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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2021 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2020, causa T-243/18, VW / Commissione

(Causa C-116/21 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, agenti)

Altre parti nel procedimento: VW, Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del 16 dicembre 2020 (Settima Sezione), VW/Commissione, nella causa T-243/18;

respingere il ricorso di primo grado;

condannare la parte convenuta a pagare le spese della causa di primo grado;

condannare la parte convenuta alle spese dell’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su un errore di diritto relativo ai criteri di valutazione della legittimità delle scelte operate dal legislatore e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 46-49 e punto 58 della sentenza impugnata). La Commissione sostiene quanto segue:

il Tribunale si è discostato dal principio secondo cui la valutazione della legittimità di un atto dell'Unione alla luce dei diritti fondamentali non può basarsi su affermazioni tratte dalle conseguenze di tale atto in un caso particolare;

l'illegittimità di una disposizione dello Statuto non può essere basata sul carattere «irragionevole» della scelta fatta dal legislatore;

il Tribunale non ha preso in considerazione tutti gli elementi che caratterizzano le due situazioni da comparare, in violazione dei principi stabiliti nella sentenza HK/Commissione (C-460/18 P).

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione del principio di non discriminazione, poiché il Tribunale ha ritenuto che le situazioni di cui agli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari fossero comparabili (punti 50-61 della sentenza impugnata). La Commissione considera quanto segue:

la data del matrimonio non è il solo criterio che distingue gli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto. La distinzione si basa su una serie di fattori che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione;

il Tribunale avrebbe dovuto considerare la finalità della durata minima del matrimonio nelle due disposizioni in questione, il che avrebbe evidenziato le loro differenze;

la discriminazione in base all'età non è stata accertata.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e su diverse violazioni dell'obbligo di motivazione (punti 65-80 e 81-88 della sentenza impugnata):

la prima parte del motivo verte sulla mancata pronuncia sulla pensione di reversibilità ai sensi degli articoli 18 e 20 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

la seconda parte del motivo verte su un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di prevenzione della frode e sulla violazione dell'obbligo di motivazione (punti 65-80 della sentenza impugnata);

la terza parte del motivo riguarda un errore di diritto nell'interpretazione dell'obiettivo di salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime pensionistico dell'Unione (punti 81-88 della sentenza impugnata).

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