato in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi siano inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra, con la conseguenza che l’interazione dell’offerente di bouquet via satellite nell’atto di radiodiffusione non possa costituire una violazione dei diritti d’autore nello Stato di ricezione.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15), nonché all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione 2 (GU 2001, L 167, pag. 10), debba essere interpretata nel senso che l’offerente di bouquet via satellite il quale, interagendo come ulteriore attore in una comunicazione al pubblico via satellite, riunisca in un pacchetto di sua ideazione diversi segnali ad alta definizione crittografati di programmi televisivi in chiaro e a pagamento di svariati organismi di diffusione radiotelevisiva e offra ai propri clienti a titolo oneroso il prodotto audiovisivo autonomo così creato, necessiti di un’autorizzazione specifica del titolare dei diritti interessati, anche in relazione ai contenuti protetti dei programmi televisivi gratuiti contenuti nel pacchetto medesimo, sebbene in tal modo dia comunque meramente accesso ai propri clienti ad opere già accessibili gratuitamente per chiunque nell’area di radiodiffusione, seppure con un livello qualitativo inferiore di definizione standard.

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1 GU 1993, L 248, pag. 15.

2 GU 2001, L 167, pag. 10.