Language of document : ECLI:EU:T:2014:1060

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2014 (*)

«Aiuti di Stato – Elettricità – Aiuto per imprese a forte consumo di energia – Legge austriaca sull’elettricità verde – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Risorse statali – Imputabilità allo Stato – Selettività – Regolamento generale di esenzione per categoria – Eccesso di potere – Parità di trattamento»

Nella causa T‑251/11,

Repubblica d’Austria, rappresentata da C. Pesendorfer e J. Bauer, in qualità di agenti, assistiti da T. Rabl, avvocato,

ricorrente,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente da S. Behzadi‑Spencer e S. Ossowski, successivamente da S. Behzadi‑Spencer e L. Christie, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da V. Kreuschitz e T. Maxian Rusche, successivamente da Maxian Rusche e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/528/UE della Commissione, dell’8 marzo 2011, relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) – aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde, Austria (GU L 235, pag. 42),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz (relatore) e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In forza della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva sulle fonti di energia rinnovabili»), gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti a conseguire, entro il 2020, obiettivi nazionali vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. La suddetta direttiva fissa l’obiettivo da conseguire, mentre la scelta dei mezzi per raggiungere tale obiettivo è rimessa alla discrezionalità degli Stati membri. Nell’allegato I di tale direttiva, intitolato «Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020», era previsto che la Repubblica d’Austria conseguisse l’obiettivo del 34%.

2        Con l’Ökostromgesetz, come modificata nel 2008 (legge austriaca sull’elettricità verde, BGBl.I, 114/2008; in prosieguo: l’«ÖSG modificata»), la Repubblica d’Austria stabiliva l’obiettivo nazionale da conseguire. Al riguardo, venivano adottati due provvedimenti fondamentali. In primo luogo, l’ÖSG modificata prevede che sia incoraggiata la produzione di elettricità verde garantendo a ciascun produttore di elettricità verde l’acquisto a un prezzo fisso della quantità totale di detta elettricità. Tale acquisto viene effettuato da un’agenzia di compensazione dell’energia verde; l’adempimento dei compiti di tale agenzia era oggetto di una concessione rilasciata a una società per azioni di diritto privato, ossia la Abwicklungsstelle für Ökostrom AG (in prosieguo: l’«ÖMAG»). Conformemente alla legge, il prezzo fermo garantito, superiore al prezzo dell’elettricità sul mercato, viene fissato ogni anno mediante regolamento dal Ministro federale austriaco dell’economia e del lavoro (divenuto Ministro federale austriaco dell’economia, della famiglia e della gioventù e, successivamente, Ministro federale austriaco della scienza, della ricerca e dell’economia; in prosieguo: il «ministro federale austriaco competente»).

3        In secondo luogo, l’ÖSG modificata prevede il trasferimento dei costi così sostenuti ai consumatori di elettricità. Da un lato, ogni consumatore finale connesso alla rete pubblica versa un contributo annuo, indipendente dal proprio consumo, il cui importo può variare da EUR 15 a EUR 15 000 a seconda del livello di connessione alla rete, come previsto all’articolo 22, paragrafo 1, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, dell’ÖSG modificata. D’altro lato, i distributori di elettricità sono tenuti ad acquistare dall’ÖMAG tutta l’elettricità verde in suo possesso, e ciò sempre ad un prezzo fisso previsto mediante regolamento (in prosieguo: il «prezzo di trasferimento»). I distributori medesimi sono autorizzati, pertanto, a riversare sui loro clienti, nel prezzo di rifatturazione, i costi aggiuntivi da essi sostenuti a tal titolo. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, non ancora entrato in vigore, la Repubblica d’Austria intende prevedere un regime di compensazione specifico per le imprese a forte consumo di energia, che limiti le somme dovute da queste ultime ad un determinato massimale, calcolato, per ogni impresa beneficiaria di tale regime, in funzione del valore della loro produzione annua netta (in prosieguo: l’«importo compensativo»).

4        In data 27 giugno 2008 la Repubblica d’Austria comunicava alla Commissione delle Comunità europee, mediante notifica preventiva, la propria intenzione di modificare la legge austriaca sull’elettricità verde, allora vigente e approvata dalla Commissione, nel testo dell’epoca, con decisione del 4 luglio 2006 vertente sulla compatibilità di tale legge con il mercato interno [Aiuti di Stato, casi NN 162a/2003 e N 317a/2006: «Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Rahmen des österreichischen Ökostromgesetzes (Einspeisetarife)»].

5        Il 4 settembre 2008 la Repubblica d’Austria notificava alla Commissione l’intera ÖSG modificata. Facendo seguito a varie comunicazioni e a vari incontri tra la Commissione e le autorità austriache aventi ad oggetto tale notifica, successivamente al 28 ottobre 2008, nonché a seguito di una denuncia datata 9 luglio 2009 presentata alla Commissione dalla Bundesarbeitskammer (sezione federale austriaca del lavoro), vertente, in particolare, sull’«esenzione» prevista dall’ÖSG modificata a favore delle imprese a forte consumo di energia, la Commissione, in data 22 luglio 2009, intimava agli interessati di presentare proprie osservazioni sul provvedimento in questione (GU C 217, pag. 12; in prosieguo: la «diffida»).

6        Come emerge segnatamente dal punto 78 della diffida, la Commissione, da un lato, riteneva che l’ÖSG modificata fosse compatibile con l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE, per quanto riguarda i provvedimenti previsti a favore dei produttori di elettricità verde. Al riguardo, pur ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato, la Commissione li dichiarava compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU 2008, C 82, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina»).

7        D’altro lato, tuttavia, per quanto riguarda gli «aiuti» alle imprese a forte consumo di energia, la Commissione esprimeva dubbi quanto alla loro compatibilità con le norme relative agli aiuti di Stato (paragrafo 78 della diffida). L’Istituzione riteneva in sostanza che detti aiuti, alla luce delle modalità con cui erano stati elaborati, comportassero l’attribuzione di un indebito vantaggio alle suddette imprese. A suo avviso, la misura in questione rispondeva, al riguardo, ai criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE e doveva essere considerata quale aiuto di Stato, di cui nessun elemento indicava un’eventuale compatibilità con le norme che disciplinano il mercato comune. Essa riteneva, in particolare, che non sussistessero elementi per concludere che fosse applicabile il capo 4 della disciplina o che fossero rispettate le condizioni necessarie perché l’aiuto in questione fosse dichiarato compatibile. Inoltre, a suo avviso, la valutazione di detta misura doveva tener conto degli effetti negativi di quest’ultima sull’ambiente, in quanto essa riduceva il prezzo dell’elettricità per i grandi consumatori di energia.

8        La Commissione decideva, quindi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), di avviare un procedimento d’indagine formale (paragrafi da 83 a 85 della diffida). Tale decisione era accompagnata dall’invito, rivolto alla Repubblica d’Austria, a prendere posizione e a comunicarle tutte le informazioni pertinenti al fine di valutare la misura in questione, nonché da una copia della diffida ai beneficiari potenziali della misura in questione. Infine, la Commissione ricordava alla Repubblica d’Austria l’efficacia sospensiva dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, facendo altresì riferimento all’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, nel quale si sottolinea che tutti gli aiuti illegittimi possono essere recuperati dai loro beneficiari.

9        Con lettera dell’8 ottobre 2009, la Repubblica d’Austria trasmetteva le proprie osservazioni in ordine alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Le autorità austriache ritenevano che la misura in questione non costituisse un aiuto di Stato, in particolare a causa della mancanza di selettività e dell’utilizzo di risorse statali. Le autorità medesime sottolineavano altresì la logica inerente alla misura in questione, che consentiva, a loro avviso, una differenziazione obiettiva tra le imprese rientranti in tale misura e quelle che non potevano beneficiarne, precisando che tale differenziazione non costituiva un aiuto di Stato. Esse sostenevano, in particolare, che la misura presentava rilevanti analogie con l’Erneuerbare‑Energien‑Gesetz (legge tedesca sull’energia verde, BGBl. 2008, I 2074; in prosieguo: l’«EEG»).

10      La Bundesarbeitskammer comunicava alla Commissione, con lettera del 7 ottobre 2009, osservazioni riguardanti la misura a favore delle imprese a forte consumo di energia. Con lettera del 22 dicembre 2009, la Repubblica d’Austria rispondeva alla presa di posizione, già comunicatale con lettera della Commissione, datata 23 novembre 2009, e il 22 aprile 2010 formulava precisazioni integrative sulla misura in questione.

11      Con lettere del 21 giugno e, in seguito a una riunione con le autorità austriache tenutasi il 9 luglio, del 19 luglio 2010, la Commissione invitava la Repubblica d’Austria a comunicarle informazioni complementari, comunicazione che quest’ultima effettuava il 13 settembre 2010.

12      Con lettera del 24 novembre 2010, inviata alla Commissione, la Repubblica d’Austria sottolineava l’importanza dell’ ÖSG modificata e chiedeva l’adozione di una decisione, nel caso in esame, prima dell’inizio del dicembre 2010. Il 9 dicembre 2010 si svolgeva un’altra riunione tra i rappresentanti della Commissione e quelli della Repubblica d’Austria.

13      Con lettera del 30 dicembre 2010, la Repubblica d’Austria riproponeva gli argomenti dedotti a favore della misura nel corso del procedimento e chiedeva alla Commissione di approvare il meccanismo di esenzione previsto per le imprese a forte consumo di energia. Quest’ultima rispondeva a tale lettera il 25 gennaio 2011.

14      L’8 marzo 2011, la Commissione adottava la decisione 2011/528/UE, relativa all’aiuto di Stato C 24/09 (ex N 446/08) – aiuto di Stato per imprese a forte consumo di energia, legge sull’elettricità verde, Austria (GU L 235, pag. 42; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa riteneva, in sostanza, che il meccanismo in questione costituisse un vantaggio selettivo, consistente nell’esentare parzialmente le imprese a forte consumo di energia da un onere che esse avrebbero dovuto normalmente sopportare. A suo avviso, tale meccanismo implicherebbe la perdita di risorse per lo Stato e sarebbe ad esso imputabile. Essa riteneva, altresì, che detto meccanismo sarebbe tale da falsare la concorrenza nonché le condizioni degli scambi in senso contrario all’interesse comune. Pertanto, dichiarando che la misura in questione, per la parte riguardante l’esenzione parziale a favore delle imprese a forte consumo di energia, costituiva un aiuto di Stato che riduceva i costi di funzionamento di dette imprese e non poteva essere giustificato dalla natura e dall’economia del sistema, essa lo dichiarava incompatibile con il mercato interno.

15      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato cui [la Repubblica d’Austria] intende dare esecuzione a favore delle imprese a forte consumo di energia sotto forma di parziale esonero dall’obbligo di acquisto di elettricità verde non è compatibile con il mercato interno.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Le autorità austriache informeranno la Commissione, entro un termine di due mesi dalla data di notifica della presente decisione, circa i provvedimenti disposti per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni

16      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2011, la Repubblica d’Austria ha proposto il presente ricorso. Il 4 agosto 2011 la Commissione ha depositato il proprio controricorso. Il 19 ottobre 2011 la Repubblica d’Austria ha depositato la replica e, il 5 dicembre 2011, la Commissione ha depositato la controreplica. Il 26 settembre 2011 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della ricorrente. Con ordinanza dell’11 novembre 2011 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Il 3 febbraio 2012 il Regno Unito ha presentato una memoria di intervento. La Commissione ha presentato le proprie osservazioni su quest’ultima memoria il 2 aprile 2012.

17      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quinta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha sottoposto taluni quesiti scritti alle parti, ai quali le stesse hanno risposto nel termine impartito.

18      Le difese delle parti e le risposte ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 27 febbraio 2014.

19      La Repubblica d’Austria chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il primo e il secondo motivo in quanto irricevibili;

–        in subordine, respingere il primo e il secondo motivo in quanto infondati;

–        respingere il terzo e il quarto motivo in quanto infondati;

–        condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

21      Il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia:

–        considerare il primo motivo fondato e, sempreché ricevibile, annullare la decisione impugnata.

 In diritto

22      A sostegno del ricorso, la Repubblica d’Austria deduce quattro motivi. In primo luogo, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il regime di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, costituisse un aiuto di Stato. In secondo luogo, la decisione violerebbe la medesima disposizione, in quanto la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che la misura summenzionata fosse selettiva. In terzo luogo, la Commissione avrebbe applicato in modo errato l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e sarebbe incorsa in un eccesso di potere. In quarto luogo, la Commissione avrebbe trattato in modo diverso situazioni analoghe quanto ai loro effetti economici e concorrenziali.

 Sulla ricevibilità del primo e del secondo motivo

23      La Commissione deduce che la Repubblica d’Austria ha omesso di esaminare, nell’ambito del primo e del secondo motivo, la motivazione della decisione impugnata senza neppure indicare con precisione i punti nei quali la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto. A suo avviso, la Repubblica d’Austria si è limitata a esporre le ragioni per cui il regime previsto all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata non sarebbe un aiuto di Stato, ribadendo, in sostanza, quanto affermato durante il procedimento amministrativo. Pertanto, tali motivi dovrebbero essere respinti in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura in quanto irricevibili. Al riguardo, la Commissione si richiama alle sentenze del 15 dicembre 1961, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità (19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Racc., EU:C:1961:30, punti 617 e 644) e del 31 marzo 1992, Commissione/Danimarca (C‑52/90, Racc., EU:C:1992:151, punto 17). Qualsiasi estensione degli argomenti nell’ambito della replica sarebbe parimenti irricevibile.

24      Nella controreplica la Commissione sostiene altresì che il fatto di riprodurre, nel ricorso, il contenuto integrale del reclamo non soddisfa quanto prescritto dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Al riguardo essa si richiama all’ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione (T‑85/92, Racc., EU:T:1993:39, punto 23), sottolineando che, sul piano funzionale, il reclamo nel settore del diritto della funzione pubblica è paragonabile al procedimento amministrativo nel diritto applicabile agli aiuti di Stato.

25      Secondo la Repubblica d’Austria, dal ricorso risulta chiaramente che la censura relativa alla violazione del Trattato FUE è fondata, al contempo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE (per il primo, il secondo e il terzo motivo) e sulla violazione del principio della parità di trattamento (per il quarto motivo). Sarebbe, a suo avviso, troppo formalistico esigere che venga indicato esattamente, nel ricorso o nella sintesi dei motivi, contro quali punti della decisione impugnata siano diretti i motivi dedotti.

26      A tal proposito, il Tribunale ricorda che, in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni (sentenza dell’11 luglio 2007, Asklepios Kliniken/Commissione, T‑167/04, Racc., EU:T:2007:215, punto 39).

27      Secondo costante giurisprudenza, al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso del ricorso. Se è vero che il corpo dell’atto può essere chiarito e completato, in alcuni punti specifici, mediante il rinvio ad estratti di documentazione allegati, un rinvio complessivo ad altri scritti, benché allegati all’atto introduttivo, non può supplire all’assenza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che devono, a norma della disposizione sopra menzionata, figurare nell’atto stesso (v. sentenza Asklepios Kliniken/Commissione, punto 26 supra, EU:T:2007:215, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

28      Per quanto riguarda, più in particolare, i due motivi che la Commissione considera irricevibili, occorre rilevare, anzitutto, che dal testo del ricorso emerge che, nell’ambito del primo motivo, la Repubblica d’Austria sostiene, basandosi su affermazioni sufficientemente precise e comprensibili, vertenti sia su circostanze di fatto del caso di specie sia su riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, che le risorse impiegate nell’ambito del meccanismo in questione non avevano un’origine statale e che non si trattava neppure, nell’ambito di detto meccanismo, di un aiuto imputabile allo Stato. I suoi argomenti hanno consentito alla Commissione di predisporre le proprie difese e consentono al Tribunale di statuire sul presente ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno, conformemente alla giurisprudenza Asklepios Kliniken/Commissione, punto 26 supra (EU:T:2007:215). Peraltro, è giocoforza constatare che, contrariamente alle affermazioni della Commissione, la parte corrispondente della motivazione della decisione impugnata è facilmente individuabile.

29      Inoltre, dal testo del ricorso emerge che, nell’ambito del secondo motivo, la Repubblica d’Austria contesta la valutazione della Commissione secondo la quale la misura de qua, che esenta parzialmente imprese a forte consumo di energia da taluni oneri previsti dall’ÖSG modificata, aveva natura selettiva. Secondo la Repubblica d’Austria, non sussisteva né selettività di fatto, né selettività di diritto. Essa presenta, al riguardo, spiegazioni sufficientemente precise riguardanti la natura e la logica del sistema previsto dall’ÖSG modificata, chiedendosi, in via preliminare, se l’articolo 22 quater di tale legge dovesse essere realmente analizzato quale eccezione al «sistema di riferimento». Pertanto, essa formula affermazioni sufficientemente precise secondo le quali, anche ritenendo che sia così, si dovrebbe dichiarare il sistema giustificato dalla sua logica e dalla sua concezione interna. Essa si fonda inoltre, per contestare la sussistenza di una qualsiasi forma di selettività, da un lato, sul testo stesso dell’ÖSG modificata e, dall’altro, su elementi concreti, in particolare tabelle da cui emergerebbe che qualsiasi impresa, indipendentemente dalle sue dimensioni o dal settore di attività, poteva beneficiare della norma prevista nella disposizione summenzionata. Pertanto, essa ha tentato manifestamente di rispondere a talune affermazioni della Commissione contenute nella decisione impugnata, contrariamente a quanto sostiene quest’ultima dinanzi al Tribunale. Pertanto, si deve ritenere che, per quanto riguarda il secondo motivo, gli argomenti della Repubblica d’Austria, avvalorati, inoltre, da taluni riferimenti giurisprudenziali e da rinvii alla prassi decisionale precedente della Commissione, consentissero anche a quest’ultima di predisporre le proprie difese e consentano al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno.

30      La conclusione dedotta supra ai punti 28 e 29 non è inficiata dal riferimento della Commissione all’ordinanza De Hoe/Commissione, punto 24 supra (EU:T:1993:39). Da un lato, tale ordinanza riguarda un settore diverso da quello di cui trattasi nella fattispecie, ossia il diritto della funzione pubblica, il cui procedimento amministrativo di reclamo non è, contrariamente alle affermazioni della Commissione, assimilabile al procedimento previsto per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. D’altro lato, come emerge in particolare dal punto 23 di detta ordinanza, quest’ultima verte sulla valutazione di un caso particolare, nel quale il contenuto integrale di un reclamo era stato inserito nel ricorso stesso, il che equivaleva a un mero rinvio a un allegato. Orbene, siffatto rinvio integrale ad altri scritti differisce dal caso di specie, in cui la Repubblica d’Austria ha elaborato, nel ricorso, affermazioni sufficientemente precise e comprensibili (v. supra punti 28 e 29).

31      Alla luce dei suesposti rilievi, occorre quindi respingere in quanto infondate le affermazioni della Commissione relative all’irricevibilità dei primi due motivi.

 Nel merito

 Esposizione preliminare di taluni punti principali della misura in questione e della posizione adottata dalla Commissione nella decisione impugnata

32      Come emerge supra dai punti da 1 a 3, la Repubblica d’Austria intendeva conseguire, mediante l’ÖSG modificata, il proprio obiettivo nazionale vincolante per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, quale previsto dalla direttiva sulle fonti di energia rinnovabili. La Commissione si era opposta, con la decisione impugnata, soltanto all’esenzione prevista, all’articolo 22 quater di tale legge, a favore delle imprese a forte consumo di energia, che costituisce, di per sé, oggetto del presente ricorso. Tuttavia, il Tribunale dichiara che detta disposizione deve essere analizzata nel suo contesto, ossia collocata nell’ambito della struttura d’insieme prevista dall’ÖSG modificata.

33      Al riguardo, è opportuno, prima di procedere all’analisi dei vari motivi dedotti dalla Repubblica d’Austria, rilevare alcuni punti aggiuntivi pertinenti della struttura d’insieme prevista dall’ÖSG modificata. In primo luogo, benché, conformemente alla terza parte di tale legge, la Repubblica d’Austria accordi a una o a più imprese una concessione per l’adempimento di compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde, alla data della decisione impugnata l’ÖMAG, società per azioni di diritto privato, era l’unica impresa a beneficiare di tale concessione di portata nazionale accordata dalle autorità austriache. Inoltre, come emerge dal punto 15 della decisione impugnata, la Commissione non disponeva di alcun elemento che indicasse che gli azionisti pubblici, che detenevano il 49,6% delle azioni dell’ÖMAG, potevano esercitare un controllo o quantomeno un controllo congiunto su quest’ultima, dato che gli azionisti privati detenevano, dal canto loro, il 50,4% delle sue azioni. Tuttavia, le parti sono in disaccordo, sia nel procedimento amministrativo che dinanzi al Tribunale, riguardo all’importanza da attribuire al fatto che l’ÖMAG sia sottoposta a un determinato controllo a posteriori da parte dello Stato o di enti amministrativi.

34      In secondo luogo, come è stato affermato supra, a titolo introduttivo, ai punti 2 e 3, un altro elemento fondamentale del meccanismo in questione e, più in particolare, dell’esenzione prevista all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, consiste nel fatto che le modalità concrete di attuazione, quali le modalità di distribuzione dell’elettricità ai distributori di elettricità o il prezzo che deve essere pagato dai distributori e, di conseguenza, il contributo dei consumatori finali, sono previamente fissati dalle autorità austriache per legge o mediante ordinanza.

35      In terzo luogo, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, punto 3, dell’ÖSG modificata, la quantità totale di elettricità verde prodotta, che i distributori di elettricità sono tenuti ad acquistare dall’ÖMAG, viene ripartita in maniera tale che la quota di elettricità verde sia la stessa per tutti i distributori rispetto alla quantità totale di energia elettrica di cui essi dispongono. È pacifico che detti distributori di elettricità sono, in via di principio, autorizzati a riversare i costi aggiuntivi che essi sostengono a tale titolo sui consumatori finali, rifatturando ad essi un costo dell’elettricità più elevato. Tuttavia, il regime summenzionato, previsto in via di principio, non si applica alle imprese a forte consumo di energia che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata.

36      In quarto luogo, per quanto riguarda l’esenzione delle imprese a forte consumo di energia che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, vanno sottolineati due elementi principali.

37      Il primo elemento consiste nel fatto che qualunque impresa che soddisfi le condizioni previste dalla normativa austriaca ha diritto a che, in esito alla sua domanda, le venga concessa un’esenzione da parte dell’autorità di regolamentazione dell’energia austriaca, che non ha, peraltro, alcun potere discrezionale in tale settore. A seguito della concessione dell’esenzione di cui trattasi, l’ÖSG modificata vieta ai distributori di fatturare a dette imprese a forte consumo di energia i costi aggiuntivi connessi all’elettricità verde. L’articolo 22 quater, paragrafo 5, di detta legge indica, in particolare, che i contratti conclusi tra i distributori di elettricità e i grandi consumatori di elettricità devono prevedere imperativamente che, dal momento in cui questi ultimi beneficiano dell’esenzione di cui trattasi, i distributori non forniscono loro elettricità verde assegnata dall’agenzia di compensazione dell’energia verde e non fatturano loro costi aggiuntivi per l’elettricità verde. Qualsiasi disposizione contraria è ritenuta nulla.

38      Il secondo elemento consiste nel fatto che qualsiasi impresa a forte consumo di energia, cui sia stata concessa un’esenzione dall’obbligo di acquisto, è tenuta, in forza dell’articolo 22 quater, paragrafo 2, dell’ÖSG modificata, a pagare direttamente all’ÖMAG, e non ai distributori di elettricità, un «importo compensativo» corrispondente allo 0,5% del valore netto della produzione dell’anno civile precedente.

39      In quinto luogo, a causa della particolare rilevanza di tale considerazione nell’iter logico seguito dalla Commissione nella decisione impugnata, occorre rilevare che, al punto 58 di detta decisione, l’istituzione medesima ha affermato che il meccanismo in questione introduceva, a partire da un determinato importo, un «massimale» al contributo versato dalle imprese a forte consumo di energia all’ÖMAG. A suo avviso, in forza delle disposizioni dell’ÖSG modificata, dette imprese erano perciò esonerate dal versamento di un’imposta che, in condizioni normali, sarebbero state tenute ad accollarsi. Secondo la Commissione, le imprese che possono beneficiare di detto meccanismo di esenzione erano quindi avvantaggiate.

40      Per giungere alla conclusione esposta supra al punto 39, la Commissione, dopo aver fatto riferimento, al punto 55 della decisione impugnata, alla giurisprudenza vertente sui vantaggi derivanti da un’esenzione totale o parziale da un’imposta con funzione regolatrice, ha proceduto, al successivo punto 56, all’esame della misura in questione dichiarando che quest’ultima era finalizzata a prelevare presso i consumatori di energia risorse per finanziare la produzione di elettricità verde. A suo avviso, le imprese a forte consumo di energia erano di fatto e di diritto equiparabili a tutti gli altri consumatori di energia, dato che utilizzavano energia elettrica acquistandola da distributori i quali, a loro volta, erano tenuti ad acquistare una determinata quota di elettricità verde al prezzo di trasferimento. Essa ha proseguito sostenendo che, in mancanza del meccanismo in questione, le imprese a forte consumo di energia pagavano ai distributori di elettricità i costi aggiuntivi determinati dalla produzione di elettricità verde che venivano esposti in fattura. Infatti, essa ha ricordato che i distributori di elettricità riversavano sui loro clienti, che non potevano beneficiare dell’esenzione in questione, i maggiori costi derivanti dal loro obbligo di acquistare elettricità verde dall’ÖMAG.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovuta all’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nel concludere che il regime di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata costituiva un aiuto di Stato

41      Il presente motivo si articola su due capi. Il primo consiste nell’affermazione secondo la quale i fondi utilizzati per finanziare il regime di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata non sarebbero costituiti da risorse statali. La seconda consiste nell’affermare che, in ogni caso, detti fondi non sarebbero imputabili allo Stato.

–       Sul primo capo del primo motivo

42      La Repubblica d’Austria contesta che il regime di compensazione per le imprese a forte consumo di energia, previsto all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, sia finanziato con risorse di origine statale. Essa considera i fatti di causa analoghi ai fatti all’origine della controversia che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, Racc., EU:C:2001:160). Essa sottolinea, in particolare, che, in quest’ultima causa, l’elemento decisivo era costituito dal fatto che il versamento di fondi era stato effettuato unicamente tra imprese private, in quanto detti fondi non esulavano mai dal settore privato e non erano mai soggetti al controllo statale. È per questo motivo che la Corte avrebbe dichiarato che il fatto che un determinato movimento di fondi sia basato su una legge e conceda vantaggi a talune imprese non è sufficiente per attribuire a tali risorse carattere statale.

43      Al riguardo, la Repubblica d’Austria sostiene inoltre che, sia nel sistema tedesco sia in quello austriaco di aiuti all’elettricità verde, operatori autorizzati dallo Stato, che non dispongano di prerogative proprie dei pubblici poteri, fungono da punti di ricevimento, nonché di pagamento e di rivendita dell’elettricità verde, e nessuno dei due sistemi di aiuti prevede di coprire le perdite mediante risorse di bilancio. Gli obblighi di rivendita, di acquisto e di pagamento sarebbero fissati per legge. Pertanto, secondo la Repubblica d’Austria, nei due regimi, lo Stato non partecipa alla liquidazione, ma fissa unicamente norme di attuazione generali, senza che ciò costituisca un onere per il bilancio pubblico A tal proposito, essa fa riferimento alle sentenze del 17 marzo 1993, Sloman Neptun (C‑72/91 e C‑73/91, Racc., EU:C:1993:97), e del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, Racc., EU:C:2004:448, punti 36 e seguenti).

44      Il Regno Unito sostiene la posizione della Repubblica d’Austria, secondo cui la misura de qua non implicava la concessione di un aiuto «mediante risorse statali» Da un lato, secondo il Regno Unito, è pacifico che l’aiuto può reputarsi concesso mediante risorse statali quando, anziché essere concesso direttamente dallo Stato, esso venga riscosso e versato da un organismo incaricato della distribuzione e della gestione di tale aiuto (sentenza del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, Racc., EU:C:1977:52, punti 21 e 22). D’altro lato, il Regno Unito deduce che la Corte ha confermato che una misura non è stata considerata quale aiuto concesso mediante risorse statali unicamente per il fatto che il pagamento effettuato a favore del beneficiario fosse prescritto dallo Stato. Pertanto, se lo Stato imponesse a un terzo di effettuare un pagamento, mediante risorse proprie, a favore del beneficiario, tale pagamento non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Al riguardo, esso fa riferimento, alle sentenze PreussenElektra, punto 42 supra, EU:C:2001:160, punti 59 e 61, e del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, Racc., EU:C:2008:413, punti 40, 47, 66, 69, 70, 72 e 74).

45      Il Regno Unito osserva in particolare che, sebbene la Corte abbia considerato, nella sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), che le risorse utilizzate potevano essere qualificate come risorse statali, essa si era basata tuttavia su tre elementi di fatto. In primo luogo, le somme in discussione nella causa che aveva dato luogo alla citata sentenza avrebbero origine in un supplemento di prezzo, imposto dalla normativa, ai consumatori di elettricità. Detto supplemento di prezzo sarebbe una misura fiscale e quindi, una risorsa statale sin dall’inizio. In secondo luogo, l’organismo responsabile della gestione dei fondi percepiti sarebbe incaricato della gestione di un servizio di interesse economico generale, indipendentemente dal suo diritto di trattenere una parte delle entrate. In terzo luogo, l’organismo in questione non avrebbe il diritto di utilizzare il gettito del supplemento di prezzo per assegnazioni diverse da quelle previste dalla legge e sarebbe rigorosamente controllato nell’adempimento del suo compito. La Corte avrebbe altresì sottolineato che i fondi in questione restavano soggetti al controllo pubblico e quindi a disposizione delle autorità nazionali sino alla loro distribuzione finale. Orbene, secondo il Regno Unito, l’intera ÖSG modificata non soddisfa le condizioni summenzionate, e in particolare la prima e la terza.

46      Il Tribunale rileva che la Commissione ha affermato, in sostanza, al punto 61 della decisione impugnata, che il meccanismo in questione determinava minori entrate per l’ÖMAG, in quanto i distributori di elettricità non erano tenuti ad acquistare elettricità verde per conto delle imprese cui era stata accordata un’esenzione e i versamenti effettuati da tali imprese direttamente all’ÖMAG risultavano inferiori a quanto quest’ultima avrebbe incassato in mancanza di esenzione.

47      Inoltre, al punto 62 della decisione impugnata, la Commissione ha sottolineato che essa era quindi chiamata a valutare se i fondi gestiti dall’ÖMAG, in base alle disposizioni dell’ÖSG modificata, costituissero o meno risorse statali. In caso affermativo, la misura in esame avrebbe determinato, a suo avviso, minori entrate per lo Stato e sarebbe stata quindi finanziata con fondi statali.

48      Al riguardo, in primo luogo, dopo aver analizzato le sentenze PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), e Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), per trarne conseguenze quanto alla valutazione della presente causa, la Commissione ha esaminato, al punto 68 della decisione impugnata, se il regime austriaco in questione prevedesse la sussistenza di un’imposta. Essa ha concluso che esisteva effettivamente un’imposta, in quanto l’ÖSG modificata obbligava i distributori di elettricità ad acquistare una determinata quantità di elettricità verde al prezzo di trasferimento, superiore al prezzo di mercato e stabilito annualmente dal ministro federale austriaco competente, mentre detta legge si limitava a fissare valori di riferimento. La differenza tra il prezzo di mercato dell’elettricità e il prezzo di trasferimento, così fissato mediante atto pubblico, rappresentava, a suo avviso, un’«imposta sull’elettricità». La Commissione ha altresì sottolineato che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), i fondi in questione non erano versati, nella fattispecie, ad altri operatori del mercato che esercitavano normali attività commerciali, ma a un organo specificamente incaricato dallo Stato di riscuotere e di ripartire i fondi, e ciò esclusivamente a fini di interesse pubblico. Ai punti da 69 a 71 della decisione impugnata, l’Istituzione ha aggiunto che l’ÖMAG beneficiava di una concessione per adempimento dei compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde e che essa era, per tale via, incaricata della gestione di un sevizio di interesse economico generale, consistente nel riscuotere l’imposta in questione da tutti i distributori di elettricità.

49      In secondo luogo, la Commissione ha indicato, ai punti 72 e seguenti della decisione impugnata, che i fondi in questione erano destinati alla realizzazione di un obiettivo fissato dalla legge, il che costituiva oggetto di un controllo rigoroso. Essa ha sottolineato che, in forza dell’articolo 23 dell’ÖSG, l’ÖMAG era tenuta a gestire le entrate in questione su un conto bancario specifico, utilizzato unicamente per l’acquisto di elettricità verde, dovendo consentire, in qualsiasi momento, al ministero federale austriaco competente nonché alla Corte dei conti austriaca di esaminare tutti i documenti relativi a tale conto.

50      Alla luce di tutti questi elementi, la Commissione è giunta, al punto 74 della decisione impugnata, alla conclusione secondo la quale «in linea con quanto statuito nelle [cause che hanno dato luogo alle sentenze Essent Netwerk Noord e a., EU:C:2008:413, e Steinike & Weinlig, EU:C:1977:52, punto 44 supra], le risorse riscosse e amministrate dall’ÖMAG costitui[vano] risorse statali».

51      In terzo luogo, quindi, ai punto 75 e seguenti della decisione impugnata, la Commissione ha negato l’esistenza di analogie tra la causa qui in esame e la causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160). Essa ha rilevato, in sostanza, che non era pertinente, nella specie, esaminare la normativa tedesca, a prescindere dalla sua versione precedente o attuale, e che, in ogni caso, la normativa austriaca divergeva notevolmente da quella tedesca. Ciò, a suo avviso, in quanto il regime tedesco, oggetto di valutazione, da parte della Corte, nella causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), costituiva unicamente un sistema di acquisto obbligatorio tra imprese private operanti nel mercato, mentre il sistema austriaco, che poteva essere qualificato come costitutivo di un’imposta sull’elettricità, prevedeva la presenza di un intermediario, designato dallo Stato e controllato da quest’ultimo. Secondo la Commissione, il regime austriaco poteva anche consentire pagamenti diretti da parte dello Stato all’ÖMAG (punto 76 della decisione impugnata).

52      In quarto luogo, la Commissione ha altresì sottolineato che non era rilevante il fatto che l’ÖMAG fosse un organismo privato, in quanto esso era stato designato per riscuotere e amministrare un’imposta, e i fondi in questione erano quindi statali (punto 79 e 80 della decisione impugnata). Infine, essa ha dichiarato irrilevante il fatto che il meccanismo in questione non incidesse sull’importo totale versato dai distributori di elettricità all’ÖMAG, in quanto variava solo la ripartizione di tale importo tra le diverse categorie di consumatori. Essa ha affermato, al riguardo, che l’elemento determinate era di stabilire se un’agevolazione a un’impresa comportasse una riduzione delle entrate dello Stato, che era quanto avveniva nel regime austriaco in questione. A suo avviso, andava inoltre da sé che, in definitiva, lo Stato doveva ricercare altre fonti di gettito per compensare le perdite così subite (punto da 81 a 85 della decisione impugnata).

53      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, la qualificazione di «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti da tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra, EU:C:2008:413, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi fra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra, EU:C:2008:413, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

54      Per quanto riguarda il primo presupposto, occorre rilevare, in primo luogo che, secondo costante giurisprudenza, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Infatti, emerge dal tenore stesso di questa disposizione e dalle regole procedurali dettate dall’articolo 108 TFUE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni in questione. La distinzione tra aiuti concessi dallo Stato e aiuti concessi mediante risorse statali è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dallo Stato, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato (v., in tal senso, sentenze Steinike & Weinlig, punto 44 supra, EU:C:1977:52, punto 21, e Sloman Neptun, punto 43 supra, EU:C:1993:97, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il diritto comunitario non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, Racc., EU:C:2002:294, punto 23).

55      In secondo luogo, si deve ricordare che non in tutti i casi è necessario dimostrare che vi sia stato un trasferimento di risorse statali, perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza Francia/Commissione, punto 54 supra, EU:C:2002:294, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

56      In terzo luogo, si deve sottolineare che dalla giurisprudenza della Corte risulta già che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico e, dunque, a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v. sentenza Francia/Commissione, punto 54 supra, EU:C:2002:294, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

57      Nella specie, la Repubblica d’Austria e il Regno Unito sottolineano che, il denaro pubblico non entra mai in gioco nella misura in questione. Essi cercano conferme, in particolare, nella sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160). La Commissione, al contrario, fa valere, principalmente, le cause che hanno dato luogo alle sentenze Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra, EU:C:2008:413, e Steinike & Weinlig, punto 44 supra, EU:C:1977:52, punto 21. Inoltre, si deve necessariamente rilevare che, mentre nella decisione impugnata la Commissione analizza in dettaglio le tre sentenze summenzionate, essa tenta, per contro, nel procedimento dinanzi al Tribunale, di attribuire maggior rilevanza alla sentenza Steinike & Weinlig, punto 44 supra (EU:C:1977:52), in quanto sentenza «di principio», dichiarando le sentenze PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), e Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), quali mere decisioni «ad hoc» dalle quali non potrebbero desumersi condizioni generalmente applicabili cui occorre attenersi per poter ritenere che una misura utilizzi, direttamente o indirettamente, risorse pubbliche.

58      Si deve rilevare, per quanto riguarda le sentenze PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), e Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), che queste non possono essere lette nel senso che le conclusioni raggiunte nella sentenza più recente caduchino le soluzioni adottate nella sentenza meno recente. Anzi, esse vanno interpretate nel senso che reagiscono a circostanze di fatto diverse (v. anche, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Vent De Colère e a., C‑262/12, Racc., EU:C:2013:851, punti 34 e 35).

59      Per quanto riguarda la sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), occorre rilevare che, per escludere la qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (divenuto articolo 107, paragrafo 1, TFUE), la Corte si è basata, in sostanza, sul fatto che la normativa tedesca, ivi in discussione, che, da un lato, imponeva alle imprese private che fornivano elettricità di acquistare l’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al suo valore economico e, dall’altro, ripartiva l’onere finanziario che ne derivava tra le imprese che fornivano elettricità e i gestori privati di reti elettriche situati a monte, non presentava elementi da cui sarebbe stato possibile dedurre l’esistenza di un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. Ciò premesso, essa ha dichiarato che il fatto che detta normativa conferisse un vantaggio incontestabile alle imprese produttrici di elettricità ottenuta da fonti rinnovabili e che siffatto vantaggio fosse conseguente all’intervento dei pubblici poteri non era sufficiente per qualificare come aiuto la misura in questione. Inoltre, la Corte ha considerato tra gli elementi essenziali il fatto che i soggetti passivi degli oneri aggiuntivi imposti dalla legge tedesca in questione fossero di natura privata (v. dispositivo della sentenza, nonché i punti 55 e 56 della stessa). Risulta altresì dall’esame del contesto di fatto della causa che ha dato luogo alla menzionata sentenza che, contrariamente alla misura austriaca oggetto del presente procedimento, il meccanismo previsto dalla legge tedesca non prevedeva l’intervento di intermediari, incaricati della riscossione o dell’amministrazione delle somme costituenti l’aiuto e, pertanto, non prevedeva entità paragonabili, nella struttura e nel ruolo, all’ÖMAG. Pertanto, contrariamente al caso di specie, il vantaggio analizzato dalla Corte nella sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), consistente tanto nella garanzia, a favore delle imprese beneficiarie, della possibilità di rivendere tutta l’energia prodotta da fonti rinnovabili, quanto nel fatto che il prezzo di vendita fosse superiore al prezzo di mercato, veniva concesso all’atto stesso della conclusione dei contratti di fornitura e del pagamento del corrispettivo.

60      Per contro, per quanto riguarda la causa che ha dato luogo alla sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), relativa a una misura consistente in una normativa nazionale che consentiva la riscossione di un supplemento sul prezzo di trasporto dell’elettricità a favore di una società designata dalla legge (in prosieguo: la «SEP»), tenuta al pagamento dei cosiddetti costi «non recuperabili», occorre ricordare che la Corte è giunta alla conclusione dell’uso di risorse statali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Al riguardo, come emerge dai punti 65 e seguenti di detta sentenza, la Corte si era basata, in primo luogo, sulla constatazione che gli importi finanziari in questione, attribuiti alla SEP, avevano origine in un supplemento di prezzo imposto, per legge, dallo Stato agli acquirenti di elettricità, e che era stato dimostrato che si trattava di un’imposta. A suo avviso, detti importi avevano, quindi, origine in una risorsa statale.

61      In secondo luogo, come emerge dai punti da 67 a 69 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), la Corte ha sottolineato che l’imposta in questione era versata ai gestori di rete o ai titolari di autorizzazioni che dovevano cederla alla SEP, che tratteneva un importo previsto dalla legge [400 milioni di fiorini olandesi (NLG)] e che cedeva la parte eccedente al ministro competente nei Paesi Basi. Essa ha altresì affermato che la SEP, il cui capitale era interamente detenuto dalle imprese produttrici di elettricità, era stata incaricata, all’epoca, dalla legge della gestione di un servizio di interesse economico generale Inoltre, la SEP non aveva alcuna possibilità di utilizzare il gettito dell’imposta per assegnazioni diverse da quelle previste dalla legge e veniva così sottoposta a un controllo rigoroso nell’adempimento di tale compito, poiché la legge le imponeva di far certificare da un contabile il conto delle somme riscosse e trasferite.

62      In terzo luogo, come emerge dal punto 70 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), la Corte ha osservato che «[era] poco rilevante che tale società designata [fosse] al tempo stesso il centralizzatore della tassa percepita, il gestore dei fondi raccolti e il beneficiario di una parte di tali fondi[; i]nfatti, i meccanismi previsti dalla legge e, più particolarmente, i conteggi certificati da un contabile permett[evano] di distinguere tali diversi ruoli e di controllare l’utilizzazione dei fondi[; n]e deriva[va] che, finché tale società designata non si [era] attribuita l’importo di NLG 400 milioni, momento a partire dal quale essa ne [aveva] la libera disposizione, tale importo resta[va] sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità nazionali, il che [era] sufficiente perché esso [fosse] qualificato risorsa statale».

63      Al punto 71 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), la Corte ha altresì evidenziato l’obiettivo della legge in questione che risultava essere quello di permettere alle imprese produttrici di energia elettrica, tramite la loro controllata, la SEP, di recuperare taluni costi non conformi al mercato che esse avevano sostenuto in passato.

64      Per tali motivi, la Corte ha inoltre concluso, ai punti 72 e 73 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), che la misura oggetto della causa sfociata in tale sentenza si distingueva dalla misura oggetto della sentenza Pearle e a., punto 43 supra (EU:C:2004:448). Essa ha sottolineato che, nella causa sfociata in quest’ultima sentenza, i fondi utilizzati per una campagna pubblicitaria erano stati raccolti da un organismo professionale, presso i suoi membri beneficiari della campagna, mediante contributi obbligatori specificamente destinati all’organizzazione di tale campagna. A suo avviso, non si trattava quindi né di un onere per lo Stato, né di fondi che rimanevano sotto il controllo dello Stato. La Corte ha altresì sottolineato il fatto che la campagna pubblicitaria fosse organizzata da un’associazione privata di ottici, aveva un obiettivo puramente commerciale e non si collocava minimamente nel contesto di una politica definita dalle autorità, contrariamente a quanto era avvenuto nel procedimento principale della causa che ha dato luogo alla sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), in cui l’attribuzione dell’importo di finanziario in questione alla società designata era stata decisa dal legislatore nazionale.

65      Infine, al punto 74 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), la Corte ha espressamente distinto la misura ivi in esame da quella oggetto di cui alla sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), sottolineando che, in quest’ultima causa, non vi era stato alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di elettricità da fonti di energia innovabili, ma era stato fissato soltanto un obbligo di fornitura di siffatta elettricità, e a prezzi minimi. La Corte ha precisato che, in quest’ultimo caso, le imprese non erano incaricate dallo Stato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie.

66      Contrariamente quanto affermato dalla Repubblica d’Austria e dal Regno Unito, l’ÖSG modificata presenta elementi che la rendono assai simile alla misura oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413).

67      Infatti, in primo luogo, si deve rilevare che, al pari della situazione della SEP nella causa che ha dato luogo alla sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), l’ÖMAG è incaricata, nella fattispecie, dall’ÖSG modificata di gestire il sistema di aiuti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Al riguardo, la Commissione rinvia correttamente al fatto che l’ÖMAG è stata istituita nel 2006 con lo scopo manifesto di chiedere una concessione per l’adempimento dei compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde conformemente agli articoli da 14 a 14 sexies di detta legge. Come sostiene la Commissione, il sistema previsto da tale legge può essere definito nel senso che costituisce una concessione statale, in quanto i fondi in questione sono versati esclusivamente a fini di interesse pubblico, definiti dal legislatore austriaco. Detti fondi, consistenti nei maggiori costi pagati dai distributori di elettricità all’ÖMAG per l’elettricità verde, il cui prezzo è superiore a quello dell’elettricità acquistata nel mercato, non transitano direttamente dalle imprese che pagano tali costi ai produttori di elettricità verde, vale a dire ad altri operatori del mercato che esercitano normali attività commerciali, ma necessitano dell’intervento di un intermediario, incaricato della loro riscossione e della loro amministrazione. Contrariamente alle circostanze di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160), non può trattarsi quindi di un semplice obbligo di acquisto, stabilito dalla legge, in cui la concessione del vantaggio avverrebbe automaticamente all’atto della conclusione dei contratti di fornitura e del pagamento del corrispettivo.

68      In secondo luogo,si deve necessariamente rilevare che, al pari della causa sfociata nella sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), la causa qui in esame riguarda risorse destinate al finanziamento della misura in questione, ottenute grazie a oneri imposti a soggetti privati dall’ÖSG modificata, che prevede un supplemento di prezzo obbligatorio connesso all’acquisto di elettricità verde. Orbene, per analogia con i punti da 43 a 47 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), si deve ritenere che detto supplemento di prezzo o maggiore costo sia assimilabile ad un tributo, di natura parafiscale, gravante sull’elettricità in Austria, fissata da un’autorità pubblica, e ciò a fini di interesse pubblico e secondo un criterio obiettivo, in funzione della quantità di chilowattora (kWh) di elettricità trasportati. Come sottolinea la Commissione al punto 68 della decisione impugnata, sia la quantità di elettricità verde da acquistare che il prezzo sono previsti dalla legge, e l’articolo 22 ter dell’ÖSG modificata precisa che il livello del prezzo di trasferimento viene fissato annualmente tutti gli anni dal ministro federale austriaco competente. Inoltre, né la Repubblica d’Austria né il Regno Unito hanno sostenuto, e non si rinvengono neppure indicazioni in tal senso negli atti, che l’iniziativa di imposizione, attuata mediante la misura in questione, provenisse da enti debitori dell’imposta, né che l’ÖMAG agisse unicamente quale strumento all’interno di uno schema, che esse stesse avrebbero previsto o che esse stesse avrebbero deciso, di utilizzo delle risorse finanziarie. Pertanto, e per analogia con il punto 66 della sentenza Essent Netwerk Noord e a., punto 44 supra (EU:C:2008:413), è possibile qualificare le somme in questione come fondi aventi origine in una risorsa statale, assimilabile ad un tributo di natura parafiscale. Per quanto riguarda la questione particolare dell’esistenza di un vantaggio derivante dall’aiuto che si presenti sotto forma di esenzioni dal pagamento di un tributo di natura parafiscale nonché della selettività di tale vantaggio (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2012, British Aggregates/Commissione, T‑210/02 RENV, Racc., EU:T:2012:110, punti da 46 a 49 e giurisprudenza ivi citata), essa sarà oggetto di esame nell’ambito dell’esame del secondo motivo della Repubblica d’Austria (v. infra, punti 94 e seguenti).

69      In terzo luogo, sebbene sia pacifico che l’ÖMAG è una società per azioni di diritto privato, e non un organismo pubblico, e che gli azionisti dell’ÖMAG, che sono soggetti al controllo pubblico, detengono meno della metà delle azioni e non sono in grado di esercitare un controllo e nemmeno un controllo congiunto sulla stessa (v. supra, punti 33 e 45), ciò non può essere ritenuto sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, per escludere la conclusione della presenza di risorse statali nell’ambito della misura in questione.

70      Infatti, come è stato rilevato supra ai punti 67 e 68, l’ÖMAG è incaricata di gestire il sistema di aiuti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili, rimanendo, peraltro, scrupolosamente controllata nell’adempimento di tale compito, come sottolinea la Commissione nella decisione impugnata e nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, cosicché essa non può utilizzare i fondi percepiti nell’ambito della misura de qua, che le sono obbligatoriamente forniti dalle imprese interessate da quest’ultima, a fini diversi da quelli previsti dal legislatore austriaco. Ciò premesso, se è vero che l’ÖMAG è un organismo che si presenta sotto forma di società per azioni di diritto privato, si deve tuttavia rilevare che, nell’ambito della concessione per l’adempimento dei compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde, l’azione di tale organismo non è quella di un’ entità economica liberamente agente nel mercato al fine di ottenere profitti, ma un’azione delimitata dal legislatore austriaco che l’ha circoscritta all’esecuzione della concessione in questione.

71      Al riguardo, occorre aggiungere che l’ÖMAG è soggetta all’obbligo di gestire gli importi finanziari, percepiti in applicazione della misura in questione, su un conto specifico, sottoposto al controllo degli organismi statali, come emerge, in particolare, dagli articoli 15, 21 e 23 dell’ÖSG modificata. Ciò costituisce un indizio aggiuntivo, laddove venga esaminato unitamente alle competenze e agli obblighi specifici attribuiti all’ÖMAG, del fatto che non si tratti di fondi corrispondenti a normali risorse del settore privato che sarebbero interamente a disposizione dell’impresa che li gestisce, ma di risorse particolari, il cui utilizzo a fini rigorosamente determinati è stato previamente stabilito dal legislatore austriaco (v. per analogia sentenza del 27 gennaio 1998, Ladbrook Racing/Commissione, T‑67/94, Racc., EU:T:1998:7, in particolare punti 105 e seguenti).

72      Più in particolare, per quanto riguarda il controllo dell’ÖMAG da parte degli organismi statali, richiamato supra ai punti 70 e 71, esso viene esercitato a vari livelli. In primo luogo, viene effettuato un controllo dal ministro federale austriaco competente, che, conformemente all’articolo 21, in fine, dell’ÖSG modificata, nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza, deve controllare le spese dell’ÖMAG e decidere, mediante parere, in ordine alla loro approvazione, nonché, conformemente all’articolo 23 di detta legge, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 2, della medesima legge, ottenere, in qualsiasi momento, l’accesso a tutti i documenti relativi ai conti specifici dell’ ÖMAG e alle risorse di cui trattasi. Inoltre, come emerge dall’articolo 24 della legge in questione, il suddetto ministro federale austriaco competente deve essere altresì informato immediatamente degli sviluppi contrari alla realizzazione di taluni obiettivi previsti dalla legge in questione, e ciò ad opera dell’autorità di regolamentazione dell’energia austriaca, incaricata di vigilare regolarmente sul conseguimento dei suddetti obiettivi.

73      In secondo luogo, conformemente all’articolo 23 dell’ÖSG modificata, l’ÖMAG provvede a presentare annualmente una relazione circostanziata all’autorità di regolamentazione austriaca competente in materia di elettricità.

74      In terzo luogo, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, dell’ÖSG modificata, e come ha sottolineato correttamente la Commissione al punto 72 della decisione impugnata, nonostante l’assetto proprietario dell’ ÖMAG, la Corte dei conti austriaca deve procedere, a sua volta, a controlli a posteriori su quest’ultima.

75      Orbene, l’esistenza di tale controllo rigoroso della conformità delle azioni dell’ÖMAG con il contesto normativo previsto, anche effettuato a posteriori, senza essere decisivo in quanto tale, si inserisce nella logica generale della struttura d’insieme prevista dall’ÖSG modificata e conferma così la conclusione, tratta dalle competenze di tale organismo e adottata con riferimento ai suoi obblighi, che l’ÖMAG non agisce per proprio conto e liberamente, ma quale gestore, che esegue una concessione, di un aiuto concesso mediante fondi statali. È inconferente, al riguardo, l’affermazione della Repubblica d’Austria dedotta in udienza secondo la quale il controllo da parte della Corte dei conti austriaca non ha alcuna incidenza sul modo in cui l’ÖMAG utilizza tali fondi. Infatti, anche ammettendo che il controllo summenzionato non produca effetti diretti sulla gestione quotidiana dei finanziamenti in questione da parte dell’ÖMAG, si tratta comunque di un elemento aggiuntivo volto a garantire che l’azione dell’ÖMAG rimanga circoscritta all’ambito previsto dall’ÖSG modificata.

76      Ciò premesso, si deve rilevare che la Commissione ha correttamente affermato, ai punti 61 e 62 della decisione impugnata, in combinato disposto con i punti da 82 a 86 di detta decisione, che il vantaggio previsto dal disposto dell’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata a favore delle imprese a forte consumo di energia equivale, nella specie, a un onere supplementare per lo Stato, in quanto qualsiasi riduzione dell’importo dell’imposta, che esse sono tenute a versare, può essere considerata quale causa di riduzione delle entrate statali, le quali sono tuttavia recuperate, pertanto, da altre imprese, che compensano così le perdite subite. Infatti, in contropartita del «massimale» al contributo delle imprese a forte consumo di energia, un distributore di elettricità è dispensato, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, dell’ÖSG modificata, dall’acquistare elettricità verde dall’ÖMAG per il quantitativo di elettricità che esso vende al consumatore finale esentato dall’obbligo di acquisto di elettricità verde.

77      Tali conclusioni non sono inficiate dalle altre affermazioni della Repubblica d’Austria e del Regno Unito.

78      Innanzi tutto, è inconferente l’affermazione secondo la quale lo Stato non prevede di coprire qualsiasi perdita mediante risorse di bilancio, nonché quella secondo la quale tutti i rischi di insolvibilità che potrebbero eventualmente derivare dal fatto che l’ÖMAG agisca in violazione delle disposizioni dell’ÖSG modificata sarebbero assunti dalla stessa e non dallo Stato.

79      Infatti, occorre rilevare che, nella specie, rileva soltanto la situazione derivante dall’applicazione della misura in questione, come notificata, e non un’eventuale attività dell’ÖMAG non conforme al contesto normativo previsto. Orbene, le parti concordano sul fatto che, agendo in modo strettamente conforme alla suddetta misura ed entro i limiti della stessa, l’ÖMAG non necessitava, in via di principio, di essere sostenuta dallo Stato, in quanto, ai sensi degli articoli 21 e seguenti dell’ÖSG modificata, in particolare il prezzo di trasferimento, unitamente al contributo annuo dovuto da ciascun consumatore finale connesso alla rete pubblica, dovevano coprire anche le spese dell’ÖMAG. Come ha rilevato la Repubblica d’Austria, in risposta a un quesito del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ciò includeva il fatto di coprire un eventuale mancato guadagno dell’ÖMAG in un anno precedente, dovuto, ad esempio, a un massimale al contributo di talune imprese a forte consumo di energia. Pertanto, come osserva correttamente la Repubblica d’Austria, o l’ÖMAG non ha subito in nessun caso un lucro cessante, o, tutt’al più, tale lucro cessante è stato solo temporaneo, con una compensazione l’anno seguente. Inoltre, come sostiene la Commissione nella risposta ai quesiti del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, con riferimento all’articolo 22 ter dell’ÖSG modificata e alla relazione sull’attività dell’ÖMAG per il 2006, allegata al controricorso, adeguamenti del prezzo di trasferimento erano autorizzati anche nel corso dell’anno. Al riguardo, occorre rinviare altresì alle spiegazioni fornite dalla Repubblica d’Austria nelle risposte ai quesiti del Tribunale sul fatto che il ministro federale austriaco competente era anche autorizzato, conformemente all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, a modificare l’importo compensativo da versare all’ÖMAG, e ciò dopo una ponderazione dei diversi dati economici pertinenti. Ciò premesso, si deve necessariamente rilevare che la Repubblica d’Austria ha sostenuto in modo contraddittorio, all’udienza, che l’ÖMAG doveva assumere i rischi connessi alla sua attività, e ciò, in particolare, relativamente a problemi di insolvibilità e di mancanza di liquidità.

80      In ogni caso, dall’analisi dell’ÖSG modificata emerge che, in via di principio, la misura in questione prevede un accesso ininterrotto dell’ÖMAG ai finanziamenti necessari per l’espletamento delle funzioni di interesse pubblico ad essa assegnate nell’ambito della concessione per l’adempimento dei compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde, che riduce quindi al minimo i suddetti rischi di liquidità, se non addirittura di insolvibilità, che devono essere assunti in tale contesto. Orbene, ciò non fa che rafforzare la conclusione, enunciata supra ai punti 70, 71 e 75, secondo la quale l’ÖMAG agiva nel mercato non già come un’impresa tipica, assumendo l’insieme dei rischi e degli imprevisti ordinari, tra i quali i rischi finanziari, bensì come un’entità particolare il cui ruolo era rigorosamente delimitato dalla normativa in questione. Alla luce di tali considerazioni, non è necessario esaminare, inoltre, la pertinenza dell’affermazione della Commissione, in risposta ai quesiti del Tribunale posti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, secondo la quale l’articolo 23, paragrafo 2, punto 5, dell’ÖSG modificata prevedeva la possibilità di «altre assegnazioni», senza ulteriori precisazioni, e senza che la base giuridica di siffatte assegnazioni, anche al di fuori dell’ÖSG modificata, fosse stata precisata dalla Repubblica d’Austria durante il procedimento amministrativo, o la pertinenza del rinvio, effettuato dalla Commissione nel medesimo ambito, al fatto che sia eventualmente ipotizzabile che l’ÖMAG faccia valere la responsabilità della Repubblica d’Austria nel caso in cui il ministro federale austriaco competente non fissi il prezzo di trasferimento in modo tale che tutte le spese aggiuntive dell’ÖMAG, rimborsabili ai sensi della legge in questione, siano compensate. Infatti, la Repubblica d’Austria non contesta il fatto che, in via di principio, laddove il contesto normativo sia rispettato, esso preveda un meccanismo di compensazione integrale dei maggiori costi imposti all’ÖMAG per effetto dell’obbligo di acquisto dell’elettricità verde dei produttori in Austria a un prezzo superiore a quello di mercato.

81      Inoltre, sono altresì inconferenti le affermazioni della Repubblica d’Austria secondo le quali, in primo luogo, la misura in questione non prevedeva pagamenti «di bilancio» diretti dello Stato all’ÖMAG, in secondo luogo, i fondi in questione non esulavano mai dal settore privato, in terzo luogo, detti fondi non erano «a disposizione dello Stato», in quarto luogo, l’ÖMAG non «disponeva di prerogative proprie dei pubblici poteri» ed eventuali ricorsi nei suoi confronti seguivano, conformemente alla misura in questione, il procedimento giurisdizionale civile ordinario, e non già il procedimento amministrativo, nonché, infine, quella secondo la quale l’ÖMAG era «neutra e indipendente» nei confronti dei vari operatori del mercato.

82      Infatti, è già stato constatato, da un lato, che i fondi in questione dovevano essere qualificati, sin dall’inizio, come finanziamenti statali, in particolare a causa della natura obbligatoria dei pagamenti previsti a fini di interesse pubblico e, dall’altro, che l’ÖMAG agiva, riguardo alla concessione per l’adempimento dei compiti incombenti all’agenzia di compensazione dell’energia verde, in un contesto chiaramente delimitato dal legislatore austriaco, perseguendo i medesimi fini, e rimanendo, peraltro, sotto il rigoroso controllo delle autorità austriache competenti. Orbene, al riguardo, la Corte ha recentemente confermato che i fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, potevano essere considerati risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche se erano gestiti da entità distinte dall’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza Vent De colère, punto 58 supra, EU:C:2013:851, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia, punto 26). A suo avviso, un meccanismo di compensazione integrale dei maggiori costi imposti alle imprese per effetto di un obbligo di acquisto di elettricità di origine eolica, a un prezzo superiore a quello di mercato il cui finanziamento era sostenuto da tutti i consumatori finali di elettricità nel territorio nazionale, quale era previsto dalla normativa francese analizzata, costituiva un intervento mediante risorse statali.

83      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve ritenere che la Commissione non sia incorsa in errore nel ritenere che la misura in questione implicasse l’utilizzo di risorse statali.

84      Il primo capo del primo motivo dev’essere, pertanto, respinto.

–       Sul secondo capo del primo motivo

85      La Repubblica d’Austria deduce che la misura in questione non rappresenta, nella specie, un aiuto imputabile allo Stato. Al riguardo, essa si richiama alla giurisprudenza Francia/Commissione (punto 54 supra, EU:C:2002:294, punti 55 e seguenti), nonché PreussenElektra (punto 42 supra, EU:C:2001:160, punto 20), e sostiene che occorre prendere in considerazione un insieme di indizi quali l’inserimento dell’organismo che adotti la misura all’interno delle strutture dell’amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l’esercizio di queste ultime nel mercato, lo status giuridico dell’organismo, l’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell’organismo, e altri. Orbene, a suo avviso, in primo luogo, la persona che, mediante concessione, adempie compiti propri dell’agenzia di compensazione dell’energia verde, istituita dall’ÖSG modificata, è un’impresa privata. Essa fa riferimento, a contrario, alla sentenza del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione (T‑358/94, Racc., EU:T:1996:194, punto 38). In secondo luogo, nessun organo della menzionata persona giuridica dovrebbe essere approvato o nominato dallo Stato, che non è neppure rappresentato tra i suoi organi. In terzo luogo, né la forma societaria di detta persona giuridica né il suo azionariato sarebbero disciplinati dalla legge. In quarto luogo, lo Stato non disporrebbe di poteri di acquiescenza sulle sue attività. In quinto luogo, la persona giuridica summenzionata non sarebbe disciplinata da un regolamento sottoposto all’approvazione dello Stato e non sarebbe neppure soggetta ad autorizzazioni statali o a sanzioni specifiche. In sesto luogo, per le controversie tra la persona giuridica summenzionata e i distributori di elettricità dovrebbero essere aditi i giudici ordinari.

86      A tal proposito, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda la condizione attinente all’imputabilità della misura, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere ritenute coinvolte nell’adozione di tale misura (v., in tal senso, sentenza Vent De colère, punto 58 supra, EU:C:2013:851, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

87      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che il meccanismo di aiuti all’energia verde, al pari di quello dell’esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia, è stato istituito dalla legge, nel caso specifico dall’ÖSG modificata, e deve essere quindi considerato imputabile allo Stato. Ciò premesso, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non è necessario procedere a un’analisi più approfondita dell’eventuale inserimento dell’ÖMAG all’interno delle strutture dell’amministrazione pubblica, della natura delle sue attività e dell’esercizio di queste ultime nel mercato, dello status giuridico dell’organismo o dell’intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla sua gestione. In ogni caso, è già stato constatato, nell’ambito dell’esame della prima parte del presente motivo, che l’ÖMAG era inserita in una struttura disciplinata dal legislatore austriaco, che prevedeva non solo la natura delle sue attività e l’esercizio concreto di queste ultime, ma anche un controllo effettuato a posteriori dagli organismi statali competenti e definiva, inoltre, in modo dettagliato, il potere discrezionale dell’ÖMAG nell’esecuzione della concessione rilasciatale, cosicché tale entità non può essere considerata un operatore privato che agisce liberamente, a scopo di lucro, nel mercato operante secondo le regole della concorrenza.

88      Pertanto, occorre respingere anche il secondo capo del primo motivo e, di conseguenza, detto motivo nel suo insieme.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovuta all’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’affermare la selettività della misura in questione

89      La Repubblica d’Austria afferma che il criterio di selettività distingue le misure generali di politica economica dagli aiuti di Stato. Questi ultimi sarebbero configurabili quando una misura statale sia tale da favorire talune imprese o talune produzioni rispetto ad altre imprese, che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal suddetto regime (sentenza del 29 aprile 2004, GIL Insurance e a., C‑308/01, Racc., EU:C:2004:252, punto 68). Secondo la Repubblica d’Austria, l’esame della selettività di una misura che può costituire un aiuto di Stato si effettua in più fasi. Si dovrebbe individuare, innanzi tutto, un sistema di riferimento, successivamente constatare una divergenza rispetto a tale sistema e, infine, esaminare la possibilità di giustificare tale divergenza con la natura e la logica del sistema.

90      Pertanto, in primo luogo, occorre chiedersi, secondo la Repubblica d’Austria, se l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata possa essere effettivamente considerato un’«eccezione» rispetto al «sistema di riferimento». Essa si richiama, nel proprio ragionamento, segnatamente alla sentenza del 10 aprile 2008, Paesi Bassi/Commissione (T‑233/04, Racc., EU:T:2008:102).

91      In secondo luogo, ad avviso della Repubblica d’Austria, anche se il Tribunale dovesse ritenere che il regime istituito dall’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata comportasse una divergenza rispetto al sistema di riferimento, questa sarebbe giustificata dalla logica e dalla concezione interna del sistema. Quest’ultimo, infatti, tenderebbe a ripartire in modo equilibrato l’onere di finanziamento dell’elettricità verde tra i gruppi di consumatori, tenendo conto della logica risultante dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51; in prosieguo altresì denominata la «direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici»). La Repubblica d’Austria rinvia, in particolare, ad analoghi procedimenti svoltisi precedentemente dinanzi alla Commissione (N 271/2006 riguardante la «Tax Relief for Supply of surplus Heating» in Danimarca e N 820/2006 riguardante le «esenzioni fiscali per processi che comportano un forte consumo di energia» in Germania).

92      In terzo luogo, la Repubblica d’Austria sostiene che l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata non è selettivo «in diritto», dato che il regime delle compensazioni è applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni o dal settore di attività. Non sussisterebbe neppure una selettività «di fatto». Essa afferma che, in mancanza di selettività, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato (essa fa riferimento alla sentenza dell’8 novembre 2001, Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, C‑143/99, Racc., EU:C:2001:598, punto 36).

93      In via preliminare, si deve rilevare che, sebbene taluni argomenti della Repubblica d’Austria possano essere intesi nel senso che riguardano la questione dell’esistenza stessa di un vantaggio riconducibile all’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, il fondamento principale del suo secondo motivo riguarda, in sostanza, la mancanza di selettività di siffatto vantaggio. In ogni caso, il Tribunale ritiene opportuno esaminare queste due questioni congiuntamente.

94      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’esistenza di un vantaggio, secondo costante giurisprudenza il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, comprendendo non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato che, sotto varie forme, alleviano gli oneri gravanti normalmente sul bilancio di un’impresa e che, senza essere sovvenzioni in senso stretto, presentano la stessa natura e producono effetti identici. Inoltre, per quanto riguarda il settore fiscale, la Corte ha precisato che una misura mediante la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un’esenzione fiscale che collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri contribuenti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 68 supra, EU:T:2012:110, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

95      In secondo luogo, per quanto riguarda la selettività del vantaggio, si deve esaminare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia idoneo a favorire «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell’obiettivo perseguito dal provvedimento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 68 supra, EU:T:2012:110, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

96      Secondo costante giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali provvedimenti si inseriscono (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, Racc., EU:C:2008:757, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha precisato che lo Stato membro in questione può dimostrare che una misura discenda direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario e che, in proposito, occorra operare una distinzione tra, da un lato, gli obiettivi perseguiti da un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall’altro, i meccanismi inerenti al sistema fiscale stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi. Infatti, esenzioni fiscali che siano riconducibili ad uno scopo estraneo al sistema impositivo in cui si collocano non possono sottrarsi alle esigenze derivanti dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 68 supra, EU:T:2012:110, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

97      Peraltro, secondo la giurisprudenza, per valutare il carattere selettivo del vantaggio concesso da una misura fiscale, la determinazione del contesto di riferimento assume un’importanza maggiore, dal momento che l’esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto ad un livello di tassazione definito «normale». In tal senso, la qualificazione di una misura fiscale nazionale come «selettiva» presuppone in un primo momento l’identificazione e il previo esame del regime tributario comune o «normale» applicabile nello Stato membro interessato. È in rapporto a tale regime tributario comune o «normale» che si deve in un secondo momento valutare e accertare l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata, dimostrando che quest’ultima deroga a tale regime comune, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione di fatto e di diritto analoga (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 68 supra, EU:T:2012:110, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

98      Occorre altresì rilevare che la Corte ha più volte avuto modo di dichiarare che lo scopo degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualificazione come aiuti ai sensi dell’articolo 107 TFUE (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 96 supra, EU:C:2008:757, punto 84 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue a seconda delle cause o degli obiettivi di una misura statale, ma definisce tale misura in funzione dei suoi effetti (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 96 supra, EU:C:2008:757, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la disposizione summenzionata definisce le misure statali indipendentemente dalle tecniche impiegate dagli Stati membri dell’Unione per attuarle (v., in tal senso, sentenza British Aggregates/Commissione, punto 96 supra, EU:C:2008:757, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

99      Infine, emerge, parimenti, da giurisprudenza costante che la circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare di una misura sia assai significativo, o che tali imprese appartengano a settori di attività differenti, non può essere sufficiente a mettere in discussione la selettività di tale misura e, pertanto, a escludere la sua qualificazione come aiuto di Stato (v. sentenza Adria‑Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, punto 92 supra, EU:C:2001:598, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Nel caso in cui la misura in questione sia retta da criteri oggettivi di applicazione orizzontale, neppure tale circostanza rimette in discussione la sua selettività, in quanto sarebbe idonea soltanto a dimostrare che gli aiuti controversi rientrano in un regime di aiuti, e non in un aiuto individuale (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C‑409/00, Racc., EU:C:2003:92, punto 49).

100    Nella specie, occorre, dopo aver richiamato la parte pertinente della decisione impugnata, individuare i criteri che definiscono il regime «normale» previsto dall’ÖSG modificata.

101    Al riguardo, come emerge dalla parte della decisione impugnata riguardante «il vantaggio», ma anche dalla parte che analizza le «risorse statali e l’imputabilità allo Stato», la Commissione procede assimilando l’intera ÖSG modificata, come notificata, a un regime fiscale, nel cui ambito il vantaggio risulterebbe, in sostanza, da un’esenzione totale o parziale da un’imposta con funzione regolatrice (v., in tal senso, segnatamente, punti 55, 64 e da 68 a 70 della decisione impugnata).

102    Successivamente, nella parte relativa alla selettività del vantaggio, vale a dire ai punti da 88 a 103 della decisione impugnata, la Commissione afferma, in sostanza, che la misura in questione, in quanto vertente sul vantaggio di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, è selettiva per il fatto che, sebbene sia prevista a favore di qualsiasi impresa che, in conseguenza del suo contributo alla promozione dell’elettricità verde, si assuma l’onere di sostenere costi superiori alla soglia dello 0,5% del valore netto della sua produzione, rimane, de facto, riservata esclusivamente ad una determinata categoria di imprese, ossia le imprese a forte consumo di energia, che operano in via prioritaria nel settore della produzione di beni. Per questo motivo, tale misura impedirebbe ad altre imprese, situate nel territorio austriaco, di usufruirne.

103    In particolare, per quanto riguarda la concentrazione su talune imprese del vantaggio derivante dalla misura in questione, la Commissione rileva, al punto 101 della decisione impugnata, quanto segue:

«Esaminando il regime notificato, la Commissione ha riscontrato che esso si applica a poche imprese, in massima parte produttrici di beni. A tale proposito, il 9 settembre 2010 [la Repubblica d’Austria] ha comunicato i dati relativi all’attuale applicazione del regime con un’intensità di aiuto inferiore alla soglia di notifica. Stando a tali informazioni, solo 2 000 dell[e] circa 300 000 imprese austriache hanno chiesto di avvalersi del regime (ovvero meno dell’1% di tutte le imprese austriache). Nell’ambito dell’attuale applicazione del regime, inoltre, circa il 66% delle risorse viene accordato a imprese attive nel settore della “produzione di beni” [riferimento al fatto che, in tale settore economico, sussiste una certa concentrazione su alcuni sottosettori quali la produzione di legname, di carta, di derrate alimentari, di vetro, di ceramica, di metalli e di prodotti chimici]. La Commissione ha osservato altresì che, qualora [la Repubblica d’Austria] innalzasse l’intensità degli aiuti oltre la soglia minima cui l’applicazione del regime è soggetta per il momento, la misura favorirebbe verosimilmente in maniera ancora più netta imprese attive nel settore della produzione di beni. Lo confermano i dati forniti [dalla Repubblica d’Austria], secondo i quali solo dodici imprese verrebbero avvantaggiate da un’intensità dell’aiuto più elevata di quella attuale, e di queste imprese solo due operano nel settore dei trasporti, le altre dieci nel settore della produzione di beni [riferimento a una lettera della Repubblica d’Austria del 9 settembre 2010 in risposta ai quesiti della Commissione del 19 luglio 2010, pag. 17 e tabella 5, sempre pag. 17]».

104    Al punto 102 della decisione impugnata, la Commissione conclude che il regime notificato non avvantaggia, o avvantaggia in misura esigua, taluni settori produttivi dell’economia austriaca, agevolando invece prevalentemente un settore, quello per l’appunto della produzione di beni.

105    Al riguardo, occorre, innanzi tutto, esaminare le affermazioni della Repubblica d’Austria, secondo le quali, in sostanza, l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata non potrebbe essere considerato un’«eccezione» rispetto al «sistema di riferimento» costituito dalla parte restante della suddetta legge o, in ogni caso, sarebbe giustificato dalla natura del sistema.

106    Si deve tuttavia ritenere, al pari della Commissione, che non sussista comunanza di oggetto e di scopo tra il regime generale previsto dall’ÖSG modificata, analizzata nel suo insieme, e la disposizione particolare dell’articolo 22 quater di tale legge, così da considerare tale disposizione come costituente parte integrante del regime generale e non già come un’esenzione particolare prevista nell’ambito di tale regime.

107    Infatti, come è stato ricordato supra al punto 32, la Repubblica d’Austria intendeva, con l’ÖSG modificata, conseguire il proprio obiettivo nazionale vincolante per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, quale previsto dalla direttiva sulle fonti di energia rinnovabili. A tal fine, era previsto un meccanismo per la vendita di tutta l’energia verde prodotta in Austria, consistente nell’obbligo, istituito agli articoli da 19 a 22 ter dell’ÖSG modificata, per tutti i distributori di elettricità di acquistare dall’ÖMAG tutta l’elettricità verde a un prezzo di trasferimento superiore al prezzo di mercato. Detto obbligo induce, quindi, tali distributori, per riversare i costi aggiuntivi così occasionati, corrispondenti alla differenza tra il prezzo di trasferimento e il prezzo dell’elettricità sul mercato, a esigere da tutte le imprese consumatrici di energia in Austria, non esentate, che esse corrispondano un supplemento sul prezzo dell’elettricità, ossia il «maggior costo connesso all’elettricità verde» (v. anche punto 107 della decisione impugnata).

108    Orbene, è giocoforza constatare che tale regime generale previsto dall’ÖSG modificata, che peraltro non costituisce, di per sé, oggetto del presente procedimento, poiché la Commissione non ha ritenuto l’aiuto ai produttori di elettricità verde incompatibile con il mercato interno (v. supra, punti 6, 14 e 15), differisce, quanto al suo obiettivo ecologico intrinseco, da quello asserito dalla Repubblica d’Austria per giustificare l’esenzione di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata.

109    Infatti, sotto quest’ultimo profilo, la Repubblica d’Austria ha più volte sostenuto, sia nel procedimento amministrativo sia dinanzi al Tribunale, che la misura che prevedeva un massimale al contributo delle imprese a forte consumo di energia mirava a «rendere gli oneri [derivanti dal sistema di aiuti all’elettricità verde] sopportabili dal punto di vista (…) economico e industriale» e a tutelare imprese particolarmente colpite dal sistema così istituito. Più in particolare, essa riteneva che le imprese a forte consumo di energia fossero particolarmente esposte alla concorrenza internazionale e che il supplemento di oneri dell’energia verde comportasse uno svantaggio concorrenziale rispetto agli Stati terzi o agli altri Stati membri dell’Unione che non imponevano contributi finanziari ai consumatori di elettricità per finanziare l’elettricità verde o che avevano previsto anch’essi un massimale al contributo delle imprese a forte consumo di energia. Essa rinviava inoltre ai regimi esistenti in Germania, in Svizzera e in Francia. Pertanto, a suo avviso, sebbene il regime generale previsto dall’ÖSG modificata comportasse uno svantaggio concorrenziale che colpiva tutte le imprese austriache, alcune erano più colpite di altre. Ciò avverrebbe come reazione al fatto che il massimale ai contributi di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata mirerebbe a ridurre lo svantaggio concorrenziale «sproporzionato» che subirebbero le imprese a forte consumo di energia. In definitiva, non si trattava, secondo la Repubblica d’Austria, di un vantaggio concorrenziale per queste ultime, ma unicamente di una compensazione o della riduzione di uno svantaggio concorrenziale esistente (v. anche punti 106 e 107, in fine, della decisione impugnata). Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che l’esenzione in questione perseguisse un obiettivo diverso da quello dell’ÖSG così modificata, e ciò nonostante il fatto che l’«importo compensativo», previsto nella suddetta esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia e destinato a cofinanziare l’aiuto all’elettricità verde, possa avere taluni effetti indiretti positivi sull’ambiente.

110    Pertanto, il contesto di riferimento che rappresenta la tassazione normale, alla luce del quale deve essere accertata, conformemente alla giurisprudenza British Aggregates/Commissione (punto supra 68, EU:T:2012:110, e in particolare il punto 49), l’esistenza di eventuali vantaggi selettivi a favore di taluni operatori, è costituito dall’ÖSG modificata in quanto tale, che ha istituito un regime di aiuti alla produzione dell’elettricità verde, il quale prevede obblighi applicabili a tutti i distributori di elettricità e a tutte le imprese consumatrici di elettricità in Austria e rispetto al quale l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata costituisce un’eccezione.

111    Per quanto riguarda tale eccezione, devono essere, in primo luogo, respinte le affermazioni generiche della Repubblica d’Austria secondo le quali detta eccezione non costituirebbe un vantaggio, ma ridurrebbe soltanto uno «svantaggio concorrenziale» delle imprese austriache e, più in particolare, delle imprese austriache a forte consumo di energia.

112    Infatti, anzitutto, essendo pacifico che l’ÖSG modificata costituisce una normativa il cui effetto è di creare un onere gravante, di regola, sul bilancio di un’impresa consumatrice di energia in Austria, si deve rilevare che, per la Repubblica d’Austria, il fatto di rinunciare a esigere una parte dei maggiori costi connessi all’acquisto di elettricità verde, limitando a un massimale fisso il contributo delle imprese austriache a forte consumo di energia al regime previsto, deve essere inteso nel senso che sollevi queste ultime da un onere che graverebbe di norma sul loro bilancio. Pertanto, si tratta proprio di un vantaggio di cui esse beneficiano, rispetto alle altre imprese consumatrici di elettricità in Austria (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, Racc., EU:C:2005:130, punto 38).

113    Peraltro, a tal proposito, occorre rilevare che, sebbene la Repubblica d’Austria abbia sottolineato, in risposta ai quesiti del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, che il massimale fisso cui fa riferimento il precedente punto 112 o, in altri termini, l’importo compensativo versato dalle imprese a forte consumo di energia, poteva variare nei limiti in cui il ministro federale austriaco competente era autorizzato, a talune condizioni, a procedere all’aumento di detto importo compensativo al di sopra dello 0,5% del valore netto della loro produzione relativa all’anno precedente, essa non ha fatto tuttavia valere che tale modifica ridurrebbe il vantaggio concesso a favore di dette imprese, in modo da eliminarlo completamente, in particolare azzerando o riducendo ad un minimo la differenza tra l’importo compensativo stesso e i versamenti che sarebbero dovuti da dette imprese, secondo l’ÖSG modificata, in mancanza di qualsiasi esenzione quale prevista dall’articolo 22 quater di tale legge. Inoltre, non è neppure irrilevante aggiungere in tale contesto che, come emerge sia dalla disposizione summenzionata sia dalle risposte della Repubblica d’Austria ai quesiti del Tribunale, l’esenzione a favore delle imprese a forte consumo di energia può avere anche conseguenze negative per i gruppi di soggetti che contribuiscono alla promozione dell’energia verde quali i consumatori di energia che non possono usufruire di detta esenzione, e ciò a causa dell’onere finanziario più consistente che essi dovrebbero sopportare. Orbene, ciò rafforza l’effetto del vantaggio concesso alle imprese a forte consumo di energia.

114    Inoltre, va rilevato che, anche ammettendo che la misura consistente nel fissare un massimale al contributo in questione sia diretta a compensare lo svantaggio cui accenna la Repubblica d’Austria nelle proprie spiegazioni, una misura di tal genere non può risultare giustificata, in ogni caso, dal fatto di essere volta a correggere le distorsioni della concorrenza esistenti nel mercato comunitario dell’elettricità.

115    A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro dell’Unione cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle esistenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (v. sentenza Heiser, punto 112 supra, EU:C:2005:130, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

116    Nello stesso senso, occorre respingere, in quanto non dimostrata, l’affermazione della Repubblica d’Austria secondo la quale l’esenzione di cui trattasi sarebbe stata indispensabile al fine di istituire un regime equilibrato nei confronti delle varie imprese partecipanti, e ciò con obblighi «sopportabili» per le stesse, in particolare in considerazione del loro peso economico e industriale. Infatti, la Repubblica d’Austria non ha fornito elementi sufficientemente concreti al fine di dimostrare che l’applicazione generalizzata, a tutte le imprese consumatrici di elettricità, di un’aliquota equivalente del maggior costo per l’elettricità verde, proporzionata ai volumi consumati, dovrebbe essere dichiarata o iniqua o non sostenibile da parte delle entità interessate. Al riguardo, anche se da alcune comunicazioni della Repubblica d’Austria, inviate alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, come quelle dell’8 ottobre e del 22 dicembre 2009 nonché quelle del 22 aprile, del 3 settembre o del 30 dicembre 2010, emerge che essa riteneva che gli scopi previsti dall’ÖSG modificata potessero essere conseguiti solo ripartendo i costi in modo sostenibile sotto il profilo sociale, economico nonché alla luce della sua politica industriale, è giocoforza constatare che si tratta di mere dichiarazioni che non possono rendere, di per sé, un impianto legislativo, che svantaggi una parte consistente delle imprese attive in Austria, compatibile con il diritto dell’Unione. Ciò varrebbe anche nel caso in cui talune affermazioni della Repubblica d’Austria dovessero essere intese come riferite alla possibilità di agevolare l’adozione dell’ÖSG modificata nell’ambito del procedimento legislativo interno per l’esistenza dell’esenzione prevista dal suo articolo 22 quater, di cui trattasi nella specie.

117    Pertanto, non può ritenersi di essere in presenza di una fattispecie analoga a quella di cui al punto 48 della sentenza British Aggregates/Commissione, punto 68 supra (EU:T:2012:110), secondo il quale un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale in cui si inserisce, non soddisfa la condizione di selettività. In particolare, non è dimostrato che la misura di esenzione di cui trattasi derivi direttamente dai principi informatori o basilari del sistema fiscale austriaco o che essa sia indispensabile al fine di garantirne l’equità. Orbene, al riguardo, secondo costante giurisprudenza, incombe allo Stato membro che abbia introdotto una differenziazione tra imprese in materia di oneri dimostrare che tale misura è effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Commissione/Paesi Bassi, C‑279/08 P, Racc., EU:C:2011:551, in particolare punto 62 e giurisprudenza ivi citata). In tale contesto, il Tribunale non può neppure dichiarare sufficienti le diverse affermazioni di ordine generale, dedotte in udienza dalla Repubblica d’Austria, che, con riferimento al fascicolo amministrativo e agli atti di causa, evidenziano il fatto che l’esenzione in questione faceva parte di un pacchetto legislativo, necessario ai fini della riforma legislativa cha ha avuto luogo in Austria nel 2008.

118    Infine, si deve parimenti sottolineare che, conformemente alla sentenza British Aggregates/Commissione, punto 96 supra (EU:C:2008:757, punto 86), costituirebbe violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarare che gli Stati membri dell’Unione sono liberi, nell’ambito di una ponderazione dei diversi interessi in gioco, di definire le loro priorità in materia di tutela ambientale e di determinare di conseguenza i beni o servizi che decidono di assoggettare ad un’ecotassa, ragion per cui la circostanza che un’ecotassa non sia applicabile all’insieme delle attività analoghe che esercitano un impatto comparabile sull’ambiente non permetterebbe di ritenere che di tali attività, quelle non assoggettate a tale ecotassa, beneficino di un vantaggio selettivo.

119    In secondo luogo, devono essere respinte, in quanto infondate, le affermazioni della Repubblica d’Austria, avvalorate da taluni elementi di fatto, dedotte per dimostrare l’assenza di selettività de facto della misura in questione. Anzitutto, come ricordato supra al punto 99, la circostanza che il numero di imprese che possano pretendere di beneficiare di una misura sia assai significativo, o la circostanza che tali imprese appartengano a settori di attività differenti, non possono essere sufficienti a mettere in discussione la selettività di tale misura e, pertanto, a escludere la sua qualificazione come aiuto di Stato. Parimenti, neppure il fatto che la misura in questione sia retta da criteri «oggettivi» di applicazione orizzontale può risultare decisivo in tal senso.

120    Inoltre, si deve necessariamente rilevare che gli elementi di fatto dedotti dalla Repubblica d’Austria nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione e, successivamente, dinanzi al Tribunale, non fanno che confermare la selettività della misura in questione. Infatti, anche se, al pari della Repubblica d’Austria, è possibile ammettere che, in via di principio, qualsiasi impresa senza eccezioni, a prescindere dalle sue dimensioni o dalla sua attività, possa, in via ipotetica, divenire un’impresa a forte consumo di energia ai sensi dell’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, dai dati presentati sotto forma di tabelle emerge che, in realtà, solo una piccola parte delle imprese attive in Austria sembrano poter usufruire concretamente dell’esenzione in questione, sebbene appartengano a settori di attività differenti.

121    Pertanto, il Tribunale rileva che, sebbene dalle tabelle presentate dalla Repubblica d’Austria emerga effettivamente che erano interessati più di 19 settori, è altresì possibile dedurne che, in gran parte, le imprese a forte consumo di energia si concentrano in taluni settori come le attività manifatturiere, il commercio e la riparazione di autoveicoli, gli alberghi e i ristoranti o il settore dell’acqua, della depurazione e del trattamento dei rifiuti. Inoltre, anche nell’ambito del settore di attività manifatturiere, è possibile delimitare alcuni sottosettori in cui si concentrano, più in particolare, le suddette imprese a forte consumo di energia.

122    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la Commissione ha correttamente ritenuto che la misura in questione fosse selettiva, in quanto introduceva differenziazioni tra imprese che si trovavano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito, in una situazione di fatto e di diritto analoga, senza che tale differenziazione risultasse dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri in questione. Infatti, solo le imprese austriache a forte consumo di energia beneficiano di un vantaggio consistente nel fatto di poter limitare gli oneri connessi all’acquisto dell’elettricità verde allo 0,5% del valore netto della loro produzione, mentre le altre imprese austriache consumatrici di elettricità non hanno tale possibilità.

123    Detta conclusione non può essere inficiata, inoltre, dai vari richiami operati dalla Repubblica d’Austria alla precedente prassi decisionale della Commissione.

124    Al riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, con tali affermazioni, la Repubblica d’Austria rinvia, in sostanza, al principio della parità di trattamento. Secondo costante giurisprudenza, il rispetto di tale principio esige che situazioni analoghe non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo a meno che siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 18 gennaio 2012, Djebel – SGPS/Commissione, T‑422/07, Racc., EU:T:2012:11, punto 202).

125    Inoltre, più in generale, va ricordato che la nozione di aiuto di Stato risponde a una situazione obiettiva che viene valutata alla data in cui la Commissione adotta la sua decisione. Pertanto, le ragioni per cui la Commissione aveva effettuato una valutazione diversa della situazione in una decisione precedente non devono avere alcuna incidenza sulla valutazione della legittimità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Racc., EU:C:2010:291, punto 21, e Djebel – SGPS/Commissione, punto 124 supra, EU:T:2012:11, punto 199). Occorre altresì rilevare che la Commissione non può essere privata della possibilità di fissare condizioni di compatibilità più rigorose se ciò è richiesto dall’evoluzione del mercato interno e dall’obiettivo di una concorrenza non falsata al suo interno (v. sentenza Djebel, punto 124 supra, EU:T:2012:11, punto 200 e giurisprudenza ivi citata).

126    Nella fattispecie, si deve necessariamente rilevare, anzitutto, che le due decisioni della Commissione, richiamate dalla Repubblica d’Austria, ossia quella relativa al regime danese, in discussione nel caso N 271/2006, adottata il 20 dicembre 2006, e quella relativa al regime tedesco, in discussione nel caso N 820/2006, adottata il 7 febbraio 2007, erano state adottate prima che la Corte pronunciasse la sentenza British Aggregates/Commissione, punto 96 supra (EU:C:2008:757), che fornisce elementi interpretativi rilevanti nel settore tributario connesso al settore ambientale. Pertanto, le due menzionate decisioni della Commissione non possono incidere sulla validità della decisione impugnata, in quanto quest’ultima applica gli elementi interpretativi adottati dalla Corte sui punti controversi.

127    Ciò premesso, il Tribunale rileva solo ad abundantiam che detti regimi, danese e tedesco, non presentavano analogie, su ogni punto pertinente, con la situazione in esame nella specie.

128    Più in particolare, per quanto riguarda il regime danese, oggetto della decisione della Commissione nel caso N 271/2006, va rilevato che esso mirava, come sottolineato dalla Commissione in particolare al punto 109 della decisione impugnata, a neutralizzare un vantaggio derivante, per imprese a forte consumo di energia in Danimarca, dal fatto che esse pagavano meno tasse sulle fonti di energia in modo da garantire la coerenza del sistema fiscale. Pertanto, con la tassazione del calore prodotto in eccedenza dalle imprese industriali, la Danimarca intendeva garantire che queste ultime non potessero proporre il calore prodotto a un prezzo inferiore a quello offerto dalle centrali di cogenerazione ad alto rendimento. Inoltre, nella replica, la Repubblica d’Austria non ha fornito alcun argomento idoneo ad invalidare la posizione della Commissione, la quale ha sostenuto che un’ulteriore differenza consisteva nel fatto che il regime danese, contrariamente alla fattispecie qui in esame, riguardava, senza eccezioni, tutte le imprese industriali che producevano e vendevano un certo tipo di energia, ossia l’energia relativa all’utilizzo del calore prodotto in eccedenza. La Commissione ha sottolineato, in particolare, a tal proposito, che tutte le imprese potevano scegliere se pagare un’imposta fissa oppure versare un’aliquota fiscale, calcolata sul prezzo di vendita.

129    Per quanto riguarda il regime tedesco, oggetto della decisione della Commissione nel caso N 820/2006, va osservato che la Repubblica d’Austria non ha reagito all’affermazione della Commissione secondo cui «lo sgravio fiscale» ivi in discussione, relativo a prodotti energetici ad uso combinato e non utilizzati come combustibili o come carburanti, nonché per processi mineralogici, riguardava una deroga fiscale direttamente fondata sull’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, il quale escludeva i prodotti energetici citati dall’ambito di applicazione di tale direttiva (v., in tal senso, punto 109 della decisione impugnata). La Commissione ha inoltre correttamente sottolineato che il contesto di riferimento, ossia la trasposizione della direttiva summenzionata, perseguiva l’obiettivo di assoggettare a imposta i prodotti energetici utilizzati come combustibili o come carburanti. La Commissione ha, altrettanto correttamente, rilevato, quale elemento distintivo rispetto alla causa qui in esame, di aver proceduto alle esenzioni in questione, giustificate dalla logica intrinseca e dalla natura stessa del sistema fiscale de quo, ai sensi del punto 22 della direttiva stessa.

130    Pertanto, e in ogni caso, nessuno dei due casi N 271/2006 e N 820/2006, esaminati dalla Commissione, può essere ritenuto analogo alla presente causa. Non si può quindi contestare alla Commissione di non aver trattato tali cause allo stesso modo.

131    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e sull’eccesso di potere

132    Secondo la Repubblica d’Austria, anche a voler ritenere che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato, occorrerebbe esaminare se essa non sia conforme al diritto dell’Unione in base a una deroga discrezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. In tale contesto, occorrerebbe esaminare, in particolare, se tale misura rientri nell’ambito di applicazione di uno o più orientamenti o di una o più comunicazioni della Commissione.

–       Sul primo capo del terzo motivo

133    La Repubblica d’Austria sostiene che, se la misura in questione dovesse essere considerata un aiuto di Stato, essa rientrerebbe nell’ambito di applicazione della disciplina, letta in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

134    La Repubblica d’Austria fa valere che ciò risulterebbe dall’applicazione dei punti 151 e seguenti della disciplina, in quanto l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata risponde al requisito del miglioramento «indiretto» della tutela dell’ambiente. Infatti, da un lato, l’importo compensativo previsto, che rappresenta almeno lo 0,5% del valore netto della produzione dell’anno solare precedente, garantirebbe anche un contributo diretto alla promozione dell’elettricità verde. D’altro lato, riguardo alla limitazione degli oneri ai sensi della suddetta disposizione, essa non farebbe altro che fissare un tetto massimo agli svantaggi concorrenziali, sproporzionati per talune imprese, causati dall’ÖSG modificata. Inoltre, tale disposizione costituirebbe un elemento necessario di un insieme di misure e non potrebbe essere considerata singolarmente.

135    La Repubblica d’Austria afferma che occorre quindi esaminare se l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata debba essere analizzato per analogia con il capo 4 della disciplina, e più in particolare, con i punti 152 e 153 di tale disciplina. Sussisterebbero le due condizioni essenziali al riguardo, ossia, in primo luogo, che le disposizioni applicabili nella fattispecie siano ampiamente analoghe a quelle di cui si richiede l’applicazione in via analogica e, in secondo luogo, che esista una lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione. Per quanto riguarda l’analogia tra le disposizioni in questione, la Repubblica d’Austria sostiene, in particolare, che il meccanismo di cui trattasi deve essere considerato analogo ai sistemi di bilancio, dato che, in particolare, la Commissione ha considerato l’utilizzo di «risorse statali» nel suo ambito e la stessa le aveva raccomandato, in precedenza, come soluzione alternativa, di ricorrere a una tassa o a un’imposta sull’energia per finanziare l’elettricità verde, concedendo eventualmente alle imprese a forte consumo di energia una riduzione di detta imposta o tassa, che sarebbe ammessa in forza dell’articolo 17 della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

136    La Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale per aver applicato a un sistema di finanziamento fuori bilancio criteri più restrittivi di quelli applicati a un sistema di finanziamento mediante imposte, che persegue gli stessi obiettivi e produce gli stessi effetti economici e concorrenziali, e che, così facendo, l’istituzione è intervenuta nella scelta dei sistemi di finanziamento in contrasto con il proprio intento espresso nella comunicazione del 31 gennaio 2011. Secondo la Repubblica d’Austria, indipendentemente dall’esistenza o meno di un’aliquota minima fissata dal diritto dell’Unione, l’effetto del prezzo di trasferimento, cui si riferisce l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, è analogo al sistema di tassazione sull’energia. I due sistemi prevedrebbero un prelievo dipendente dal consumo e produrrebbero così gli stessi effetti dal punto di vista dell’onere che essi fanno gravare sul consumo di elettricità. Essi avrebbero in comune gli obiettivi, consistenti nel prevedere un’aliquota minima applicata in tutta Europa ai medesimi prodotti, nonché gli effetti concorrenziali ed economici.

137    In via preliminare, occorre rilevare che dalla decisione impugnata emerge che, dopo aver constatato che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto detta misura comportava una perdita di risorse statali che conferiva un vantaggio selettivo alle imprese a forte consumo di energia e, di conseguenza, che tale misura poteva incidere negativamente sugli scambi tra gli Stati membri dell’Unione e falsare la concorrenza nel mercato interno (punto 113), la Commissione ha valutato la compatibilità della misura in questione con il suddetto mercato, conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (punto 115 e seguenti).

138    Al riguardo, la Commissione ha constatato, al punto 116 della decisione impugnata, che, per quanto riguardava gli aiuti di Stato rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, essa godeva di un ampio potere discrezionale. A tal proposito, essa ha fatto altresì riferimento alle sentenze del 21 marzo 1990, Belgio/Commissione (C‑142/87, Racc., EU:C:1990:125, punto 56) e dell’11 luglio 1996, SFEI e a. (C‑39/94, Racc., EU:C:1996:285, punto 36). Essa ha affermato che, nell’esercizio di tale potere, aveva emanato orientamenti e comunicazioni che fissavano i criteri in base ai quali taluni aiuti di Stato potevano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi di detta disposizione del TFUE. A suo avviso, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato essa era tenuta a rispettare gli orientamenti e le comunicazioni che aveva emanato, purché non derogassero alle disposizioni del TFUE e fossero riconosciuti dagli Stati membri. Al riguardo, essa fa riferimento alle sentenze del 24 marzo 1993, CIFRS e a./Commissione (C‑313/90, Racc., EU:C:1993:111, punto 36), del 15 ottobre 1996, IJssel‑Vliet (C‑311/94, Racc., EU:C:1996:383, punto 43), e del 26 settembre 2002, Spagna/Commissione (C‑351/98, Racc., EU:C:2002:530, punto 53).

139    Nella specie, la Commissione ha esaminato, anzitutto, se l’aiuto in questione ricadesse nella sfera di applicazione della disciplina e, in particolare, del suo capo 4, inoltre, se detto aiuto rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214, pag. 3), e, infine, se tale aiuto non potesse essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

140    In primo luogo, per quanto riguarda la disciplina, la Commissione ha concluso, anzitutto, che il meccanismo in questione non ricadeva nel suo ambito di applicazione.

141    In sostanza, la Commissione ha ritenuto che, sebbene risultasse dal punto 151 della disciplina che il suo ambito di applicazione comprendeva anche misure che contribuivano, quantomeno «indirettamente», a migliorare il livello di tutela dell’ambiente, nessun argomento dedotto dalla Repubblica d’Austria dimostrasse che così fosse avvenuto nel caso di specie.

142    Infatti, da un lato, la Commissione ha ritenuto infondato l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui l’esenzione de qua rappresentava un presupposto essenziale per garantire il sostegno politico all’innalzamento del prezzo di trasferimento, necessario a sua volta per finanziare lo sviluppo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. A suo avviso, non sussisteva alcun collegamento «necessario» tra il prezzo di trasferimento e l’incremento della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili. Al riguardo, essa ha sottolineato, in particolare, la libertà della Repubblica d’Austria di decidere come finanziare l’incremento della sua produzione di elettricità da fonti rinnovabili, ad esempio, mediante entrate fiscali (v. punti 122 e 123 della decisione impugnata).

143    D’altro lato, la Commissione ha ritenuto parimenti infondato l’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui l’esenzione in questione comportava prezzi più elevati per il consumo di elettricità, sollecitando azioni più efficaci sul piano energetico. A suo avviso, il meccanismo in questione operava, invece, come un massimale, cosicché il prezzo medio dell’elettricità versato dalle imprese a forte consumo di energia si riduceva per ogni kWh consumato al di sopra della soglia fissata (punto 124 della decisione impugnata).

144    In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto, ai punti 126 e seguenti della decisione impugnata che, anche qualora rientrasse nell’ambito di applicazione della disciplina, quod non, la misura di esenzione in questione non potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno, in quanto non rispondeva ai requisiti di cui al capo 4 della suddetta disciplina.

145    Innanzi tutto, la Commissione ha sottolineato che la disciplina operava una distinzione, nell’ambito della valutazione di un aiuto, tra le imposte armonizzate e quelle non armonizzate. Orbene, «un tributo parafiscale» sotto forma di prezzo di trasferimento non costituirebbe un’imposta ambientale «armonizzata» a livello dell’Unione (punto 127 della decisione impugnata). Pertanto, il meccanismo in questione dovrebbe essere valutato, secondo la Commissione, in base alle norme applicabili alle imposte ambientali «non armonizzate», nell’ambito del capo 4 di detta disciplina.

146    Inoltre, la Commissione ha affermato che incombeva, in tale contesto, allo Stato membro interessato fornire informazioni precise sui vari settori o categorie di beneficiari interessati dalle esenzioni o dagli sgravi, nonché sulla posizione dei principali beneficiari nei rispettivi comparti e sul modo in cui l’imposizione possa contribuire alla tutela dell’ambiente (punto 129 della decisione impugnata). A suo avviso, tali informazioni dovevano consentirle di valutare se gli sgravi o le esenzioni in questione fossero necessari e proporzionati, secondo la definizione di tali termini contenuta nella disciplina. Orbene, essa ha affermato, al punto 130 della decisione impugnata, che, nonostante le ripetute richieste da parte dei propri servizi, la Repubblica d’Austria non le aveva fornito le succitate informazioni. Essa ha fatto riferimento, in particolare, alle sue lettere del 21 giugno e del 19 luglio 2010. Pertanto, non le sarebbe stato possibile verificare se l’aiuto fosse necessario e proporzionato e in che misura contribuisse alla tutela dell’ambiente.

147    In terzo luogo, secondo la Commissione, poiché il meccanismo in questione non contribuiva, neppure indirettamente, essa ha esaminato se fosse tuttavia possibile autorizzarlo per analogia con il capo 4 della disciplina (punti da 131 a 142 della decisione impugnata).

148    Al riguardo, la Commissione ha ricordato che il capo 4 della disciplina prevedeva, per gli sgravi da imposte ambientali, due tipologie di verifica. Da un lato, per quanto riguarda gli sgravi da imposte «armonizzate», ai sensi della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, essa ha affermato che detti sgravi potevano essere dichiarati compatibili con il mercato interno senza necessità di ulteriori verifiche, purché fosse rispettato il livello minimo comunitario di imposizione stabilito dalla direttiva citata. D’altro lato, per quanto riguarda l’esame degli sgravi da imposte ambientali «non armonizzate» e da imposte «armonizzate» sull’energia, che portavano a un livello di imposizione inferiore al minimo fissato da tale direttiva, essa ha rilevato che, nell’ambito del suddetto capo, erano state fissate norme più precise (punto 132 della decisione impugnata).

149    La Commissione ha aggiunto, in risposta all’argomento della Repubblica d’Austria secondo cui essa potrebbe autorizzare il meccanismo in questione sulla base del rilievo che le imprese beneficiarie versano almeno l’importo minimo dell’imposta austrica sull’energia, che non esisteva alcun precedente in cui le norme in materia di esame delle imposte, previste al capo 4 della disciplina per le imposte armonizzate sull’energia, fossero state applicate per analogia a imposte parafiscali.

150    Inoltre, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione di norme giuridiche per analogia, la Commissione ha dedotto, da un lato, che i regimi in questione non erano analoghi (punti 135 e 136 della decisione impugnata) e, dall’altro, che non sussisteva alcuna lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione (successivi punti da 137 a 141).

151    Per quanto riguarda il primo aspetto, la Commissione ha affermato, in sostanza, che la misura de qua differiva dal regime previsto per le imposte ambientali in quanto, mentre nessuna disposizione del diritto dell’Unione prevede norme specifiche per le imposte parafiscali, detto regime le prevede per la riscossione delle imposte ambientali, in particolare per quanto attiene agli importi minimi di imposizione fissati nella direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, alle esenzioni di cui al capo 4 della disciplina e all’articolo 25 del regolamento n. 800/2008.

152    Per quanto riguarda il secondo aspetto, la Commissione ha affermato, in sostanza, che non sussisteva alcuna lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione, dato che tutte le misure non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina potevano essere esaminate ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE Inoltre, a suo avviso, l’applicazione per analogia delle disposizioni applicabili, secondo il diritto dell’Unione, agli sgravi da imposte sull’energia non poteva porre rimedio alla mancanza di norme in materia di esenzione dalle imposte parafiscali. L’approccio consistente nel ritenere che il livello minimo di imposizione previsto per le imposte armonizzate sia altresì applicabile ai tributi di natura parafiscale determinerebbe un utilizzo di detto criterio di riferimento al di fuori del contesto previsto. Le aliquote minime non dovrebbero servire a stabilire gli oneri complessivi che misure a tutela dell’ambiente, come quelle previste, in particolare, dai meccanismi di finanziamento delle tariffe di riacquisto, fanno gravare sulle imprese a forte consumo di energia (punti 138 e 139 della decisione impugnata).

153    Pertanto, secondo la Commissione, non era possibile tracciare analogie tra il meccanismo in questione e le norme relative all’esame degli sgravi da imposte ambientali, che erano state armonizzate.

154    Innanzi tutto, occorre rilevare che la Commissione ha sostenuto, nella controreplica, che la Repubblica d’Austria aveva unicamente contestato, nell’atto introduttivo del ricorso, la mancata applicazione per analogia delle esenzioni previste nella disciplina. Al riguardo, è giocoforza constatare che, mentre l’affermazione generale della Repubblica d’Austria, riguardante la circostanza che la misura in questione rientra nell’ambito di applicazione della disciplina ed è «di conseguenza, compatibile con il mercato comune», può essere intesa come una richiesta di applicazione diretta di detta disciplina, al contrario, le affermazioni concrete della Repubblica d’Austria riguardanti l’applicazione dei punti 152 e 153 della stessa disciplina sono redatte facendo riferimento, in realtà, alla sola applicazione per analogia delle esenzioni previste da tale disciplina. Tuttavia, nelle circostanze del caso di specie, senza che sia neppure necessario pronunciarsi sulla ricevibilità degli argomenti della Repubblica d’Austria relativi all’applicazione diretta della disciplina, dedotti nella replica, occorre respingere tali argomenti per i motivi esposti in prosieguo, che rimangono validi sia per l’applicazione diretta che per l’applicazione in via analogica.

155    Al riguardo, va osservato che, mentre nell’esame delle questioni se la misura in esame fosse imputabile allo Stato, della questione se siano state impiegate risorse statali e se il vantaggio conferito dalla suddetta misura fosse selettivo, la Commissione aveva correttamente anzitutto preso in considerazione l’ÖSG complessivamente modificata nel suo insieme e, successivamente, quale esenzione rispetto al normale contesto di riferimento, l’articolo 22 quater di tale legge (v. supra, primo e secondo motivo, e in particolare punti 97 e seguenti), al contrario, nel valutare l’applicabilità della disciplina, la Commissione ha esaminato unicamente l’esenzione prevista da detta disposizione. Orbene, è giocoforza constatare che occorreva valutare l’applicabilità della disciplina proprio in relazione all’intera struttura prevista dall’ÖSG modificata per l’aiuto alla produzione di elettricità verde (a tal proposito, v. infra, punti da 156 a 165) e solo in seguito, in caso di risposta affermativa, era necessario valutare se l’esenzione in questione, costituita da tale disposizione, rispondesse ai requisiti previsti nella suddetta disciplina per essere dichiarata compatibile con il mercato interno. Tuttavia, tenuto conto degli sviluppi di cui ai successivi punti 166 e seguenti, si deve rilevare che tale errore della Commissione, relativo all’ambito di applicazione della disciplina, non incide sulla legittimità della decisione impugnata.

156    In primo luogo, va osservato che l’ambito di applicazione della disciplina è definito, ai punti 58 e 59 della stessa, nei seguenti termini:

«La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato per la tutela ambientale e sarà applicata tenendo conto delle altre politiche comunitarie in materia di aiuti di Stato, delle altre disposizioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato sull’Unione europea e della normativa adottata ai sensi di tali trattati.

La presente disciplina si applica agli aiuti [la presente disciplina non contempla la nozione di aiuto di Stato risultante dall’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE e della giurisprudenza della Corte delle Comunità europee] volti a promuovere la tutela ambientale in tutti i settori contemplati dal trattato CE e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di Stato (trasformazione dell’acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute in queste norme».

157    In secondo luogo, ai sensi del punto 70, paragrafo 1, della disciplina, citato al punto 121 della decisione impugnata, l’espressione «tutela ambientale/tutela dell’ambiente» riguarda «qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili».

158    In terzo luogo, ai sensi del punto 70, paragrafo 2, della disciplina, l’espressione «misure di risparmio energetico» riguarda «qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione».

159    In quarto luogo, il punto 151 della disciplina, contenuto nel suo capo 4, intitolato «Aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali», così recita:

«Gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, purché contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti».

160    Tenuto conto di quanto esposto supra ai punti da 155 a 158, si deve ritenere che la misura in questione rientri nella sfera di applicazione della disciplina, che riguarda, in particolare, misure d’aiuto statale quali l’ÖSG modificata che, considerata nel suo insieme, mirava chiaramente a conseguire un obiettivo di tutela dell’ambiente secondo la definizione datane nella suddetta disciplina. Infatti, la Repubblica d’Austria intendeva conseguire, mediante l’ÖSG modificata, il proprio obiettivo nazionale vincolante per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, quale previsto dalla direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (v. supra, in particolare, punto 32). Del resto, dalla lettura dei punti 4 e 171 della decisione impugnata, in combinato disposto con la diffida, emerge che la Commissione dichiarava l’ÖSG modificata, considerata nel suo insieme, una misura di aiuto istituita a tutela dell’ambiente, avendo, inoltre, approvato la parte di tale misura che prevedeva finanziamenti a favore dei produttori di elettricità verde, e ciò per il fatto che essi erano compatibili con la disciplina (v. supra, punto 6).

161    È in tale contesto che occorre esaminare l’esenzione prevista dall’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, che, mentre aveva come obiettivo principale di prevedere un massimale al contributo delle imprese a forte consumo di energia in modo da rendere sopportabili, dal punto di vista economico e industriale, gli oneri derivanti dal sistema di aiuti all’elettricità verde e da tutelare imprese particolarmente colpite dal sistema così istituito (v. supra, punto 109, nonché punto 124 della decisione impugnata), poteva altresì contribuire, certamente in modo indiretto e solo entro certi limiti, a migliorare il livello di tutela dell’ambiente, e ciò senza compromettere l’obiettivo generale perseguito dall’ÖSG modificata.

162    Quest’ultima constatazione emerge, in primo luogo, dal fatto che il meccanismo in questione prevedeva un «importo compensativo» che, pur fungendo da massimale al contributo delle imprese a forte consumo di energia, era tuttavia chiaramente destinato a favorire la promozione della produzione di elettricità verde contribuendo al suo finanziamento. Infatti, come emerge dall’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, è previsto che detto un «importo compensativo», il cui versamento è imposto dall’autorità di regolamentazione dell’energia austriaca alle imprese a forte consumo di energia che beneficiano dell’esenzione, sia versato direttamente all’agenzia di compensazione dell’energia verde. Pertanto, si tratta di un elemento rilevante nell’ambito del regime generale volto a sostenere la produzione di elettricità rinnovabile, al fine di migliorare il livello di tutela dell’ambiente. Inoltre, siffatta constatazione resta confermata dalle risposte della Commissione ai quesiti posti dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, la quale ha affermato, da un lato, che «l’importo compensativo previsto (…) comportava la riscossione da parte dell’ÖMAG, tra le sue entrate fisse provenienti dai prezzi di trasferimento, di altre entrate ricavate dagli importi compensativi, che essa non avrebbe percepito senza l’entrata in vigore dell’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata» e, dall’altro, che, «conformemente all’[articolo 22 ter] dell’ÖSG modificata, tale risorsa aggiuntiva avrebbe dovuto consentire di ridurre il prezzo di trasferimento nel corso degli anni seguenti, o di aumentarlo in misura minima, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto in mancanza di entrate provenienti dall’importo compensativo».

163    Peraltro, contrariamente a quanto lascia intendere la Commissione con i chiarimenti, forniti al punto 123 della decisione impugnata, secondo i quali il meccanismo in questione non sarebbe stato «necessario» per incrementare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, in quanto la Repubblica d’Austria era libera, a suo avviso, di decidere come finanziare tale incremento, occorre rilevare che, conformemente alla disciplina, non era affatto necessario dimostrare che una misura concreta fosse «necessaria», se non addirittura l’unica possibile per conseguire lo scopo previsto, ma unicamente che le condizioni generali, richiamate supra ai punti da 156 a 159, e quelle specifiche, oggetto di trattazione infra ai punti 165 e seguenti, erano certamente soddisfatte. La medesima constatazione si applica, per analogia, alla questione se l’esenzione di cui trattasi rappresentasse un «presupposto essenziale» per garantire il sostegno politico all’innalzamento del prezzo di trasferimento in Austria e alla questione se sussistesse un «collegamento «necessario» tra il prezzo di trasferimento e l’incremento della produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili (v., in tal senso, punto 122 e 123 della decisione impugnata).

164    In secondo luogo, non si può ritenere, al pari della Commissione, che l’esistenza stessa dell’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata e del massimale dei contributi delle imprese a forte consumo di energia, che ne derivava, abbia avuto necessariamente come conseguenza di compromettere, nel complesso, l’obiettivo generale perseguito dall’ÖSG modificata. Il rilievo operato dalla Commissione al punto 124 della decisione impugnata, secondo cui il meccanismo in questione, anziché sollecitare un utilizzo più efficace dell’energia, comporterebbe, al contrario, una riduzione di tale efficacia per il fatto che il prezzo medio dell’elettricità pagato dalle imprese a forte consumo di energia si riduceva per ogni kWh consumato al di sopra della soglia fissata non inficia, di per sé, le considerazioni secondo le quali sussisteva, quantomeno, un certo effetto positivo indiretto della misura in questione sulla tutela dell’ambiente, dovuto alla destinazione dell’«importo compensativo».

165    Ciò premesso, l’applicabilità della disciplina non può essere esclusa direttamente in base al rilievo che la misura de qua non rientrava nel suo ambito di applicazione e non rispondeva alle esigenze previste ai punti 58 e 59, in combinato disposto con il punto 70, o semplicemente in base all’applicazione diretta del paragrafo 151 della disciplina medesima.

166    Pertanto, si deve valutare se la Commissione abbia concluso correttamente, ai punto 126 e seguenti della decisione impugnata, in cui si esamina l’ipotesi che la misura in questione debba considerarsi rientrante, in realtà, nell’ambito di applicazione della disciplina, che l’esenzione in questione, prevista all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, non rientrava nel capo 4 della suddetta disciplina e non era quindi, in ogni caso, compatibile, su tale base, con il mercato interno.

167    Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che la Commissione ha correttamente affermato che dai punti 152 e seguenti della disciplina risultava che questi ultimi prevedevano due diverse situazioni, in funzione, in particolare, dell’esistenza o meno di armonizzazione delle imposte in questione e del rispetto del livello minimo comunitario di imposizione (v. supra, punto 148).

168    Al riguardo, anche ritenendo che il regime previsto dall’ÖSG modificata possa essere assimilato, nel suo insieme, ad un regime fiscale, e l’articolo 22 quater di detta legge a una disposizione che prevede, nel suo ambito, uno sgravio o un’esenzione, come sostiene la Repubblica d’Austria richiamandosi, in particolare, alle valutazioni effettuate dalla Commissione nella parte della decisione impugnata relativa al vantaggio, nonché nella parte riguardante la presenza, nella misura in questione, di finanziamenti statali [v., segnatamente, punti 55, 58 e 64, lettera a), della decisione impugnata, in combinato disposto con i punti 68, 69 e 82 di detta decisione], non può trattarsi, in ogni caso, nella specie, della assimilazione a un’imposta «armonizzata» a livello dell’Unione.

169    Infatti, in primo luogo, si deve necessariamente rilevare che dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici non emerge alcun elemento che consenta al Tribunale di dedurre che il legislatore dell’Unione, adottando tale direttiva, intendesse, direttamente o indirettamente, introdurre una qualsiasi regolamentazione diretta a rafforzare, circoscrivere o limitare sistemi fuori bilancio, strutturati come quello di cui trattasi nella fattispecie, vale a dire che prevedano obiettivi di stanziamento particolari o, in altri termini, che abbiano una finalità specifica diretta e prestabilita. Si deve quindi ritenere che la Commissione non sia incorsa in errore nel rilevare che, mentre lo scopo dell’ÖSG modificata era di riversare i maggiori costi derivanti dalla promozione delle fonti di energia rinnovabili sui consumatori finali di elettricità, fuori bilancio, l’obiettivo della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici consisteva, per contro, nell’armonizzazione della tassazione generale dei prodotti designati, comprendenti l’elettricità, a favore del bilancio generale e senza assegnazioni specifiche (v. altresì, per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, in particolare punti 23 e da 27 a 32 e giurisprudenza ivi citata). Come già osservato, dall’ÖSG modificata emerge che essa mirava, di per sé, a garantire il finanziamento dell’elettricità da fonti rinnovabili, ove il gettito del tributo di natura parafiscale in questione, consistente in un maggior costo per l’elettricità verde e dipendente dai volumi di consumo di tale elettricità gravata da tale tributo di natura parafiscale, doveva essere utilizzato obbligatoriamente in modo specifico per sostenere lo sviluppo di dette fonti di energia, cosicché sussisteva un collegamento diretto tra l’impiego delle entrate e la finalità della struttura fuori bilancio in questione.

170    In particolare, occorre altresì rilevare, da un lato, che la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici si riferisce a regimi «fiscali» di tassazione, il che rinvia ad un’iscrizione in bilancio, e non già a regimi ad hoc, a finalità specifica, quali menzionati supra al punto 169. D’altro lato, la suddetta direttiva prevede, in particolare, come sostiene correttamente la Commissione (v. supra, punto 151), gli importi minimi di tassazione nel settore dell’energia, nonché le esenzioni che potevano essere adottate in tale contesto. Contrariamente al regime previsto dall’ÖSG modificata, tale direttiva non prevedeva alcun massimale ai contributi aggiuntivi istituiti per sostenere l’energia rinnovabile, ma piuttosto aliquote ridotte d’imposta, applicabili, tuttavia, in linea di principio, in proporzione ai volumi di elettricità effettivamente ceduti, in modo da garantire, in particolare, per quanto possibile, la parità di trattamento. Inoltre, come afferma la Commissione al punto 139 della decisione impugnata, se si dovesse considerare che occorreva applicare, in via analogica, le disposizioni della direttiva summenzionata, relativa alle imposte armonizzate, a norme strutturate quali «maggiori costi di finanziamento», destinati agli aiuti all’energia rinnovabile, sarebbe possibile rispettare i livelli minimi armonizzati di imposizione ivi previsti versando solo gli importi dei «maggiori costi» summenzionati, e ciò, del resto, anche se, per alcune imprese, tali importi fossero soggetti a un massimale, nonostante eventuali distorsioni della concorrenza che ne deriverebbero. Orbene, dalla direttiva in questione non emerge che tale eventualità sia stata prevista, o addirittura voluta, dal legislatore dell’Unione.

171    Peraltro, va aggiunto che, come confermato dalla Repubblica d’Austria all’udienza su quesito del Tribunale, la direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici era stata attuata nel diritto austriaco dall’Energieabgabenvergütungsgesetz (legge sul rimborso delle imposte sull’energia), vale a dire da un atto normativo diverso dall’ÖSG modificata. Orbene, tale elemento costituisce un ulteriore indizio del fatto che la normativa che armonizza, a livello dell’Unione, la tassazione dei prodotti energetici era già stata attuata nel diritto austriaco ancor prima dell’adozione dell’ÖSG modificata, che doveva essere quindi considerata come costituente un insieme di norme aggiuntive, non previste a livello europeo. Ciò è quanto emerge, inoltre, indirettamente, da quanto affermato dalla Repubblica d’Austria dinanzi al Tribunale, secondo cui, in Austria, occorre pagare «due volte un’aliquota minima» prevista dalla menzionata direttiva, da un lato per il consumo normale di elettricità e, dall’altro, in via aggiuntiva, nell’ambito del massimale al contributo dovuto dalle imprese a forte consumo di energia per il finanziamento dell’elettricità verde. Nello stesso senso, all’udienza, la Commissione ha correttamente sostenuto che si trattava, nella specie, di un’imposta riscossa dalla Repubblica d’Austria, di propria iniziativa, e non al fine di adempiere un obbligo derivante dal diritto europeo relativo ad un’imposizione minima dell’energia e che prevede esenzioni al riguardo.

172    Ciò premesso, occorre altresì respingere le affermazioni della Repubblica d’Austria, secondo cui il sistema previsto dall’ÖSG modificata sarebbe conforme alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, dato che, come per l’imposta sull’energia ai sensi della suddetta direttiva, l’importo del prelievo dipende dai consumi. Infatti, ciò non è esattamente quanto avviene per le imprese che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, in quanto queste ultime, al di sopra della soglia prevista, possono acquistare elettricità senza sostenere maggiori costi (v., in tal senso, punto 124 della decisione impugnata). In tale prospettiva, non si può neppure ritenere che gli effetti concorrenziali ed economici del regime notificato siano analoghi a quelli derivanti da un sistema che dà attuazione a tale direttiva. Per contro, la differenza tra il prezzo pagato per kWh dalle imprese a forte consumo di energia, che possono beneficiare dell’esenzione in questione, e dalle altre imprese, non rientranti in tale categoria, aumenta in funzione del consumo totale di kWh da parte delle prime.

173    In secondo luogo, per quanto riguarda la direttiva sulle fonti di energia rinnovabili, la Commissione ha rilevato altrettanto correttamente, in particolare al punto 127 della decisione impugnata, nonché nelle memorie presentate dinanzi al Tribunale, che detta direttiva indicava agli Stati membri dell’Unione unicamente obiettivi nazionali vincolanti per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, rimettendo tuttavia agli stessi la decisione in ordine alle modalità di realizzazione di tali obiettivi. Pertanto, la Repubblica d’Austria non può neppure basarsi su tale direttiva per ritenere che la misura de qua, in particolare l’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata, riflettesse un’armonizzazione a livello europeo quanto alla tassazione nel settore dell’energia rinnovabile.

174    In terzo luogo, le considerazioni esposte supra, ai punti 168 e seguenti, non possono essere inficiate neppure dai riferimenti della Repubblica d’Austria ad alcune raccomandazioni, che la stessa avrebbe ottenuto dalla Commissione, in occasione di varie riunioni, nonché nella lettera di quest’ultima, del 21 giugno 2010, in vista di una riunione che doveva tenersi il 9 luglio 2010, in particolare sulla possibilità di ricorrere, quale soluzione alternativa all’ÖSG modificata, a una tassa o a un’imposta sull’energia per finanziare l’elettricità verde, concedendo eventualmente alle imprese a forte consumo di energia una riduzione di detta imposta o tassa, che sarebbe ammessa in forza dell’articolo 17 della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

175    Infatti, al riguardo, è sufficiente rilevare che, con tale proposta, la Commissione non si era espressa positivamente sull’analogia della misura in questione con i sistemi fiscali disciplinati dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Al contrario, la Commissione aveva espressamente affermato, nella lettera del 21 giugno 2010 citata dalla Repubblica d’Austria, che non riteneva che l’obbligo di acquisto, previsto dall’ÖSG modificata, fosse un’imposta sull’energia ai sensi della direttiva summenzionata. Pertanto, essa aveva altresì chiesto alla Repubblica d’Austria di pronunciarsi sulla realizzabilità di un sistema fiscale «alternativo», come quello che la stessa le aveva appena proposto, e ha sollecitato la Repubblica d’Austria per ottenere indicazioni dalla stessa sull’eventuale configurazione di tale sistema. Tale lettera non poteva essere quindi interpretata né nel senso che constatava un’analogia tra il regime austriaco notificato e i sistemi fiscali «armonizzati» previsti dalla direttiva in questione né come formulazione definitiva del parere della Commissione nel senso che un sistema fiscale austriaco alternativo sarebbe stato necessariamente compatibile con la medesima direttiva. Peraltro, come emerge in particolare dal punto 1.7 della sua lettera del 13 settembre 2010, inviata alla Commissione, la Repubblica d’Austria non ha ritenuto necessario modificare la struttura dell’aiuto, ritenendo che, nella sua versione notificata, quest’ultimo avrebbe soddisfatto criteri necessari per essere esentato e dichiarato compatibile con il mercato interno.

176    In quarto luogo, non può essere tantomeno accolto il richiamo della Repubblica d’Austria alla comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2011, da cui emergerebbe che, alla luce delle crescenti difficoltà di bilancio degli Stati membri dell’Unione, il finanziamento delle energie rinnovabili doveva essere preso in carico, anzitutto, secondo modalità fuori bilancio.

177    Infatti, occorre sottolineare che la Commissione non fa riferimento, nella comunicazione del 31 gennaio 2011, a un modello particolare di struttura «fuori bilancio» dalla stessa prescelto e, a fortiori, tale comunicazione non contiene alcun esempio di modello di finanziamento dell’elettricità rinnovabile che includa un’esenzione assimilabile a quella prevista dall’articolo 22 quater de l’ÖSG modificata. In ogni caso, detta comunicazione non può né essere interpretata, in considerazione della sua collocazione nella gerarchia delle norme e del suo stesso contenuto, come recante «armonizzazione» del diritto dell’Unione riguardo ai sistemi «fuori bilancio» di aiuto al finanziamento dell’elettricità da fonti rinnovabili, né essere dichiarata idonea a colmare una «lacuna» in tal senso, in particolare rispetto alla direttiva sulla tassazione di prodotti energetici. Pertanto, tale comunicazione non è decisiva nella valutazione della compatibilità della misura in questione con il mercato interno. Inoltre, va ricordato che, nella fattispecie, la Commissione non ha ritenuto che la struttura «fuori bilancio» di aiuto ai produttori, prevista dall’ÖSG modificata fosse, di per sé, incompatibile con detto mercato. La Commissione ha deciso unicamente che fosse il sistema di esenzioni, di cui all’articolo 22 quater di tale legge, ad essere incompatibile con il mercato de quo.

178    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si pone unicamente la questione se sia possibile dichiarare la struttura in questione analoga a una struttura rientrante nella fiscalità «non armonizzata», oggetto dei punti 154 e seguenti della disciplina. Il primo di tali punti si riferisce, in particolare, agli sgravi e alle esenzioni da imposte non rientranti nella normativa comunitaria o inferiori al livello comunitario di imposizione. Del resto, la Repubblica d’Austria ha sostenuto, nello stesso senso, all’udienza, che era pacifico che l’esenzione, prevista all’articolo 22 quater de l’ÖSG modificata, non fosse un’imposta armonizzata, ma che la legge summenzionata istituisse un sistema di tributi parafiscali.

179    Al riguardo, come emerge dai punti da 154 a 159 della disciplina, la Commissione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri dell’Unione ai fini dell’esame dei regimi fiscali che contengono elementi di aiuti di Stato sotto forma di sgravi o di esenzioni da imposte come quelle summenzionate, al fine di analizzare, in particolare, la «necessità» e la «proporzionalità» dell’aiuto e i suoi effetti sui settori economici interessati.

180    Orbene, nella specie, occorre rilevare che la Repubblica d’Austria non ha fornito, dinanzi al Tribunale, sebbene le fosse stato posto un quesito in tal senso nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, riferimenti esatti o altri elementi concreti sufficientemente precisi che consentissero di inficiare la conclusione della Commissione, formulata ai punti 129, 130 e 167 della decisione impugnata, secondo la quale, in mancanza di informazioni trasmesse dalla Repubblica d’Austria in seguito a richieste formulate al riguardo dalla Commissione durante il procedimento amministrativo, non era possibile per quest’ultima esaminare se l’esenzione in questione fosse «necessaria» e «proporzionata» o in qual modo avrebbe contribuito alla tutela dell’ambiente. Inoltre, all’udienza, dopo aver fatto riferimento al punto 129 della decisione stessa, la Commissione ha sottolineato, tra gli elementi decisivi di cui essa non era venuta a conoscenza, in particolare, gli importi dei costi di produzione per ogni categoria di destinatari dell’aiuto, le informazioni relative al fatto che i maggiori costi non erano riversati sui consumatori e, quindi, gli effetti su eventuali riduzioni delle vendite. La Commissione ha quindi ricordato, correttamente, che incombeva allo Stato membro interessato l’onere della prova che l’aiuto in questione dovesse essere oggetto di esenzione. Infatti, non spetta alla Commissione raccogliere, in tale contesto, elementi aggiuntivi che proverebbero la necessità e la proporzionalità dell’aiuto in questione. Per dimostrare che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione nell’esame dei fatti, tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova forniti dalla Repubblica d’Austria devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerate nella decisione in questione (v. sentenza del 6 ottobre 2009, FAB/Commissione, T‑8/06, EU:T:2009:386, punto 78 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come emerge dai suesposti rilievi, la Repubblica d’Austria non ha dimostrato che la Commissione aveva omesso di prendere in considerazione elementi pertinenti per fondare la propria conclusione secondo la quale essa non poteva concludere che l’aiuto in questione presentava caratteri di necessità e proporzionalità in conformità ai punti 158 e 159 della disciplina.

181    Peraltro, l’affermazione della Repubblica d’Austria, dedotta all’udienza, secondo la quale la Commissione avrebbe assunto, nel corso del procedimento amministrativo, una linea assai dura chiedendo sempre informazioni aggiuntive che essa non era in grado di fornire e che, del resto non dovevano essere richieste a uno Stato membro dell’Unione, quando sussistevano i presupposti per l’applicazione di una deroga prevista dal diritto dell’Unione, può essere intesa, in sostanza, nel senso che essa riguardi la violazione del principio di buona amministrazione da parte della Commissione (v., in materia di aiuti di Stato, sentenze dell’11 dicembre 1973, Lorenz, 120/73, Racc., EU:C:1973:152, punti 4 e 5, e del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, Racc., EU:C:1987:502, punti da 12 a 17). Tuttavia, detta affermazione, essendo stata presentata per la prima volta all’udienza, senza che possa considerarsi quale ampliamento di un motivo già dedotto in precedenza, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e nel senso che presenti un collegamento stretto con quest’ultimo, o senza che sia stato sostenuto che tale affermazione si fondava su elementi di fatto o di diritto nuovi, deve essere respinta in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza Djebel – SGPS/Commissione, punto 124 supra, EU:T:2012:11, punti 142 e 143 e giurisprudenza ivi citata).

182    Peraltro, il riferimento della Repubblica d’Austria, operato all’udienza, a documenti presentati dalla Bundesarbeitskammer e che dimostrerebbero come le varie misure incidano su imprese operanti in diversi settori, non può essere considerato sufficiente per soddisfare i requisiti di cui ai punti 158 e 159 della disciplina. Da un lato, oltre al fatto che la Repubblica d’Austria non ha presentato detti documenti al Tribunale, al fine di precisare gli argomenti di fatto dedotti, occorre ricordare che la Bundesarbeitskammer aveva presentato una denuncia alla Commissione (v. supra, punto 5) e che le sue affermazioni non erano dirette a far dichiarare che la misura de qua costituiva un aiuto che poteva essere esentato dalla Commissione in quanto conforme alla disciplina (v., in particolare, punti da 47 a 51 della decisione impugnata). D’altro lato, come emerge dalle affermazioni della Repubblica d’Austria dedotte all’udienza, sebbene sia stato fornito un certo numero di documenti alla Commissione, si poneva ancora la questione relativa al grado di precisione richiesto per le informazioni da fornire. Orbene, anche se la Repubblica d’Austria ha sostenuto, all’udienza, che le richieste della Commissione al riguardo erano «sproporzionate», tali affermazioni sono irricevibili (v. supra, punto 181). Occorre fare riferimento anche al precedente punto 180, in cui è stato rilevato che, ancora in fase di risposta alle misure di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale, e a fronte di un quesito specifico al riguardo, la Repubblica d’Austria non ha sostenuto di aver inviato alla Commissione gli elementi necessari per l’esame della misura di cui trattasi con riferimento ai punti 158 e 159 della disciplina e non ha neppure contestato il fatto che le domande della Commissione al riguardo fossero in qualche modo sproporzionate.

183    Ciò premesso, non può affermarsi che la Commissione sia incorsa in un errore di valutazione nel ritenere che l’esenzione in questione non rispondesse nemmeno ai requisiti di cui ai punti da 154 a 159 della disciplina.

184    Infine, senza necessità di pronunciarsi sulla tardività dell’argomento della Repubblica d’Austria, dedotto per la prima volta nella replica (v., per analogia, sentenza Djebel – SGPS/Commissione, punto 124 supra, EU:T:2012:11, punti da 142 a 144 e giurisprudenza ivi citata) e secondo il quale la Commissione avrebbe falsato la concorrenza verificando unicamente il sistema austriaco di promozione dell’elettricità da fonti rinnovabili, mentre in altri Stati membri dell’Unione esisterebbero sistemi «fuori bilancio» equivalenti, è sufficiente rilevare, al pari della Commissione, che tale affermazione è inconferente nell’ambito della valutazione della legittimità della struttura istituita dalla Repubblica d’Austria e notificata nella fattispecie. Peraltro, occorre rilevare che la Repubblica d’Austria disponeva di altri mezzi procedurali per indurre la Commissione ad agire nei confronti di altri Stati membri dell’Unione che prevedono strutture analoghe, se questa fosse stata la sua intenzione.

185    Ciò premesso, occorre altresì rilevare che nessuna delle affermazioni della Repubblica d’Austria consente di concludere che la Commissione sia incorsa in un abuso di potere rifiutandosi di applicare la disciplina in via analogica. A tal proposito, occorre ricordare, in particolare, da un lato, che la Commissione ha svolto un’analisi, in subordine, alla luce della suddetta disciplina (punti 127 e seguenti della decisione impugnata), riguardante più specificamente le imposte non armonizzate. D’altro lato, la Repubblica d’Austria non ha prodotto, dinanzi al Tribunale, alcuna prova che riguardi direttamente tale presunto «abuso di potere».

186    Pertanto, si deve altresì respingere l’affermazione della Repubblica d’Austria secondo la quale gli effetti economici e concorrenziali della misura notificata sarebbero stati analoghi a quelli dei sistemi fiscali disciplinati dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, nonché quella secondo la quale la Commissione avrebbe travalicato i limiti del suo potere discrezionale applicando ad un sistema di finanziamento fuori bilancio criteri più restrittivi di quelli applicati a un sistema di finanziamento mediante imposte, intervenendo così nella scelta dei sistemi di finanziamento.

187    Ne consegue che il primo capo del presente motivo dev’essere respinto.

–       Sul secondo capo del terzo motivo

188    La Repubblica d’Austria sostiene che, oltre all’applicazione per analogia della disciplina, era possibile ricorrere a quella dell’articolo 25 del regolamento n. 800/2008. Essa sostiene, richiamandosi alle versioni tedesca, inglese e francese di detto regolamento, che esso è formulato in modo più ampio rispetto alla suddetta disciplina, in quanto, contrariamente al punto 152 della stessa, secondo il quale gli sgravi da imposte ambientali presupporrebbero che si tratti di imposte sull’energia «armonizzate», detto articolo lascerebbe intendere solamente che i suddetti sgravi sono esenti dall’obbligo di notifica qualora rispondano ai requisiti stabiliti dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. La Repubblica d’Austria fa anche valere che dal documento intitolato «Joint paper on the revision of the Community guidelines on State aid for environmental protection and Energy Tax Directive (Documento congiunto sulla revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici)», del 7 dicembre 2006, emerge che gli Stati membri dell’Unione necessitano di flessibilità per poter procedere a distinzioni corrette, che includano, nella logica delle imposte ambientali, esenzioni e aliquote differenziate. Pertanto, il regime di compensazione avrebbe dovuto essere autorizzato anche in forza del regolamento summenzionato.

189    Nella replica la Repubblica d’Austria sostiene, in particolare, che l’articolo 25 del regolamento n. 800/2008 è una norma adottata successivamente alla disciplina e il suo dettato è manifestamente più ampio di quello del punto 152 di detta disciplina, in cui si prevede che gli sgravi da imposte ambientali presuppongono l’armonizzazione totale delle imposte sull’energia. Orbene, se, come sostiene la Commissione, detto articolo fosse applicabile soltanto alla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, sarebbe superfluo, in quanto la possibilità di ammettere uno sgravio dall’imposta risulterebbe direttamente dalla suddetta direttiva.

190    Secondo la Repubblica d’Austria, non è sufficiente fare riferimento al fatto che il sistema austriaco di promozione dell’elettricità verde non sia un’imposta sull’energia ai sensi della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Atteso che l’effetto di detto sistema è in linea con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, esso rientra a suo avviso, nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 del regolamento n. 800/2008. Essa sottolinea altresì che la definizione dei beneficiari e delle condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare dell’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata riprende quanto prescritto dalla direttiva de qua.

191    Inoltre, la Repubblica d’Austria ritiene che, mentre il regolamento n. 800/2008 stabilisce, nell’ambito del suo articolo 25, norme precise in materia di sgravi da imposte nel settore ambientale, norme di tal genere non esistano in materia di sgravi nell’ambito di un finanziamento «fuori bilancio» analogo, che persegua esattamente gli stessi obiettivi delle imposte ambientali o delle imposte sull’energia e che presenti gli stessi effetti economici e concorrenziali. La disparità di trattamento ingiustificata e incompatibile con il diritto dell’Unione emergerebbe tanto più in quanto la Commissione ritiene che si tratti, nella specie, di risorse statali sotto forma di un tributo di natura parafiscale. Essa afferma che un siffatto tributo di natura parafiscale non differisce, in sostanza, dai meccanismi di finanziamento del bilancio. L’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata soddisferebbe le condizioni del miglioramento diretto e, in ogni caso, indiretto, della tutela ambientale, in particolare in quanto esso prevede espressamente che un importo compensativo, consistente almeno nello 0,5% del valore netto della produzione dell’anno solare precedente debba essere versato all’ufficio di liquidazione per l’elettricità verde. Infine, essa sostiene che l’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione le consentiva di applicare, direttamente o per analogia, il suddetto regolamento al fine di escludere che due situazioni analoghe fossero trattate in modo diverso.

192    Occorre ricordare, anzitutto, che il punto 46 del regolamento n. 800/2008 così recita:

«Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell’applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, (…) gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali».

193    Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, intitolato «Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali», così dispone:

«1.      I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla [direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici] sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.      I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla [direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici].

3.      Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l’adeguatezza delle misure di aiuto in questione».

194    Occorre altresì rilevare che l’articolo 26 della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità così recita:

«1.      Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all’articolo 5, all’articolo 14, paragrafo 2 ed agli articoli 15 e 17.

2.      I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d’imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3.      L’obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d’informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 5 della presente direttiva, non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE».

195    Ai punti da 143 a 148 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato, in sostanza, che, nella fattispecie, non esisteva alcun margine di discrezionalità per applicare, in via analogica, l’articolo 25 del regolamento n. 800/2008. Da un lato, i regimi applicabili non erano, a suo avviso, analoghi, tenuto conto, in particolare, del fatto che detto articolo si applicava soltanto alle imposte ambientali disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. In tal senso, la qualificazione di «imposta sull’energia» costituirebbe quindi un presupposto per l’applicazione di tale articolo. Tale interpretazione sarebbe suffragata dalla logica del sistema di detto regolamento, da cui emergerebbe che il suo ambito di applicazione non può eccedere i limiti della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, cui esso si riferisce. La disposizione summenzionata si applicherebbe, pertanto, solo alle imposte sull’energia disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

196    Orbene, la Commissione ha affermato che i contributi forniti nell’ambito della legge ÖSG modificata non erano imposte ambientali, cosicché non rientravano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla tassazione dei prodotti energetici. Pertanto, le norme in materia di imposte sull’energia e le disposizioni austriache in materia di tariffe di riacquisto non sarebbero sostanzialmente comparabili.

197    In secondo luogo, la Commissione ha sottolineato che il regime applicabile nella fattispecie non conteneva alcuna lacuna incompatibile con il diritto dell’Unione cui l’applicazione per analogia avrebbe consentito di ovviare. Infatti, a suo avviso, gli sgravi fiscali, o misure simili, che non rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 800/2008 non sarebbero stati, di per sé, incompatibili con il diritto dell’Unione, ma avrebbero richiesto soltanto una notifica ai sensi dell’articolo 108 TFUE, unitamente, quindi, a un’analisi o alla luce della disciplina o, se quest’ultima non era applicabile, in base all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

198    La Commissione ne ha tratto la conclusione di non essere in grado di ravvisare un’analogia tra il regime notificato e le imposte armonizzate sull’energia di cui all’articolo 25 del regolamento n. 800/2008 e di non poter pertanto autorizzare il meccanismo in questione neppure sul fondamento di tale analogia (punto 147 della decisione impugnata).

199    Occorre rilevare anzitutto che, ad avviso della Commissione, l’affermazione della Repubblica d’Austria, vertente sull’applicabilità diretta dell’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, è irricevibile a causa della sua tardività, in quanto detta affermazione è stata presentata, per la prima volta, solo nella replica. Al riguardo, è giocoforza constatare che dall’atto introduttivo del ricorso, e in particolare dal punto 64, nel combinato disposto con i precedenti punti 63 e 59, emerge in effetti che la Repubblica d’Austria intendeva dimostrare l’applicabilità per analogia della menzionata disposizione rispetto all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata. Nelle circostanze del caso di specie, deve essere respinta per le stesse ragioni l’affermazione della Repubblica d’Austria relativa all’applicabilità «diretta» dell’articolo 25 del menzionato regolamento, senza che sia necessario soffermarsi ulteriormente sulla sua ricevibilità estendendo segnatamente, per analogia, l’esame degli argomenti relativi alla conformità dell’aiuto notificato con detta disposizione.

200    Al riguardo, si deve rilevare che, come dichiarato supra ai punti da 168 a 178, quandanche l’ÖSG modificata dovesse essere considerata assimilabile ad una misura fiscale e il suo articolo 22 quater dovesse essere interpretato quale esenzione prevista nel suo ambito, resta il fatto che potrebbe trattarsi, tutt’al più, solo di un’imposta equiparabile, per analogia, ai regimi fiscali non armonizzati a livello europeo. Infatti, l’ÖSG modificata non è stata adottata nel contesto specifico dell’attuazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e non era, come tale, prevista da quest’ultima.

201    Inoltre, per quanto riguarda, specificamente, l’eventuale applicazione del regolamento n. 800/2008, direttamente o per analogia, si deve rilevare che quest’ultimo prevede, in particolare, nell’ambito delle esenzioni fiscali nel settore ambientale, circostanze precise nelle quali non è necessario procedere alla notifica di un’esenzione alla Commissione (v. punti 46 e articolo 25 di detto regolamento).

202    Orbene, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica d’Austria, non è possibile, nell’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 800/2008, dissociare il criterio di «soddisfare le condizioni di cui alla [direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici]» dal criterio secondo il quale deve trattarsi di imposte ambientali quali previste dalla suddetta direttiva, vale a dire, di imposte armonizzate a livello europeo. Infatti, l’obiettivo di detto regolamento consiste nell’esonerare dall’obbligo di notifica talune categorie di esenzioni fiscali, quali erano state disciplinate dalla direttiva summenzionata, considerata nel suo insieme. In tale contesto, non si può neppure ritenere che esso sia unicamente un documento ad abundantiam rispetto alla disciplina, dato che, in particolare, esso consente, in determinati casi, di non procedere a una notifica preventiva di un regime di aiuti all’ambiente.

203    Ciò premesso, alla luce della diversità delle situazioni considerate e, quindi, dell’assenza di analogia tra la fattispecie contemplata dall’articolo 25 del regolamento n. 800/2008 e la misura notificata (v. parimenti punto 172 supra), tale disposizione non può essere applicata al caso di specie, né direttamente né per analogia. A quest’ultimo proposito, si deve inoltre rilevare che, come sostiene la Commissione, dal fatto che un regime concreto di tassazione o un regime assimilabile non ricada nell’ambito di applicazione del menzionato regolamento non deriva nemmeno che, automaticamente, esso si collochi in una «lacuna» giuridica o che sussista una lacuna incompatibile con i principi che disciplinano il diritto dell’Unione. Infatti, un regime come quello descritto supra ricade, in questo caso, o nell’ambito di applicazione della disciplina ed eventualmente, in particolare, delle sue disposizioni relative alle imposte «non armonizzate», o direttamente in un esame della compatibilità di un aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

204    Alla luce delle suesposte considerazioni, non è necessario pronunciarsi in modo più approfondito sulle condizioni concrete di applicazione dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 800/2008. Pertanto, solo ad abundantiam si deve ancora rilevare il fatto che la Repubblica d’Austria non ha sostenuto, né risulta, del resto, neppure dal regime notificato, che tale regime avrebbe previsto una limitazione della durata di applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata a un massimo di dieci anni.

205    Peraltro, occorre rilevare che le conclusioni relative all’inapplicabilità del regolamento n. 800/2008 al caso di specie non possono essere inficiate dalle affermazioni della Repubblica d’Austria riguardanti il riferimento al «[d]ocumento congiunto sulla revisione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici» (v. supra, punto 188). Infatti, come sostenuto dalla Commissione, si tratta solo di un documento preparatorio, firmato, del resto, soltanto da alcuni Stati membri dell’Unione, in particolare dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia, che non può pertanto prevalere nell’interpretazione della versione finale del regolamento in questione, quale adottato dalla Commissione, effettuata tenendo conto del testo esatto delle disposizioni di quest’ultimo cui fanno riferimento le affermazioni della Repubblica d’Austria e del contesto in cui si colloca il regolamento medesimo. Inoltre, quest’ultima interpretazione tiene conto dell’iter che ha portato all’adozione dell’articolo 25 di tale regolamento, in relazione alla disciplina, e in particolare del fatto che l’obiettivo di tale disposizione era di avvalersi dell’esperienza acquisita dalla Commissione nell’applicazione, da parte della stessa, della suddetta disciplina (v. supra, in particolare, punto 192). In tale contesto, in particolare, la Commissione ha correttamente sottolineato, all’udienza, che il regolamento in questione doveva essere interpretato in senso restrittivo, in quanto riguardava solo situazioni rispetto alle quali essa aveva acquisito una notevole esperienza e rispetto alle quali essa poteva, pertanto, adottare un’esenzione di principio.

206    Infine, anche nell’ambito del presente capo del terzo motivo, si deve rilevare che le affermazioni della Repubblica d’Austria non consentono di concludere che la Commissione sia incorsa in un abuso di potere rifiutandosi di applicare, direttamente o per analogia, il regolamento n. 800/2008, e in particolare il suo articolo 25. Va inoltre ricordato che, ai punti da 143 a 148 della decisione impugnata, la Commissione ha compiuto un’analisi concreta delle affermazioni della Repubblica d’Austria presentate durante il procedimento amministrativo in merito a detto regolamento e ha ritenuto, senza incorrere in un errore di diritto, che la disposizione summenzionata rinviasse alle imposte sull’energia quali disciplinate dalla direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici.

207    Il secondo capo del terzo motivo dev’essere pertanto disatteso.

208    Considerato che, in primo luogo, nonostante il titolo del motivo da essa dedotto, riguardante «l’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e l’abuso di potere», la Repubblica d’Austria non ha fornito altri argomenti concreti che il Tribunale dovrebbe ora analizzare vertenti direttamente sull’applicazione di tale articolo, vale a dire, in particolare, in assenza di affermazioni della Repubblica d’Austria dirette a contestare le valutazioni operate dalla Commissione ai punti 149 e seguenti della decisione impugnata, in cui quest’ultima ha esaminato la compatibilità della misura in questione direttamente alla luce di tale disposizione chiedendosi, in particolare, se l’aiuto di cui trattasi presentasse un obiettivo di interesse generale, avesse un effetto esortativo, fosse necessario e proporzionato e, in secondo luogo, considerato che, in ogni caso, le affermazioni della Commissione, esposte ai punti da 165 a 167 della decisione impugnata non possono essere rimesse in discussione, il terzo motivo dev’essere respinto in toto.

 Sul quarto motivo, vertente sul diverso trattamento riservato dalla Commissione a situazioni analoghe quanto ai loro effetti economici e concorrenziali

209    La Repubblica d’Austria fa valere che, durante il procedimento d’indagine, essa ha più volte menzionato, in particolare nelle sue osservazioni scritte dell’8 ottobre 2009, l’analogia con il sistema tedesco, in particolare per quanto riguarda gli aspetti del finanziamento mediante un «prezzo di fatturazione» (rifatturazione dei costi aggiuntivi dell’elettricità verde) e del massimale al contributo dovuto dalle imprese a forte consumo di energia. Dal 2004 la legge tedesca sulle energie rinnovabili prevedrebbe parimenti un massimale analogo. Pertanto, per la stretta interrelazione esistente tra i mercati tedesco e austriaco dell’elettricità dal momento della loro liberalizzazione, e alla luce delle analogie tra i due sistemi, la Repubblica d’Austria sostiene che essi siano simili quanto ai loro effetti economici e concorrenziali.

210    Ciò premesso, la Repubblica d’Austria sostiene che la Commissione non poteva rifiutarsi di valutare le eventuali analogie tra i regimi austriaco e tedesco limitandosi a rilevare di non aver ancora effettuato alcuna valutazione su quest’ultimo regime. Parimenti, a suo avviso, non è chiara la ragione per cui la Commissione ha adottato una decisione diversa nel procedimento N 271/2006 (riguardante la «Tax Relief for Supply of surplus Heating» in Danimarca), sebbene si trattasse di un sistema analogo a quello in esame nella presente causa quanto agli effetti economici e concorrenziali. Pertanto, poiché situazioni analoghe vengono trattate in modo diverso, sussisterebbe una violazione del principio della parità di trattamento (conformemente alla sentenza del 30 aprile 1998, Vlaamse Gewest/Commissione, T‑214/95, Racc., EU:T:1998:77, punto 89).

211    Nella replica, in risposta all’argomento della Commissione secondo il quale essa non avrebbe esaminato l’EEG, che non le era stata notificata, la Repubblica d’Austria afferma che la qualificazione di un regime quale aiuto di Stato non può essere subordinata a tale notifica, in quanto la Commissione deve occuparsi di aiuti di Stato che possano risultare illeciti. Parimenti, essa contesta l’argomento della Commissione secondo il quale la sentenza Vlaamse Gewest/Commissione, punto 210 supra (EU:T:1998:77) non sarebbe pertinente nel caso di specie e sottolinea che occorre tener conto del fatto che da tale sentenza emerge che la Commissione si era impegnata a rispettare gli orientamenti imposti nella disciplina. Ciò dovrebbe valere anche per il regolamento n. 800/2008. Pertanto, se una situazione rientra nell’ambito di applicazione della suddetta disciplina o del suddetto regolamento, occorrerebbe applicarli e autorizzare la misura notificata, senza trincerarsi dietro argomenti formalistici.

212    Infine, la Repubblica d’Austria ritiene incomprensibili le osservazioni della Commissione relativi alla sentenza Vlaamse Gewest/Commissione, punto 210 supra (EU:T:1998:77), in particolare quelle secondo cui detta sentenza non implicherebbe, in alcun modo, che la Commissione sia tenuta a trattare in modo identico situazioni analoghe. A suo avviso, sebbene la Commissione si rifiuti, per ragioni di natura formalistica, di applicare per analogia la disciplina o il regolamento n. 800/2008, la medesima afferma ormai che situazioni analoghe quanto ai loro effetti concorrenziali «possono essere assoggettate al regime del diritto dell’Unione» in alcuni casi e non in altri. Essa fa riferimento, in particolare, agli esempi della Commissione che dimostrano che situazioni analoghe quanto ai loro effetti concorrenziali possono sorgere con o senza la concessione di aiuti di Stato.

213    In via preliminare, si deve rilevare che talune affermazioni della Repubblica d’Austria, relative alla parità di trattamento, erano incluse nel secondo motivo e sono state trattate in tale contesto (v. supra, punti 124 e seguenti).

214    Come ricordato supra al punto 124, conformemente a costante giurisprudenza, il rispetto del principio della parità di trattamento richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente e che situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato.

215    Nell’ambito della valutazione del disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è stato altresì ricordato che la nozione di aiuto di Stato risponde a una situazione obiettiva che viene valutata alla data in cui la Commissione adotta la sua decisione. Pertanto, le ragioni per cui la Commissione aveva compiuto una valutazione diversa della situazione in una decisione precedente non devono avere alcuna incidenza sulla valutazione della legittimità della decisione impugnata (v. supra, punto 125).

216    Inoltre, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, la legittimità di una decisione della Commissione in cui si constata che un nuovo aiuto non risponde ai presupposti per l’applicazione di tale deroga, dev’essere valutata solo nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e non alla luce di una prassi decisionale precedente della Commissione, anche supponendo che quest’ultima sia dimostrata (sentenza dell’8 luglio 2010, Freistaat Sachsen e Land Sachsen‑Anhalt/Commissione, T‑396/08, EU:T:2010:297, punto 54). Tale giurisprudenza è applicabile, per analogia, riguardo alla valutazione dei regimi di aiuti.

217    Peraltro, il tribunale ha già avuto modo di dichiarare che la Commissione non può essere privata della possibilità di fissare condizioni di compatibilità più rigorose se ciò è richiesto dall’evoluzione del mercato interno e dall’obiettivo di una concorrenza non falsata al suo interno (v., in tal senso, sentenza Freistaat Sachsen e Land Sachsen‑Anhalt/Commissione, punto 210 supra, EU:T:2010:297, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

218    Del resto, come già ricordato supra ai punti 126 e seguenti, le decisioni della Commissione, alle quali fa riferimento la Repubblica d’Austria nella fattispecie, non rilevano ai fini della soluzione della presente controversia, da un lato, per effetto dell’evoluzione giurisprudenziale e, dall’altro, per la mancanza di analogia diretta con la situazione di cui trattasi nella fattispecie. Pertanto, le sue affermazioni relative alle decisioni della Commissione N 271/2006 o anche N 820/2006 non possono essere dichiarate fondate. Ciò vale anche, per le ragioni analizzate nell’ambito del primo e del secondo motivo, per eventuali analogie con il «vecchio» sistema tedesco, che disciplinava la promozione dell’elettricità da fonti rinnovabili e che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, punto 42 supra (EU:C:2001:160).

219    Per quanto riguarda il riferimento all’EEG (v. supra, in particolare, punti 211 e seguenti), in primo luogo, la Commissione sostiene correttamente che, dato che il regime tedesco summenzionato non è stato oggetto di notifica e, pertanto, neppure di un’analisi da parte della Commissione, e a fortiori di un’analisi in seguito alla quale sarebbe stata adottata una decisione sulla sua compatibilità con il mercato interno, esso non può prevalere sull’analisi della legittimità del regime austriaco effettuata alla luce delle circostanze particolari previste dall’l’ÖSG modificata. In secondo luogo, la Commissione altrettanto correttamente sostiene dinanzi al Tribunale che la Repubblica d’Austria disponeva di altri mezzi procedurali per indurre eventualmente la Commissione a procedere a valutazioni di altri regimi in altri Stati membri.

220    Infine, si deve rilevare, al pari della Commissione, che la Repubblica d’Austria non ha dimostrato, con nessuno dei quattro motivi, che la Commissione, con la sua azione, fosse incorsa in un qualsiasi «abuso di potere discrezionale».

221    Pertanto, il quarto motivo dev’essere disatteso e, conseguentemente, il ricorso dev’essere respinto in toto.

 Sulle spese

222    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, conformemente al paragrafo 4 di detto articolo, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese.

223    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

224    Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

3)      Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2014.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni

In diritto

Sulla ricevibilità del primo e del secondo motivo

Nel merito

Esposizione preliminare di taluni punti principali della misura in questione e della posizione adottata dalla Commissione nella decisione impugnata

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovuta all’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nel concludere che il regime di cui all’articolo 22 quater dell’ÖSG modificata costituiva un aiuto di Stato

– Sul primo capo del primo motivo

– Sul secondo capo del primo motivo

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovuta all’errore di diritto in cui è incorsa la Commissione nell’affermare la selettività della misura in questione

Sul terzo motivo, vertente sull’errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE e sull’eccesso di potere

– Sul primo capo del terzo motivo

– Sul secondo capo del terzo motivo

Sul quarto motivo, vertente sul diverso trattamento riservato dalla Commissione a situazioni analoghe quanto ai loro effetti economici e concorrenziali

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.