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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Repubblica federale tedesca contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 27 luglio 2004

(Causa T-314/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 27 luglio 2004 la Repubblica federale tedesca, rappresentata dagli avv. ti Claus-Dieter Quassowski e Christoph von Donat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la decisione della Commissione comunicata con lettera 17 maggio 2004 della Direzione generale per la politica regionale, nella parte in cui è stata ridotta ad EURO 319.046.236,76 la partecipazione della Comunità dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale al programma Obiettivo 2-1997-1999 Renania del Nord-Westfalia (FESR N. 97.02.13.005 / ARINCO N. 97.DE.16.005) ed è stata negata la liquidazione alle autorità tedesche dell'importo restante, pari a EURO 5.488.569,24;

-     condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 230 CE, la violazione di norme di diritto comunitario derivato e di principi giuridici generali, un errore di valutazione della Commissione, nonché vizi nella motivazione della decisione impugnata.

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto ad EURO 319.046.236,76 la partecipazione della Comunità dal Fondo europeo FESR al programma Obiettivo 2-1997-1999 Renania del Nord-Westfalia ed ha negato la liquidazione alle autorità tedesche dell'importo restante, pari a EURO 5.488.569,24. La riduzione sarebbe motivata dal minor ricorso al programma con riguardo ad alcuni provvedimenti e dal maggior ricorso al programma in altri rispetto al piano finanziario indicativo. La compensazione non sarebbe avvenuta nell'ambito dei singoli punti chiave del programma, ma nel programma complessivamente inteso.

Secondo la Commissione, sarebbe possibile solo una riconversione (trasferimento) tra singoli provvedimenti, ma non una riconversione tra punti chiave del programma, ovvero quest'ultima avrebbe richiesto una previa nuova decisione della Commissione. Ciò varrebbe anche con riguardo alle spese effettivamente più elevate nell'ambito del programma autorizzato, non connesse ad una domanda di aumento della partecipazione FESR.

Secondo il governo tedesco, le riconversioni sarebbero effettivamente giustificate. Esso fa valere che tali riconversioni, di importo irrilevante, erano finalizzate al miglior conseguimento di scopi comunitari nell'ambito dei programmi di sviluppo. Non sussisterebbero ragioni per procedere ad una riduzione. In particolare, la riduzione della partecipazione FESR accordata non sarebbe giustificata con riguardo al fatto che le autorità competenti e le istituzioni nella Renania del Nord Westfalia hanno applicato con flessibilità il piano finanziario di massima del programma per gli interventi strutturali della Comunità nei territori compresi nell'Obiettivo 2 nel periodo dal 1º gennaio 1997 al 31 dicembre 1999. Sotto questo profilo, la riduzione dell'importo da liquidare costituirebbe violazione del diritto comunitario.

Il governo tedesco fa valere, inoltre, che la Commissione stessa, non concedendo alcuna flessibilità a livello dei punti chiave, quando in conclusione di un periodo di sviluppo non può più essere conseguita una sua autorizzazione formale, limiterebbe in modo non opportuno l'ambito di azione degli Stati membri ovvero delle autorità locali competenti e delle istituzioni.

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