Language of document : ECLI:EU:T:2020:542

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

18 novembre 2020 (*)

«Energia – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 – Decisione dell’ACER che respinge una domanda di esenzione relativa alle nuove interconnessioni elettriche – Ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo»

Nella causa T‑735/18,

Aquind Ltd, con sede in Wallsend (Regno Unito), rappresentata da S. Goldberg, solicitor, E. White, avvocato, e C. Davis, solicitor,

ricorrente,

contro

Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux e A. Hofstadter, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione A-001-2018 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 17 ottobre 2018, con la quale è stata confermata la decisione n. 05/2018 dell’ACER, del 19 giugno 2018, recante rigetto di una domanda di esenzione relativa a un’interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica britannica e francese, e, dall’altro, di detta decisione dell’ACER,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, P. Škvařilová-Pelzl e I. Nõmm (relatore), giudici,

cancelliere: B. Lefebvre, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Aquind Ltd, è una società per azioni costituita in Gran Bretagna. Essa è promotrice di un progetto di un’interconnessione elettrica che collega le reti di trasmissione di energia elettrica britannica e francese (in prosieguo: l’«interconnessione Aquind»).

2        Il 17 maggio 2017 la ricorrente ha presentato una domanda volta ad ottenere un’esenzione per l’interconnessione Aquind ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15). Tale domanda di esenzione è stata presentata alle autorità nazionali di regolamentazione francese e britannica, vale a dire, rispettivamente, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) e l’Office of Gas and Electricity Markets Authority (Ofgem).

3        Poiché le autorità nazionali di regolamentazione francese e britannica non avevano raggiunto un accordo sulla domanda di esenzione, esse hanno trasmesso quest’ultima, rispettivamente il 29 novembre e il 19 dicembre 2017, all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009, affinché quest’ultima adottasse essa stessa la decisione.

4        Il 12 marzo, il 22 marzo e il 16 maggio 2018 la ricorrente è stata sentita nell’ambito di audizioni presso l’ACER.

5        Il 26 aprile 2018, l’interconnessione Aquind ha ottenuto lo status di progetto d’interesse comune.

6        Con decisione n. 05/2018, del 19 giugno 2018 (in prosieguo: la «decisione dell’Agenzia»), l’ACER ha respinto la domanda di esenzione per l’interconnessione Aquind. Essa ha considerato che, sebbene la ricorrente soddisfacesse le condizioni necessarie per ottenere una delle esenzioni elencate all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e da c) a f), del regolamento n. 714/2009, quella prevista dalla medesima disposizione, alla lettera b), secondo la quale il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un’esenzione, non era soddisfatta. In particolare, essa ha rilevato che, nell’aprile del 2018, l’interconnessione Aquind aveva ottenuto lo status di progetto di interesse comune, che, a tale titolo, la ricorrente poteva richiedere l’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39), il quale prevede la possibilità di una ripartizione transfrontaliera dei costi, ma che essa non si era avvalsa di tale possibilità. Essa ha quindi considerato che non si poteva escludere che fosse disponibile un sostegno finanziario previsto dal regime regolamentato per l’interconnessione Aquind e ne ha concluso che essa non era in grado di identificare con la necessaria certezza l’esistenza di un rischio basato sulla mancanza di un sostegno finanziario attraverso il regime regolamentato nei confronti di detta interconnessione. Essa ha peraltro ritenuto che il rischio legato alle entrate, il rischio eccezionale connesso al mercato, il rischio legato alla concorrenza diretta con le altre interconnessioni e l’incertezza sui proventi della congestione, il rischio di interruzione della rete britannica, il rischio collegato alla costruzione dell’interconnessione Aquind nonché i rischi politici e macroeconomici, in particolare connessi al Brexit, fossero insufficienti o non fossero stati dimostrati.

7        Il 17 agosto 2018 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER.

8        Il 26 settembre 2018 la commissione dei ricorsi dell’ACER ha tenuto un’audizione nel corso della quale ha ascoltato, in particolare, la testimonianza di cinque esperti invitati dalla ricorrente.

9        Con la decisione A-001-2018, del 17 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione della commissione dei ricorsi»), la commissione dei ricorsi dell’ACER ha confermato la decisione dell’Agenzia e ha quindi respinto la domanda di esenzione per l’interconnessione Aquind. In primo luogo, essa ha ricordato che l’Agenzia disponeva di un potere discrezionale quando ha esaminato se le condizioni necessarie per ottenere un’esenzione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 fossero soddisfatte e che la valutazione di dette condizioni rientrava in un giudizio complesso. In secondo luogo, facendo riferimento alla giurisprudenza che prevede un sindacato giurisdizionale limitato quando le valutazioni effettuate dall’amministrazione presentano un carattere economico o tecnico complesso, la commissione dei ricorsi ha indicato che il controllo in appello era limitato quando le valutazioni presentavano un siffatto carattere e che essa doveva limitarsi a stabilire se l’Agenzia avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’esame delle condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. In terzo luogo, respingendo la censura mossa all’Agenzia secondo cui, nel valutare il rischio associato all’investimento, essa ha tenuto conto della possibilità di ricorrere alla procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi prevista dall’articolo 12 del regolamento n. 347/2013, la commissione dei ricorsi ha ritenuto che la ricorrente non avesse assolto l’onere della prova ad essa imposto, perché non aveva dimostrato che il regime regolamentato previsto dal regolamento n. 347/2013 non sarebbe stato sufficiente per effettuare l’investimento e che, di conseguenza, nessun investimento sarebbe stato effettuato senza l’ottenimento dell’esenzione prevista dall’articolo 17 del regolamento n. 714/2009.

10      In quarto luogo, esaminando la censura sollevata dalla ricorrente secondo cui l’Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione esigendo un «livello di rischio eccezionale», la commissione dei ricorsi ha considerato, dopo aver esaminato la sezione 6.6 della decisione dell’Agenzia, che nessun elemento consentiva di concludere che quest’ultima si fosse discostata dal criterio di rischio previsto all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009. La commissione dei ricorsi ha aggiunto, al riguardo, che l’Agenzia non aveva né menzionato che era richiesto un livello di rischio eccezionale ai fini della concessione di un’esenzione, né aveva adottato un ragionamento che seguisse tale approccio.

11      In quinto luogo, respingendo la censura relativa all’asserita esistenza di restrizioni legali in Francia che impedirebbero alla ricorrente di beneficiare dell’applicazione del sistema regolamentato, la commissione dei ricorsi ha osservato che i rischi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 dovevano essere essenzialmente rischi connessi al mercato o rischi finanziari e non riguardavano gli eventuali «rischi» derivanti dalla legge francese.

12      In sesto luogo, la commissione dei ricorsi ha anzitutto osservato che spettava alla ricorrente fornire la prova che nessun investitore, ossia nessun tipo di investitore, sarebbe stato attirato dall’investimento nell’interconnessione Aquind in assenza di un’esenzione, in quanto l’applicazione di un diverso criterio giuridico equivarrebbe a consentire ai richiedenti un’esenzione di eludere il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 limitando artificiosamente il gruppo di investitori potenziali. Essa ha poi constatato, fornendo esempi, che il clima era propizio agli investimenti in interconnessioni alla frontiera franco-britannica. Inoltre, alla luce dei rischi connessi alle dimensioni dell’interconnessione Aquind, essa ha ritenuto che l’Agenzia avesse correttamente applicato il criterio consistente nel valutare la possibilità di investimento senza esenzione, poiché essa non aveva rimesso in discussione la scelta delle dimensioni del promotore dell’interconnessione Aquind, ma aveva piuttosto tenuto conto del fatto che detta interconnessione faceva parte di un gruppo di «progetti di interesse comune» potenzialmente concorrenti sulla frontiera franco-britannica e aveva valutato le dimensioni combinate di tutti questi progetti nell’ambito di tale gruppo. Essa ha infine ritenuto che l’Agenzia avesse correttamente considerato che la ricorrente non aveva sufficientemente dimostrato che i rischi di sviluppo e di costruzione dedotti, da soli o combinati ad altri rischi, implicassero che nessun investimento sarebbe stato effettuato in assenza di un’esenzione.

13      In settimo luogo, esaminando la censura relativa alla mancata presa in considerazione dell’effetto cumulativo dei rischi, la commissione dei ricorsi ha sottolineato che l’Agenzia aveva analizzato ciascun tipo di rischio identificato dalla ricorrente nella sua domanda di esenzione e aveva fornito una valutazione motivata di ciascuno di tali rischi, che la ricorrente non aveva mai fatto menzione di un effetto cumulativo dei rischi nella sua domanda di esenzione e che essa non aveva suffragato tale argomento nel suo ricorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, che contiene una domanda di trattamento prioritario, ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale. Il controricorso, la replica e la controreplica sono stati depositati il 1°aprile, il 20 maggio e il 4 luglio 2019.

15      Con decisione del 17 ottobre 2019, il presidente del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha riassegnato la causa a un nuovo giudice relatore, assegnato alla Seconda Sezione.

16      Con decisione del 14 febbraio 2020, adottata sulla base dell’articolo 69, lettera a), del regolamento di procedura, la presidente della Seconda Sezione del Tribunale, dopo aver raccolto le osservazioni delle parti, ha deciso di sospendere la causa in attesa della sentenza nella causa C‑454/18, Baltic Cable. Tale sospensione è cessata con la pronuncia, l’11 marzo 2020, della sentenza Baltic Cable (C‑454/18, EU:C:2020:189).

17      Il 18 marzo 2020 le parti sono state invitate, in tale contesto, a presentare le loro eventuali osservazioni sulle conseguenze da trarre, per il presente ricorso, dalla sentenza dell’11 marzo 2020, Baltic Cable (C‑454/18, EU:C:2020:189). Le parti hanno dato seguito a tale misura di organizzazione del procedimento nel termine impartito.

18      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso, il 20 aprile 2020, di avviare la fase orale del procedimento senza dare seguito alla domanda di trattamento prioritario presentata dalla ricorrente.

19      Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento del 23 aprile 2020, adottata sulla base dell’articolo 89 del regolamento di procedura, alle parti sono stati posti due quesiti scritti, con richiesta di risposta orale all’udienza.

20      Con lettere del 3 e del 15 giugno 2020, l’ACER ha indicato che, a causa della crisi sanitaria legata al COVID 19, i suoi agenti non erano in grado di spostarsi a Lussemburgo per l’udienza di discussione e ha chiesto di potervi essere rappresentata tramite videoconferenza. La ricorrente ha indicato di non avere alcuna obiezione a che l’ACER fosse rappresentata in videoconferenza.

21      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della commissione dei ricorsi e la decisione dell’Agenzia;

–        pronunciarsi sui principali motivi giuridici sollevati nel ricorso, vale a dire il quarto da un lato, vertente sul fatto che l’Agenzia e la commissione dei ricorsi hanno erroneamente ritenuto che la ricorrente dovesse anzitutto chiedere e ottenere una decisione di ripartizione transfrontaliera dei costi, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013, prima che potesse essere adottata una decisione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009, e il sesto dall’altro, fondato sul fatto che l’Agenzia e la commissione dei ricorsi non hanno tenuto conto della circostanza che, senza esenzione, era giuridicamente impossibile per la ricorrente gestire l’interconnessione Aquind proposta in Francia.

–        statuire separatamente su ciascuno dei motivi dedotti nel ricorso, al fine di evitare qualsiasi altra contestazione in merito a tali punti controversi quando l’Agenzia riesaminerà la domanda di esenzione;

–        condannare l’ACER alle spese.

22      L’ACER conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il ricorso nella parte in cui riguarda la decisione dell’Agenzia;

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità 

 Sulla ricevibilità del ricorso avverso la decisione dell’Agenzia

23      L’ACER ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione dell’Agenzia. Essa solleva un’eccezione di irricevibilità a tal proposito, ritenendo che il Tribunale potesse essere investito soltanto di un ricorso contro la decisione della commissione dei ricorsi.

24      La ricorrente sostiene che, in caso di accoglimento delle sue pretese in tale causa, l’ACER sarà tenuta ad adottare tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta in applicazione dell’articolo 266 TFUE. Essa fa valere che l’ACER non adotterebbe tutti i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta qualora considerasse che la decisione dell’Agenzia resti valida, motivo per cui ritiene, in sostanza, che il ricorso avverso detta decisione debba essere dichiarato ricevibile.

25      Al fine di esaminare la ricevibilità del ricorso diretto contro la decisione dell’Agenzia, anzitutto, occorre ricordare che il considerando 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1), indica che, «[n]ei settori in cui l’Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, dovrebbero avere diritto di presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che dovrebbe essere parte integrante dell’Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare (...)» e aggiunge che «[l]e decisioni della commissione dei ricorsi possono essere oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee».

26      Occorre poi sottolineare che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009 prevede che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli 7, 8 e/o 9, presa nei suoi confronti (...)». Occorre osservare che l’articolo 9 al quale si fa riferimento in tale disposizione riguarda «[le] decisioni sulle deroghe, come prevede l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009». Orbene, la decisione dell’Agenzia è proprio una decisione su una deroga adottata in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009.

27      Inoltre, si deve osservare che, in applicazione dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009, la commissione dei ricorsi può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia, il quale sarà vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi.

28      Infine, occorre rilevare che il regolamento n. 713/2009 prevede, all’articolo 20, paragrafo 1, che «decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall’Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (...)». L’articolo 20, paragrafo 3, del medesimo regolamento dispone che «[l]’Agenzia è tenuta a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale (...) o della Corte di giustizia».

29      La finalità di tali disposizioni consiste, da un lato, nel consentire alla commissione dei ricorsi di accogliere, se del caso, una domanda che è stata oggetto di un rifiuto da parte dell’Agenzia e, dall’altro, in caso di mantenimento del rifiuto da parte di detta commissione, nel consentire a quest’ultima di esporre con chiarezza i motivi di fatto e di diritto che conducono a detto rifiuto, di modo che il giudice dell’Unione europea sia in grado di esercitare il suo sindacato di legittimità sulla decisione che esprime tale diniego.

30      Nel caso di specie, la decisione dell’Agenzia poteva, in applicazione dell’articolo 19 del regolamento n. 713/2009, essere oggetto di un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi. Quest’ultima era quindi tenuta ad adottare una decisione e, in tale ambito, ad esercitare, se del caso, le competenze dell’Agenzia.

31      Di conseguenza, solo la decisione della commissione dei ricorsi può essere contestata dinanzi al Tribunale. Al paragrafo 2 del dispositivo della sua decisione, la commissione dei ricorsi ha chiaramente menzionato che «
tale decisione» – ossia quella della commissione dei ricorsi – poteva essere oggetto di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua pubblicazione sul sito Internet dell’ACER o dalla sua notifica alla ricorrente.

32      In tale contesto, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’esistenza di una continuità funzionale tra gli organi di esame dell’ACER e la commissione di ricorso – che consente a quest’ultima di esercitare le competenze di detti organi di esame – non implica tuttavia che il Tribunale possa annullare la decisione iniziale. Infatti, la domanda diretta all’annullamento della decisione dell’Agenzia deve essere interpretata come diretta, in realtà, a che il Tribunale adotti la decisione che la commissione dei ricorsi avrebbe dovuto adottare quando è stata investita del ricorso. Orbene, occorre ricordare che, se il Tribunale può, in base al suo potere di riforma, riformale le decisioni delle commissioni di ricorso [v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI ‐ Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, punti 19; del 12 settembre 2007, Koipe/UAMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, punti 29 e 30, e dell’11 febbraio 2009, Bayern Innovativ/UAMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non pubblicata, punti 15 e 16], ciò non toglie che esso possa farlo solo quando un siffatto potere gli è espressamente attribuito dal legislatore. Tuttavia, è giocoforza constatare che non risulta né dalle disposizioni del regolamento n. 713/2009 né da quelle del regolamento n. 714/2009 che il legislatore abbia inteso conferire un siffatto potere di riforma al Tribunale.

33      Ne consegue che la ricorrente non è legittimata a chiedere l’annullamento della decisione dell’Agenzia (v., per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2014, Heli-Flight/AESA, T‑102/13, EU:T:2014:1064, punto 30).

34      Pertanto, occorre dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione dell’Agenzia.

 Sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni

35      Con il secondo e il terzo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede, in sostanza, al Tribunale di statuire sui principali motivi giuridici sollevati nel ricorso.

36      In via preliminare, occorre ricordare che il giudice dell’Unione può, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, tra i quali figurano, secondo la giurisprudenza, le condizioni di ricevibilità di un ricorso. Il sindacato del Tribunale non è quindi limitato ai motivi di irricevibilità sollevati dalle parti (sentenza dell’11 luglio 2019, Gollnisch/Parlamento, T‑95/18, non pubblicata, EU:T:2019:507, punto 35).

37      Occorre altresì sottolineare che, in risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 23 aprile 2020 ricordata al precedente punto 19, le parti hanno presentato le loro osservazioni, in udienza, sulla questione della ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni figuranti nel ricorso alla luce delle sentenze dell’11 luglio 1996, Bernardi/Parlamento (T‑146/95, EU:T:1996:105, punto 23), e del 17 febbraio 2017, Mayer/EFSA (T‑493/14, EU:T:2017:100, punto 37).

38      Nell’ambito di un ricorso di annullamento, le domande miranti unicamente ad ottenere che siano accertati aspetti di fatto o di diritto non possono costituire domande valide (v., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 1996, Bernardi/Parlamento, T‑146/95, EU:T:1996:105, punto 23, e del 17 febbraio 2017, Mayer/EFSA, T‑493/14, EU:T:2017:100, punto 37).

39      L’analisi degli elementi elencati in questi due capi delle conclusioni non può intervenire indipendentemente dall’esame della legittimità dell’atto impugnato effettuato nell’ambito del capo delle conclusioni diretto all’annullamento della decisione della commissione dei ricorsi. Essi non possono quindi costituire capi delle conclusioni in quanto tali.

40      Pertanto, tali due capi delle conclusioni devono essere respinti in quanto irricevibili.

 Nel merito

41      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi. Il primo motivo verte su un errore quanto al potere discrezionale di cui dispone l’ACER per la concessione di un’esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009. Il secondo motivo è fondato sull’erronea interpretazione di questa stessa disposizione, secondo la quale una domanda di esenzione dovrebbe essere concessa solo in ultima istanza. Il terzo motivo si basa su una valutazione erronea dell’onere e del livello della prova richiesti per la concessione di un’esenzione. Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente contesta l’interpretazione effettuata dalla commissione dei ricorsi del rapporto esistente tra l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 12 del regolamento n. 347/2013, e si interroga, di conseguenza, sulla possibilità che il suo progetto di interconnessione possa beneficiare di una procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi e sostiene che i rischi associati alla procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi non sono stati presi in considerazione. Il quinto motivo attiene alla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Il sesto motivo si basa sulla mancata presa in considerazione, a titolo di rischio, dell’ostacolo giuridico creato dal diritto francese. Il settimo motivo si basa sul rifiuto dell’ACER di tener conto della necessità di una sicurezza dei redditi a lungo termine. L’ottavo motivo si basa sull’erronea applicazione dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 per non aver tenuto conto dell’impatto complessivo dei rischi particolari per l’interconnessione. Nell’ambito del nono motivo, si contesta alla commissione dei ricorsi di aver effettuato solo un controllo ristretto sulle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse.

42      Il Tribunale ritiene opportuno procedere in via prioritaria all’esame del nono motivo, tenuto conto della natura particolare di quest’ultimo, relativo all’esercizio stesso, da parte della commissione dei ricorsi, della propria competenza di controllo delle decisioni dell’Agenzia.

 Sul nono motivo, vertente su un esame insufficiente della decisione dell’Agenzia

43      Nell’ambito del nono motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione dei ricorsi di aver limitato il suo controllo, in sede di esame del suo ricorso, a quello dell’errore manifesto di valutazione e sostiene che un siffatto controllo ristretto costituirebbe una violazione dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009.

44      L’ACER ritiene, da parte sua, che l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009 non obblighi in alcun caso la commissione dei ricorsi ad esercitare lo stesso controllo operato dall’Agenzia e che essa sia quindi libera di non esaminare il caso con lo stesso livello di dettaglio con cui lo farebbe l’Agenzia. Essa ritiene che la commissione dei ricorsi disponga di un margine di discrezionalità per determinare se le condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 siano soddisfatte. A tal riguardo, essa fa valere che, secondo la giurisprudenza, i giudizi che implicano questioni economiche e tecniche complesse sono oggetto di un controllo limitato agli errori manifesti nell’ambito di un ricorso. Essa sottolinea che l’articolo 19 del regolamento n. 713/2009 non impedisce peraltro alla commissione dei ricorsi di accettare le valutazioni di ordine tecnico ed economico realizzate dall’Agenzia. Tenuto conto delle complesse questioni economiche e tecniche, del principio dell’economia processuale e del breve termine di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 713/2009, la commissione dei ricorsi non sarebbe in grado di effettuare un esame così approfondito come quello dell’Agenzia e potrebbe limitarsi a decidere se quest’ultima abbia commesso un errore manifesto di valutazione. Essa rileva che la ricorrente non ha dimostrato che un esame più approfondito avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso e che le testimonianze degli esperti di cui si avvale la ricorrente sono state debitamente prese in considerazione e valutate. Essa sostiene altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, era inutile porre domande alla CRE, poiché la decisione della commissione dei ricorsi non dipendeva dalla risposta di quest’ultima alle questioni relative alla possibilità di beneficiare in Francia del regime regolamentato conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e alla compatibilità delle restrizioni con il diritto dell’Unione.

45      La questione principale sollevata nell’ambito di tale motivo è se il controllo operato dalla commissione dei ricorsi sulla decisione dell’Agenzia sia conforme alle disposizioni del regolamento n. 713/2009 relative alla definizione dei poteri di detta commissione dei ricorsi.

46      In via preliminare, in primo luogo, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’intensità del controllo esercitato dalle autorità dell’Unione, secondo giurisprudenza consolidata, poiché le medesime dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare la natura e la portata delle misure che adottano, in particolare riguardo alla valutazione di elementi in fatto altamente complessi di ordine scientifico e tecnico, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio di tale potere non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere o, ancora, se tali autorità non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale (ordinanza del 4 settembre 2014, Rütgers Germany e a./ECHA, C‑290/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2174, punto 25, e sentenza del 14 novembre 2013, ICdA e a./Commission, T‑456/11, EU:T:2013:594, punto 45). Lo stesso vale per le valutazioni di ordine economico complesse, in quanto il giudice dell’Unione esercita anche, in tale ipotesi, un controllo ristretto (sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 66, e del 9 marzo 2017, Ellinikos Chrysos/Commissione, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, punti 18 e 19).

47      In secondo luogo, occorre determinare l’intensità del controllo che la commissione dei ricorsi ha esercitato sulla decisione dell’Agenzia. Basandosi esplicitamente sulle sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39), del 21 giugno 2012, BNP Paribas e BNL/Commissione (C‑452/10 P, EU:C:2012:366, punto 103), e del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione (T‑201/04, EU:T:2007:289, punto 95), che prevedono un controllo giurisdizionale ristretto quando le valutazioni effettuate dall’amministrazione sono di natura economica o tecnica complessa, la commissione dei ricorsi ha dichiarato, ai punti 51 e 52 della sua decisione, che il controllo in appello era limitato quando le valutazioni erano di tale natura e che essa doveva quindi limitarsi a stabilire se l’Agenzia avesse commesso un errore manifesto di valutazione delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

48      Pertanto, la commissione dei ricorsi ha affermato inequivocabilmente, sostenuta dalla giurisprudenza, che l’intensità del suo controllo sulle valutazioni di ordine economico e tecnico complesse era la stessa di quella del sindacato giurisdizionale ristretto esercitato dal giudice dell’Unione sulle stesse valutazioni.

49      È alla luce di tali due osservazioni preliminari che occorre esaminare l’approccio sostenuto dall’ACER, inteso a considerare che il controllo che la commissione dei ricorsi esercita sulle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse può essere equivalente al sindacato giurisdizionale ristretto esercitato dal giudice dell’Unione.

50      La limitazione, da parte della commissione dei ricorsi, dell’intensità del suo controllo sulla decisione dell’Agenzia relativa a una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 è errata in diritto sotto diversi profili.

51      In primo luogo, occorre sottolineare che la creazione della commissione dei ricorsi dell’ACER si inserisce in un movimento, privilegiato dal legislatore dell’Unione, diretto a prevedere un meccanismo di ricorso a un «organo di appello» all’interno delle agenzie dell’Unione qualora a queste ultime sia stato conferito un potere decisionale importante, su questioni complesse sul piano tecnico o scientifico, che incidono direttamente sulla situazione giuridica delle parti interessate. Il sistema dell’organo d’appello rappresenta, a tal riguardo, un mezzo appropriato per proteggere i diritti di questi ultimi in un contesto in cui, come ricordato al precedente punto 46, secondo costante giurisprudenza il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad esaminare se l’esercizio dell’ampio potere di valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico, tecnico ed economico complessi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere.

52      A tal riguardo, e in secondo luogo, le disposizioni che vertono sull’organizzazione e sui poteri della commissione dei ricorsi dell’ACER consentono di constatare che tale organo di appello non è stato istituito per limitarsi ad un controllo ristretto delle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse.

53      Infatti, in primo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009 ha previsto che la commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o dell’Unione, «con un’esperienza pertinente nel settore dell’energia». Il legislatore dell’Unione ha quindi inteso dotare la commissione dei ricorsi dell’ACER della perizia necessaria per consentirle di procedere essa stessa a valutazioni vertenti su elementi di fatto di ordine tecnico ed economico complessi connessi all’energia. Occorre rilevare che tale è stato anche l’obiettivo perseguito con l’apertura di altre agenzie dell’Unione, come l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o ancora l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), le cui commissioni di ricorso sono composte da esperti dotati di una qualificazione che riflette la specificità dei settori interessati.

54      In secondo luogo, i poteri della commissione dei ricorsi, quali descritti all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009, depongono parimenti a favore di un controllo che non è quello esercitato dal giudice dell’Unione sulle valutazioni complesse. Anzitutto, quest’ultimo prevede che la commissione dei ricorsi può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia ai fini della prosecuzione dell’azione, posto che tale organo è vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi. Tale disposizione disciplina le competenze di cui la commissione dei ricorsi dispone dopo aver accertato la fondatezza di un ricorso dinanzi ad essa proposto. Essa conferisce a quest’ultima un potere discrezionale nell’ambito del cui esercizio deve esaminare se gli elementi di cui essa dispone a seguito dell’esame del ricorso le permettano di adottare la propria decisione (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, EU:T:2019:638, punti 66 e 118).

55      Pertanto, occorre rilevare che, in sostanza, la commissione dei ricorsi dispone, in forza dell’articolo 19 del regolamento n. 713/2009, non solo di tutte le attribuzioni di cui dispone l’ACER stessa, ma anche delle attribuzioni che le sono state conferite in quanto organo d’appello dell’Agenzia. Se la commissione dei ricorsi sceglie di deferire la causa all’Agenzia, essa è in grado di orientare le decisioni adottate da detta Agenzia in quanto quest’ultima è vincolata dalla motivazione della commissione dei ricorsi.

56      Inoltre, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009, qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le autorità nazionali di regolamentazione, può proporre un ricorso contro una decisione, di cui agli articoli 7, 8 e/o 9 del medesimo regolamento, presa nei suoi confronti o che la riguardi direttamente ed individualmente. Da tale disposizione non risulta che una violazione della normativa dell’Unione da parte dell’Agenzia costituisca una condizione di ammissibilità del ricorso dinanzi ad essa. Pertanto, e contrariamente al giudice dell’Unione, la commissione dei ricorsi è competente, in forza di un controllo dell’opportunità, ad annullare o a sostituire decisioni dell’Agenzia, sulla sola base di considerazioni tecniche ed economiche.

57      In terzo luogo, l’articolo 20 del regolamento n. 713/2009 testimonia altresì la volontà del legislatore di conferire alla commissione dei ricorsi un potere di controllo più intenso rispetto a quello del controllo ristretto. Tale disposizione prevede che «[l]e decisioni prese dalla commissione dei ricorsi o, qualora questa non ne abbia la competenza, dall’Agenzia, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale d[ell’Unione] o alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo [263 TFUE]».

58      Da tale disposizione, nonché dal ragionamento esposto ai precedenti punti da 25 a 34, risulta che, per quanto riguarda le domande di esenzione, solo le decisioni della commissione dei ricorsi adottate ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 713/2009 e dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009 possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale. Il fatto che la ricorrente non sia legittimata a contestare la decisione dell’Agenzia dinanzi al giudice dell’Unione rafforza la conclusione che la commissione dei ricorsi non può effettuare un controllo ristretto su detta decisione dell’Agenzia equivalente al sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione. Infatti, se il controllo operato dalla commissione dei ricorsi dovesse essere solo ristretto per quanto riguarda valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse, ciò significherebbe che il Tribunale eserciterebbe un controllo limitato su una decisione che sarebbe essa stessa il risultato di un controllo ristretto. È evidente che un sistema di «controllo ristretto su un controllo ristretto» non offre le garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva di cui dovrebbero beneficiare le imprese cui sia stata respinta una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

59      In terzo luogo, l’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento n. 713/2009 ha previsto, in sostanza, che spettava alla commissione dei ricorsi adottare le norme di organizzazione e di procedura dinanzi ad essa. Occorre rilevare che la decisione n. 1-2011 della commissione dei ricorsi dell’ACER, adottata il 1º dicembre 2011, che stabilisce le regole di organizzazione e di procedura della commissione dei ricorsi, ha previsto, all’articolo 8, paragrafo 1, lettera e), che il ricorso debba contenere i «motivi di diritto» e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tale disposizione non può giustificare il fatto che il controllo esercitato dalla commissione dei ricorsi sia limitato ad un controllo ristretto. Infatti, la circostanza che il legislatore dell’Unione abbia espressamente previsto all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009 che la commissione dei ricorsi disponga di tutte le attribuzioni di cui dispone l’ACER stessa conferma che esso aveva inteso conferirle il compito di esercitare un controllo della decisione dell’Agenzia con un’intensità che non può essere limitata a quella del controllo ristretto.

60      In tal senso, occorre sottolineare che l’articolo 20 della decisione n. 1-2011, intitolato «[c]ompetenza», prevedeva che la commissione dei ricorsi potesse esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia. Adottando tale disposizione, la commissione dei ricorsi ha tradotto, nelle sue norme di organizzazione e di procedura, il potere di controllo attribuitole dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009, il quale potere di controllo non può ridursi a quello dell’errore manifesto di valutazione. È utile al riguardo constatare che, il 5 ottobre 2019, la commissione dei ricorsi ha ristretto il proprio potere modificando detto articolo 20 (divenuto articolo 21). Ormai, la commissione dei ricorsi si limita a confermare la decisione dell’Agenzia o a deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia. Pertanto, non si tratta più di «esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia». Fatta salva un’eventuale contrarietà, con il regolamento n. 713/2009, di tale disposizione con la quale la commissione dei ricorsi ha in ogni caso ristretto il proprio potere, è giocoforza constatare che essa non era ancora applicabile al momento in cui la decisione della commissione dei ricorsi è stata adottata.

61      In quarto luogo, il Tribunale considera che la giurisprudenza secondo cui le valutazioni di ordine tecnico, scientifico ed economico complesse sono soggette al sindacato limitato del giudice dell’Unione non è destinata ad applicarsi al controllo effettuato dagli organi d’appello delle agenzie dell’Unione. In particolare, è già stato affermato, a proposito della commissione di ricorso dell’ECHA, che il sindacato, da parte di tale commissione di ricorso, delle valutazioni di ordine scientifico contenute in una decisione dell’ECHA non era limitato alla verifica dell’esistenza di errori manifesti ma che, al contrario, fondandosi sulle competenze giuridiche e scientifiche dei suoi membri, detta commissione doveva verificare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente fossero tali da dimostrare che le considerazioni alla base di detta decisione dell’ECHA erano viziate da errori (sentenza del 20 settembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, EU:T:2019:638, punti 87-89). L’intensità del sindacato operato dalla commissione di ricorso è superiore a quella del sindacato operato dal giudice dell’Unione (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, EU:T:2019:638, punto 124). Così facendo, il Tribunale ha confermato, in sostanza, che sarebbe contrario alla natura stessa degli organi di appello creati in seno alle agenzie che essi esercitino un controllo ristretto riservato ai giudici dell’Unione.

62      A tal riguardo, occorre osservare che, in risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 23 aprile 2020, con la quale le parti sono state chiamate a presentare le loro osservazioni sui punti da 87 a 89 e 124 della sentenza del 20 settembre 2019, BASF Grenzach/ECHA (T‑125/17, EU:T:2019:638), l’ACER ha fatto valere in udienza che tale giurisprudenza non era trasponibile alla commissione dei ricorsi, la quale sarebbe totalmente diversa dalla commissione di ricorso dell’ECHA.

63      In primo luogo, l’ACER fa valere che i membri della commissione di ricorso dell’ECHA sono qualificati sul piano giuridico e tecnico e sono occupati a tempo pieno, e che possono beneficiare del sostegno di undici membri del personale a tempo pieno per garantire l’assistenza legale e il segretariato. Essa ritiene che ciò non si verifichi per la commissione dei ricorsi per il motivo che quest’ultima è composta da soli sei membri in possesso di esperienza nel settore dell’energia – il che, a suo avviso, non garantirebbe che la commissione dei ricorsi sia munita di tutta la perizia pertinente per valutare la totalità dei fatti complessi di cui trattasi –, che detti membri non sono occupati a tempo pieno e percepiscono solo una retribuzione simbolica e che la commissione dei ricorsi è assistita solo da due giuristi.

64      Siffatti argomenti non possono essere accolti. Infatti, contrariamente a quanto sostiene l’ACER, la composizione e i poteri della commissione di ricorso dell’ECHA sono comparabili a quelli della commissione dei ricorsi.

65      Da un lato, sia i membri della commissione di ricorso dell’ECHA sia quelli della commissione dei ricorsi dell’ACER sono scelti sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione europea, aventi l’esperienza e la competenza richieste nei rispettivi settori. Infatti, per quanto riguarda la commissione di ricorso dell’ECHA, conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1), «[i]l presidente, gli altri membri e i supplenti (...) sono nominati sulla base dell’esperienza e della competenza che possiedono nel settore della sicurezza delle sostanze chimiche, delle scienze naturali o delle procedure regolamentari e giudiziarie, in un elenco di candidati qualificati adottato dalla Commissione». Per quanto riguarda la commissione dei ricorsi dell’ACER, è stato sottolineato al precedente punto 53 che, secondo l’articolo 18, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 713/2009, quest’ultima «è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un’esperienza pertinente nel settore dell’energia». Da tali disposizioni si deve dedurre che il legislatore ha inteso dotare tanto la commissione di ricorso dell’ECHA quanto la commissione dei ricorsi dell’ACER della perizia necessaria per consentire loro di procedere esse stesse a valutazioni vertenti su elementi di fatto di ordine scientifico, tecnico ed economico complessi.

66      Peraltro, il fatto che i membri della commissione di ricorso dell’ECHA, a differenza di quelli della commissione dei ricorsi dell’ACER, siano occupati a tempo pieno non ha alcuna incidenza sull’intensità del loro controllo. La necessità della commissione di ricorso dell’ECHA di disporre di un’organizzazione amministrativa più permanente può spiegarsi con il volume d’affari da trattare, il quale è nettamente più importante di quello delle cause sottoposte alla commissione dei ricorsi dell’ACER. Più in generale, occorre rilevare che spetta all’ACER adottare tutte le misure organizzative interne necessarie per mobilizzare i mezzi messi a sua disposizione per conseguire i suoi obiettivi, quali definiti nel regolamento n. 713/2009. Orbene, la realizzazione di detti obiettivi non implica d’ufficio l’istituzione di una commissione dei ricorsi permanente.

67      Dall’altro lato, occorre osservare che, conformemente all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 1907/2006, la commissione di ricorso dell’ECHA «può esercitare ogni funzione che rientra nell’ambito di competenza dell’agenzia o deferire il caso all’organo dell’agenzia competente a proseguire l’azione». Allo stesso titolo, e come risulta dal precedente punto 27, la commissione dei ricorsi dell’ACER «può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia», essendo quest’ultimo vincolato dalla decisione della commissione dei ricorsi. Pertanto, da tali disposizioni risulta che i poteri conferiti a tali organi d’appello sono simili e il controllo, da parte di tali organi, delle valutazioni di ordine scientifico, tecnico ed economico non è limitato all’esistenza di errori manifesti di valutazione.

68      In secondo luogo, l’ACER fa valere che, contrariamente all’ECHA e alle altre tre agenzie dell’Unione, essa non è interessata dal meccanismo di previa ammissione delle impugnazioni previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e che ciò significa che il controllo esercitato dalla commissione dei ricorsi sulle decisioni dell’Agenzia differisce da quello esercitato dalla commissione di ricorso dell’ECHA. Orbene, tale argomento deve essere respinto in quanto l’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non ha alcun rapporto con l’intensità del controllo che le commissioni di ricorso devono esercitare presso agenzie dell’Unione.

69      Pertanto, il controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi sulle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse contenute in una decisione dell’Agenzia relativa a una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 non deve essere limitato al controllo ristretto dell’errore manifesto di valutazione. Al contrario, fondandosi sulle competenze scientifiche dei suoi membri, detta commissione deve verificare se gli argomenti addotti dalla parte ricorrente siano tali da dimostrare che le considerazioni alla base di detta decisione dell’ACER sono viziate da errori.

70      Limitandosi ad operare un controllo ristretto, la commissione dei ricorsi ha, in realtà, effettuato un controllo di intensità insufficiente rispetto ai poteri attribuitile dal legislatore e, pertanto, ha fatto un uso solo limitato e incompleto del suo potere discrezionale. Ne consegue che l’unico atto che è stato adottato mediante un esercizio completo del potere discrezionale dell’amministrazione è la decisione dell’Agenzia. Orbene, per le ragioni già ricordate ai precedenti punti da 25 a 34, 57 e 58, la decisione della commissione dei ricorsi è l’unica a poter essere sottoposta al sindacato del giudice dell’Unione. Il Tribunale non potrebbe quindi esaminare gli errori manifesti di valutazione eventualmente commessi dall’Agenzia in relazione alle complesse valutazioni tecniche ed economiche, poiché tali errori non possono necessariamente riguardare solo la decisione iniziale (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, Heli-Flight/AESA, T‑102/13, EU:T:2014:1064, punto 32).

71      Tenuto conto di tali elementi, si deve ritenere che la commissione dei ricorsi abbia commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 52 della sua decisione, che, trattandosi di valutazioni di carattere tecnico o complesso, essa poteva esercitare un controllo ristretto e quindi limitarsi a stabilire se l’Agenzia avesse commesso un errore manifesto di valutazione delle condizioni previste all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

72      Nessuno degli argomenti dell’ACER vale a rimettere in discussione tale conclusione.

73      In primo luogo, l’ACER si avvale del fatto che, a differenza della commissione di ricorso dell’ECHA, che non è vincolata da una durata massima del procedimento, la commissione dei ricorsi è tenuta ad effettuare un esame del ricorso entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 713/2009 e non sarebbe quindi in grado di effettuare un esame approfondito.

74      Alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti da 51 a 69, il termine limitato di due mesi di cui dispone la commissione dei ricorsi per esaminare il ricorso non può essere sufficiente a rivelare l’intenzione del legislatore di limitare il controllo esercitato da quest’ultima a quello dell’errore manifesto di valutazione.

75      A tal riguardo, occorre ricordare che l’esame del ricorso non è illimitato e che deve essere operata una differenza tra l’«estensione del controllo» e l’«intensità del controllo» esercitato dalla commissione dei ricorsi.

76      Per quanto riguarda l’«estensione del controllo» effettuato dalla commissione dei ricorsi, l’articolo 19 del regolamento n. 713/2009 prevede, in sostanza, che quest’ultima si limiti ad esaminare se gli argomenti dedotti dalla ricorrente siano idonei a dimostrare l’esistenza di un errore che inficia la decisione contestata.

77      Da un lato, occorre rilevare che il procedimento dinanzi alla commissione dei ricorsi ha carattere contraddittorio. Le parti sono invitate a formulare osservazioni sulle comunicazioni delle altre parti e possono presentare oralmente le loro osservazioni.

78      Dall’altro, il ricorso deve indicare i motivi sui quali è fondato. L’oggetto del procedimento dinanzi alla commissione dei ricorsi è quindi determinato dai motivi dedotti dal ricorrente. Nell’ambito dell’esame della fondatezza di un siffatto ricorso, detta commissione si limita quindi ad esaminare se i motivi dedotti dalla parte ricorrente siano idonei a dimostrare che la decisione contestata dinanzi ad essa è viziata da errori.

79      Il carattere contraddittorio del procedimento dinanzi alla commissione dei ricorsi non è rimesso in discussione dall’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 713/2009, ai sensi del quale la commissione dei ricorsi può esercitare le attribuzioni di competenza dell’Agenzia o deferire la causa all’organo competente dell’Agenzia al fine di proseguire l’azione. Infatti, tale disposizione disciplina unicamente le competenze di cui la commissione dei ricorsi dispone dopo aver accertato la fondatezza di un ricorso dinanzi ad essa proposto. Essa conferisce a quest’ultima un potere discrezionale nell’ambito del cui esercizio deve verificare se gli elementi di cui essa dispone in seguito all’esame del ricorso le permettano di adottare la propria decisione. Per contro, essa non disciplina l’estensione del controllo operato da detta commissione quanto alla fondatezza di un ricorso dinanzi ad essa proposto (v., per analogia, sentenza del 20 settembre 2019, BASF Grenzach/ECHA, T‑125/17, EU:T:2019:638, punti 66 e 118).

80      Di conseguenza, un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi avverso una decisione dell’Agenzia relativa a una domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 può soltanto avere ad oggetto l’esame se gli elementi presentati dalla parte ricorrente siano idonei a dimostrare che tale decisione è viziata da errori. A differenza delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, non si tratta quindi per la commissione dei ricorsi di procedere a un esame «ex novo».

81      Ne consegue che, per quanto riguarda l’«intensità del controllo» da esercitare, il controllo degli errori di valutazione deve essere effettuato solo sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente e non si estende quindi a ciò che esula dalla sfera del ricorso né, per definizione, alle complesse questioni economiche e tecniche che non sono state evocate nel ricorso e che non rientrano negli elementi di prova presentati dal ricorrente.

82      Inoltre, occorre ricordare che, alla luce della qualità scientifica dei membri che la compongono, la commissione dei ricorsi dispone della perizia necessaria per effettuare un controllo approfondito in un lasso di tempo che le autorità giurisdizionali non sarebbero in grado di raggiungere.

83      In secondo luogo, in risposta alla misura di organizzazione del procedimento del 23 aprile 2020 ricordata ai precedenti punti 19 e 62, l’ACER ha fatto valere in udienza di aver evocato l’errore manifesto di valutazione solo nei limiti in cui la ricorrente stessa ne aveva fatto menzione nel suo ricorso. Tale argomento non può essere accolto. Infatti, come risulta dal precedente punto 47, la commissione dei ricorsi ha indicato anzitutto, ai punti 51 e 52 della sua decisione, che il controllo che essa esercitava su questioni di carattere complesso sul piano tecnico o economico era limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione e ha espressamente confermato, al punto 47 della sua decisione, che la valutazione delle condizioni necessarie per ottenere un’estensione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 implicava una valutazione complessa.

84      In terzo luogo, l’ACER sostiene altresì invano che, in ogni caso, la commissione dei ricorsi ha esaminato tutti i motivi, le affermazioni e le prove dedotti dalla ricorrente.

85      Infatti, nell’ambito dell’asserito esame di tutti i motivi, affermazioni e prove dedotti dalla ricorrente sulla valutazione della condizione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 714/2009 – esame che, come confermato dalla stessa commissione dei ricorsi, implicava valutazioni complesse –, la commissione dei ricorsi, come risulta dal precedente punto 83, ha effettuato solo un controllo ristretto, limitato a quello dell’errore manifesto di valutazione.

86      Più concretamente, il Tribunale constata che, nell’ambito del suo esame delle questioni relative ai rischi ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 sollevate dalla ricorrente, in particolare ai punti da 129 a 156 e da 158 a 172 del suo ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi e menzionate anche in occasione dell’audizione degli esperti dinanzi a quest’ultima, detta commissione, ai punti da 70 a 74 e da 94 a 98 della sua decisione, ha operato soltanto un controllo limitato della decisione dell’Agenzia su tali questioni che implicano valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse.

87      In quarto luogo, l’ACER fa valere erroneamente che la ricorrente non ha dimostrato che un esame più approfondito avrebbe potuto portare ad un risultato diverso.

88      È vero che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un’irregolarità che si riferisce in particolare all’inosservanza di un termine o al principio dei diritti della difesa può giustificare l’annullamento di un atto purché il procedimento possa sfociare in un altro risultato in assenza di tale irregolarità (v., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T‑270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74, punto 74; del 12 luglio 2017, Estonia/Commissione, T‑157/15, non pubblicata, EU:T:2017:483, punto 151, e del 26 settembre 2018, Portogallo/Commissione, T‑463/16, non pubblicata, EU:T:2018:606, punto 133). Tuttavia, occorre rilevare che, nel caso dell’esercizio, da parte dell’autorità interessata, di un controllo di intensità insufficiente rispetto ai poteri attribuitile dal legislatore e, pertanto, di un uso limitato e incompleto del suo potere discrezionale, né la ricorrente né il Tribunale sono in grado di stabilire se la procedura avrebbe potuto sfociare o meno in un altro risultato in assenza di tale irregolarità.

89      Infatti, è per definizione impossibile per la ricorrente dimostrare che la valutazione effettuata sulle questioni di ordine tecnico ed economico complesse dalla commissione di ricorso sarebbe stata diversa in assenza dell’irregolarità commessa, poiché il potere discrezionale è stato in realtà esercitato solo in modo limitato e incompleto per quanto riguarda tali questioni.

90      Tenuto conto di tutto quanto precede, il nono motivo deve essere accolto.

91      Ciò premesso, per motivi legati a una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale ritiene utile esaminare il quarto motivo, vertente su un’erronea interpretazione del rapporto esistente tra l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e, di conseguenza, sulla possibilità che il suo progetto di interconnessione possa beneficiare di una procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi nonché della mancata presa in considerazione dei rischi associati a tale procedura.

 Sul quarto motivo, vertente su un’erronea interpretazione del rapporto esistente tra l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e, di conseguenza, sulla possibilità per il progetto di interconnessione di beneficiare di una procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi nonché sull’omessa considerazione dei rischi associati a tale procedura

92      Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente sostiene che la commissione dei ricorsi ha erroneamente ritenuto che il rischio rilevante per la valutazione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 potesse essere correttamente valutato solo se una domanda di procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi presentata conformemente al regolamento n. 347/2013 fosse stata respinta. Essa constata che, per la commissione dei ricorsi, il solo modo di dimostrare che il regime regolamentare previsto da quest’ultimo regolamento non consentiva di realizzare il progetto sarebbe stato quello di passare attraverso una procedura infruttuosa di ripartizione transfrontaliera dei costi. Essa ritiene che tale approccio introduca di fatto una condizione supplementare per la concessione di un’esenzione. In tale contesto, essa fa altresì valere che l’applicazione del regime regolamentato ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 non elimina tutti i rischi derivanti dall’interconnessione Aquind e che esiste, al contrario, una grande incertezza quanto alla forma definitiva della domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi e un notevole rischio di ritardo.

93      L’ACER confuta tale motivo ricordando anzitutto che il regime regolamentato rimane la regola e le esenzioni sono l’eccezione e che i due regolamenti nn. 714/2009 e 347/2013 devono essere letti congiuntamente e tenendo conto della ragion d’essere del terzo pacchetto sull’energia. Essa fa poi valere che la decisione dell’Agenzia e la decisione della commissione dei ricorsi non indicano che un progetto di interesse comune debba sempre passare attraverso una procedura infruttuosa di ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 prima che possa essere concessa un’esenzione. Essa sottolinea inoltre che, nelle particolari circostanze del caso di specie, la ricorrente non ha dimostrato che il regime normativo previsto dalla procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi del regolamento n. 347/2013 non sarebbe stato sufficiente per realizzare l’investimento e che il sostegno finanziario potenziale di cui all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 è un fattore da prendere in considerazione per valutare il rischio. Essa sostiene infine che le considerazioni relative alle ragioni per le quali l’interconnessione Aquind non avrebbe potuto essere utilizzata nell’ambito dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 non sono pertinenti e non sono suffragate da alcuna prova.

94      In via preliminare, occorre rilevare che il regolamento n. 347/2013 verte sul censimento dei progetti di interesse comune nel settore dell’energia, vale a dire dei progetti necessari per attuare i corridoi e i settori prioritari in materia di infrastrutture energetiche, e agevola la tempestiva attuazione di tali progetti. In tale contesto, fornisce norme e orientamenti per la ripartizione transfrontaliera dei costi e incentivi correlati al rischio per progetti di interesse comune. Pertanto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 347/2013, non appena un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all’allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e punto 2), del medesimo regolamento ha raggiunto un grado di maturità sufficiente, i promotori del progetto presentano a tutte le autorità nazionali di regolamentazione interessate una richiesta di finanziamento che comprende una richiesta di ripartizione transfrontaliera dei costi. Le decisioni sulla ripartizione dei costi di investimento sono prese, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento, dalle autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver consultato i promotori del progetto interessati e i costi di investimento sono sostenuti da ciascun gestore di rete nell’ambito di tale progetto.

95      Nel caso di specie, al punto 134 della sua decisione, l’Agenzia ha considerato che, per stabilire se il progetto di interconnessione Aquind fosse esposto ad un livello di rischio tale da giustificare l’esenzione, occorreva valutare se fosse disponibile un regime regolamentato (con un sostegno finanziario) per tale interconnessione. Essa ha dichiarato che, in tal caso, il grado di rischio del progetto non era tale da soddisfare la condizione prevista all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009 e che, se si potesse al contrario dimostrare che il regime regolamentato non era disponibile per la costruzione dell’interconnessione Aquind, ciò implicherebbe la presenza di un livello significativo di rischio finanziario per il promotore.

96      In tal senso, la commissione dei ricorsi ha avallato, in particolare ai punti 59, 67 e 91 della sua decisione, il ragionamento dell’Agenzia di cui ai punti da 134 a 138, 143 e 144 della decisione di quest’ultima, secondo il quale lo status di progetto di interesse comune dell’interconnessione Aquind, il potenziale sostegno finanziario connesso a tale status – previsto all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 – e il fatto che la ricorrente non aveva richiesto detto sostegno finanziario hanno costituito criteri di valutazione determinanti nel rifiuto di concessione della deroga. Infatti, la commissione dei ricorsi ha considerato, in sostanza, che, a causa dello status di progetto d’interesse comune dell’interconnessione Aquind, la ricorrente avrebbe dovuto d’ufficio passare attraverso una procedura infruttuosa di ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 prima che l’esenzione potesse eventualmente esserle accordata.

97      Così facendo, la commissione dei ricorsi ha, in sostanza, richiesto alla ricorrente di svolgere prioritariamente e in modo effettivo le pratiche amministrative al fine di ottenere il finanziamento che poteva essere concesso al progetto di interesse comune in applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e ha ritenuto che fosse a tale condizione che potesse essere preso in considerazione l’esame della domanda di esenzione a titolo dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. Essa ha quindi ritenuto necessario, in sostanza, che vi fosse un’impossibilità per la ricorrente di beneficiare dei vantaggi del regime regolamentato di cui all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e che detto regime regolamentato non potesse pertanto coprire l’eventuale rischio connesso all’investimento.

98      È in tale contesto che occorre esaminare se la commissione dei ricorsi abbia commesso un errore di diritto nel considerare che, tenuto conto dello status di progetto di interesse comune dell’interconnessione Aquind, la ricorrente avrebbe dovuto presentare una domanda di sostegno finanziario a titolo dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013.

99      A tal riguardo, come risulta dal precedente punto 94, il meccanismo di sostegno finanziario previsto all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 rientra nel regime regolamentato. Occorre altresì sottolineare che l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 prevede un meccanismo di deroga al sistema regolamentato e, a fortiori, al meccanismo di sostegno finanziario previsto dal regolamento n. 347/2013 e che una delle condizioni da soddisfare a tale riguardo è quella dell’entità del rischio connesso all’investimento.

100    Ne consegue che l’esistenza di un eventuale sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 può validamente costituire un criterio di valutazione pertinente per determinare se esista un rischio connesso all’investimento che giustifichi un’esenzione al sistema regolamentato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

101    Tuttavia, sebbene l’eventuale finanziamento ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 possa essere un criterio di valutazione pertinente per determinare il grado di rischio connesso all’investimento di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, tale criterio non può tuttavia costituire una condizione a pieno titolo che deve essere soddisfatta per ottenere un’esenzione. In tal senso, l’assenza di una previa domanda di sostegno finanziario a titolo dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 per un progetto di interconnessione che abbia ottenuto lo status di progetto di interesse comune non può costituire un motivo in quanto tale che consenta di concludere che il rischio connesso all’investimento non era dimostrato.

102    Orbene, esigendo che il richiedente abbia richiesto, senza successo, una ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 prima che potesse essere prevista un’esenzione, la commissione dei ricorsi, in realtà, ha fatto della presentazione da parte della ricorrente della domanda di sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 una condizione a pieno titolo per la dimostrazione del rischio connesso all’investimento. Così facendo, essa ha considerato, in sostanza, che solo l’ottenimento di una risposta negativa a detta domanda di sostegno finanziario e, pertanto, l’indisponibilità del regime regolamentato connesso al progetto di interesse comune della ricorrente consentiva di ritenere che esistesse un rischio associato all’investimento di importanza tale da permetterle di accordarle il regime derogatorio.

103    Un siffatto approccio non è giustificato né alla luce del regolamento n. 714/2009, né alla luce del regolamento n. 347/2013.

104    In primo luogo, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009, l’esenzione è concessa se sono soddisfatte le condizioni in esso previste. Orbene, sebbene la ripartizione transfrontaliera dei costi ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 possa essere presa in considerazione in sede di esame del rischio connesso all’investimento di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009, essa non è espressamente prevista da tale disposizione. Ne consegue che introdurre una condizione che non figura tra quelle elencate dall’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 è contrario al tenore letterale di tale disposizione e contraddice la volontà del legislatore di limitare la concessione dell’esenzione alle condizioni previste da tale articolo.

105    In secondo luogo, nessuna disposizione regolamentare consente di ritenere che il legislatore abbia previsto la priorità di un regime sull’altro. Infatti, dalla formulazione dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009 risulta che i promotori beneficiano di una libertà di scelta tra il regime del progetto di interesse comune e la domanda di esenzione. Qualora i progetti abbiano lo status di progetti di interesse comune, i loro promotori hanno la possibilità, da un lato, di chiedere la procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi prevista all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e, dall’altro, di chiedere un’esenzione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. Come la commissione dei ricorsi stessa ha tuttavia rilevato, tali domande sono di applicazione volontaria e i due procedimenti possono concludersi o meno. In tale contesto, non si può ritenere che la domanda di ripartizione transfrontaliera dei costi prevista all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 debba essere applicata in via prioritaria.

106    In terzo luogo, occorre rilevare che i due regimi possono essere applicati alternativamente. Infatti, dall’articolo 12, paragrafo 9, lettera b), e dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 347/2013 risulta che gli incentivi previsti da queste due disposizioni non si applicano ai progetti di interesse comune che hanno beneficiato di un’esenzione in forza dell’articolo 17 del regolamento n. 714/2009. Pertanto, colui che ha beneficiato di un’esenzione non può più beneficiare di una ripartizione transfrontaliera dei costi. Ammettere l’interpretazione sostenuta dall’ACER equivarrebbe ad impedire ai promotori di progetti di interconnessione aventi lo status di progetti di interesse comune di scegliere liberamente la procedura applicabile al loro progetto. Orbene, tali promotori beneficiano di una libertà di scelta tra le procedure applicabili che non può essere pregiudicata.

107    In quarto luogo, il criterio essenziale che deve guidare l’esame della domanda di esenzione è quello del «livello del rischio connesso con gli investimenti» di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 714/2009. Occorre sottolineare che il rischio in questione che consentirebbe di giustificare la concessione dell’esenzione può sussistere anche nell’ipotesi in cui il promotore possa beneficiare di un sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013. In altri termini, la possibilità di ottenere un sostegno finanziario ai sensi di tale disposizione non consente in alcun caso di escludere automaticamente il rischio finanziario connesso all’investimento.

108    Orbene, l’approccio adottato dalla commissione dei ricorsi e dall’Agenzia è stato principalmente fondato su un ragionamento ipotetico, vale a dire sulla «possibilità» che una domanda ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 dia luogo a un sostegno finanziario per la ricorrente e sul fatto che non «si poteva escludere» che una decisione favorevole ai sensi di tale disposizione fornisse una garanzia sufficiente ai potenziali investitori. Esse non hanno quindi proceduto alla valutazione di tale criterio alla luce del rischio connesso all’investimento di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e, pertanto, hanno implicitamente presunto che la domanda avrebbe comportato la concessione di un vantaggio finanziario che consente di eliminare detto rischio.

109    In tale contesto, la commissione dei ricorsi non poteva contestare alla ricorrente di non aver fornito la prova che il sostegno finanziario previsto dal regime regolamentato di cui all’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 non sarebbe stato sufficiente a ridurre il rischio connesso all’investimento e a realizzare detto investimento, poiché la commissione dei ricorsi stessa non aveva valutato tale criterio alla luce del rischio connesso all’investimento di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 né, a fortiori, l’entità dell’eventuale vantaggio che detto sostegno finanziario avrebbe procurato alla ricorrente. Infatti, un siffatto vantaggio non poteva semplicemente basarsi su una presunzione o essere presentato come un fatto acquisito.

110    In quinto luogo, come sostenuto dalla ricorrente, il ricorso alla procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi non costituisce una garanzia che tutti i rischi ai quali sono soggette le interconnessioni siano eliminati. Permane incertezza circa la forma definitiva – in termini di risultato e di portata – della domanda della ricorrente di ripartizione transfrontaliera dei costi e quanto al notevole rischio di ritardo. Infatti, da un lato, non sussiste alcuna certezza che la domanda di ripartizione transfrontaliera vada a buon fine e, dall’altro, conformemente all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento n. 347/2013, le autorità nazionali di regolamentazione adottano decisioni coordinate entro sei mesi dal ricevimento dell’ultima richiesta di finanziamento.

111    In tale contesto, la ricorrente osserva correttamente che, il 31 ottobre 2019, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2020/389, che modifica il regolamento n. 347/2013 per quanto riguarda l’elenco dei progetti di interesse comune dell’Unione (GU 2020, L 74, pag. 1), che ha sostituito l’elenco dei progetti di interesse comune dell’Unione e che ha omesso in tale elenco l’interconnessione Aquind. Tale modifica dell’elenco, che può avvenire a priori ogni due anni, illustra il fatto che possono ragionevolmente sussistere dubbi quanto al fatto che tale sostegno finanziario possa costituire una garanzia di un finanziamento a medio o lungo termine.

112    Da quanto precede risulta che, rilevando l’assenza di una domanda di sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e non procedendo a una valutazione di tale meccanismo di sostegno finanziario alla luce del rischio connesso all’investimento, la commissione dei ricorsi ha erroneamente creato una condizione supplementare non prevista all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009.

113    Per tutte queste ragioni, si deve concludere che la commissione dei ricorsi ha commesso un errore di diritto e che il quarto motivo è fondato.

114    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare la decisione della commissione dei ricorsi e respingere il ricorso quanto al resto.

 Sulle spese

115    A norma dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando vi sono più parti soccombenti il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese.

116    Sarà fatta un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie facendo sopportare all’ACER, oltre alle proprie spese, l’integralità di quelle della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione A-001-2018 della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 ottobre 2018, è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’ACER sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Aquind Ltd.

Tomljenović

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 novembre 2020.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del ricorso avverso la decisione dell’Agenzia

Sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni

Nel merito

Sul nono motivo, vertente su un esame insufficiente della decisione dell’Agenzia

Sul quarto motivo, vertente su un’erronea interpretazione del rapporto esistente tra l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 714/2009 e l’articolo 12 del regolamento n. 347/2013 e, di conseguenza, sulla possibilità per il progetto di interconnessione di beneficiare di una procedura di ripartizione transfrontaliera dei costi nonché sull’omessa considerazione dei rischi associati a tale procedura

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.