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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Paesi Bassi) il 29 gennaio 2021 – O.T.E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-66/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Parti

Ricorrente: O.T.E.

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

a. Atteso che i Paesi Bassi hanno omesso di fissare nel diritto nazionale la decorrenza del periodo di riflessione garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE 1 , se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il periodo di riflessione decorre ipso iure dalla comunicazione della tratta di essere umani alle autorità dei Paesi Bassi ad opera del cittadino del paese terzo.

b. Atteso che i Paesi Bassi hanno omesso di fissare nel diritto nazionale la durata del periodo di riflessione garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE, se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che il periodo di riflessione termina ipso iure dopo la denuncia della tratta di esseri umani o se il cittadino di un paese terzo di cui trattasi dichiara di rinunciare alla denuncia.

Se per misure di allontanamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE, si debbano intendere anche misure di allontanamento di un cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro.

a. Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osti all’adozione di una decisione di trasferimento nel corso del periodo di riflessione, garantito dall’articolo 6, paragrafo 1 di tale direttiva.

b. Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osti all’esecuzione o alla predisposizione dell’esecuzione di una decisione di trasferimento già adottata, nel corso del periodo di riflessione garantito al paragrafo 1 di detto articolo.

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1     Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU 2004, L 261, pag. 19).