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Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 – ABLV Bank/BCE

(Causa T-281/18)1

[«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto – Società controllante e controllata – Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Atti preparatori – Atti non impugnabili – Irricevibilità»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti e E. Koupepidou, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest’ultima ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata, l’ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L’ABLV Bank AS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

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1 GU C 259 del 23.7.2018.