Language of document : ECLI:EU:T:2017:666





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 settembre 2017 – Quimitécnica.com e de Mello / Commissione

(causa T564/10 RENV)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei fosfati per mangimi – Ammenda inflitta in solido in esito a una procedura di transazione – Pagamento rateizzato – Decisione che impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating “AA” di lungo termine – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

1.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione della Commissione che impone la costituzione di una garanzia bancaria per poter accedere alla domanda di pagamento rateizzato dell’ammenda, nell’ambito del diritto della concorrenza – Inclusione

(Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 85 e 86, § 5)

(v. punti 4247)

2.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Presupposto – Ricorso atto a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto – Portata – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda per violazione delle norme sulla concorrenza – Ricorso dell’impresa sanzionata avverso il calcolo di un tasso d’interesse in caso di pagamento rateizzato – Pagamento degli interessi al tasso maggiorato già effettuato – Ricevibilità

(Artt. 101 TFUE e 263 TFUE; regolamento della Commissione n. 2342/2002, artt. 85 e 86, § 5)

(v. punto 48)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che impone la costituzione di una garanzia bancaria per poter accedere alla domanda di pagamento rateizzato dell’ammenda, nell’ambito del diritto della concorrenza

(Art. 296 TFUE; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 85)

(v. punti 59‑66)

4.      Concorrenza – Ammende – Potere discrezionale della Commissione – Portata – Potere di stabilire le modalità di pagamento delle ammende – Requisito di una garanzia bancaria proveniente da una banca con un rating «AA» di lungo termine – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 85)

(v. punti 73‑84)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione che si afferma essere contenuta nella lettera del contabile della Commissione dell’8 ottobre 2010, relativa al pagamento delle ammende inflitte ai ricorrenti con la decisione C(2010) 5004 final della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.886 – Fosfati per mangimi), nella parte in cui tale lettera impone la costituzione di una garanzia bancaria presso una banca con un rating «AA» di lungo termine al fine di ottenere delazioni del pagamento dell’ammenda loro inflitta in solido.

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)

Il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, SA e dalla José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA afferenti al procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte e al procedimento dinanzi al Tribunale antecedente all’impugnazione.

4)

La Quimitécnica.com – Comércio e Indústria Química, José de Mello – Sociedade Gestora de Participações Sociais e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale.