Language of document : ECLI:EU:T:2014:862





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 ottobre 2014 –

Laboratoires Polive / UAMI – Arbora & Ausonia (DODIE)

(causa T‑77/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo DODIE – Marchio nazionale denominativo anteriore DODOT – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Potere di riforma»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18, 19, 46)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi DODIE e DODOT [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22, 26‑29, 45, 49)

3.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 62)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 31 ottobre 2012 (procedimento R 1949/2011‑2), relativa a un’opposizione tra la Arbora & Ausonia, SLU e i Laboratoires Polive.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 31 ottobre 2012 (procedimento R 1949/2011-2) è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dai Laboratoires Polive.

4)

La Arbora & Ausonia, SLU sopporterà le proprie spese.