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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Roca Sanitario/Commissione

(Causa T-408/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca Sanitario, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Folguera Crespo e M. Merola)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare la nullità parziale degli artt. 1, 2 e 4 della decisione della Commissione europea 23 luglio 2010, nella parte in cui riguarda la Roca Sanitario;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla Roca Sanitario, in conformità agli argomenti esposti nel ricorso, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno per i motivi che vi sono illustrati o per altri motivi di cui il Tribunale valuti tener conto;

in subordine, nell'ipotesi in cui Tribunale si pronunci negli altri ricorsi presentati dalla Roca France o dalla Laufen Austria concedendo una riduzione dell'ammenda inflitta dalla decisione della Commissione europea 23 giugno 2010 per infrazioni commesse da tali società per le quali la Roca Sanitario sia solidalmente responsabile, riconoscere il diritto della Roca Sanitario ad una riduzione pari all'importo dell'ammenda di cui è solidalmente responsabile;

condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla Roca Sanitario.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente ricorso è la stessa impugnata nelle cause T-364/10, Duravit e a./Commissione e T-368/10, Rubinetteria Cisal/Commissione.

I motivi e i principali argomenti sono analoghi a quelli addotti in tali cause.

La ricorrente sostiene in particolare un errore manifesto di valutazione in sede di determinazione della sua responsabilità solidale per le infrazioni asseritamente commesse dalla Roca France e Laufe Austria, posto che l'importo massimo dell'ammenda irrogabile in forza dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato 1 risulta ampiamente superato.

La ricorrente sostiene altresì che la decisione impugnata ignora, senza motivazione, le ampie prove esibite che confutano la presunzione dell'influenza decisiva della ricorrente sulla Roca France e sulla Laufen Austria ai fini della determinazione della responsabilità e del calcolo dell'ammenda.

Ad avviso della ricorrente, la decisione impugnata è contraria ai diritti della difesa, posto che fonda la responsabilità su elementi di fatto e valutazioni soggettive non contenute nella comunicazione degli addebiti, in merito alle quali la ricorrente non ha avuto la possibilità di presentare proprie osservazioni.

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1 - GU L, pag. 1.