Language of document : ECLI:EU:T:2004:333

Causa T‑316/04 R

Wam SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti concessi dagli Stati — Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire a un’impresa di stabilirsi in taluni paesi terzi — Obbligo di recupero — Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Urgenza — Assenza»

Massime dell’ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Danno grave e irreparabile in capo al ricorrente — Danno finanziario — Situazione tale da porre in pericolo l’esistenza della società ricorrente o da modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato — Decisione della Commissione che ordina il recupero di un aiuto di Stato

(Art 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che un danno grave ed irreparabile venga causato alla parte che sollecita il provvedimento provvisorio. A quest’ultima spetta comprovare che essa non può aspettare l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con assoluta certezza, ma, soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dalla sopravvenienza di un insieme di fattori, basta che sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità. Tuttavia il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile.

Inoltre, per dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, il ricorrente è tenuto a dimostrare che la sospensione dell’esecuzione o gli altri provvedimenti provvisori richiesti sono necessari alla tutela dei suoi propri interessi. Per contro, per dimostrare l’urgenza, il ricorrente non può invocare un pregiudizio a un interesse che non gli appartiene personalmente, come, ad esempio, la lesione a un interesse generale o ai diritti di terzi, siano questi soggetti privati o uno Stato. Siffatti interessi possono essere eventualmente presi in considerazione solo nell’ambito dell’esame della ponderazione degli interessi in gioco.

Infine, se è assodato che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva, è altresì assodato che un provvedimento provvisorio è giustificato se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito o da modificare in modo irrimediabile la sua posizione sul mercato.

Un pregiudizio agli interessi dei soggetti considerati i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che impone il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire, di per sé, un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell’irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.

(v. punti 26‑29, 33)