Language of document : ECLI:EU:T:2011:373





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 – Boni‑Claverie / Consiglio

(causa T‑350/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate per tener conto della situazione in Costa d’Avorio – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità manifesta»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, nn. 1 e 2) (v. punti 11‑12)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso (Artt. 263, quarto e sesto comma, TFUE e 275, secondo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 560/2005; decisione del Consiglio 2010/656) (v. punto 16)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione del Consiglio 14 gennaio 2011, 2011/18/PESC, recante modifica della decisione 2010/656/PESC del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 36) e, dall’altro, del regolamento (UE) del Consiglio 14 gennaio 2011, n. 25, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (GU L 11, pag. 1), e del regolamento (UE) del Consiglio 6 aprile 2011, n. 330, recante modifica del regolamento (CE) n. 560/2005 (GU L 93, pag. 10), nella parte riguardante la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Akissi Danièle Boni-Claverie sopporterà le proprie spese.

3)

Non occorre statuire sulle domande di procedimento accelerato e di giudizio in via prioritaria.