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Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2006 - Germania / Commissione

(Cause riunite T-314/04 e T-414/04)1

(Fondo europeo di sviluppo regionale - Riduzione del contributo finanziario - Ricorso per annullamento - Atto impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: C.-D. Quassowski, agente, assistito dal sig. C. von Donat, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Wilms e L. Flynn, agenti)

Oggetto della causa

Domande di annullamento delle decisioni asseritamente contenute in due lettere della Direzione generale "Politica regionale" della Commissione 17 maggio 2004 e 9 agosto 2004, inviate alla ricorrente, relative alla riduzione dei contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale concessi, rispettivamente, a favore del programma Obiettivo 2 1997-1999 Renania del Nord-Westfalia e del programma operativo Resider II- Renania del Nord-Westfalia 1994-1999 e al conseguente rifiuto di versare alla ricorrente, rispettivamente, il saldo di EUR 5 488 569,24 e di EUR 2 268 988,33.

Dispositivo della sentenza

I ricorsi sono irricevibili.

La Commissione sopporta le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporta la metà delle proprie spese.

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1 - GU C 262 del 23/10/2004.