Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 3 ottobre 2006 – Hewlett-Packard / Commissione
(Causa T-313/04)
«Diniego di rimborso di dazi all’importazione - Ricorso di annullamento - Importazione di stampanti e cartucce di stampanti provenienti da Singapore - Situazione particolare - Clausola di equità - Art. 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92»
1. Atti delle istituzioni - Applicazione nel tempo - Applicazione immediata di una norma nuova in materia di procedura - Retroattività di una norma sostanziale - Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 3093/95; regolamento della Commissione n. 3009/95) (v. punto 53)
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905) (v. punti 55‑61)
3. Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria (v. punto 66)
4. Diritto comunitario Principi - Tutela del legittimo affidamento - Presupposti (v. punti 72-73)
Oggetto
| Annullamento della decisione della Commissione 7 aprile 2004, (REM 06/2002), con la quale è stato comunicato alle autorità tedesche che non vanno rimborsati alla ricorrente i dazi all’importazione relativi a stampanti e cartucce di stampanti provenienti da Singapore. |
Dispositivo
2) | | La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. |