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Ricorso proposto il 18 maggio 2011 - Austria / Commissione

(Causa T-251/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 8 marzo 2011, C (2011) 1363 def., concernente l'aiuto di Stato C 24/2009 concesso dall'Austria alle imprese a forte consumo di energia ai sensi della legge sull'elettricità verde (Ökostromgesetz);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE - assenza di aiuti di Stato.

A parere della ricorrente, la riduzione dei costi prevista per le imprese a forte consumo di energia dall'art. 22, lett. c), della legge austriaca sull'elettricità verde (Ökostromgesetz), BGBl. I n. 114/2008 (in prosieguo: l'"ÖSG") non costituisce aiuto di Stato in ragione del mancato impiego di "risorse statali".

Secondo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE - assenza di carattere selettivo.

Secondo la ricorrente, il carattere selettivo non è presente né de iure né de facto. Anche presumendo che l'art. 22, lett. c), dell'ÖSG provochi una deviazione dal sistema di riferimento, tale deviazione risulta giustificata dalla logica e dalla struttura interna del sistema degli incentivi all'elettricità verde.

Terzo motivo, vertente sull'errata applicazione dell'art. 107, n. 1, TFUE - sviamento di potere.

Qualora la misura prevista dovesse comunque essere considerata aiuto di Stato, secondo la ricorrente essa rientra nell'ambito di applicazione della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, ragion per cui occorre comunque stabilire un'analogia tra la compensazione pecuniaria notificata ai sensi dell'art. 22, lett. c), dell'ÖSG e le norme sulla valutazione delle esenzioni dalle imposte sull'energia disciplinate dal diritto dell'Unione ai sensi del capo 4 della Disciplina; di conseguenza, la compensazione avrebbe dovuto essere autorizzata sulla base di un'analogia di questo tipo. Accanto all'applicazione analogica della Disciplina si potrebbe riscontrare anche un'analogia con l'art. 25 del regolamento generale di esenzione per categoria.

Quarto motivo, vertente sulla disparità di trattamento, da parte della Commissione europea, di situazioni analoghe dal punto di vista della concorrenza.

Secondo la ricorrente, si pone la questione del motivo per cui situazioni paragonabili a livello concorrenziale - nella fattispecie si fa riferimento alla comparabilità tra l'ÖSG e la legge tedesca sulle energie rinnovabili in particolare per quanto riguarda gli effetti economici e concorrenziali - siano chiaramente trattate in modo diverso. Ciò sarebbe incompatibile con il principio generale della parità di trattamento.

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