Language of document :

Ricorso proposto il 16 dicembre 2010 - Vivendi / Commissione

(Causa T-568/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Vivendi (Parigi, Francia) (rappresentanti: O. Fréget, J.-Y. Ollier e M. Struys, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare la decisione della Commissione 1° ottobre 2010 con cui è stata respinta la denuncia presentata dalla Vivendi il 2 marzo 2009 (registrata al numero 2009/4267), per violazione, da parte della Repubblica francese, della direttiva 16 dicembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con conseguente violazione dell'art. 106, n. 1, TFUE, derivante dalla concessione di un vantaggio regolamentare consistente nel diniego dell'ARCEP di avvalersi dei propri poteri per obbligare l'operatore storico a retrocedere agli operatori richiedenti un accesso all'anello locale gli importi prelevati al di là dei costi effettivi della prestazione soggetta a correlazione ai costi;

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, nel merito, quattro motivi.

1) Il primo motivo attiene ad un errore di diritto con riguardo alla definizione di "diritti speciali", ai sensi della direttiva 2002/77/CE 1.

2) Il secondo motivo verte sulla violazione, da parte della Commissione, del proprio dovere di vigilanza sancito dall'art. 106, n. 3, TFUE.

3) Il terzo motivo attiene ad un errore di diritto, considerato che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che l'obbligo di commisurare talune tariffe ai costi non ricadrebbe nella sfera di alcuna direttiva dell'Unione europea, bensì nella sfera di responsabilità del regolatore nazionale.

4) Il quarto motivo riguarda un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto che i diritti degli operatori privati non risulterebbero lesi, potendo questi adire i giudici nazionali competenti in materia commerciale al fine di ottenere il rimborso delle somme eccessive prelevate da France Telecom,laddove la complessità della questione renderebbe impossibile il pieno esercizio, dinanzi a tali giudici, del diritto al rimborso.

____________

1 - Direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249 del 17.9.2002).