Language of document : ECLI:EU:T:2012:535





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
Bimbo / UAMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(causa T‑569/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BIMBO DOUGHNUTS – Marchio nazionale denominativo anteriore DOGHNUTS – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Domanda di riforma – Ricevibilità»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi BIMBO DOUGHNUTS e DOGHNUTS [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 53, 97‑100)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 50‑52, 55, 69, 90, 96)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 56, 77, 78)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 ottobre 2010 (procedimento R 838/2009‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Panrico SA e la Bimbo SA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bimbo SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’UAMI.

3)

La Panrico SA sopporterà le proprie spese.