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Impugnazione proposta il 21 settembre 2009 da Giorgio Lebedef avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 7 luglio 2009, causa F-39/08, Lebedef/Commissione

(causa T-364/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: F. Frabetti, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del TFP 7 luglio 2009 nella causa F-39/08, Giorgio LEBEDEF, residente in Neie Wee, 4, L-1670, Senningerberg, Lussemburgo, funzionario della Commissione europea, assistito e rappresentato dall'avv. Frédéric FRABETTI, 5, rue Jean Bertels, L-1230 Lussemburgo, avvocato presso la Corte, nel cui studio ha eletto domicilio, contro la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto una domanda d'annullamento delle decisioni 29.5.2007, 20.6.2007, 28.6.2007, 6.7.2007 nonché le due decisioni 26.7.2007 e la decisione 2.8.2007, riguardanti la deduzione di 32 giorni di congedo del ricorrente per l'anno 2007 ;

Accogliere le conclusioni formulate dal ricorrente in primo grado;

In subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

Pronunciarsi sulle spese condannando la Commissione europea alle stesse.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale delle funzione pubblica (TFP) 7 luglio 2009, nella causa F-39/08, Lebedef/Commission, che respinge il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto l'annullamento di una serie di decisioni riguardanti la deduzione di 32 giorni del suo congedo annuale per l'anno 2007.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente deduce nove motivi, basati:

Sulla violazione dell'art. 1, sesto comma, dell'allegato II dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee riguardante, tra l'altro, la composizione e le modalità di funzionamento del comitato del personale, nonché dell'art. 1, n. 2, dell'accordo-quadro che disciplina le relazioni tra la Commissione e le organizzazioni sindacali e professionali;

sull'erronea interpretazione e applicazione del concetto di " libertà sindacale " di cui all'art. 24 ter dello Statuto ;

sulla violazione del punto III. c riguardante il "tempo parziale medico" della decisione della Commissione 28 aprile 2004, recante disposizioni d'applicazione in materia di assenza per malattia e più specificatamente il punto secondo cui "i giorni di congedo eventualmente presi devono contabilizzarsi come giornate intere" ;

sulla mancata considerazione dello stato di salute del ricorrente;

sull'erronea interpretazione e applicazione delle nozioni di " partecipazione alla rappresentanza del personale", "distacco sindacale" e " missione sindacale " ;

sullo snaturamento e sulla deformazione dei fatti e delle affermazioni del ricorrente, nonché sull'inesattezza sostanziale delle constatazioni del TFP per quanto riguarda le registrazioni di "assenze irregolari " in SysPer2 ;

su un errore di diritto commesso dal TFP interpretando la nozione di "assenza" come definita dagli artt. 57, 59 e 60 dello Statuto ;

su un errore di diritto commesso dal TFP nell'applicare l'art. 60 dello Statuto; e

su una carenza di motivazione riguardo a talune valutazioni svolte dal TFP e messe in discussione nell'ambito dei primi otto motivi.

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