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Ricorso presentato il 20 gennaio 2006 - Mindo/Commission

(Causa T-19/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mindo Srl (Roma, Italia) [Rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, lawyers]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare parzialmente l'art. 1.1, lett. a), della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, n. 1, CE (caso COMP/C-38.281/B.2 - Tabacco greggio - Italia), nella parte in cui tale decisione fa riferimento alla maggiore durata della violazione, di cui è stata presunta la continuazione sino al 19 febbraio 2002 invece del 15 gennaio 2002;

annullare l'art. 2, lett. b), della decisione controversa, nella parte in cui la Mindo avrebbe garantito piena immunità da eventuali ammende per effetto della Leniency Notice, ovvero, in subordine, avrebbe garantito che l'ammenda irrogata alla Mindo e, in solido, alla "Alliance One International", sarebbe stata sostanzialmente ridotta;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione controversa, la Commissione riscontrava che varie imprese, tra cui la ricorrente, violavano l'art. 81, n. 1, CE, per effetto di intese e/o pratiche concertate nel mercato italiano del tabacco grezzo. La ricorrente chiede l'annullamento parziale della detta decisione invocando, in primo luogo, la pretesa violazione del loro legittimo affidamento sulla base della Leniency Notice. La ricorrente contesta il diniego della Commissione di concedere immunità in base al rilievo che un'altra impresa, e non la ricorrente stessa, ne ha goduto. Secondo la ricorrente, quest'altra impresa non rispondeva ai requisiti stabiliti nella Leniency Notice, laddove la Commissione ha omesso di provare che la ricorrente non fosse in possesso degli stessi requisiti.

In subordine, la ricorrente sostiene che la propria partecipazione alle violazioni sarebbe cessata, al più tardi, il 15 gennaio 2002, e non il 19 febbraio seguente e che l'ammenda debba essere conseguentemente ridotta.

Inoltre, a parere della ricorrente, la Commissione avrebbe violato i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, vendendo altresì meno all'obbligo di motivazione, non avendo acclarato le finalità della condotta restrittiva della ricorrente. Ad avviso di quest'ultima, la Commissione non avrebbe tenuto conto che essa partecipò ad accordi relativi ai prezzi di acquisto e alle eccedenze di produzione solamente negli anni 1998 e 1999, agendo nell'ambito di accordi tra categorie autorizzati dalla normativa italiana.

La ricorrente invoca inoltre la violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento nel calcolo dell'importo di base dell'ammenda. In tale contesto, essa deduce che l'importo di base dell'ammenda eccede, effettivamente, il valore totale dei prodotti interessati dalle pratiche di cartello, che erroneamente la Commissione ha accertato i due potenziali effetti delle pratiche restrittive menzionate nella decisione contestata, che tali due effetti potenziali costituiscono argomenti nuovi, non indicati nella contestazione degli addebiti, e che erroneamente la Commissione avrebbe applicato un coefficiente moltiplicatore nel calcolo dell'importo di base dell'ammenda senza considerare che, all'epoca dell'emanazione della decisione contestata, la ricorrente non faceva parte di un grande gruppo multinazionale.

La ricorrente invoca inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi di certezza del diritti e di legittimo affidamento, per non aver la Commissione tenuto conto di alcuni elementi attenuanti, segnatamente, la breve durata della condotta illegittima e i minimi effetti delle pratiche restrittive imputate alla ricorrente.

Infine, la ricorrente deduce parimenti la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento, nonché dell'obbligo di motivazione ex art. 5, lett. b), degli Orientamenti della Commissione con riguardo allo specifico contesto economico-sociale in cui le pratiche restrittive si sono collocate. A suo parere, la Commissione, nel determinare l'importo dell'ammenda, non avrebbe tenuto conto della situazione economica estremamente fragile della ricorrente stessa e delle sue difficoltà di liquidità.

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