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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Ricorso della Hewlett-Packard GmbH contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 luglio 2004

(Causa T-313/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 30 luglio 2004, la Hewlett-Packard GmbH, con sede in Böblingen (Germania), rappresentata dagli avv. ti Fabienne Boulanger, Marius Mrozek e Michael Tervooren, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione della Commissione 7 aprile 2004, REM 06/02, in cui si dichiara che, in un determinato caso, il rimborso non è giustificato.

Motivi e principali argomenti:

Il 21 dicembre1995, la ricorrente sdoganava dal proprio deposito doganale merci (stampanti e cartucce per stampanti) provenienti da Singapore ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità. Dallo sdoganamento di tali merci sorgeva un debito doganale. Secondo la ricorrente, lo sdoganamento aveva luogo il 21 dicembre 1995 al fine di garantire di potersi avvalere dell'aliquota doganale preferenziale vigente fino al 31 dicembre 1995. Per le operazioni di sdoganamento compiute in quel periodo sarebbero state applicabili, altrimenti, a partire dal 1º gennaio1996, tariffe doganali più elevate ai fini dell'immissione in libera pratica. Con il regolamento 3009/951 è stata disposta la liberalizzazione doganale delle merci aventi la stessa nomenclatura doganale della ricorrente a partire dal 1º gennaio1996.

Nel novembre 1996 la ricorrente chiedeva alle autorità doganali tedesche il rimborso dell'importo versato. Tale domanda veniva respinta. Con l'assenso della ricorrente, le autorità doganali tedesche sottoponevano il caso alla Commissione.

La ricorrente invoca l'art. 239 del codice doganale e fa valere che la Commissione, pubblicando in ritardo e omettendo di rendere noto nei tempi di legge il regolamento 3009/95, intenzionalmente retrodatato e recante riferimento ad un regolamento pubblicato solo il 21 febbraio 1996, vale a dire il regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, 3093/95,2 avrebbe violato il principio della prevedibilità degli atti degli organi comunitari e, pertanto, il principio della certezza del diritto.

La ricorrente deduce inoltre la sussistenza di una violazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 2658/873, che prevede la pubblicazione della versione completa della nomenclatura combinata entro il 31 ottobre di un anno per l'anno successivo. Tale disposizione sarebbe finalizzata proprio ad informare con certezza gli operatori economici circa le prevedibili conseguenze economiche e contribuirebbe a garantire, pertanto, la certezza nella pianificazione per i cittadini comunitari, affinché essi possano organizzare di conseguenza le proprie attività.

La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di diligenza nei confronti della ricorrente stessa, non avendola informata tempestivamente in ordine alla prevedibile nuova modifica della nomenclatura combinata. La Commissione, inoltre, nell'emanazione della decisione impugnata, avrebbe mosso da circostanze oggettivamente insussistenti. In tal modo, avrebbe violato, a detrimento della ricorrente, i limiti del proprio potere discrezionale ovvero di giudizio ad essa attribuito in tale ambito. La ricorrente fa valere, infine, di non aver agito né con colpa cosciente né con dolo.

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1 - Regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 39, pag. ).

2 - Regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio, del dicembre 1995, che stabilisce le aliquote di dazio che devono essere applicate dalla Comunità, risultanti dai negoziati di cui all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, a seguito dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea (GU L 334, pag. 1).

3 - Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 2 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).