Language of document : ECLI:EU:C:2022:999

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 15 dicembre 2022 (1)

Causa C426/21

Ocilion IPTV Technologies GmbH

contro

Seven.One Entertainment Group GmbH,

Puls 4 TV GmbH & Co. KG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Articolo 3 – Diritto di comunicazione al pubblico – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per “copia privata” – Videoregistratore online – Tecnica di deduplica – Accesso ai contenuti protetti senza autorizzazione dei titolari dei diritti – Fornitore di un servizio IPTV»






 Introduzione

1.        Nella sua giurisprudenza relativa al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico nell’ambito del diritto d’autore dell’Unione, la Corte ha talvolta addebitato la responsabilità per violazione di tale diritto a soggetti i cui atti sembravano, prima facie, costituire un mero contributo indiretto a tali violazioni (2). Tale approccio aveva suscitato alcune critiche, in particolare da parte dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nelle sue conclusioni nelle cause riunite YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2020:586) (3), a cui fa riferimento il giudice del rinvio nella presente causa.

2.        Non condivido completamente tale critica (4). Una cosa è comunque certa. Se male interpretata, la giurisprudenza della Corte può essere utilizzata come base per tentare di dichiarare la responsabilità per violazione del diritto di comunicazione al pubblico in situazioni in cui non ha luogo alcuna comunicazione o in cui il ruolo svolto dal presunto autore della violazione si limita ad atti estranei alla comunicazione di un’opera concretamente protetta, compresi gli atti di mera fornitura di attrezzature tecniche per tale comunicazione. Detta interpretazione errata consiste, in particolare, nel decontestualizzare le nozioni di «ruolo imprescindibile» della parte in causa e di «piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento», utilizzate dalla Corte nella sua giurisprudenza.

3.        In tali circostanze sono state presentate diverse domande pregiudiziali (5). Ancorché tra esse rientri, a mio avviso, anche la presente causa, essa è molto più complessa, non solo per la complessità del dispositivo predisposto ai fini della comunicazione al pubblico oggetto del procedimento principale, ma anche perché essa riguarda, oltre al diritto di comunicazione al pubblico, anche il diritto esclusivo di riproduzione e un tentativo di applicazione «novatrice» di un’eccezione a tale diritto, la cosiddetta eccezione per «copia privata».

4.        Tuttavia, la chiave per una corretta e utile definizione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio mi sembra risieda in un’equa valutazione dei rispettivi ruoli delle varie parti coinvolte.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

5.        L’articolo 2, lettere a) ed e), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (6) così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

6.        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera d), di tale direttiva:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

7.        Infine, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, della stessa direttiva:

«2.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

(...)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

8.        L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (7) dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite».

9.        Ai sensi dell’articolo 10 di tale direttiva:

«1.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a)      quando si tratti di utilizzazione privata;

(...)

2.      Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione (…) degli organismi di radiodiffusione (…), limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.

(...)

3.      Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti».

 Diritto austriaco

10.      Nel diritto austriaco, il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico, per quanto riguarda gli autori, sono previsti dall’articolo 15 e dagli articoli da 17 a 18a dell’Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore), del 9 aprile 1936 (8), nella sua versione applicabile alla controversia principale (in prosieguo: l’«UrhG»). L’eccezione al diritto di riproduzione per uso privato è prevista dall’articolo 42, paragrafi 4 e 5, dell’UrhG. Infine, l’articolo 76a, paragrafo 1, dell’UrhG prevede il diritto esclusivo degli organismi di diffusione radiotelevisiva di fissare le proprie trasmissioni e di riprodurle, diffonderle e utilizzarle per metterle a disposizione del pubblico.

 Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

11.      Le società Seven.One Entertainment Group GmbH e Puls 4 TV GmbH & Co. KG, ricorrenti in primo grado e resistenti in cassazione («Revision»), sono organismi di diffusione radiotelevisiva con sede, rispettivamente, in Germania e in Austria.

12.      La Ocilion IPTV Technologies GmbH (in prosieguo: la «Ocilion») è una società di diritto austriaco. Essa offre a clienti commerciali, che possono essere operatori di rete, come ad esempio le compagnie telefoniche o elettriche, o anche strutture come alberghi o stadi (in prosieguo: gli «operatori di rete»), un servizio di televisione via Internet a rete chiusa (9) (IPTV (10)). Tale servizio si concretizza nella forma di una soluzione on premises, in cui l’hardware e il software necessari sono messi a disposizione del cliente dalla Ocilion e sono gestiti dal cliente, oppure in una forma in cui il servizio è ospitato nel cloud, gestito dalla Ocilion.

13.      Attraverso l’utilizzo del servizio fornito dalla Ocilion, gli operatori di rete offrono ai loro clienti (utenti finali) l’accesso alla televisione via Internet. Alcuni canali televisivi appartenenti alle resistenti rientrano in tale offerta.

14.      La soluzione IPTV della Ocilion include una funzione per la registrazione di singole trasmissioni attraverso un videoregistratore online, nonché una funzione di replay in differita che consente di visualizzare i contenuti di tutte le trasmissioni di una determinata emittente televisiva fino a sette giorni dalla loro diffusione (le trasmissioni sono registrate continuativamente al fine di poter essere successivamente visualizzate). In linea di principio, l’iniziativa di qualsiasi registrazione parte dall’utente finale che attiva personalmente tali funzioni selezionando il contenuto da riprodurre. Per quanto riguarda la funzione di replay in differita, è sufficiente che la programmazione sia effettuata una sola volta, ad esempio al momento dell’avvio.

15.      Tuttavia, nella pratica, un cosiddetto processo di «deduplica» evita di creare più copie per i clienti che programmano registrazioni che coincidono. Tutti gli utenti finali che hanno programmato la stessa registrazione possono avere accesso alla prima e unica copia, realizzata quando un «primo» utente finale ha programmato la registrazione. Tale accesso avviene tramite un collegamento che viene comunicato agli utenti. La copia viene eventualmente cancellata solo quando l’ultimo utente ha cancellato la programmazione della rispettiva registrazione (o dopo sette giorni nel caso della funzione di replay in differita).

16.      Gli accordi quadro della Ocilion con gli operatori di rete prevedono che questi ultimi siano responsabili dell’acquisizione dei diritti di sfruttamento delle trasmissioni da essi ritrasmesse utilizzando la soluzione IPTV della Ocilion. Inoltre, secondo la Ocilion, la funzione di replay in differita e di videoregistrazione online rientrerebbe nell’eccezione della copia per uso privato, quale prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29.

17.      Le resistenti nel procedimento principale sostengono di non aver acconsentito alla ritrasmissione da parte dei clienti della Ocilion delle loro trasmissioni. Inoltre, esse mettono in dubbio l’applicabilità dell’eccezione in questione a un processo quale quello messo in atto dalla Ocilion nel contesto della sua soluzione IPTV. Esse hanno pertanto presentato ai giudici austriaci un’azione inibitoria e una domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo di vietare alla Ocilion di comunicare al pubblico o di mettere a disposizione del pubblico, o di riprodurre o permettere a terzi di riprodurre e mettere a disposizione del pubblico, copie delle loro trasmissioni o di fornire ai suoi clienti servizi o prodotti che consentano loro di compiere tali atti.

18.      Poiché tali domande sono state accolte sia in primo grado che in appello, la Ocilion ha presentato un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio chiedendo il rigetto di tutte le domande di provvedimenti provvisori.

19.      In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se sia compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che consente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29], la gestione di un videoregistratore online, messo a disposizione da un operatore commerciale, che

a)      a causa dell’impiego della procedura tecnica di deduplica, non genera una copia autonoma del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa precedente di un altro utente, fornisce – allo scopo di evitare la ridondanza di dati – un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato;

b)      dispone di una funzione di replay, grazie alla quale l’intera programmazione televisiva di tutte le emittenti selezionate viene registrata ininterrottamente e resa accessibile per sette giorni, laddove l’utente effettui una sola volta la corrispondente selezione della rispettiva emittente nel menu del videoregistratore online cliccando su una casella; e

c)      consente all’utente altresì l’accesso (all’interno di un servizio di cloud dell’operatore o nell’ambito della soluzione completa IPTV on premise messa a disposizione da quest’ultimo) a contenuti protetti della trasmissione senza il consenso del titolare dei diritti.

2)      Se la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29] debba essere interpretata nel senso che la realizza un operatore commerciale di una versione completa IPTV (on premise) nel contesto della quale quest’ultimo fornisce, oltre al software e all’hardware necessario per la ricezione dei programmi TV via Internet, anche il supporto tecnico e un costante aggiornamento del servizio, pur essendo detto servizio interamente gestito sull’infrastruttura del cliente, qualora il servizio assicuri all’utente l’accesso non solo ai contenuti delle trasmissioni, alla cui fruizione online abbiano acconsentito i rispettivi titolari dei diritti, ma anche a contenuti protetti rispetto ai quali non sussista un’analoga dichiarazione e l’operatore [commerciale]

a)      è in grado di incidere sulla determinazione di quali programmi televisivi possano essere ricevuti dall’utente finale tramite il servizio,

b)      è a conoscenza del fatto che il proprio servizio consente anche la ricezione di contenuti protetti della trasmissione senza il consenso dei titolari dei diritti, ma

c)      non pubblicizzi questa possibilità di utilizzazione non autorizzata del proprio servizio che genera un forte incentivo all’acquisto del prodotto, bensì, piuttosto, informa i propri clienti, all’atto della conclusione del contratto, che essi devono occuparsi dei relativi diritti sotto la propria responsabilità e

d)      con la propria attività non procura uno specifico accesso ai contenuti della trasmissione, i quali, senza il suo intervento, non potrebbero o potrebbero solo con difficoltà essere fruiti».

20.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 13 luglio 2021. Le parti del procedimento principale e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. Le stesse parti hanno presentato le loro osservazioni all’udienza del 21 giugno 2022.

 Analisi

21.      Il giudice del rinvio sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali. La prima riguarda l’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, che stabilisce, tra l’altro, il diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, che prevede un’eccezione a tale diritto per le riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato. La seconda questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, sul diritto esclusivo di comunicazione al pubblico.

22.      Analizzerò tali questioni nell’ordine in cui sono state presentate, tenendo presente che la definizione della controversia nel procedimento principale – consistente nell’accertamento della responsabilità della ricorrente nel procedimento principale – richiede che le risposte a tali due questioni siano trattate congiuntamente.

 Sulla prima questione pregiudiziale

 Sulla formulazione della questione

23.      Sebbene la formulazione della prima questione pregiudiziale possa indurre a pensare che il giudice del rinvio stia valutando se la normativa austriaca che recepisce l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 sia conforme a tale disposizione, mi sembra che tale questione sia piuttosto volta a determinare la corretta interpretazione di tale normativa. Ciò equivale, quindi, a chiedere alla Corte di dare un’interpretazione di tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 2 di tale direttiva. Inoltre, la questione deve essere intesa come riferita a una situazione quale quella oggetto della controversia principale, ossia a un servizio di ritrasmissione online (via Internet) di trasmissioni televisive.

24.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede quindi se gli articoli 2 e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretati nel senso che la fornitura, da parte di un operatore di un servizio di ritrasmissione di trasmissioni televisive online, di un servizio supplementare di registrazione di tali trasmissioni con cui

–        non vengono generate copie autonome del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa di un altro utente che l’ha registrato per la prima volta, viene fornito un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato, e

–        una funzione di replay – grazie alla quale il programma televisivo di tutte le emittenti selezionate viene registrato integralmente ventiquattro ore su ventiquattro – permette di guardare tale programma in differita per sette giorni, purché l’utente effettui la selezione da ciascuna emittente cliccando su una casella,

rientri nell’eccezione al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione di opere protette previsto da detta seconda disposizione.

25.      Ho omesso di citare l’ultimo punto menzionato dal giudice del rinvio nella riformulazione della prima questione pregiudiziale perché, a mio avviso, tale punto si limita alla constatazione che il processo oggetto di tale questione si svolge senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore. Tuttavia, trattandosi di un’eccezione al diritto esclusivo, tale aspetto è implicito: se l’atto di sfruttamento è stato autorizzato, l’eccezione al diritto esclusivo non si applica.

26.      Passerò ora all’analisi di tale questione, non prima di aver brevemente richiamato il funzionamento del servizio in questione.

 Sul funzionamento del servizio e argomenti della ricorrente nel procedimento principale

27.      La ricorrente nel procedimento principale fornisce ai suoi clienti, gli operatori di rete, una soluzione informatica, costituita da hardware e software, che consente loro di fornire agli utenti finali un servizio di televisione via Internet (IPTV). Nell’ambito di tale servizio, gli operatori di rete, utilizzando l’hardware e il software messi a loro disposizione dalla ricorrente nel procedimento principale, ma senza il suo contributo attivo, ricevono le trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva, le convertono e le mettono a disposizione, simultaneamente e senza modifiche, degli utenti finali su Internet (11). Tale messa a disposizione avviene in un circuito chiuso, cioè è accessibile solo agli utenti che sono clienti degli operatori di rete.

28.      Il servizio comprende anche una funzione di registrazione online. Grazie a tale funzione, gli utenti finali possono registrare specifiche trasmissioni e programmare una registrazione continuativa di determinate emittenti televisive che saranno in seguito disponibili per sette giorni dalla trasmissione del programma.

29.      La registrazione è effettuata sull’hardware (capacità di memorizzazione) fornito dalla ricorrente nel procedimento principale agli operatori di rete nell’ambito della sua soluzione IPTV. Essa è organizzata in modo tale che, dopo la programmazione da parte di un «primo» utente finale, venga registrata una specifica trasmissione o il programma di un’emittente televisiva (creandone una copia). Quando, in seguito, un altro utente finale desidera programmare la registrazione della stessa trasmissione o della stessa emittente televisiva, non viene generata una nuova copia, ma tale utente riceve l’accesso alla prima e unica copia, così come per tutti gli utenti successivi. Il processo è denominato «deduplica».

30.      La prima questione pregiudiziale riguarda la possibilità che tale processo rientri nell’eccezione per copia privata. Vorrei sottolineare subito che, se così fosse, l’eccezione dovrebbe essere considerata come riguardante l’intero processo, cioè sia la riproduzione stessa, che la messa a disposizione agli utenti finali delle copie risultanti da tale riproduzione. Infatti, la riproduzione effettuata nell’ambito di tale eccezione deve essere ad uso privato dell’utente. Pertanto, nel caso di una riproduzione destinata all’utente ed effettuata da terzi, l’utente deve essere in grado di utilizzare la copia e deve quindi avervi accesso. La riproduzione in sé, separata dall’accesso alla copia così realizzata, non può rientrare nell’eccezione per copia privata. D’altra parte, se il processo in questione non rientra nell’ambito di applicazione di tale eccezione, a mio avviso esso deve essere analizzato come un atto di sfruttamento di due diritti esclusivi distinti, vale a dire il diritto di riproduzione (allorché viene realizzata la copia di un programma) e il diritto di comunicazione al pubblico (allorché viene dato accesso a tale copia agli utenti finali).

31.      La ricorrente nel procedimento principale sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, non è necessario, per poter beneficiare dell’eccezione per copia privata, che la persona fisica possieda personalmente le apparecchiature e i supporti di riproduzione. Essa può infatti ricorrere a servizi di riproduzione forniti da terzi (12). Il principio della neutralità tecnologica richiederebbe l’applicazione di tale regola alle moderne tecniche di riproduzione, come la tecnica di deduplica utilizzata nella soluzione IPTV della ricorrente nel procedimento principale. Infatti, sarebbe irrilevante, dal punto di vista degli utenti, che venga realizzata una copia distinta per ciascuno di essi o che essi ricevano l’accesso a una sola e medesima copia, poiché è su iniziativa del singolo utente che tale accesso viene concesso. Qualsiasi altra soluzione porterebbe alla «pietrificazione» del diritto d’autore e alla negazione del progresso tecnologico. Pertanto, secondo la ricorrente nel procedimento principale, il servizio di registrazione fornito nell’ambito della sua soluzione IPTV, sia per le trasmissioni vere e proprie che per le registrazioni continuative delle trasmissioni delle emittenti televisive selezionate dall’utente finale, dovrebbe beneficiare dell’eccezione per copia privata ed essere esente dal monopolio dei titolari dei diritti d’autore.

32.      Tali argomenti non mi convincono.

 Sulla funzione di replay in differita

33.      Per quanto riguarda il servizio di registrazione continuativa delle trasmissioni di emittenti televisive selezionate dall’utente finale al fine di consentirgli l’accesso a tali trasmissioni per sette giorni dalla loro diffusione, dubito che l’eccezione per copia privata sia applicabile nel caso di una tale registrazione, indipendentemente dal fatto che vi sia una copia per ciascun utente o che gli utenti condividano l’accesso alla stessa copia.

34.      Come la Corte ha ripetutamente ricordato, ai sensi del considerando 31 della direttiva 2001/29, il diritto d’autore dell’Unione si basa, tra l’altro, su un «giusto equilibrio» tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore (e dei diritti connessi) e quelli degli utenti dei materiali protetti (13). L’eccezione per copia privata rappresenta una delle principali disposizioni della direttiva che garantisce questo giusto equilibrio. Da un lato, essa tiene conto dell’interesse dell’utente a fruire pienamente, nella sua sfera privata, di un materiale protetto acquisito legalmente (14), senza temere interferenze in tale sfera da parte dei titolari dei diritti d’autore. D’altra parte, l’eventuale pregiudizio che detti aventi diritto potrebbero subire a causa della copia privata dovrebbe essere compensato dall’equo compenso che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, deve obbligatoriamente accompagnare il recepimento di tale eccezione nel diritto nazionale. Tuttavia, poiché l’utilizzo consentito dall’eccezione per copia privata è limitato alla sfera privata dell’utente, il pregiudizio subito dai titolari dei diritti d’autore non è tale da interferire con il normale sfruttamento dell’opera.

35.      A mio avviso, l’applicazione dell’eccezione per copia privata a un servizio di registrazione continuativa della totalità delle trasmissioni delle emittenti televisive – come quello incluso nella soluzione IPTV della ricorrente nel procedimento principale – sarebbe in contrasto con il criterio di un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti d’autore e quelli degli utenti.

36.      In primo luogo, non si tratta di un servizio di riproduzione o di memorizzazione autonomo. Il servizio in questione è parte integrante della soluzione IPTV, che consiste principalmente nella ritrasmissione simultanea di programmi televisivi su Internet, di cui il servizio di registrazione è un complemento. D’altra parte, tale servizio di registrazione dipende dalla ritrasmissione, poiché è la ritrasmissione che costituisce, per l’utente finale, la fonte di accesso ai materiali che saranno poi riprodotti. Esso non può quindi funzionare autonomamente ed è necessariamente collegato a un servizio di accesso a programmi televisivi. Si tratta quindi di un servizio simile a un servizio a doppia funzione, come quello oggetto della causa VCAST (15).

37.      In secondo luogo, a causa della sua portata e della sua automaticità, il servizio in questione, a mio avviso, esula chiaramente dall’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata così come concepita dal legislatore dell’Unione. Infatti, non solo la riproduzione non è effettuata dall’utente finale, come letteralmente richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, ma sarebbe persino difficile ritenere che essa sia effettuata su iniziativa di tale utente. Nell’ambito di detto servizio, l’utente finale non fa altro che accettare l’offerta che gli viene fatta, insieme all’offerta di ritrasmissione, di una registrazione in blocco di trasmissioni future, senza nemmeno conoscere il contenuto di tale riproduzione e senza sapere se vorrà o meno farne uso. Il vero scopo di un tale servizio non è quindi quello di garantire all’utente finale un uso complementare delle opere a cui ha già ottenuto accesso, bensì di fornirgli una via di accesso alternativa alla ritrasmissione simultanea delle trasmissioni televisive.

38.      A mio avviso, tutto ciò dimostra che la fattispecie in questione non riguarda un utilizzo dei materiali protetti nella sfera privata dell’utente finale, ma uno sfruttamento pubblico di tali materiali da parte del fornitore del servizio di ritrasmissione e registrazione. Infatti, tale fornitore, oltre a comunicare al pubblico le opere contenute nelle trasmissioni televisive ritrasmettendole su Internet, riproduce e successivamente mette a disposizione del pubblico tali opere a partire dalle riproduzioni così effettuate. I titolari dei diritti d’autore possono quindi esercitare pienamente il loro diritto di autorizzare o vietare un tale sfruttamento, senza che ciò costituisca un’interferenza nella sfera privata di detti utenti (16). Non è quindi giustificata l’applicazione dell’eccezione per copia privata.

 Sulla tecnica di deduplica

39.      Il processo di deduplica, così come utilizzato nella soluzione IPTV della ricorrente nel procedimento principale (17), rafforza e conferma le conclusioni di cui sopra. In effetti, tale processo esclude di per sé l’applicazione dell’eccezione per copia privata.

40.      Nell’ambito di tale processo, quando un utente finale programma la registrazione di una trasmissione o dell’intero palinsesto di un’emittente televisiva, viene realizzata un’unica copia che viene messa a disposizione di tutti gli utenti finali che hanno programmato la registrazione della stessa trasmissione o della stessa emittente.

41.      Come sostanzialmente e giustamente sostenuto dalle resistenti nel procedimento principale e dalla Commissione, tale riproduzione non può essere considerata effettuata dall’utente finale per uso privato e per fini non commerciali, il che consentirebbe di applicare l’eccezione per copia privata. Al contrario, poiché è destinata a essere messa a disposizione di tutti gli utenti finali che hanno programmato la stessa registrazione, tale copia deve essere considerata come realizzata dal fornitore di servizi per un uso collettivo (pubblico) e per fini commerciali.

42.      Gli argomenti della ricorrente nel procedimento principale, relativi alla necessità di tenere conto del progresso tecnologico nell’applicazione dell’eccezione per copia privata, non possono rimettere in discussione tale conclusione. Il diritto d’autore dell’Unione, così come armonizzato in particolare dalla direttiva 2001/29, si basa interamente sulle caratteristiche tecniche dei vari metodi di sfruttamento delle opere. I vari diritti esclusivi ivi sanciti e le varie eccezioni a tali diritti ne sono il riflesso. La Corte tiene conto anche dei progressi in tale campo. Essa ha quindi riconosciuto l’esistenza dei servizi di riproduzione e memorizzazione online e l’applicabilità dell’eccezione per copia privata in caso di ricorso da parte di un individuo a tali servizi (18). Tuttavia, questo non cambia la natura degli atti compiuti. L’atto di realizzare una copia di un contenuto su qualsiasi supporto è un atto di riproduzione; l’atto di dare accesso a una copia preesistente non lo è. Si tratta di fatti oggettivi che nessun artificio intellettuale, come il concetto di «copia logica» invocato dalla ricorrente nel procedimento principale, è in grado di modificare.

43.      Il fatto che la programmazione della registrazione da parte del primo utente finale serva da innesco per la riproduzione non cambia le cose. Come ho già osservato, l’offerta di riproduzione di contenuti ben definiti (19) è parte integrante dell’intero servizio di televisione via Internet. Tale offerta deriva concretamente dall’iniziativa di un utente finale, ma la copia realizzata non è poi nella disponibilità esclusiva di quell’utente (20); essa rimane sotto il controllo del fornitore del servizio e serve come fonte per la comunicazione, da parte di quest’ultimo, dell’opera riprodotta a tutti gli utenti (21). Al riguardo le resistenti nel procedimento principale osservano giustamente che non è il servizio di registrazione a fungere da strumento di riproduzione per gli utenti finali, ma che, al contrario, sono gli utenti a fungere da strumento per il fornitore di tale servizio per effettuare una riproduzione.

44.      La videoregistrazione online, come quella contenuta nella soluzione IPTV della ricorrente nel procedimento principale, consiste pertanto in due distinti atti di sfruttamento, ovvero un atto di riproduzione (sotto forma di fissazione delle trasmissioni televisive) e un atto di comunicazione al pubblico (sotto forma di messa a disposizione agli utenti finali, che hanno programmato la registrazione di una trasmissione, dell’accesso alla copia di tale trasmissione realizzata dal fornitore del servizio) (22). Entrambi gli atti sono attribuibili al fornitore del servizio e non possono beneficiare dell’eccezione per copia privata.

45.      È vero che una comunicazione quale quella indicata al paragrafo precedente si rivolge allo stesso pubblico della comunicazione iniziale sotto forma di ritrasmissione simultanea delle trasmissioni televisive su Internet, ovvero ai clienti degli operatori di rete. Inoltre, entrambi gli atti di comunicazione sono effettuati con lo stesso mezzo tecnico, cioè Internet. Si potrebbe quindi argomentare, come sostiene sostanzialmente la ricorrente nel procedimento principale, che la comunicazione successiva beneficia dell’autorizzazione concessa per la comunicazione iniziale (23), conformemente alla giurisprudenza della Corte sul diritto di comunicazione al pubblico (24).

46.      Tuttavia, ritengo che ciò non si verifichi nel caso di specie. Infatti, i due atti di comunicazione al pubblico in questione costituiscono forme diverse di sfruttamento dei materiali protetti.

47.      Nel caso della ritrasmissione via Internet, si tratta di una comunicazione «lineare», per usare il termine utilizzato al riguardo per i servizi audiovisivi, in cui il contenuto è trasmesso secondo il palinsesto stabilito dall’emittente e l’utente può guardare la trasmissione desiderata al momento della sua diffusione. Questa è la modalità di funzionamento normale per la radio e la televisione, indipendentemente dalla modalità di trasmissione (terrestre, satellitare, via cavo o Internet). Quando invece la trasmissione viene registrata e l’utente ha accesso a tale registrazione, si tratta di una comunicazione «non lineare», cioè l’utente decide quando vuole guardare la trasmissione e può anche guardarla più volte, interromperla, ecc. L’utente è quindi in grado di usufruire della trasmissione in modo molto più «intenso» rispetto alla comunicazione lineare.

48.      Sebbene l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 accomuni queste due modalità di comunicazione come «qualsiasi comunicazione al pubblico (…) delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico [delle stesse] in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente», in realtà si tratta di due atti di sfruttamento distinti, entrambi soggetti a diritti esclusivi e che richiedono autorizzazioni separate da parte dei titolari dei diritti d’autore, nonostante il fatto che dette due modalità di comunicazione possano essere rivolte allo stesso pubblico e utilizzare gli stessi mezzi tecnici (25).

 Osservazioni conclusive e risposta alla questione

49.      Anche considerazioni più generali depongono a sfavore dell’applicazione dell’eccezione per copia privata a un servizio che utilizza la tecnica della deduplica, come nel caso della soluzione IPTV oggetto della presente causa.

50.      L’equilibrio alla base di tale eccezione (26) tiene conto, tra l’altro, del costo di riproduzione per l’utente. Può trattarsi del costo delle apparecchiature e del supporto di riproduzione, del servizio di memorizzazione o semplicemente dello sforzo necessario per effettuare una riproduzione (27). Tali costi costituiscono un fattore che limita la portata delle riproduzioni effettuate, proteggendo così gli interessi dei titolari dei diritti d’autore. La tecnica della deduplica, che consente di risparmiare in termini di tali capacità di memorizzazione, tanto vantate dalla ricorrente nel procedimento principale, mina questo equilibrio, consentendo di effettuare un numero illimitato di «riproduzioni» a un costo minimo e costante.

51.      Inoltre, l’equo compenso richiesto dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 è, in pratica, spesso finanziato da un contributo integrato nel prezzo delle apparecchiature di riproduzione e dei supporti di memorizzazione (28). L’eliminazione del nesso tra le capacità di memorizzazione e il numero di copie realizzate nell’ambito dell’eccezione in questione, causata dalla tecnica di deduplica e dalla creazione delle copie virtuali (29), altera l’equilibrio su cui si basa tale sistema di finanziamento dell’equo compenso.

52.      Pertanto, il servizio di registrazione che utilizza la tecnica di deduplica non è, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nel procedimento principale, un equivalente funzionale di una semplice videoregistrazione, almeno per quanto riguarda gli aspetti importanti dal punto di vista dell’eccezione per copia privata. Tale eccezione non può quindi essere applicata per analogia, come ha fatto la Corte nel caso del prestito pubblico di libri elettronici (30).

53.      Gli aspetti sopra analizzati portano anche a concludere che l’applicazione dell’eccezione per copia privata al servizio di registrazione, quale quello incluso nella soluzione IPTV della ricorrente nel procedimento principale, sarebbe contraria ai requisiti dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. Ai sensi di tale disposizione, le eccezioni ai diritti esclusivi tutelati da tale direttiva sono applicate unicamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera né arrechino un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti d’autore.

54.      Pertanto, un’eccezione che consenta a un fornitore dell’accesso ai programmi televisivi tramite la loro ritrasmissione via Internet di riprodurre la totalità di tali programmi a un costo minimo in rapporto all’entità della riproduzione, e quindi di fornire ai suoi clienti l’accesso in differita a tali programmi, lederebbe necessariamente il normale sfruttamento delle trasmissioni diffuse dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, dal momento che tali organismi potrebbero essi stessi fornire un servizio analogo oppure autorizzare la fornitura di tale servizio in cambio del pagamento dei diritti di licenza. Inoltre, poiché l’applicazione di tale eccezione non è giustificata dalla protezione della sfera privata degli utenti finali, il pregiudizio così arrecato sarebbe ingiustificato.

55.      Sulla base di tali considerazioni, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che gli articoli 2 e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che la fornitura, da parte di un operatore di un servizio di ritrasmissione di trasmissioni televisive online, di un servizio supplementare di registrazione di tali trasmissioni con cui

–        non vengono generate copie autonome del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa di un altro utente che l’ha registrato per la prima volta, viene fornito un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato, e

–        una funzione di replay – grazie alla quale il programma televisivo di tutte le emittenti selezionate viene registrato integralmente ventiquattro ore su ventiquattro – permette di guardare tale programma in differita per sette giorni, purché l’utente effettui la selezione da ciascuna emittente cliccando su una casella,

non rientra nell’eccezione al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione di opere protette previsto da detta seconda disposizione.

 Sulla seconda questione pregiudiziale

56.      Con la seconda questione pregiudiziale si chiede se il fornitore di una soluzione IPTV come quella offerta dalla ricorrente nel procedimento principale effettui una comunicazione al pubblico delle trasmissioni televisive che vengono ritrasmesse agli utenti finali per mezzo di tale soluzione IPTV. La formulazione di tale questione presenta qualche ambiguità.

 Sulla formulazione della questione

57.      In primo luogo, il giudice del rinvio limita la sua questione al caso del servizio «on premises», vale a dire quando la soluzione IPTV è utilizzata sul materiale dei clienti della ricorrente nel procedimento principale (gli operatori di rete) o, in ogni caso, è messa a loro disposizione dalla ricorrente nel procedimento principale, ma gestita da questi ultimi. Detto giudice non spiega perché escluda dall’ambito di tale questione il servizio di cloud, che eppure sembra essere parimenti oggetto della controversia di cui al procedimento principale. Suppongo che il giudice del rinvio dia per scontato che in quel caso la ricorrente nel procedimento principale sta effettuando una comunicazione al pubblico.

58.      Sebbene tale tesi possa essere considerata corretta, ciò non mi sembra scontato. Nella soluzione di cloud, la ricorrente nel procedimento principale possiede server su cui gira il suo software, e i supporti di memorizzazione su cui vengono copiate le trasmissioni come parte del servizio di registrazione e di replay. Essa è quindi anche tecnicamente in contatto diretto con gli utenti finali. Sembra quindi ipotizzabile che la ricorrente nel procedimento principale possa essere ritenuta responsabile della comunicazione al pubblico di tali trasmissioni, almeno per quanto riguarda la comunicazione effettuata nell’ambito del servizio di replay, conformemente alla mia analisi della prima questione pregiudiziale. Tuttavia, una pronuncia definitiva su tale questione richiederebbe una conoscenza dettagliata dei ruoli rispettivamente svolti dalla ricorrente nel procedimento principale e dagli operatori di rete, di cui la Corte non dispone nel presente procedimento. Propongo quindi di limitare la risposta alla seconda questione pregiudiziale al quadro definito dal giudice del rinvio, ossia il servizio in loco.

59.      In secondo luogo, il giudice del rinvio non spiega su cosa si fondi l’affermazione contenuta nella seconda questione pregiudiziale, alla lettera a), secondo cui il fornitore della soluzione IPTV «[è] in grado di incidere sulla determinazione di quali programmi televisivi possano essere ricevuti dall’utente finale tramite il suo servizio». Secondo le osservazioni della ricorrente nel procedimento principale, non contestate dalle resistenti nel procedimento principale, la scelta dei programmi televisivi, la loro ricezione e la loro ritrasmissione su Internet sono effettuate dagli operatori di rete, senza alcuna influenza o contributo da parte della ricorrente nel procedimento principale. Nel fascicolo non c’è nulla che possa contraddire tale affermazione. La premessa contenuta nella seconda questione pregiudiziale, alla lettera a), non appare pertanto fondata.

60.      Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un fornitore che offre hardware e software nonché supporto tecnico, che permettono di ritrasmettere trasmissioni televisive via Internet a utenti finali, e di proporre un servizio di registrazione e di replay di tali trasmissioni (soluzione IPTV), che mette tale hardware e software a disposizione dei suoi clienti che ne usufruiscono personalmente, stia effettuando una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione.

 Analisi della questione

61.      Secondo un principio fondamentale del diritto d’autore dell’Unione, enunciato nel considerando 27 della direttiva 2001/29 (31) e riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte (32), la mera fornitura di attrezzature atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi di tale direttiva. La differenza tra la mera fornitura di attrezzature e la comunicazione al pubblico sta nel ruolo del fornitore nella trasmissione al pubblico di opere concretamente protette. Solo quando il fornitore svolge un ruolo attivo in detta trasmissione si può considerare che stia effettuando una comunicazione.

62.      Tale differenza è ben illustrata da due decisioni della Corte. In primo luogo, nella sua sentenza Stichting Brein (33) la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una comunicazione al pubblico nel caso della fornitura di lettori multimediali sui quali sono stati preinstallati collegamenti ipertestuali a siti Internet attraverso i quali erano state messe a disposizione del pubblico opere protette dal diritto d’autore. Essa ha infatti ritenuto che l’installazione di tali collegamenti ipertestuali permettesse di stabilire un nesso diretto tra le opere messe a disposizione sui siti Internet a cui rinviavano detti collegamenti e gli acquirenti dei lettori multimediali. Non si trattava quindi di una mera fornitura di attrezzature, sotto forma di lettori multimediali, ma di un atto di comunicazione realizzato attraverso collegamenti ipertestuali preinstallati (34).

63.      In secondo luogo, per quanto riguarda il noleggio di autovetture dotate di apparecchi radio, senza alcun legame con la trasmissione di opere concretamente protette, la Corte non ha avuto difficoltà a negare l’esistenza di una comunicazione al pubblico e a ritenere che si trattasse di una mera fornitura di attrezzature (35).

64.      Riconosco che servizi quali quelli forniti dalla ricorrente nel procedimento principale sono molto più complessi del noleggio di autovetture dotate di apparecchi radio. Tuttavia, ritengo che tali servizi, almeno per quanto riguarda il servizio in loco, debbano essere considerati come una mera fornitura di attrezzature, come indicato nel considerando 27 della direttiva 2001/29, e pertanto non costituiscono una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva.

65.      In primo luogo, sebbene il termine «attrezzature» non sia definito né nel testo della direttiva 2001/29 né nella giurisprudenza della Corte, mi sembra chiaro che esso sia sufficientemente ampio da includere non solo l’apparecchiatura tecnica in sé (l’«hardware», per usare il termine spesso usato in informatica), ma anche i programmi informatici che consentono a detta apparecchiatura di funzionare (il «software», secondo la stessa terminologia). Infatti, escludere il software dalla definizione di «attrezzature» sarebbe, a mio avviso, del tutto anacronistico, in quanto, attualmente, tutte, o quasi tutte, le apparecchiature tecniche destinate a effettuare o ricevere una comunicazione ai sensi della direttiva 2001/29 sono dotate di un processore e richiedono un software per il loro funzionamento. Inoltre, dal punto di vista della già citata differenza tra la comunicazione al pubblico e la mera fornitura di attrezzature, il software non si differenzia dall’hardware, in quanto non effettua, da solo, la trasmissione di opere concrete protette dal diritto d’autore.

66.      In secondo luogo, il fatto che la ricorrente nel procedimento principale fornisca agli operatori di rete, oltre all’hardware e al software, anche l’assistenza tecnica e la regolazione del funzionamento di tale hardware e software non cambia, a mio avviso, in modo sostanziale il suo ruolo nel funzionamento della sua soluzione IPTV. Contrariamente al parere espresso, in particolare, dalla Commissione, non ritengo che la fornitura di assistenza tecnica sia sufficiente a stabilire l’esistenza di una comunicazione al pubblico da parte della ricorrente nel procedimento principale. Nella fornitura di attrezzature tecniche complesse, la regolazione del loro funzionamento e l’assistenza da parte del fornitore durante tale messa a disposizione sono servizi aggiuntivi frequenti. In alcuni casi, essi sono addirittura necessari affinché l’utente possa fruire appieno delle attrezzature in questione, poiché spesso solo il fornitore ha una conoscenza sufficiente per garantirne il corretto funzionamento. Ciò è particolarmente vero nel caso dei software, che notoriamente richiedono una manutenzione continua sotto forma di correzione di errori o di aggiornamenti per il loro corretto funzionamento (36).

67.      Pertanto, ritenere che il semplice fatto di fornire assistenza tecnica per il funzionamento delle attrezzature trasformi la mera fornitura delle stesse in un atto di comunicazione al pubblico di materiali protetti dal diritto d’autore, laddove dette attrezzature servano a una tale comunicazione, priverebbe di effetto la riserva contenuta nel considerando 27 della direttiva 2001/29 e l’equilibrio che tale considerando intende garantire. Ritengo pertanto che la nozione di «fornitura di attrezzature» di cui al suddetto considerando debba essere interpretata come comprensiva di un’assistenza tecnica volta a garantire il corretto funzionamento delle attrezzature fornite.

68.      Infine, in terzo luogo, secondo una formulazione ormai classica nella giurisprudenza della Corte, un atto di comunicazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 si realizza quando una persona interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell’opera diffusa (37). Tale formulazione è incentrata su tre elementi fondamentali: l’accesso all’opera, l’autore della comunicazione (38) e i clienti di quest’ultimo, che costituiscono il pubblico a cui la comunicazione è rivolta. È tale relazione tra l’autore della comunicazione, l’accesso all’opera e i clienti (il pubblico) che definisce un atto di comunicazione. Gli altri due elementi, ossia la conoscenza dei fatti da parte dell’autore della comunicazione e il suo ruolo imprescindibile, pur essendo indispensabili, non sono di per sé sufficienti a configurare una comunicazione.

69.      In una fattispecie quale quella oggetto del procedimento principale, gli utenti finali che costituiscono il pubblico non sono i clienti del fornitore della soluzione IPTV, nel caso di specie la ricorrente nel procedimento principale, ma quelli degli utilizzatori di tale soluzione, ossia gli operatori di rete. Sono quindi questi operatori di rete a fornire ai loro clienti l’accesso alle opere protette, sia sotto forma di ritrasmissione in diretta delle trasmissioni televisive su Internet che di replay di tali programmi dopo la loro registrazione.

70.      D’altro canto, la circostanza che la ricorrente nel procedimento principale, come asserito dalle resistenti nel procedimento principale, sia a conoscenza del fatto che la sua soluzione IPTV possa essere utilizzata per fornire al pubblico l’accesso a programmi televisivi senza il consenso dei titolari dei diritti d’autore su tali programmi non può bastare per attribuirle una comunicazione di tali programmi in assenza di qualsiasi collegamento tra essa e gli utenti finali. Allo stesso modo, la ricorrente nel procedimento principale non svolge un ruolo imprescindibile nella comunicazione dal punto di vista degli utenti finali, che possono essere perfettamente ignari della sua esistenza. Tale ruolo è svolto, ancora una volta, dagli operatori di rete che, nel concludere i contratti per la fornitura di servizi televisivi via Internet con i loro clienti, determinano il pubblico rilevante per la comunicazione in questione. In altre parole, è attraverso i contratti stipulati con gli operatori di rete che gli utenti finali ottengono l’accesso ai programmi in questione. La soluzione IPTV fornita dalla ricorrente nel procedimento principale è solo uno strumento che rende possibile tale accesso, senza alcun collegamento con le persone concrete che formano il pubblico.

71.      Propongo pertanto di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un fornitore che offre hardware e software nonché supporto tecnico, che permettono di ritrasmettere trasmissioni televisive via Internet a utenti finali, e di proporre un servizio di registrazione e di replay di tali trasmissioni (soluzione IPTV), che mette tale hardware e tale software a disposizione dei suoi clienti che ne usufruiscono personalmente, non sta effettuando una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione.

 Conclusione

72.      Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali presentate dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) come segue:

1)      Gli articoli 2 e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

devono essere interpretati nel senso che:

la fornitura, da parte di un operatore di un servizio di ritrasmissione di trasmissioni televisive online, di un servizio supplementare di registrazione di tali trasmissioni con cui

–        non vengono generate copie autonome del contenuto programmato della trasmissione ad ogni registrazione avviata da un utente, bensì, laddove il relativo contenuto sia stato già registrato su iniziativa di un altro utente che l’ha registrato per la prima volta, viene fornito un mero collegamento che consente al successivo utente di accedere al contenuto già registrato, e

–        una funzione di replay – grazie alla quale il programma televisivo di tutte le emittenti selezionate viene registrato integralmente ventiquattro ore su ventiquattro – permette di guardare tale programma in differita per sette giorni, purché l’utente effettui la selezione da ciascuna emittente cliccando su una casella,

non rientra nell’eccezione al diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione di opere protette previsto da detta seconda disposizione.

2)      L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29,

deve essere interpretato nel senso che:

un fornitore che offre hardware e software nonché supporto tecnico, che permettono di ritrasmettere trasmissioni televisive via Internet a utenti finali, e di proporre un servizio di registrazione e di replay di tali trasmissioni (soluzione IPTV), che mette tale hardware e tale software a disposizione dei suoi clienti che ne usufruiscono personalmente, non sta effettuando una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione.


1      Lingua originale: il francese.


2      V., in particolare, sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media (C‑160/15, EU:C:2016:644); del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C‑527/15, EU:C:2017:300); del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C‑610/15, EU:C:2017:456), e del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503).


3      V. paragrafi da 94 a 106 di tali conclusioni.


4      D’altra parte, io stesso ho contribuito allo sviluppo di tale orientamento giurisprudenziale [v. le mie conclusioni nella causa Stichting Brein (C‑610/15, EU:C:2017:99)].


5      V. la causa che ha dato luogo alla sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:268), nonché le cause riunite Blue Air Aviation (C‑775/21 e C‑826/21), pendenti dinanzi alla Corte.


6      GU 2001, L 167, pag. 10.


7      GU 2006, L 376, pag. 28.


8      BGBl. 111/1936.


9      Ovvero accessibile solo agli abbonati.


10      Internet Protocol Television.


11      Tali informazioni sono tratte dalle osservazioni scritte della ricorrente nel procedimento principale. Esse sono state confermate dalle resistenti nel procedimento principale durante l’udienza. Tuttavia, tale aspetto non è decisivo ai fini della risposta alla prima questione pregiudiziale.


12      V., da ultimo, sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana (C‑433/20, EU:C:2022:217, punto 1 del dispositivo).


13      V., in particolare, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata).


14      Il principio secondo cui per beneficiare dell’eccezione per copia privata la copia deve provenire da una fonte legale è stato sancito dalla Corte nella sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 1 del dispositivo).


15      Sentenza del 29 novembre 2017 (C‑265/16, EU:C:2017:913).


16      La situazione nel caso di specie è ben diversa da quella di un servizio di riproduzione autonomo, in cui l’utente riproduce materiali, eventualmente protetti, a cui ha avuto accesso altrove. L’esercizio del diritto esclusivo di riproduzione richiederebbe quindi la conoscenza, da parte dei titolari di detti diritti, dei materiali riprodotti, il che rientra nella sfera privata dell’utente.


17      V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.


18      V., inter alia, sentenza del 24 marzo 2022, Austro-Mechana (C‑433/20, EU:C:2022:217).


19      Ovvero i programmi televisivi che vengono ritrasmessi su Internet.


20      L’utente non può, ad esempio, decidere di cancellarlo fintantoché altri utenti hanno programmato la registrazione dello stesso contenuto.


21      Incluso il «primo» utente finale, ovvero quello che ha avviato la registrazione, il cui accesso alla copia si basa su un «collegamento», come avviene per tutti gli altri utenti finali. D’altra parte, la nozione di «primo utente finale» è puramente fittizia, poiché più utenti possono programmare in anticipo la registrazione dello stesso programma, in modo che quando la registrazione viene avviata è difficile stabilire chi di loro sia l’autore della registrazione.


22      V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.


23      Laddove quest’ultima sia effettuata con l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.


24      V., da ultimo, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70).


25      Inoltre, è importante rilevare che i titolari dei diritti connessi al diritto d’autore hanno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, solo il diritto di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico dei loro materiali protetti in modo non lineare, il che avvalora la tesi che si tratti di due diritti distinti e indipendenti.


26      V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni.


27      Esistono naturalmente servizi di memorizzazione gratuiti. Il costo di tali servizi è a carico del fornitore del servizio, che però lo recupera dagli utenti in un modo o nell’altro. D’altra parte, nulla è veramente gratuito.


28      Non senza un incoraggiamento in tal senso da parte della giurisprudenza della Corte. V., inter alia, sentenza del 9 giugno 2016, EGEDA e a. (C‑470/14, EU:C:2016:418).


29      O «logiche», secondo le parole della ricorrente nel procedimento principale.


30      V. sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C‑174/15, EU:C:2016:856, punto 53).


31      Che a sua volta riflette la dichiarazione congiunta relativa all’articolo 8 del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, approvata con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6).


32      V., in particolare, sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:268, punto 33).


33      Sentenza del 26 aprile 2017 (C‑527/15, EU:C:2017:300).


34      Sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein (C 527/15, EU:C:2017:300, punto 41).


35      Sentenza del 2 aprile 2020, Stim e SAMI (C 753/18, EU:C:2020:268, punti da 33 a 36).


36      Al riguardo ricordo che, nel caso dei software, ai sensi della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16), la manutenzione correttiva di un software può essere contrattualmente riservata al titolare del diritto d’autore su tale software [sentenza del 6 ottobre 2021, Top System (C‑13/20, EU:C:2021:811, punto 67)]. Inoltre, l’utente potrebbe semplicemente non avere le competenze tecniche per garantire una tale manutenzione.


37      V., di recente, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, paragrafo 68).


38      Che non va confuso con l’autore dell’opera.