Language of document : ECLI:EU:T:2016:110





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016 –
Deutsche Bahn e altri / Commissione

(causa T‑267/12)

«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale – Elementi di prova contenuti in una domanda di immunità – Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti – Norme deontologiche relative ad un obbligo di lealtà e ad un divieto di doppia rappresentanza – Obblighi fiduciari – Imputabilità del comportamento illecito – Scelta delle società – Ammende – Proporzionalità – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Parità di trattamento – Cooperazione – Immunità parziale dalle ammende – Competenza estesa al merito – Transazione – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 34‑37)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione – Ammissibilità – Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 43‑45)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Potere di imporre la produzione di una comunicazione tra avvocato e cliente – Limiti – Tutela della riservatezza di tale comunicazione – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 2, 17 e 19) (v. punti 48, 49)

4.                     Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 17 – Ambito di applicazione – Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo – Esclusione – Attività non riguardanti il trasporto aereo in quanto tale, bensì un mercato a monte o a valle – Inclusione (Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17, n. 141, considerando 3 e art. 1) (v. punti 80‑86)

5.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Entità giuridica responsabile dell’infrazione – Venir meno al momento dell’adozione della decisione della Commissione o trasferimento della sua attività economica a un’altra entità avente con essa un vincolo strutturale – Imputazione al successore economico – Ammissibilità (Art. 101 TFUE) (v. punti 120‑124)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Scelta delle entità giuridiche soggette a una sanzione – Discrezionalità – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 142‑150)

7.                     Atto delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Possibilità per la Commissione di sanare la mancanza di motivazione della decisione nel corso del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Insussistenza (Art. 101 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 160‑162, 445)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Limiti (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 175‑179)

9.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsene – Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37) (v. punti 180‑183)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Intesa nel settore dei servizi di trasporto merci internazionale aereo – Intesa riguardante i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi – Considerazione del valore delle vendite realizzate con i servizi di trasporto merci quale pacchetto di servizi – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 187‑201, 205‑207)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 215‑218)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Esistenza di un’intesa che interessa un mercato a monte – Circostanza che obbliga la Commissione a discostarsi dagli orientamenti – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 224‑228)

13.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Perseguimento di un obiettivo di prevenzione generale – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punto 239)

14.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Esistenza di un’intesa che interessa un mercato a monte – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 265‑267)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Principio della parità di trattamento – Prassi decisionale della Commissione – Carattere indicativo (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 274‑278, 452)

16.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, §§ 1 e 2; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 15) (v. punti 290‑294)

17.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate – Vincolatività nei confronti della Commissione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punto 38) (v. punto 303)

18.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti adottati dalla Commissione – Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11) (v. punto 315)

19.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4) (v. punti 317‑319)

20.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Concessione di un’immunità condizionale dalle ammende – Presupposto – Informazioni fornite che devono consentire alla Commissione di formarsi un’idea dettagliata e precisa della natura e della portata della presunta intesa – Insussistenza – Informazioni che devono consentire di svolgere un’indagine mirata riguardo a una presunta infrazione [Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punti 8, lettera a), 9, lettera a), e 18] (v. punti 335‑338, 364)

21.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate – Impresa che presenta per prima elementi probatori concludenti – Criteri di valutazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punto 26, comma 3) (v. punti 375‑377)

22.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Procedimento di transazione – Avvio – Potere discrezionale della Commissione – Portata (Art. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamenti della Commissione n. 773/2004, art. 10 bis, § 1, e n. 622/2008, considerando 4; comunicazione della Commissione 2008/C 167/01) (v. punti 417, 418, 424, 438)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, nonché domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutsche Bahn AG, la Schenker China Ltd e la Schenker International (HK) Ltd sono condannate alle spese.