Language of document : ECLI:EU:T:2004:333

Ordonnance du Tribunal

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
10 novembre 2004 (1)

«Aiuti di Stato – Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire a un'impresa di stabilirsi in taluni paesi terzi – Obbligo di recupero – Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Urgenza – Assenza»

Nella causa T-316/04 R,

Wam SpA, con sede in Cavezzo di Modena (Italia), rappresentata dall'avv. E. Giliani,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Di Bucci e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 19 maggio 2004 [C (2004) 1812 def.], relativa all'aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002),



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Fatti all’origine della controversia e procedimento

1
Il 19 maggio 2004 la Commissione adottava la decisione C(2004) 1812 def., relativa all’aiuto di Stato C 4/2003 (ex NN 102/2002) concesso dalla Repubblica italiana alla ricorrente (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2
Nella decisione controversa la Commissione rileva che la ricorrente ha beneficiato, nel corso degli anni 1995 e 2000, di due prestiti a tasso agevolato in applicazione della legge italiana 29 giugno 1981, n. 394/81, diretta a facilitare l’ingresso delle imprese italiane su mercati di Stati non appartenenti all’Unione europea (in prosieguo: gli «aiuti controversi»).

3
La decisione controversa dispone all’art. 1 che gli aiuti di cui trattasi rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, che non sono stati notificati alla Commissione conformemente all’art. 88, n. 3, CE e che costituiscono aiuti illegittimi.

4
L’art. 2 della decisione controversa impone, di conseguenza, il recupero di un importo di EUR 48 054,41 maggiorato degli interessi a partire dal 24 aprile 1996 e di un importo di EUR 104 930,65 maggiorato degli interessi a partire dalla data della decisione.

5
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 2 agosto 2004 la ricorrente ha proposto al Tribunale un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE diretto a far annullare la decisione controversa.

6
Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2004, la ricorrente ha presentato la domanda di provvedimenti urgenti qui in esame ai sensi dell’art. 242 CE e degli artt. 104 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale, affinché venga sospesa l’esecuzione della decisione controversa. La ricorrente chiede altresì la condanna della Commissione alle spese.

7
La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti urgenti il 14 ottobre 2004, entro il termine impartitole in applicazione dell’art. 105, n. 1, del regolamento di procedura. Conclude per il rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione e la condanna della ricorrente alle spese.


In diritto

8
In virtù del combinato disposto degli artt. 242 CE, 243 CE e dell’art. 225, n. 1, CE, il Tribunale può, quando reputa che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

9
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto (fumus boni iuris). Tali presupposti sono cumulativi, con la conseguenza che le domande di provvedimenti urgenti debbono essere respinte qualora uno di essi manchi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 29 giugno 1999, causa C‑107/99 R, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4011, punto 59).

10
I provvedimenti richiesti debbono inoltre essere provvisori, nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi, né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 22].

11
Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria (ordinanza Commissione/Atlantic Container Line e a., cit., punto 23).

12
Tenuto conto degli elementi versati agli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, senza che occorra previamente sentire le difese orali delle parti.

Argomenti delle parti

13
La ricorrente sostiene che tutti i presupposti per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti sono soddisfatti nella specie.

14
Per dimostrare che il presupposto relativo al fumus boni iuris è soddisfatto, la ricorrente fa riferimento agli undici motivi dedotti nel ricorso principale, che sono esposti anche nella sua domanda di provvedimenti urgenti. Tali motivi sono relativi alla violazione di vari principi generali di diritto comunitario nonché agli artt. 87 CE, 88 CE, 253 CE e all’art. 2, lett. b), del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli articoli. 87 e 88 del Trattato CE e agli aiuti de minimis (GU L 10, pag. 30). La ricorrente allega alla sua domanda vari documenti e offre prove testimoniali sul fumus boni iuris e in particolare sulla questione se gli aiuti di Stato identificati dalla Commissione siano idonei a ripercuotersi sulla concorrenza.

15
Per quanto riguarda il presupposto relativo all’urgenza, la ricorrente sostiene che l’esecuzione della decisione controversa implicherebbe una situazione irreversibile che comporterebbe un danno irreparabile. A questo proposito la ricorrente deduce quattro motivi d’urgenza.

16
In primo luogo, l’esecuzione della decisione controversa comporterebbe la non applicazione della legge n. 394/81 e, di conseguenza, la sospensione dei finanziamenti destinati a favorire lo stabilimento delle imprese italiane in paesi terzi, con la conseguenza che gli investimenti italiani su tali mercati diminuirebbero e la relativa posizione delle imprese italiane, ivi compresa quella della ricorrente, declinerebbe.

17
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’esecuzione della decisione controversa obbligherebbe la Repubblica italiana a promuovere azioni giudiziarie per recuperare i finanziamenti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge n. 394/81, cioè dopo il 1981, il che comporterebbe un danno per tutte le imprese beneficiarie, un’alterazione irreversibile degli equilibri economici in un clima di incertezza e di sfiducia per le imprese in Italia.

18
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’esecuzione della decisione controversa comporterebbe la nullità dei contratti di finanziamento che la riguardano e l’obbligo di restituire immediatamente una somma di EUR 1 480 000, il che metterebbe a repentaglio la sua esistenza. Lo stesso si verificherebbe per i contratti conclusi dalle altre imprese, il che provocherebbe un danno irreparabile per esse e per l’economia nazionale.

19
In quarto luogo, la ricorrente aggiunge che il legislatore italiano potrebbe, tramite nuove normative, ritornare sulle agevolazioni finanziarie previste dal regime attualmente in vigore, con la conseguenza che la ricorrente non potrebbe più ottenere la restituzione degli aiuti di cui trattasi in caso di annullamento della decisione controversa da parte del Tribunale.

20
Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi in gioco, la ricorrente considera che la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa costituisca la soluzione più equilibrata, poiché l’immediata esecuzione di tale decisione comporterebbe danni gravi e irreparabili non solo per la ricorrente, ma altresì per l’economia italiana e per quella europea, mentre la sospensione dell’esecuzione non lederebbe in alcun modo l’efficacia della decisione controversa in caso di rigetto del ricorso nella causa principale.

21
La Commissione non presenta alcuna osservazione per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente circa la condizione relativa al fumus boni iuris, visto che la domanda è comunque manifestamente infondata per quanto riguarda l’urgenza e la ponderazione degli interessi.

22
A questo proposito la Commissione sottolinea che la ricorrente non ha apportato alcun elemento idoneo a dimostrare l’urgenza dei provvedimenti richiesti. Secondo la Commissione tutti gli argomenti aventi ad oggetto l’asserito danno subito dall’economia italiana e dalle imprese italiane in generale non sono pertinenti per dimostrare l’urgenza riguardo agli interessi propri della ricorrente, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza. La ricorrente non avrebbe dimostrato che il danno asserito poteva mettere in pericolo la propria esistenza sul mercato. Ad ogni modo, il danno invocato sarebbe puramente ipotetico senza il sostegno della benché minima prova.

23
Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi, la Commissione considera che questa pende chiaramente a suo favore, dato che il danno asserito è puramente ipotetico, mentre, secondo una consolidata giurisprudenza, l’interesse comunitario all’esecuzione della decisione prevale sull’interesse del beneficiario dell’aiuto.

24
Infine la Commissione sottolinea che le offerte di prove testimoniali della ricorrente non sono pertinenti, poiché non riguardano assolutamente il presupposto relativo all’urgenza o la ponderazione degli interessi.

Giudizio del giudice del procedimento sommario

25
Il giudice dell’urgenza ritiene che nella specie occorra dapprima esaminare il presupposto relativo all’urgenza.

26
A questo proposito, dalla consolidata giurisprudenza risulta che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che un danno grave ed irreparabile venga causato alla parte che sollecita il provvedimento provvisorio. A quest’ultima spetta comprovare che essa non può aspettare l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente del Tribunale 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punto 82, e la giurisprudenza ivi citata).

27
L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con assoluta certezza, ma, soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dalla sopravvenienza di un insieme di fattori, basta che sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Tuttavia la richiedente resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I‑8787, punto 15; ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 83, e la giurisprudenza ivi citata).

28
Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, per dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, il ricorrente è tenuto a dimostrare che la sospensione dell’esecuzione o gli altri provvedimenti provvisori richiesti sono necessari alla tutela dei suoi propri interessi (v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 4 maggio 1964, causa 12/64 R, Ley/Commissione CEE, Racc. 1965, pag. 169). Per contro, per dimostrare l’urgenza, il ricorrente non può invocare un pregiudizio a un interesse che non gli appartiene personalmente, come, ad esempio, la lesione a un interesse generale o ai diritti di terzi, siano questi soggetti privati o uno Stato (v., in questo senso, ordinanza del presidente della Corte 6 maggio 1988, causa 112/88 R, Unione dei produttori di cedrati di Creta/Commissione, Racc. pag. 2597, punto 20, e ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑1961, punto 136). Siffatti interessi possono essere eventualmente presi in considerazione solo nell’ambito dell’esame della ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit., punto 136).

29
Infine, si deve ricordare che, se è assodato che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva, è altresì assodato che un provvedimento provvisorio è giustificato se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito o di modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato (ordinanza Neue Erba Lautex/Commissione, cit., punto 84; ordinanze del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T‑169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II‑2951, punto 45, e 27 luglio 2004, causa T‑148/04 R, TQ3 Travel Solutions Belgium/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46).

30
Si deve pertanto esaminare se la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che l’esecuzione della decisione controversa è idonea a ledere i suoi interessi al punto da mettere in pericolo la sua sopravvivenza o modificare in modo irreversibile la sua posizione sul mercato prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito.

31
A questo proposito è giocoforza constatare che la ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che potrebbe indurre il giudice del procedimento sommario ad una siffatta conclusione. Al contrario, si deve constatare che gli argomenti relativi all’urgenza che la ricorrente deduce nella domanda di provvedimenti urgenti sono di carattere generale e ipotetico e non sono confortati dalle prove necessarie.

32
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi alle conseguenze per le imprese in Italia e per l’economia italiana e quella europea derivanti dalla non applicazione della legge n. 394/81 – cioè la sospensione dei finanziamenti, la risoluzione di tutti i contratti di finanziamento conclusi in forza di tale legge e le azioni dirette al recupero dei finanziamenti concessi in passato –, si deve constatare che, oltre al fatto che non riguardano direttamente la ricorrente e non sono pertanto pertinenti per l’esame del presupposto relativo all’urgenza, detti argomenti sono puramente ipotetici e non confortati dalla benché minima prova. Al contrario, come giustamente sottolineato dalla Commissione, la decisione controversa menziona espressamente, al punto 125, che essa «non pregiudica la compatibilità del quadro nazionale rappresentato dalla legge 394/81».

33
Si deve altresì constatare che, contrariamente a quanto sembra dedurre la ricorrente, un pregiudizio agli interessi dei soggetti considerati i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che impone il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire, di per sé, un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell’irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato (ordinanza Grecia/Commissione, cit., punto 21).

34
Per quanto riguarda gli effetti concreti dell’esecuzione della decisione controversa sulla situazione della ricorrente, è giocoforza constatare che questa si limita ad asserire un mutamento irreversibile degli equilibri economici e un danno irreparabile arrecato alla posizione delle imprese italiane, tra cui la sua, sul mercato in termini generali, senza neanche tentare di fornire la prova delle sue affermazioni.

35
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’esecuzione della decisione controversa comporterebbe la nullità dei contratti di finanziamento e la obbligherebbe al pagamento di una somma di EUR 1 480 000 – il che è contestato dalla Commissione, la quale precisa che l’importo del rimborso non corrisponde a quanto previsto dalla decisione, che impone soltanto il recupero delle somme di EUR 48 054,41 e di EUR 104 930,65, maggiorate degli interessi –, si deve constatare che la ricorrente fa affermazioni generiche senza tentare di dimostrare né la realtà di tale affermazione, né che il pagamento di una siffatta somma sarebbe tale da mettere in pericolo la sua esistenza.

36
Infine, quanto al quarto argomento della ricorrente relativo alla possibilità che la Repubblica italiana potrebbe in futuro riformare il regime di aiuti di cui la ricorrente ha beneficiato, con la conseguenza che non potrebbe più ottenere la restituzione degli aiuti di cui trattasi in caso di annullamento della decisione, esso è altrettanto ipotetico e non confortato da elementi di prova. Inoltre, come sottolineato dalla Commissione, anche in questo caso la ricorrente avrebbe la possibilità di proporre ulteriori azioni nei confronti della Repubblica italiana o della Commissione e, d’altronde, non deduce argomenti che dimostrino che sarebbe impossibilitata a proporre siffatte azioni a tutela dei propri interessi.

37
Alla luce di quanto precede si deve constatare che la ricorrente, poiché non ha in alcun modo provato le sue affermazioni circa il danno grave e irreparabile che le deriverebbe dall’esecuzione della decisione controversa, non è riuscita a dimostrare che, ove non fosse concessa la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile.

38
Ne consegue che il presupposto relativo all’urgenza della domanda di sospensione dell’esecuzione non è stato sufficientemente dimostrato in diritto. La domanda di provvedimenti urgenti dev’essere di conseguenza respinta senza che si renda necessario esaminare se gli altri presupposti per la concessione di provvedimenti urgenti siano soddisfatti.


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



così provvede:

1)
La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2)
Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 10 novembre 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: l'italiano.