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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso del sig. José Luis Buendia Sierra contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 22 luglio 2004

(Causa T-311/04)

Lingua processuale: il francese

Il 22 luglio 2004, il sig. José Luis Buendia Sierra, residente a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Marc van der Woude e Valérie Landes, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione del direttore generale del servizio giuridico di attribuirgli un solo punto di priorità nell'ambito della direzione generale con riguardo al periodo di promozione 2003, confermata e resa definitiva con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) recante rigetto del ricorso;

-    annullare la decisione dell'AIPN di non attribuirgli alcun punto di priorità speciale "Comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione" con riguardo al periodo di promozione 2003;

-    annullare la decisione dell'AIPN di attribuirgli un totale di 20 punti con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti A5 promovibili con riguardo al periodo di promozione 2003, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 con riguardo al periodo 2003 e, in ogni caso, la decisione de non inserire il suo nominativo nei detti elenchi;

-    annullare, se del caso, la decisione di rigetto del reclamo;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo il ricorrente, la decisione di attribuirgli solo un punto di priorità nell'ambito della direzione generale è il risultato dei criteri adottati dal servizio giuridico, che portano ad attribuire tali punti ai dipendenti aventi maggiore anzianità nel grado, indipendentemente dal merito. Il ricorrente fa valere, avverso tale decisione, la violazione dell'art. 45 dello Statuto, dell'art. 2, n. 1, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 43 dello statuto e dell'art. 6, nn. 3 e 4, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello statuto. Secondo il ricorrente, tale decisione è in contrasto, inoltre, con i principi di parità di trattamento e di diritto alla carriera, presenta un errore manifesto di valutazione e costituisce uno sviamento di potere. Infine, il ricorrente fa valere la violazione delle forme sostanziali della procedura di attribuzione dei punti e dell'esame del ricorso.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che la decisione di non attribuirgli alcun punto di priorità "comitato di promozione per attività supplementari nell'interesse dell'istituzione " sia in contrasto con l'art. 45 dello statuto, l'art. 9 delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello statuto e con il principio di parità di trattamento. Secondo il ricorrente, inoltre, tale decisione è parimenti affetta da un errore manifesto di valutazione e da sviamento di potere.

Il ricorrente, infine, contesta la decisione di attribuirgli un totale di 20 punti, l'elenco dei dipendenti promuovibili di grado A5, l'elenco dei dipendenti promossi al grado A4 e la decisione de non inserire il suo nominativo nei detti elenchi. A tal riguardo, il ricorrente fa valere innanzitutto l'illegittimità degli altri atti contestati nel presente ricorso, nonché l'illegittimità delle norme relative al periodo di valutazione del personale 2001-2002, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 43 dello statuto e delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 45 dello statuto. Secondo il ricorrente, tali disposizioni violerebbero l'art. 25, n. 2, e l'art. 45 dello statuto, nonché i principi di vocazione alla carriera e di parità di trattamento. Il ricorrente fa valere, infine, che le decisioni sono viziate da incompetenza e violazione dei forme sostanziali.

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