Language of document : ECLI:EU:C:2021:756

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

17 settembre 2021°(*)

«Impugnazione – Intervento – Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Domanda presentata da un’agenzia dell’Unione europea – Legittimazione a intervenire in una controversia fra Stati membri e istituzioni dell’Unione – Interesse alla soluzione della controversia – Ammissione»

Nelle cause riunite C‑6/21 P e C‑16/21 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 7 gennaio 2021,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da S. Heimerl e J. Möller, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa C‑6/21 P,

sostenuta da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Pharma Mar SA, con sede in Colmenar Viejo (Spagna), rappresentata da M. Merola e V. Salvatore, avvocati,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da L. Haasbeek e A. Sipos, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

e

Repubblica di Estonia, rappresentata da N. Grünberg, in qualità di agente,

ricorrente nella causa C‑16/21 P,

sostenuta da:

Repubblica federale di Germania, rappresentata da S. Heimerl e J. Möller, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

intervenienti in sede d’impugnazione,

procedimento in cui le altre parti sono:

Pharma Mar SA, con sede in Colmenar Viejo, rappresentata da M. Merola e V. Salvatore, avvocati,

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da L. Haasbeek e A. Sipos, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di D. Šváby, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale J. Richard de la Tour,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con le loro rispettive impugnazioni, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Estonia chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 28 ottobre 2020, Pharma Mar/Commissione (T‑594/18, non pubblicata, EU:T:2020:512), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione di esecuzione C(2018)°4831 final della Commissione, del 17 luglio 2018 (in prosieguo: la «decisione controversa»), che, in applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1), rifiuta di autorizzare l’immissione in commercio del medicinale per uso umano Aplidin – plitidepsina.

2        Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 29 aprile e il 20 maggio 2021, l’Agenzia europea per i medicinali (EMA), sulla base dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, ha chiesto di intervenire nelle cause C‑6/21 P e C‑16/21 P a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Estonia. L’EMA fa valere, da un lato, di avere un interesse diretto all’annullamento della sentenza del 28 ottobre 2020, Pharma Mar/Commissione (T‑594/18, non pubblicata, EU:T:2020:512), in quanto il Tribunale ha fondato l’annullamento della decisione controversa sull’irregolarità della procedura di valutazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio dell’Aplidin – plitidepsina di cui essa era responsabile, conformemente al regolamento n. 726/2004. Dall’altro lato, l’EMA sostiene che l’esito della presente causa rischia di avere ripercussioni sui pareri che essa emetterà in futuro, tramite i suoi comitati scientifici.

3        Con atti depositati presso la cancelleria il 1° e il 17 giugno 2021, la Pharma Mar ha chiesto il rigetto di tali istanze di intervento. Essa afferma principalmente che l’EMA non ha dimostrato che i propri interessi potessero essere considerati indipendenti da quelli della Commissione europea.

4        Con atto depositato presso la cancelleria il 26 maggio 2021, la Commissione ha comunicato di non avere obiezioni alle istanze di intervento dell’EMA.

 Sulle istanze d’intervento

5        L’articolo 40, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea dispone che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Ai sensi della prima frase del secondo comma di detto articolo, uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell’Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte.

6        Il secondo comma, seconda frase, del predetto articolo esclude, tuttavia, l’intervento di persone fisiche e giuridiche nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra.

7        Risulta quindi dal tenore letterale e dall’economia di detta disposizione che l’esclusione da essa prevista non si applica agli «organi» e agli «organismi dell’Unione».

8        Di conseguenza, in forza dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli organi o gli organismi dell’Unione, quali l’EMA, possono intervenire in una controversia sottoposta alla Corte nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, purché dimostrino di avere un «interesse alla soluzione della controversia».

9        Per costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia e va intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse relativo ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, come sancita nel dispositivo dell’emananda sentenza (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte del 5 luglio 2018, Uniwersytet Wrocławski e Polonia/REA, C‑515/17 P e C‑561/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:553, punto 7). In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia può essere considerato sufficientemente diretto solo qualora tale soluzione sia tale da modificare la situazione giuridica di chi richiede di intervenire (ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2020, Commissione/HSBC Holdings e a., C‑806/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:364, punto 8 e giurisprudenza ivi citata).

10      Tuttavia, si deve constatare che gli organi e gli organismi dell’Unione, a differenza delle persone fisiche e giuridiche, possono chiedere di intervenire in una controversia sottoposta alla Corte non già per difendere interessi privati o, come per le associazioni, interessi connessi al loro oggetto sociale, ad esempio la difesa dell’ambiente, bensì, piuttosto, laddove, come nel caso di specie, l’atto all’origine della controversia sia stato adottato al termine di una procedura in cui l’organo o l’organismo in questione aveva il compito di svolgere un ruolo, al fine di difendere il parere che ha emesso oppure le valutazioni da esso effettuate nel contesto di tale procedura.

11      Pertanto, per quanto riguarda le domande di intervento degli organi e degli organismi dell’Unione, occorre applicare la condizione relativa all’esistenza di un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia in modo tale da tenere conto di siffatta peculiarità.

12      Per quanto attiene alle istanze di intervento in una controversia avente ad oggetto l’annullamento di un atto dell’Unione, oppure di una decisione del Tribunale che ha annullato tale atto, presentate da organi e organismi dell’Unione, occorre considerare che il requisito dell’interesse diretto e attuale alla soluzione di una siffatta controversia in capo a tale organo o organismo è soddisfatto, in particolare, se tale organo o organismo è in grado di dimostrare che l’atto dell’Unione di cui trattasi è stato adottato al termine di una procedura nella quale, conformemente al diritto dell’Unione, la sua partecipazione è prevista, eventualmente mediante l’emissione di un parere o la presentazione di valutazioni.

13      Orbene, ciò si verifica nel caso di specie. Infatti, è pacifico che, nell’ambito della procedura di adozione della decisione controversa, il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 726/2004, ha formulato il parere di tale agenzia sulla domanda di autorizzazione relativa all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Aplidin – plitidepsina, parere che è stato preso in considerazione dalla Commissione.

14      Di conseguenza, occorre autorizzare, conformemente all’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’intervento dell’EMA a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Estonia.

 Sui diritti procedurali dell’interveniente

15      Poiché le istanze di intervento sono accolte, l’EMA riceverà comunicazione, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura, di tutti gli atti processuali notificati alle parti.

16      Poiché tali istanze sono state presentate entro il termine di un mese di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, l’EMA potrà presentare una memoria di intervento entro il termine di un mese dalla comunicazione di cui al punto precedente, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo.

17      Infine, l’EMA potrà presentare osservazioni orali qualora venga fissata un’udienza di discussione.

 Sulle spese

18      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.

19      Nel caso di specie, poiché l’istanza di intervento dell’EMA è stata accolta, occorre riservare le spese connesse al suo intervento.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

1)      L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è autorizzata ad intervenire nelle cause riunite C6/21 P e C16/21 P a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania e della Repubblica di Estonia.

2)      All’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sarà notificata, a cura della cancelleria, una copia di tutti gli atti del procedimento.

3)      All’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sarà impartito un termine per il deposito di una memoria d’intervento.

4)      Le spese connesse all’intervento dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.