Language of document : ECLI:EU:T:2001:280

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 dicembre 2001 (1)

«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare -

Importazioni di zucchero - Diniego di titolo d'importazione -

Ricorso di annullamento - Eccezione d'illegittimità - Decisione 97/803/CE - Irreversibilità delle realizzazioni ottenute - Principio di proporzionalità - Certezza del diritto - Regolamento (CE) n. 2553/97»

Nella causa T-44/98,

Emesa Sugar (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P.J. Kuijper e T. Van Rijn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. G.J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti,

dal

Regno di Spagna, rappresentato dalle sigg.re López-Monís Gallego e R. Silva de Lapuerta, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

dalla

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e dal

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 23 dicembre 1997 (VI/51329), rivolta allo Hoofdproductschap Akkerbouw, con la quale si respinge una domanda diretta al rilascio di titoli d'importazione per 3010 tonnellate di zucchero, presentata ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349 pag. 26),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 maggio 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    Ai sensi dell'art. 3, lett. r), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. s), CE)], l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) al fine di «incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale».

2.
    Aruba fa parte dei PTOM.

3.
    L'associazione di questi ultimi alla Comunità è disciplinata dalla parte quarta del Trattato CE.

4.
    L'art. 131, secondo e terzo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 182, secondo e terzo comma, CE) dispone quanto segue:

«Lo scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono».

5.
    A tal fine l'art. 132 del Trattato CE (divenuto art. 183 CE) enuncia alcuni obiettivi, tra i quali l'applicazione, da parte degli Stati membri, «ai loro scambi commerciali con i paesi e territori [del] regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato».

6.
    L'art. 133, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 184, n. 1, CE) stabilisce che le importazioni originarie degli PTOM beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato stesso.

7.
    L'art. 136 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 187 CE) dispone quanto segue:

«Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato,stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.

Prima dello scadere della convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo».

8.
    Il 25 febbraio 1964 il Consiglio ha emanato, in forza dell'art. 136, secondo comma, del Trattato, la decisione 64/349/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU 1964, n. 93, pag. 1472). Tale decisione mirava a sostituire dal 1° giugno 1964, data di entrata in vigore dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, la convenzione d'applicazione relativa all'associazione degli PTOM alla Comunità, allegata al Trattato e conclusa per la durata di cinque anni.

9.
    In seguito a diverse decisioni sullo stesso oggetto, il Consiglio ha adottato la decisione 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»), che in base all'art. 240, n. 1, è applicabile per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990. Al n. 3, lett. a) e b), del medesimo articolo è tuttavia previsto che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari comunitari, se del caso, le eventuali modifiche da apportare per il secondo quinquennio all'associazione degli PTOM alla Comunità. Di conseguenza, il Consiglio ha adottato la decisione 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU L 329, pag. 50).

10.
    La versione iniziale dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM disponeva:

«I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».

11.
    L'art. 102 della medesima decisione stabiliva:

«La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».

12.
    L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa. In forza dell'art. 1 del suddetto allegato, sono considerati originari degli PTOM, della Comunità o dei paesi dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.

13.
    L'art. 3, n. 3, dell'allegato II contiene un elenco di lavorazioni o trasformazioni considerate insufficienti a conferire il carattere originario a prodotti provenienti dai PTOM.

14.
    L'art. 6, n. 2, dell'allegato suddetto tuttavia stabilisce che:

«Quando prodotti interamente ottenuti (...) negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli PTOM, li si considera come interamente ottenuti negli PTOM».

15.
    In forza dell'art. 6, n. 4, dell'allegato II, la norma citata al punto di cui sopra, detta «di cumulo d'origine ACP/PTOM», è applicabile a «qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata negli PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell'art. 3, paragrafo 3».

16.
    La decisione 97/803 ha limitato l'applicazione della norma del cumulo d'origine ACP/PTOM allo zucchero proveniente dagli PTOM.

17.
    Nel settimo 'considerando‘ della decisione 97/803 il Consiglio chiarisce che:

«considerando che l'instaurazione, con la decisione [PTOM], del libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM, e il mantenimento del cumulo tra prodotti originari degli Stati ACP e prodotti originari dei PTOM, hanno portato alla luce il rischio di conflitti tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, vale a dire lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune; che infatti gravi perturbazioni sul mercato comunitario di alcuni prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati hanno determinato più volte l'adozione di misure di salvaguardia; che è necessario prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune».

18.
    A tal fine, la decisione 97/803 ha inserito nella decisione PTOM, in particolare, l'art. 108 ter, che ammette il cumulo d'origine ACP/PTOM per lo zucchero fino ad una determinata quantità annuale. Tale art. 108 ter, nn. 1 e 2, stabilisce che:

«1.    [...] il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, art. 6 è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.

2.    Per l'attuazione delle norme di cumulo ACP/PTOM di cui al paragrafo 1 si considera sufficiente per conferire carattere di prodotti originari dei PTOM la riduzione dello zucchero in zollette o la colarazione» [senza che sia altresì menzionata la macinatura dello zucchero (il «milling»)].

19.
    Il 17 dicembre 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2553/97, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti deicodici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26). Tale regolamento stabilisce che l'importazione di zucchero ai sensi del cumulo d'origine ACP/PTOM previsto dall'art. 108 ter della decisione PTOM è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione.

20.
    Il regolamento n. 2553/97, conformemente all'art. 8, primo comma, è entrato in vigore il 19 dicembre 1997. In forza dell'art. 8, secondo comma, è stato applicabile a partire dal 1° gennaio 1998. Tuttavia, è stato previsto un regime transitorio dall'art. 8, terzo comma, nel quale si stabilisce che:

«(...) i titoli d'importazione [per i prodotti di cui all'art. 108 ter della decisione PTOM] per i quali le domande sono state presentate tra il 10 e il 31 dicembre 1997 sono rilasciati dalle autorità degli Stati membri, previa autorizzazione dei servizi della Commissione, secondo l'ordine della loro presentazione e nel limite del quantitativo massimo di 3 000 tonnellate per l'intera Comunità».

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

21.
    Dall'aprile 1997 la ricorrente esercisce uno zuccherificio, situato nell'isola di Aruba, ed esporta zucchero nella Comunità. Secondo la ricorrente, lo zuccherificio ha una capacità minima di trattamento di 34 000 tonnellate di zucchero all'anno. Poiché lo zucchero non è prodotto ad Aruba, la ricorrente acquista zucchero bianco in raffinerie di zucchero di canna situate negli Stati ACP. Lo zucchero acquistato viene trasportato ad Aruba, dove costituisce oggetto di operazioni di lavorazione e di trasformazione prima di essere esportato nella Comunità.

22.
    Con lettera 19 dicembre 1997 la ricorrente depositava presso l'autorità olandese competente, l'Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (in prosieguo: l'«HPA»), una domanda intesa ad ottenere il rilascio di licenze d'importazione per 3 010 tonnellate di zucchero proveniente da Aruba. Si trattava di zucchero importato da uno Stato ACP e trasformato negli impianti della ricorrente ad Aruba. Tale domanda veniva trasmessa dall'HPA alla Commissione il 22 dicembre 1997.

23.
    Con lettera 23 dicembre 1997 (VI/51329) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione comunicava all'HPA che, in forza dell'art. 8 del regolamento n. 2553/97, la domanda della ricorrente era «irricevibile per il motivo che essa aveva ad oggetto un quantitativo superiore al quantitativo massimo».

24.
    Con lettera 24 dicembre 1997 (VI/51329) l'HPA informava la ricorrente della sua decisione di dichiarare la domanda di quest'ultima irricevibile, in forza dell'art. 8 del regolamento n. 2553/97.

25.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 1998, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame, diretto all'annullamento della decisione impugnata.

26.
    Con atto separato, registrato in cancelleria del Tribunale il 10 aprile 1998, la ricorrente ha altresì proposto al Tribunale, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE), una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata,fino a che il Tribunale non avesse statuito nel merito e, in forza dell'art. 186 del Trattato CE (divenuto art. 243 CE), una domanda di provvedimenti urgenti diretta a far vietare alla Commissione di applicare, durante il medesimo periodo, le disposizioni del regolamento n. 2553/97 e/o dell'art. 108 ter della decisione PTOM, come modificata, nella misura in cui tali disposizioni hanno per effetto di limitare l'importazione nella Comunità dello zucchero originario dei PTOM.

27.
    Con ordinanza 14 agosto 1998, causa T-44/98 R, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-3079), il Presidente del Tribunale ha respinto tali domande.

28.
    Il Consiglio e il Regno di Spagna, con ordinanze 7 luglio 1998, la Repubblica francese, con ordinanza 9 luglio 1998, e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, con ordinanza 21 ottobre 1998, sono stati autorizzati ad intervenire a sostegno della domanda della Commissione, conformemente alla loro domanda presentata ai sensi dell'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.

29.
    Ad eccezione della Repubblica francese, le parti intervenienti hanno depositato una memoria d'intervento, riguardo alla quale le parti principali sono state invitate a presentare le loro osservazioni.

30.
    Su ricorso proposto dalla ricorrente, l'ordinanza Emesa Sugar/Commissione, succitata al punto 27, è stata annullata con ordinanza del Presidente della Corte 17 dicembre 1998, Emesa Sugar/Commissione [C-364/98 P(R), Racc. pag. I-8815], e la causa è stata rinviata al Tribunale.

31.
    Con ordinanza 30 aprile 1999, causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-1427) il presidente del Tribunale ha autorizzato la ricorrente ad importare, per sei mesi a partire dalla data dell'ordinanza, 7 500 tonnellate di zucchero macinato sotto il regime del cumulo d'origine ACP/PTOM, a condizione tuttavia che la ricorrente costituisca una garanzia sotto forma di fideiussione bancaria per un importo di 28 dollari degli Stati Uniti (USD) per tonnellata di zucchero importato. La misura è stata prorogata fino al 29 febbraio 2000 con ordinanza del presidente del Tribunale 29 settembre 1999, causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-2815). Con ordinanza del presidente del Tribunale 6 aprile 2000, causa T-44/98 R II, Emesa Sugar/Commissione (Racc. pag. II-1941), il presidente ha rifiutato di concedere un'ulteriore proroga ed ha ordinato che la garanzia che la ricorrente aveva costituito dovesse essere svincolata a favore della Comunità.

32.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

33.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso di annullamento;

-    condannare la ricorrente alle spese.

34.
    Il Consiglio e il Regno di Spagna concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso di annullamento;

-    condannare la ricorrente alle spese.

35.
    Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

36.
    Ai sensi dell'art. 177 del trattato CE (divenuto art. 234 CE), il presidente dell'Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage (Paesi bassi) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità della decisione 97/803 (causa C-17/98).

37.
    Con ordinanza 11 febbraio 1999 il Tribunale ha sospeso il procedimento nella causa T-44/98 fino a che la Corte non si fosse pronunciata per definire la causa C-17/98.

38.
    Nella sentenza 8 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-675) la Corte ha statuito che l'esame delle questioni poste non aveva rivelato elementi tali da inficiare la validità della decisione 97/803.

39.
    Con lettera 29 febbraio 2000 le parti sono state invitate a depositare osservazioni sul prosieguo del procedimento nella presente causa.

40.
    Nella lettera 31 marzo 2000 la ricorrente ha sostenuto che la valutazione da parte della Corte contenuta nella sentenza sopra citata al punto 38 circa la validità della decisione 97/803 si basava su errori di fatto. Inoltre, tale sentenza sarebbe intervenuta in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dal momento che, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, la ricorrente non avrebbe potuto formulare osservazioni sulle conclusioni dell'avvocato generale. Comunque, il procedimento dinanzi alla Corte avrebbe interessato soltanto la decisione 97/803 e non il regolamento n. 2553/97. La ricorrente ha chiesto al Tribunale di proseguire il procedimento scritto nella presente causa e di invitare le parti a presentare osservazioni nel merito della sentenza Emesa Sugar (citata).

41.
    La Commissione e il Consiglio hanno sostenuto, nelle lettere datate rispettivamente 24 e 29 marzo 2000, che l'eccezione d'illegittimità diretta contro la decisione 97/803 era divenuta priva di oggetto per il fatto che la Corte aveva confermato, nella sua sentenza Emesa Sugar, succitata al punto 38, la validità di tale decisione. Pertanto il procedimento avrebbe dovuto essere proseguito affinché il Tribunale statuisca sulla validità del regolamento n. 2553/97.

42.
    Con lettera 24 maggio 2000 la ricorrente è stata invitata a presentare una memoria supplementare nel merito della sentenza Emesa Sugar succitata al punto 38. Il 9 ottobre 2000 la ricorrente ha presentato tale memoria, rispetto alla quale la Commissione e il Consiglio hanno presentato osservazioni nelle memorie datate 21 febbraio 2001.

43.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Ai sensi delle misure d'organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, sono stati rivolti taluni quesiti scritti alle parti che hanno risposto nel termine impartito.

44.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso dell'udienza che si è svolta il 15 maggio 2001.

In diritto

45.
    La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è priva di fondamento giuridico in quanto è basata su due atti illegittimi della Comunità, vale a dire la decisione 97/803 e il regolamento n. 2553/97, nei confronti dei quali essa solleva eccezioni d'illegittimità.

Sull'asserita illegittimità della decisione 97/803

46.
    La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della sua eccezione d'illegittimità. Il primo è relativo ad una violazione del «meccanismo di chiusura» secondo il quale i vantaggi già assegnati ai PTOM nell'ambito della realizzazione per tappe della loro associazione alla Comunità non potrebbero più essere rimessi in discussione da quest'ultima. Il secondo è relativo ad una violazione del principio di proporzionalità. Il terzo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 240 della decisione PTOM e il quarto ad una violazione del principio della certezza del diritto. Il quinto motivo, infine, è relativo ad una violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

47.
    Va rilevato che con il primo, secondo e quarto motivo la ricorrente riprende gli argomenti che ha parimenti dedotto nella causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio. Tali motivi vanno respinti per le stesse ragioni già esposte nell'odierna sentenza del Tribunale pronunciata per la causa citata.

48.
    Tuttavia, occorre esaminare i motivi relativi ad una violazione dell'art. 240 della decisione PTOM e ad una violazione dell'art. 190 del Trattato.

Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 240 della decisione PTOM

49.
    La ricorrente rammenta che la decisione 97/803 è stata adottata il 24 novembre 1997. Il Consiglio non sarebbe legittimato ad avvalersi del potere che l'art. 240, n. 3, della decisione PTOM gli conferisce per modificare la detta decisione nel novembre 1997. Infatti, tale articolo non permetterebbe al Consiglio di modificare tale decisione dopo il 1° marzo 1995. La ricorrente sostiene che la durata di validità di dieci anni della decisione PTOM, invece dei cinque anni di validità delle precedenti decisioni PTOM, è dovuta, da un lato, al progresso rilevante che è stato realizzato con la decisione PTOM nel perseguimento degli obiettivi che sono enunciati agli artt. 131 e 132 del Trattato e, dall'altro, alla preoccupazione di garantire agli investitori che le norme di diritto che sono loro applicabili lo saranno per un periodo sufficiente a sviluppare determinate attività commerciali o industriali. Prima della scadenza del termine di validità della decisione PTOM, quest'ultima potrebbe pertanto essere modificata solo quando è esplicitamente previsto dalle sue disposizioni.

50.
    Il Tribunale constata che detta argomentazione è già stata respinta dalla Corte nella sentenza Emesa Sugar succitata al punto 38. Infatti, la Corte ha statuito che, «sebbene l'art. 240, n. 3, della decisione PTOM preveda che prima dello scadere del primo quinquennio il Consiglio adotti, se del caso, le eventuali modifiche da apportare all'associazione degli PTOM alla Comunità, ciò non priva il Consiglio del potere, che gli deriva direttamente dal Trattato, di modificare gli atti da esso adottati in forza dell'art. 136 per realizzare il complesso degli obiettivi indicati dall'art. 132 del Trattato stesso» (punto 33 della sentenza).

51.
    Poiché la ricorrente non ha formulato osservazioni su tale punto della sentenza Emesa Sugar, succitata al punto 38, nelle sue ulteriori osservazioni 9 ottobre 2000, occorre respingere il motivo in esame.

Sul motivo relativo ad una violazione dell'art. 190 del Trattato

52.
    La ricorrente sostiene che la motivazione della decisione 97/803, che modifica il regime commerciale degli scambi tra gli PTOM e la Comunità, è incomprensibile, insufficiente e manifestamente errata. La decisione 97/803 non rispetterebbe pertanto quanto prescritto dall'art. 190 del Trattato.

53.
    Il Tribunale rammenta che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto impugnato, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i loro diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo (sentenza delTribunale 29 settembre 2000, causa T-87/98, International Potash Company/Consiglio, Racc. pag. II-3179, punto 65).

54.
    Orbene, la motivazione della decisione 97/803 rispondeva a questi requisiti. Infatti, i motivi che hanno giustificato la limitazione del cumulo d'origine ACP/PTOM per lo zucchero sono stati esposti in modo chiaro nel settimo 'considerando‘ della decisione 97/803.

55.
    Ne consegue che neanche il motivo relativo ad una violazione dell'art. 190 del Trattato è fondato.

56.
    Emerge da tutto quanto sopra che l'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti della decisione 97/803 va respinta.

Sull'asserita illegittimità del regolamento n. 2553/97

57.
    Nel suo ricorso la ricorrente ha dedotto cinque motivi a sostegno della sua eccezione d'illegittimità. Con il primo motivo essa ha sostenuto che il regolamento n. 2553/97 era illegittimo poiché attuava la decisione 97/803, anch'essa illegittima. Con il suo secondo motivo la ricorrente ha sostenuto che nelle relazioni tra la Comunità e i PTOM il requisito dei titoli d'importazione era illegittimo. Il terzo motivo era relativo al carattere sproporzionato delle condizioni imposte dal regolamento n. 2553/97. Il quarto motivo era relativo all'illegittimità dell'art. 8, terzo comma, del regolamento n. 2553/97. Infine, con il suo quinto motivo la ricorrente ha sostenuto che le restrizioni all'importazione imposte dal regolamento n. 2553/97 violavano talune disposizioni degli accordi conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

58.
    All'udienza la ricorrente ha rinunciato a dedurre i motivi summenzionati, ad eccezione del primo.

59.
    Dato che, per quanto riguarda il primo motivo, la ricorrente si riferisce soltanto all'argomento esaminato ai punti 46-56 di cui sopra, nemmeno l'eccezione d'illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 2553/97 può essere accolta.

60.
    Poiché le due eccezioni d'illegittimità sono state respinte, il presente ricorso va respinto.

Sulle spese

61.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimastasoccombente, la ricorrente va condannata alle spese, comprese quelle riguardanti i procedimenti sommari, conformemente a quanto chiesto dalla Commissione.

62.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, il Consiglio, la Repubblica francese, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, intervenuti a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.

3)    Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Azizi
Lenaerts
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Jaeger


1: Lingua processuale: l'olandese.