Language of document : ECLI:EU:T:2022:182

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

30 marzo 2022 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Articolo 266 TFUE – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Durata della partecipazione all’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑341/17,

British Airways plc, con sede in Harmondsworth (Regno Unito), rappresentata da J. Turner, R. O’Donoghue, QC, e A. Lyle-Smythe, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan e A. Dawes, in qualità di agenti, assistiti da A. Bates, barrister,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen (relatore), presidente, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, D. Spielmann e I. Reine, giudici,

cancelliere: E. Artemiou, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

59      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 maggio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

60      La Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2017.

61      La ricorrente ha depositato la replica presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2018.

62      La Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale il 12 marzo 2018.

63      Il 24 aprile 2019, su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la presente causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

64      Il 16 agosto 2019, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, il Tribunale ha posto alcuni quesiti scritti alle parti. Queste ultime hanno risposto entro il termine impartito.

65      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 13 settembre 2019.

66      Con ordinanza del 31 luglio 2020, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), ritenendo di non essere sufficientemente edotto e che occorresse invitare le parti a presentare le loro osservazioni concernenti un argomento sul quale esse non avevano dibattuto, ha ordinato la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura.

67      Le parti hanno risposto, nel termine impartito, ad una serie di quesiti posti dal Tribunale il 4 agosto 2020 e hanno poi presentato osservazioni sulle loro rispettive risposte.

68      Con decisione del 6 novembre 2020, il Tribunale ha nuovamente chiuso la fase orale del procedimento.

69      Con ordinanza del 28 gennaio 2021, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), ritenendo di nuovo di non essere sufficientemente edotto e che occorresse invitare le parti a presentare le loro osservazioni relativamente ad un argomento sul quale esse non avevano dibattuto, ha ordinato la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura.

70      La Commissione ha risposto, nel termine impartito, ad una serie di quesiti posti dal Tribunale il 29 gennaio e il 16 marzo 2021. Successivamente, su invito del Tribunale, la ricorrente ha presentato osservazioni su tali risposte.

71      Con decisione del 25 maggio 2021, il Tribunale ha nuovamente chiuso la fase orale del procedimento.

72      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare in tutto o in parte la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;

–        inoltre, o in subordine, sopprimere o ridurre l’ammenda inflittale nella decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

73      La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        modificare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente revocandole il beneficio della riduzione generale del 15 % nell’ipotesi in cui il Tribunale statuisse che il fatturato proveniente dalla vendita di servizi di trasporto merci in entrata non potesse essere incluso nel valore delle vendite;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

[omissis]

A.      Sulle conclusioni di annullamento

[omissis]

3.      Sul primo motivo, relativo ad un errore o ad un difetto di motivazione, in quanto la decisione impugnata si basa su una valutazione giuridica incompatibile con la decisione del 9 novembre 2010 che essa considera definitiva

201      La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore o, in subordine, da un’insufficienza di motivazione, nella misura in cui l’infrazione descritta nella sua motivazione e constatata nel suo dispositivo è incompatibile con l’infrazione accertata nella decisione del 9 novembre 2010 e considerata definitiva nella decisione impugnata, in particolare per quanto riguarda il numero e l’identità dei coautori. Ne conseguirebbe che né il giudice nazionale dinanzi al quale è stata proposta un’azione successiva di risarcimento del danno, né i vettori incriminati potrebbero trarre le conseguenze della decisione impugnata sulle richieste di risarcimento.

202      La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

203      Occorre rilevare, in via preliminare, che la ricorrente fa valere a titolo principale un errore che essa presenta come un errore di diritto. Orbene, l’argomento che sottende tale affermazione verte interamente sull’esistenza di presunte incoerenze o contraddizioni derivanti dalla scelta della Commissione di combinare gli accertamenti constatati nella decisione del 9 novembre 2010 e nella decisione impugnata. Si deve quindi affermare che l’argomentazione della ricorrente riguarda in realtà una censura basata su una motivazione contraddittoria, come emerge inoltre dalla sua affermazione, formulata a sostegno della dimostrazione di un presunto errore di diritto, in base alla quale «[i]l fatto che la Commissione abbia mantenuto due decisioni contraddittorie accertanti un’infrazione contro una sola e unica parte creerà una confusione inammissibile all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione», in contraddizione con il requisito secondo cui «i giudici nazionali che applicano il diritto dell’Unione (...) devono potersi basare su constatazioni chiare e precise della Commissione». Ne consegue che il presente motivo deve essere analizzato come basato soltanto su una violazione dell’obbligo di motivazione.

204      Va ricordato, in proposito, che la motivazione di un atto deve essere logica e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto atto (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 151).

205      Secondo la giurisprudenza, una contraddizione nella motivazione di una decisione è tuttavia tale da inficiare la sua validità solo se il destinatario dell’atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e il dispositivo dell’atto è quindi in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento giuridico (sentenze del 24 gennaio 1995, Tremblay e a./Commissione, T‑5/93, EU:T:1995:12, punto 42, e del 30 marzo 2000, Kish Glass/Commissione, T‑65/96, EU:T:2000:93, punto 85).

206      Nel caso di specie, come risulta dai punti 9, 11, 1091 e 1092 della decisione impugnata, gli accertamenti di infrazione constatati nei confronti della ricorrente nel dispositivo si limitano agli aspetti della decisione del 9 novembre 2010 che sono stati annullati dal Tribunale nella sua sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988). Gli altri aspetti di tale decisione, poiché non sono stati contestati dalla ricorrente, sono divenuti definitivi.

207      Pertanto, la Commissione ha debitamente spiegato, nella decisione impugnata, il motivo per cui ha tenuto conto del dispositivo della decisione del 9 novembre 2010 nella parte riguardante la ricorrente e il motivo per cui ha conseguentemente limitato la portata dei nuovi accertamenti di infrazione operati nei suoi confronti.

208      È vero, come sottolinea la ricorrente, che l’approccio adottato dalla Commissione conduce alla coesistenza di accertamenti di infrazione nei suoi confronti che differiscono, in particolare, per il fatto che i loro coautori non sono strettamente gli stessi. Pertanto, le componenti dell’infrazione unica e continuata relative ai collegamenti intra-SEE, SEE diversi da quelli Unione-paesi terzi e Unione-Svizzera sono imputate, nella decisione impugnata, a diversi vettori ai quali non erano stati addebitati tali comportamenti nella decisione del 9 novembre 2010.

209      Tuttavia, non emerge alcuna contraddizione che impedisca la buona comprensione della decisione impugnata. Tale situazione, infatti, è solo il risultato del sistema dei mezzi di ricorso, nell’ambito del quale il giudice di legittimità non può, a pena di statuire ultra petita, pronunciare un annullamento che ecceda quello richiesto dalla parte ricorrente, e della circostanza che la ricorrente ha chiesto unicamente il parziale annullamento della decisione del 9 novembre 2010.

210      Nella misura in cui la ricorrente fa valere che, nonostante l’annullamento solo parziale della decisione del 9 novembre 2010 per quanto la riguarda, la Commissione avrebbe dovuto trarre le conseguenze della sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), procedendo alla revoca di detta decisione, si deve constatare che la sua argomentazione si confonde con quella sviluppata a sostegno del suo secondo motivo. Essa sarà quindi esaminata in tale contesto.

211      Alla luce di quanto precede, il presente motivo deve essere respinto.

4.      Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 266 TFUE

212      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il dovere ad essa incombente ai sensi dell’articolo 266 TFUE di trarre tutte le conclusioni utili da una decisione giudiziaria precedente, e che occorre quindi annullare la decisione impugnata o, quantomeno, l’articolo 3, lettera e), del suo dispositivo.

213      La ricorrente contesta, in particolare, alla Commissione di essersi basata sulle constatazioni della decisione del 9 novembre 2010 per infliggerle un’ammenda, sebbene il Tribunale avesse affermato nella sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), che queste ultime erano fondamentalmente erronee.

214      La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

215      In forza dell’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta. Tale obbligo si estende solo nei limiti di quanto è necessario per garantire l’esecuzione della sentenza di annullamento (sentenza del 29 novembre 2007, Italia/Commissione, C‑417/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:733, punto 52).

216      Secondo una costante giurisprudenza, per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione interessata è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (sentenze del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punto 27, e del 6 marzo 2003, Interporc/Commissione, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 29).

217      Va ricordato, in proposito, che, come già risulta dal punto 184 della presente sentenza, la presa in considerazione della motivazione da cui risultano le ragioni esatte dell’illegittimità accertata dal giudice dell’Unione ha soltanto lo scopo di determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 55).

218      Pertanto, l’autorità di un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi alla sorte di persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può quindi aver deciso alcunché (sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punto 55). Lo stesso deve valere per quelle parti di un atto riguardanti una persona che non sono state sottoposte alla censura del giudice dell’Unione e nei confronti delle quali quest’ultimo non può, pertanto, pronunciare l’annullamento e che diventano quindi definitive nei confronti di tale persona (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 85).

219      Nel caso di specie, il Tribunale, ai punti 88 e 89 della sua sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), ha considerato che il ricorso della ricorrente contro la decisione del 9 novembre 2010 mirava solo al suo parziale annullamento e che, a pena di statuire ultra petita, l’annullamento che esso pronunciava non poteva eccedere quello richiesto dalla ricorrente. Di conseguenza, il Tribunale ha deciso di annullare la decisione controversa nei limiti delle conclusioni della ricorrente. La Corte ha respinto l’impugnazione proposta contro detta sentenza, confermando così, in sostanza, le valutazioni e le conclusioni tratte su tale punto dal Tribunale (sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861).

220      Pertanto, se è vero che la motivazione della sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), tendeva alla constatazione di un’illegittimità che viziava l’intera decisione del 9 novembre 2010, nella parte riguardante la ricorrente (v. punto 16 supra), la portata del suo dispositivo è stata tuttavia debitamente circoscritta secondo i limiti posti alla controversia dalla ricorrente nelle sue conclusioni (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punti 91 e 92).

221      Orbene, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 218 della presente sentenza, l’autorità della motivazione che la Commissione era tenuta, se del caso, a prendere in considerazione in sede di esecuzione della sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), non si applicava alle parti della decisione del 9 novembre 2010 che non erano state sottoposte alla censura del Tribunale e che, pertanto, non potevano essere destinatarie del dispositivo di detta sentenza.

222      Ne consegue che la Commissione, senza violare l’articolo 266 TFUE, ha potuto basarsi, nella decisione impugnata, sugli accertamenti di infrazione della decisione del 9 novembre 2010 non rimessi in discussione dal dispositivo della sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988) e che erano quindi diventati definitivi.

223      Pertanto, il presente motivo dev’essere respinto.

5.      Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto e/o su una violazione di una forma sostanziale relativa all’insufficienza di motivazione dell’importo dell’ammenda e/o all’incompetenza della Commissione ad infliggere un’ammenda che non si riferisca esclusivamente agli accertamenti di infrazione effettuati nella decisione impugnata

224      La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un errore, ha violato una forma sostanziale e ha ecceduto i limiti della sua competenza infliggendole un’ammenda dello stesso importo di quella applicata dalla decisione del 9 novembre 2010. Invero, la Commissione si sarebbe basata sul fatto che la nuova ammenda non riguarda esclusivamente gli aspetti limitati dell’infrazione unica e continuata alla quale la ricorrente ha partecipato (identificati nell’articolo 1 della decisione impugnata), ma si fonda anche sugli aspetti contenuti nella decisione del 9 novembre 2010 «che sono divenuti definitivi» (articolo 3 della decisione impugnata).

225      Orbene, in primo luogo, alla data di adozione della decisione impugnata, nessuna constatazione figurante nella decisione del 9 novembre 2010 sarebbe «divenuta definitiva» nei suoi confronti, essendo ancora pendente un’impugnazione proposta contro la sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988).

226      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe annullato l’ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione del 9 novembre 2010, poiché ha ritenuto che tale decisione contenesse contraddizioni fondamentali. Ciò significherebbe che l’insieme delle constatazioni della decisione del 9 novembre 2010 avrebbe dovuto essere annullato se il Tribunale non si fosse ritenuto vincolato al principio del ne ultra petita. Pertanto, dal punto di vista della ricorrente, il fatto che il Tribunale non abbia integralmente annullato nei suoi confronti gli articoli da 1 a 4 della decisione del 9 novembre 2010 non implica che la Commissione potesse basarsi su tali disposizioni per infliggere successivamente la stessa ammenda, senza fornire una motivazione supplementare che giustificasse gli accertamenti risultanti da dette disposizioni.

227      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’approccio della Commissione le ha impedito di comprendere la giustificazione dell’importo dell’ammenda nella decisione impugnata a causa dell’incertezza sulla portata dell’infrazione che le è stata imputata.

228      In quarto luogo, la Commissione non sarebbe stata competente ad infliggere nella decisione impugnata un’ammenda che non si riferisse esclusivamente agli accertamenti di infrazione effettuati nella medesima decisione.

229      La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

230      Si deve osservare che il presente motivo è basato su quattro censure, che occorre esaminare in successione.

231      In primo luogo, per quanto concerne il presunto errore in cui è incorsa la Commissione nel considerare definitive, in fase di adozione della decisione impugnata, gli accertamenti contenuti nella decisione del 9 novembre 2010 su cui essa si basa per infliggere un’ammenda alla ricorrente, va rilevato che tale errore, anche a supporlo esistente, non inciderebbe sulla legittimità della decisione impugnata, dal momento che esso ne vizia un motivo dedotto ad abundantiam.

232      Infatti, gli atti delle istituzioni dell’Unione si presumono, in linea di principio, legittimi e producono pertanto effetti giuridici, finché non siano stati revocati o annullati nel contesto di un ricorso per annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (sentenza del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, EU:C:2004:585, punto 18).

233      Orbene, al momento dell’adozione della decisione impugnata, le constatazioni di cui trattasi della decisione del 9 novembre 2010 non sono state annullate né revocate o invalidate. Pertanto, tali constatazioni hanno prodotto effetti giuridici ai quali la Commissione poteva utilmente fare riferimento, indipendentemente dalla questione se esse avessero inoltre carattere definitivo.

234      Per di più, si deve osservare che, conformemente all’articolo 60, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione contro una sentenza del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo (ordinanza del 7 luglio 2016, Commissione/Bilbaína de Alquitranes e a., C‑691/15 P-R, non pubblicata, EU:C:2016:597, punto 16). Pertanto, la proposizione di un’impugnazione da parte della ricorrente non ha impedito alla Commissione di dare esecuzione alla sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), conformemente all’articolo 266 TFUE.

235      In ogni caso, l’impugnazione proposta dalla ricorrente contro la sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), non poteva ampliare la portata delle conclusioni di annullamento parziale che essa aveva presentato dinanzi al Tribunale, dato che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, «[l]e conclusioni dell’impugnazione devono tendere (...) all’accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione».

236      Le constatazioni in questione contenute nella decisione del 9 novembre 2010, non essendo state contestate dinanzi al Tribunale, e non potendo esserlo nella sola fase di impugnazione, erano quindi divenute definitive nei confronti della ricorrente alla data di scadenza del termine di ricorso previsto all’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 98). Orbene, tale data è ben anteriore alla data di adozione della decisione impugnata.

237      In secondo luogo, per quanto concerne l’asserita illecita omissione della Commissione consistente nel non motivare il ricorso alle constatazioni non contestate della decisione del 9 novembre 2010 nella decisione impugnata, occorre rilevare che tale censura è carente in fatto, come risulta dai punti 206 e 207 della presente sentenza.

238      Anche supponendo che la ricorrente intenda, con tale censura, contestare la legittimità del riferimento stesso, nella decisione impugnata, alle constatazioni non controverse della decisione del 9 novembre 2010 alla luce dei precetti della sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), essa deve essere respinta in quanto infondata, poiché deriva da una violazione dell’autorità della motivazione di detta sentenza in relazione a constatazioni che non rientravano nell’oggetto della controversia, conformemente a quanto dichiarato al punto 221 della presente sentenza.

239      In terzo luogo, per quanto concerne la censura relativa ad una motivazione insufficiente dell’ammenda inflitta alla ricorrente tenuto conto delle incertezze riguardo alla portata dell’infrazione che le è stata imputata, il Tribunale, al punto 209 della presente sentenza, ha già rilevato che tali presunte incertezze derivano dal sistema dei mezzi di ricorso e dalla circostanza che la ricorrente ha chiesto solo il parziale annullamento della decisione del 9 novembre 2010. Tale giustificazione figura nella decisione impugnata (v. punti 206 e 207 supra).

240      Va ricordato, inoltre, che la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, EU:C:2011: 620, punto 147).

241      Il rispetto dell’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona che detto atto riguardi ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti in quanto, per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE e all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C-521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T-95/15, EU:T:2016:722, punto 45).

242      Orbene, si deve osservare che, nel caso di specie, la sola circostanza che la decisione impugnata imputi la responsabilità di talune componenti dell’infrazione ad un maggior numero di partecipanti rispetto a quanto non avesse fatto la decisione del 9 novembre 2010 per gli stessi comportamenti illeciti non è tale, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da richiedere spiegazioni supplementari, non trattandosi di un elemento di cui la Commissione abbia tenuto conto ai fini del calcolo dell’ammenda.

243      In proposito, è vero che occorre rilevare, con la ricorrente, che, al punto 1209 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato, tra altri fattori rilevanti per determinare la gravità dell’infrazione unica e continuata, la quota di mercato aggregata a livello mondiale dei vettori incriminati. Inoltre, dal punto 1212 della decisione impugnata non risulta, contrariamente a quanto afferma la Commissione, che essa non abbia tenuto conto di tale quota di mercato. Essa ha semplicemente indicato in detto punto che aveva preso in considerazione «in particolare la natura e la portata geografica dell’infrazione».

244      Per contro, dall’insieme delle considerazioni svolte in relazione alla gravità dell’infrazione unica e continuata, di cui ai punti da 1198 a 1212 della decisione impugnata, emerge che la Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v., in tal senso, sentenza del 26 gennaio 2017, Roca/Commissione, C‑638/13 P, EU:C:2017:53, punto 67), ha valutato globalmente i diversi fattori rilevanti, senza considerare le eventuali specificità di talune componenti, materiali o geografiche, dell’infrazione unica e continuata, né, in tale fase, il grado di coinvolgimento variabile dei vettori incriminati. L’importo supplementare è stato parimenti determinato sulla base di detta valutazione globale, come risulta dal punto 1219 della decisione impugnata. Orbene, nel contesto di detta valutazione globale, le differenze rilevate al punto 242 della presente sentenza non erano tali da imporre alla Commissione di esporre un ragionamento supplementare ai fini della buona comprensione dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

245      Quanto all’argomento della ricorrente, formulato in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, secondo cui, in generale, il minor numero di partecipanti ad alcuni dei comportamenti illeciti addebitati nei suoi confronti nella decisione del 9 novembre 2010 rispetto a quelli accertati nella decisione impugnata giustificava il fatto che essa beneficiasse di una riduzione dell’ammenda, occorre rilevare che tale argomento riguarda la legittimità nel merito della decisione impugnata, e non una motivazione insufficiente. Inoltre, detta affermazione non è avvalorata in alcun modo.

246      Da quanto precede risulta che il riferimento, nella decisione impugnata, agli accertamenti di infrazione della decisione del 9 novembre 2010 non contestati dalla ricorrente non obbligava la Commissione, in fase di giustificazione dell’importo dell’ammenda, a fornire una motivazione supplementare.

247      In quarto luogo, non può nemmeno essere accolta la censura relativa ad un’incompetenza della Commissione a infliggere un’ammenda che non riguardi esclusivamente gli accertamenti di infrazione effettuati nella decisione impugnata.

248      In forza dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE.

249      Inoltre, il giudice dell’Unione ha già dichiarato che il potere della Commissione di adottare un determinato atto deve necessariamente comprendere il potere di modificare tale atto, nel rispetto delle disposizioni relative all’esercizio della sua competenza nonché nel rispetto delle forme e delle procedure previste al riguardo (sentenza del 9 dicembre 2014, Lucchini/Commissione, T‑91/10, EU:T:2014:1033, punto 108). Nella particolare ipotesi di un annullamento parziale pronunciato nei confronti di un determinato atto, tale potere deve includere quello di adottare una nuova decisione che integri, se del caso, le parti dell’atto divenute definitive.

250      Nel caso di specie, anzitutto, occorre rilevare che gli accertamenti di infrazione controversi, che figurano nella decisione del 9 novembre 2010, sono stati riconosciuti nell’ambito dello stesso procedimento che ha condotto alla decisione impugnata e a seguito della medesima comunicazione delle censure.

251      Occorre, poi, constatare che la Commissione ha avuto cura di spiegare, nella decisione impugnata, il motivo per cui ha tenuto conto del dispositivo della decisione del 9 novembre 2010 nella parte in cui riguarda la ricorrente e il motivo per cui ha conseguentemente limitato la portata dei nuovi accertamenti di infrazione effettuati nei suoi confronti (v. punti 206 e 207 supra).

252      Infine, come ricordato ai punti 9 e 11 della decisione impugnata, la sentenza del 16 dicembre 2015, British Airways/Commissione (T‑48/11, non pubblicata, EU:T:2015:988), ha pronunciato l’annullamento della decisione del 9 novembre 2010 nella parte in cui quest’ultima, segnatamente, infligge un’ammenda alla ricorrente, il che ha portato la Commissione, al fine di dare esecuzione a detta sentenza, a riadottare, nell’ambito della decisione impugnata, una disposizione con la quale ha inflitto alla ricorrente un’ammenda per la sua partecipazione all’infrazione unica e continuata.

253      Alla luce di quanto precede, si deve constatare che la Commissione ha agito nei limiti della sua competenza.

[omissis]

9.      Sull’ottavo motivo, relativo ad errori in cui è incorsa la Commissione nel calcolo della riduzione concessa alla ricorrente nell’ambito del programma di trattamento favorevole

407      Con l’ottavo motivo, in primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel considerare che la sua domanda di trattamento favorevole del 27 febbraio 2006 non avesse alcun «valore aggiunto significativo» in quanto avvalorava informazioni che la Commissione aveva già ricevuto dalla Lufthansa.

408      In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver prodotto nuovi elementi attestanti l’esistenza di accordi coinvolgenti diversi altri vettori, che sono stati utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata, ma di cui quest’ultima cerca di minimizzare l’importanza affermando erroneamente che essi erano già pubblici.

409      In terzo luogo, la ricorrente afferma di aver prodotto elementi di prova che hanno quantomeno consentito di dimostrare la portata e la durata dell’infrazione accertata.

410      In quarto luogo, la ricorrente fa valere l’erroneità e, al tempo stesso, l’irrilevanza della valutazione della Commissione secondo cui le dichiarazioni da essa rese nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole erano evasive o poco chiare.

411      In quinto luogo, la ricorrente sostiene di essere stata trattata in modo iniquo rispetto agli altri richiedenti il trattamento favorevole, i quali hanno beneficiato di riduzioni maggiori, sebbene alcuni fossero stati oggetto delle sue stesse critiche nella decisione impugnata riguardo al valore probatorio della loro dichiarazione, e altri, come la Air Canada, avessero mostrato un comportamento non collaborativo.

412      La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

413      Ai sensi del punto 20 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002, «[l]e imprese che non soddisfano i requisiti [per ottenere un’esenzione dall’ammenda] possono tuttavia beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda che sarebbe altrimenti stata inflitta».

414      Il punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 dispone che, «al fine di poter beneficiare di una [riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 20 della suddetta comunicazione], un’impresa deve fornire alla Commissione elementi di prova della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova già in possesso della Commissione, e deve inoltre cessare la presunta infrazione entro il momento in cui presenta tali elementi di prova».

415      Il punto 22 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 definisce la nozione di valore aggiunto come segue:

«Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in questione. Nel procedere a tale valutazione, la Commissione riterrà di norma che gli elementi di prova scritti risalenti al periodo a cui si riferiscono i fatti abbiano un valore maggiore [rispetto a quello] degli elementi di prova venuti ad esistenza successivamente. Analogamente, gli elementi di prova direttamente legati ai fatti in questione saranno in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto».

416      Il punto 23, lettera b), primo comma, della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 prevede tre forcelle di riduzione dell’ammenda. La prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 di detta comunicazione ha il diritto di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda compresa tra il 30% e il 50%, la seconda impresa una riduzione compresa tra il 20% e il 30% e le imprese successive una riduzione massima del 20%.

417      La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenze del 10 maggio 2007, SGL Carbon/Commissione, C‑328/05 P, EU:C:2007:277, punto 88, e del 20 maggio 2015, Timab Industries e CFPR/Commissione, T‑456/10, EU:T:2015:296, punto 177).

418      Peraltro, il fatto che la Commissione utilizzi tutti gli elementi di prova di cui dispone, e quindi anche le informazioni comunicate dalla parte ricorrente nella sua domanda di trattamento favorevole, non dimostra tuttavia che tali informazioni costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui essa già disponeva (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commissione, T‑144/07, da T‑147/07 a T‑150/07 e T‑154/07, EU:T:2011:364, punto 398).

419      Infine, una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la Commissione già disponeva non agevola in modo significativo il compito di quest’ultima (v. sentenza del 17 maggio 2011, Elf Aquitaine/Commissione, T‑299/08, EU:T:2011:217, punto 343 e giurisprudenza ivi citata).

420      Nei punti da 1363 a 1371 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che gli elementi forniti dalla ricorrente al momento della presentazione della sua domanda di trattamento favorevole, il 27 febbraio 2006, non presentassero un «valore aggiunto significativo», impedendo così che essa fosse considerata la prima impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002. È solo in una fase più avanzata del procedimento amministrativo che la Commissione ha affermato, sulla base di elementi di prova depositati successivamente dalla ricorrente, che quest’ultima era la nona impresa a soddisfare la condizione di cui al punto 21 di tale comunicazione (v. punto 1381 della decisione impugnata).

421      In tal senso, al punto 1364 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che gli elementi forniti dalla ricorrente il 27 febbraio 2006 erano «costituiti da numerosi documenti di cui essa era già a conoscenza a seguito delle indagini, da alcuni nuovi documenti di valore limitato per la Commissione, e da una dichiarazione dell’impresa che resta evasiva e poco chiara riguardo all’intesa e alla partecipazione [della ricorrente] a tale intesa».

422      La Commissione ne ha concluso, al punto 1365 della decisione impugnata, che essi «non apporta[va]no quindi un valore aggiunto significativo, in quanto né la domanda di trattamento favorevole né i documenti presentati il 27 febbraio 2006 forni[vano] alla Commissione importanti prove supplementari della presunta infrazione».

423      In primo luogo, va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non ha escluso che gli elementi presentati da quest’ultima il 27 febbraio 2006 avessero un «valore aggiunto significativo» per il solo motivo che si limitassero ad avvalorare informazioni già in suo possesso. Infatti, la Commissione ha constatato, tra l’altro, che numerosi documenti presentati dalla ricorrente erano già in suo possesso, in particolare perché erano stati rinvenuti durante l’ispezione condotta nei suoi locali (punto 1370 della decisione impugnata). La Commissione ha anche affermato che alcuni documenti comunicati dalla ricorrente non avevano alcun nesso con l’infrazione unica e continuata (punti 1367 e 1370 di tale decisione) o non ne suffragavano l’esistenza (punto 1367 di tale decisione).

424      In secondo luogo, per quanto riguarda gli elementi prodotti dalla ricorrente e che, a suo avviso, dovrebbero dimostrare l’esistenza degli accordi di cui al punto 408 della presente sentenza, essi consistono in [riservato](2). Questi ultimi sono stati utilizzati dalla Commissione [riservato]. Tuttavia, la Commissione, al punto 1370 della decisione impugnata, ha affermato [riservato], e senza essere contraddetta dalla ricorrente, che era già a conoscenza di tale contatto [riservato].

425      In terzo luogo, per quanto concerne gli elementi di prova che, secondo la ricorrente, avrebbero consentito di ampliare la portata e la durata dell’infrazione unica e continuata, questi ultimi sono costituiti [riservato]. Detti elementi sono stati utilizzati [riservato].

426      Il punto 126 della decisione impugnata è così formulato:

[riservato].

427      Orbene, dai punti 124 e 125 della decisione impugnata emerge che la Commissione [riservato] disponeva già di informazioni sui contatti [riservato].

428      Inoltre, dal punto 193 della decisione impugnata risulta che la Commissione, grazie ai documenti ottenuti in occasione dell’ispezione condotta nei locali della ricorrente, disponeva già di elementi di prova [riservato].

429      Infatti, in un messaggio di posta elettronica interno [riservato] figura [riservato].

430      Per quanto riguarda, inoltre, il punto 336 della decisione impugnata, quest’ultimo recita quanto segue:

[riservato].

431      Le dichiarazioni della ricorrente, come riassunte al punto 336 della decisione impugnata, avvalorano le informazioni fornite al riguardo dalla Lufthansa in occasione della sua domanda di trattamento favorevole e sintetizzate ai punti 124 e 125 della decisione impugnata. [riservato]. Tuttavia, va rilevato che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente e sintetizzati al punto 336 consistevano o in dichiarazioni rese successivamente ai fatti controversi nell’ambito del procedimento avviato dalla Commissione o in prove indirette [riservato].

432      In quarto luogo, riguardo alla valutazione effettuata dalla Commissione [riservato], secondo cui quest’ultima sarebbe stata «evasiva e poco chiara riguardo all’intesa [controversa] e alla partecipazione della [ricorrente] a tale intesa» (punto 1364 della decisione impugnata), occorre rilevare che la ricorrente non contesta di non aver espressamente riconosciuto, [riservato], la natura anticoncorrenziale dei suoi scambi con la Lufthansa relativi all’SPC. Orbene, il fatto che essa non ammetta la sua partecipazione ad un comportamento anticoncorrenziale non è irrilevante quando si tratta di valutare il valore aggiunto della sua dichiarazione orale.

433      Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, si deve ritenere che la Commissione non abbia errato nel concludere, alla luce degli elementi già a sua disposizione e del contenuto della domanda di trattamento favorevole della ricorrente del 27 febbraio 2006, che quest’ultima non avesse fornito alcun valore aggiunto significativo ai sensi del punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della British Airways plc alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.

2)      L’articolo 1, paragrafo 4, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final è annullato.

3)      L’importo dell’ammenda inflitta alla British Airways, all’articolo 3, lettera e), della decisione C(2017) 1742 final, è fissato in EUR 84 456 000.

4)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché un terzo delle spese sostenute dalla British Airways.

6)      La British Airways sopporterà i due terzi delle proprie spese.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Spielmann

 

      Reine

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 marzo 2022.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.


2 Dati riservati occultati.