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Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

8 maggio 2024 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante una scarpa – Disegni o modelli comunitari anteriori – Cause di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑758/22,

Puma SE, con sede a Herzogenaurach (Germania), rappresentata da M. Schunke e P. Trieb, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Fujian Daocheng Electronic Commerce Co. Ltd, con sede a Quanzhou (Cina),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da F. Schalin (relatore), presidente, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm, G. Steinfatt e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 18 ottobre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Puma SE, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 settembre 2022 (procedimento R 1876/2021-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 1º aprile 2021 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato a seguito di una domanda depositata dalla Fujian Daocheng Electronic Commerce Co. Ltd il 23 dicembre 2020 e che è raffigurato nelle seguenti vedute:

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3        Il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato rientrava nella classe 02.04 ai sensi dell’accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968 istitutivo di una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondeva alla seguente descrizione: «Calzature».

4        Il motivo dedotto a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità era quello di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

5        La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sull’assenza di carattere individuale del disegno o modello contestato, con riferimento, in particolare, ai disegni o modelli anteriori e ai prodotti qui di seguito raffigurati:

–        il disegno o modello anteriore n. 1286116-0005 (in prosieguo: il «D 1»):

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–        il disegno o modello anteriore n. 1286116-0006 (in prosieguo: il «D 2»):

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–        il disegno o modello anteriore n. 1286116-0003 (in prosieguo: il «D 3»):

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–        il disegno o modello anteriore n. 1286116-0002 (in prosieguo: il «D 4»):

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–        il disegno o modello anteriore n. 1286116-0001 (in prosieguo: il «D 5»):

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–        il prodotto «NRGY v2» del marchio PUMA presente nel catalogo «Run/Train/Fit A/W 2016» (in prosieguo: il «D 6»):

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–        il prodotto «Mega NRGY Knit» presentato su Internet in un sito di acquisto e di vendita online (in prosieguo: il «D 7»):

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6        Il 10 settembre 2021 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato con la motivazione che quest’ultimo aveva carattere individuale.

7        L’8 novembre 2021 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

8        Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 7 fossero stati divulgati al pubblico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. In secondo luogo, per quanto riguarda la definizione di utilizzatore informato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, ha ritenuto che si trattasse di una persona che acquista abitualmente calzature e dimostra un livello di attenzione relativamente elevato. In terzo luogo, per quanto riguarda la libertà creativa, ha osservato che l’autore aveva un elevato margine di libertà per quanto riguardava la creazione di calzature e, più specificamente, per quanto riguardava la struttura, la forma, il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi. In quarto luogo, per quanto riguarda l’impressione generale, essa ha ritenuto che il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 7 producessero un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. La commissione di ricorso è quindi giunta alla conclusione che non occorreva dichiarare nullo il disegno o modello contestato ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il disegno o modello contestato;

–        condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

10      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese in caso si svolga un’udienza.

 In diritto

 Sulla seconda parte del primo capo delle conclusioni della ricorrente

11      Con la seconda parte del primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare nullo il disegno o modello contestato.

12      A tal proposito, si deve ritenere che, con tale domanda, la ricorrente abbia formulato, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, una domanda di riforma diretta ad ottenere che il Tribunale adotti la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere [v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Imballaggio per coni gelato), T‑794/16, non pubblicata, EU:T:2018:70, punto 84 e giurisprudenza citata].

 Nel merito

13      La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in quanto, in sostanza, la commissione di ricorso non avrebbe rispettato l’estensione della protezione dei disegni o modelli anteriori e avrebbe erroneamente concluso nel senso del carattere individuale del disegno o modello contestato.

14      Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di detto regolamento e, in particolare, i requisiti relativi alla novità e al carattere individuale.

15      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione.

16      La valutazione del carattere individuale di un disegno o modello comunitario è, in sostanza, un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello va incorporato o cui esso va applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a tale utilizzatore informato, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto fra i disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, fra le impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato singolarmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza citata].

17      È alla luce di tali principi che occorre esaminare se, nel caso di specie, la commissione di ricorso abbia potuto giustamente ritenere che il disegno o modello contestato presentasse carattere individuale.

 Sulla divulgazione dei disegni o modelli anteriori, sull’utilizzatore informato e sul margine di libertà dell’autore

18      Anzitutto, per quanto riguarda la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, al punto 25 della decisione impugnata, che, da un lato, dalle impressioni della banca dati dell’EUIPO «eSearch», per quanto riguarda i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, e, dall’altro, dagli estratti di cataloghi e di una piattaforma di compravendita online su Internet, in relazione ai disegni o modelli anteriori D 6 e D 7, risultasse che essi erano stati sufficientemente divulgati per essere presi in considerazione nella valutazione della validità del disegno o modello contestato.

19      La commissione di ricorso ha poi rilevato, al punto 27 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato era destinato ad essere applicato alle calzature e che, di conseguenza, dato l’interesse per queste ultime, l’utilizzatore informato avrebbe dato prova di un livello di attenzione relativamente elevato al momento del loro uso.

20      Infine, al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che il margine di libertà dell’autore fosse elevato in quanto costui era limitato solo in quanto le calzature dovevano seguire l’ergonomia dei piedi, essere robuste, consentire di mantenere una postura stabile ed essere comode e sicure per l’utilizzatore. Nondimeno, l’autore sarebbe stato libero di scegliere, in particolare, la forma, il materiale, il colore, i motivi e gli elementi decorativi.

21      Occorre confermare tali conclusioni della commissione di ricorso, che appaiono corrette alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo di causa e che, del resto, non sono contestate dalle parti.

 Sugli elementi rilevanti dei disegni o modelli controversi

22      La ricorrente sostiene che i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 sono registrati con l’indicazione «suole di scarpe» e che la rappresentazione grafica del resto della scarpa, che appare in linee tratteggiate in tali disegni o modelli anteriori, è presente unicamente al fine di indicare all’osservatore come la suola si attaglierà al resto della scarpa. Di conseguenza, il confronto del disegno o modello contestato con i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 potrebbe essere fatto solo sulla base delle suole delle scarpe che ne costituiscono l’elemento essenziale, poiché, in caso contrario, la protezione di tali elementi sarebbe priva di effetti.

23      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

24      Nel caso di specie, la ricorrente contesta il fatto che, nell’ambito del confronto delle impressioni generali dei disegni o modelli controversi, siano stati presi in considerazione la tomaia del disegno o modello contestato, da un lato, e gli elementi tratteggiati presenti nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, dall’altro, Occorre esaminare in successione queste due censure per determinare gli elementi rilevanti da prendere in considerazione nel confrontare le impressioni generali dei disegni o modelli controversi.

–       Sugli elementi rilevanti da prendere in considerazione nel disegno o modello contestato

25      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, il confronto dell’impressione generale suscitata da disegni o modelli in conflitto deve essere effettuato tenendo conto dell’aspetto complessivo di ciascuno di tali disegni o modelli (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punto 46).

26      Tuttavia, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 di detto regolamento, il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate del disegno o modello contestato e deve riguardare solo le caratteristiche protette di tale disegno o modello, senza tener conto delle caratteristiche, in particolare tecniche, escluse dalla protezione [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Pannello edilizio), T‑193/20, EU:T:2021:782, punto 72 e giurisprudenza citata].

27      A tal riguardo, il fatto che il disegno o modello anteriore divulghi elementi aggiuntivi che non sarebbero presenti nel disegno o modello contestato è irrilevante ai fini del confronto dei disegni o modelli controversi [v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Motivo di superficie spiaggia di ciottoli), T‑228/16, non pubblicata, EU:T:2018:369, punto 38, e del 10 novembre 2021, Pannello edilizio, T‑193/20, EU:T:2021:782, punto 82 e giurisprudenza citata].

28      Pertanto, per effettuare il confronto tra disegni o modelli in conflitto, occorre determinare quali siano gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato e che siano quindi rilevanti al riguardo (sentenza del 21 giugno 2018, Motivo di superficie spiaggia di ciottoli, T‑228/16, non pubblicata, EU:T:2018:369, punto 37).

29      Nel caso di specie, va notato che il disegno o modello contestato è stato registrato con l’indicazione «calzature» e che presenta diverse vedute di un modello completo di scarpa, come risulta dal precedente punto 2.

30      Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti da 25 a 28, nel confrontare il disegno o modello contestato con i disegni o modelli anteriori occorre prendere in considerazione tutti gli elementi effettivamente protetti dal disegno o modello contestato, che rappresenta una scarpa completa composta sia da una suola che da una tomaia.

31      Il confronto tra i disegni e modelli controversi non può quindi limitarsi a confrontare solamente l’aspetto della suola del disegno o modello contestato con la suola presente nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, che è l’unica parte protetta.

32      La ricorrente sostiene che la conseguenza di tale soluzione del genere è quella di mettere in discussione la protezione come disegno o modello solo di una parte del prodotto. Tuttavia, occorre rilevare che l’esame della causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, a differenza di quella di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento o a differenza del procedimento per contraffazione, non rientra in una logica di tutela di un diritto anteriore. Infatti, la causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 consiste unicamente nell’accertare se il disegno o modello contestato soddisfi i requisiti per la registrazione previsti agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

33      Ebbene, prendere come base le caratteristiche protette del disegno o modello anteriore, come vorrebbe la ricorrente, anziché quelle del disegno o modello contestato, equivarrebbe a escludere dal confronto elementi del disegno o modello contestato che sono protetti. Ciò avrebbe la conseguenza di non verificare se detto disegno o modello soddisfi, nel suo insieme, i requisiti di protezione, il che sarebbe quindi contrario all’articolo 4 del regolamento n. 6/2002.

34      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la suola sarebbe l’elemento essenziale di una scarpa, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, non è escluso che, in sede di confronto di disegni o modelli, l’impressione generale prodotta da ciascuno di essi possa essere dominata da determinate caratteristiche dei prodotti o parti dei prodotti considerati. Per stabilire se una determinata caratteristica domini un prodotto o una parte di esso, è necessario valutare l’influenza più o meno marcata che le varie caratteristiche del prodotto o della parte in questione hanno sull’aspetto di tale prodotto o di tale parte [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2013, Merlin e a./UAMI – Dusyma (Giochi), T‑231/10, non pubblicata, EU:T:2013:560, punto 36].

35      Ebbene, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che la ricorrente non ha precisato per quale motivo la suola dovrebbe essere considerata l’elemento essenziale di una scarpa, che da sola potrebbe costituire la base del confronto. Del resto, anche se ciò fosse vero da un punto di vista puramente tecnico, è irrilevante nel contesto della protezione di un disegno o modello, poiché, a differenza dei brevetti, è solo l’aspetto ad essere protetto.

36      Nel caso di specie, non vi è motivo di ritenere che, da un punto di vista puramente visivo, la suola costituisca per l’utilizzatore informato una caratteristica che sarebbe predominante rispetto al resto della scarpa. Tutt’al più, la suola avrà la stessa importanza della tomaia nell’impressione visiva complessiva della scarpa.

37      Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 34, non vi è motivo di ritenere che l’impressione generale tra i disegni o modelli controversi sia dominata dall’aspetto delle suole.

–       Sugli elementi rilevanti da prendere in considerazione nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5

38      Le direttive dell’EUIPO concernenti l’esame delle domande di disegni o modelli comunitari registrati, pur non avendo valore vincolante, costituiscono una fonte di riferimento sulla prassi dell’EUIPO in materia di disegni o modelli [v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, punto 38]. A tal riguardo, il punto 5.4 delle suddette direttive, nella versione applicabile al 31 marzo 2023, dispone quanto segue:

«[L]e rinunce visive indicano che, per determinate caratteristiche del disegno o modello mostrato nella rappresentazione, non si richiede la protezione e la registrazione non è concessa Esse indicano, pertanto, ciò che non si intende proteggere. A tal fine è possibile: [in particolare] escludere con linee tratteggiate, sfocature o tonalità di colore le caratteristiche del disegno o modello per le quali non si chiede protezione (...)».

39      Nel caso di specie, i disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 sono registrati con l’indicazione di prodotto «suole di scarpe» e riproducono, come risulta dal precedente punto 5, l’aspetto di una suola con, in linee tratteggiate, l’aspetto di una tomaia. Va notato che non è stata rivendicata alcuna protezione per la tomaia che figura in linee tratteggiate.

40      Ebbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 26, il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate e protette del disegno o modello contestato, le quali comprendono l’aspetto di una suola e di una tomaia di una scarpa.

41      Pertanto, occorre stabilire se anche l’aspetto della tomaia dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 possa essere preso in considerazione nel confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto, nonostante non si tratti di caratteristiche per le quali è stata rivendicata una protezione.

42      A tal riguardo, dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002 risulta che la valutazione del carattere individuale di un disegno o modello ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, dovrebbe consistere nel determinare se esista una chiara differenza tra l’impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che lo osservi e quella suscitata in lui dal patrimonio dei disegni o modelli [sentenza del 16 giugno 2021, Davide Groppi/EUIPO – Viabizzuno (Lampada da tavola), T‑187/20, EU:T:2021:363, punto 25].

43      Infatti, nell’ambito dell’esame della causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento, il disegno o modello anteriore ha l’unica funzione di rivelare lo stato dell’arte anteriore. Quest’ultimo corrisponde al patrimonio dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello interessato. Il fatto che un disegno o modello anteriore appartenga al suddetto patrimonio deriva solamente dalla sua divulgazione (v. sentenza del 16 giugno 2021, Lampada da tavola, T‑187/20, EU:T:2021:363, punto 26 e giurisprudenza citata).

44      Pertanto, per stabilire se elementi di un disegno o modello anteriore possano essere presi in considerazione, non occorre concentrarsi sull’oggetto della protezione di tale disegno o modello, ma solamente sulla questione se tali elementi siano stati divulgati.

45      A tal riguardo, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 precisa che un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell’Unione europea.

46      Inoltre, affinché la divulgazione al pubblico di un disegno o modello comporti la divulgazione di tutti i suoi elementi, è indispensabile che essi appaiano in modo chiaro e preciso all’atto di tale divulgazione (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari, C‑123/20, EU:C:2021:889, punti 38 e 39).

47      Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato che gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, ossia l’aspetto di una tomaia di scarpa a linee tratteggiate, fossero stati parimenti divulgati contemporaneamente alla parte protetta di detti disegni o modelli. Inoltre, occorre osservare che gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 appaiono in modo sufficientemente chiaro e preciso da far percepire, senza sforzo interpretativo, l’aspetto di una tomaia e delle sue diverse parti quali, in particolare, il contrafforte, i lacci o, ancora, la mascherina.

48      Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, al punto 32 della decisione impugnata, che gli elementi non rivendicati dei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5 potessero essere presi in considerazione per valutare il carattere individuale del disegno o modello contestato.

 Sull’impressione generale

49      La ricorrente sostiene, da un lato, che il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori presentano le stesse caratteristiche per quanto riguarda la suola e, dall’altro, che le caratteristiche dell’intersuola del disegno o modello contestato sono identiche a quelle del disegno o modello anteriore D 7.

50      In subordine, la ricorrente sostiene che un confronto di tutti i disegni e modelli controversi è possibile solo con i disegni o modelli anteriori da D 6 a D 7, i quali danno la stessa impressione generale del disegno o modello contestato. A tal riguardo, la ricorrente contesta il fatto che, al punto 42 della decisione impugnata, sia stata presa in considerazione la fascia laterale dall’ampia base orizzontale che si assottiglia sul lato e che si trova nel disegno o modello anteriore D 6, poiché si tratta di un marchio dell’Unione europea. Parimenti, la ricorrente contesta il fatto che sia stata presa in considerazione, al punto 43 della decisione impugnata, la disposizione dei lacci nei disegni o modelli controversi in quanto si tratta di elementi amovibili.

51      Inoltre, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, anche i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7 presentano, al pari del disegno o modello contestato, un anello per fermare i lacci sulla linguetta.

52      Infine, la ricorrente contesta anche la valutazione della commissione di ricorso secondo cui la tomaia del disegno o modello contestato è più spessa e incurvata rispetto alla tomaia più sottile dei disegni o modelli anteriori D 6 e D 7. Tali differenze non si evincerebbero dalle illustrazioni e non potrebbero provocare un’impressione generale diversa.

53      L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente.

54      Secondo una giurisprudenza costante, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale di differenza o di assenza di «déjà vu» dal punto di vista dell’utilizzatore informato, rispetto a qualsiasi anteriorità nel patrimonio dei disegni o modelli, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni per radiatori), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 53 e giurisprudenza citata].

55      Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che il confronto delle impressioni generali prodotte dai disegni o modelli deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di un’elencazione di somiglianze e di differenze [sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy оBoch (Miscelatore monocomando), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 58].

56      Per giunta, poiché gli elementi denominativi e figurativi dei disegni o modelli in questione sono marchi o segni distintivi apposti sul prodotto per indicarne la provenienza, che non hanno una funzione ornamentale o decorativa e non costituiscono caratteristiche del prodotto che conferiscono il loro aspetto ai prodotti di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002, tali elementi sono irrilevanti nell’ambito del confronto delle impressioni generali ai fini dell’accertamento del carattere individuale del disegno o modello contestato [v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021, Sanford/EUIPO – Avery Zweckform (Etichette), T‑443/20, EU:T:2021:767, punto 80].

57      In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dai precedenti punti 31 e 48, occorre prendere in considerazione gli elementi di rinuncia presenti nei disegni o modelli anteriori da D 1 a D 5, dal momento che questi ultimi sono stati divulgati e appaiono in modo chiaro e preciso e che il confronto dei disegni o modelli controversi non può limitarsi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, a confrontare le suole tra loro.

58      Inoltre, come risulta dal precedente punto 37, non vi è alcun motivo, in termini di impressione generale tra i disegni e modelli controversi, di attribuire maggiore importanza all’una o all’altra parte della scarpa in particolare.

–       Sul confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori D 1 e D 2

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59      La commissione di ricorso ha rilevato, al punto 34 della decisione impugnata, che i disegni o modelli controversi coincidevano solo per la presenza di cinque coppie di occhielli per i lacci e di una suola strutturata dallo spessore decrescente e che le loro differenze erano sufficienti a produrre impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato.

60      A tal riguardo, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 35 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato si distingueva dai disegni o modelli anteriori D 1 e D 2, in particolare, per la presenza di una tomaia dal collo basso tagliato, un giro caviglia rialzato, una linguetta sporgente, un anello posteriore, un anello per fermare i lacci sulla linguetta e una decorazione in un tono di colore che va dal più scuro, in corrispondenza della punta, al più chiaro, in corrispondenza del tallone, con vari elementi di forma oblunga sui lati. Inoltre, il disegno o modello contestato presenterebbe lacci incrociati che gli conferirebbero un aspetto più sportivo di quello dei disegni o modelli anteriori D 1 e D 2.

61      La commissione di ricorso ha altresì rilevato, ai punti 35 e 36 della decisione impugnata, che, a differenza del disegno o modello contestato, i disegni o modelli anteriori D 1 e D 2, presentavano due strisce distinte in corrispondenza del contrafforte del tallone e delle dita del piede e che la suola era composta di un solo strato, che non oltrepassava il tallone e non appariva più stretta in corrispondenza delle dita del piede.

62      Le conclusioni della commissione di ricorso sopra esposte vanno approvate.

63      È vero che i disegni e modelli controversi possono condividere alcune caratteristiche visive, in particolare per quanto riguarda la consistenza della suola del disegno o modello anteriore D 1. Tuttavia, il disegno contestato si distingue principalmente dai disegni o modelli anteriori D 1 e D 2 per la decorazione della tomaia, per un collo basso tagliato, per la presenza di una sottosuola, per la suola spessa in corrispondenza del tallone e sempre più assottigliata andando verso la punta e, infine, per un’intersuola, sporgente in corrispondenza del tallone, composta da due strati con una linea in rilievo tra i due. Ebbene, tali principali differenze sono sufficienti a conferire ai disegni o modelli controversi un’impressione generale distinta che non sfuggirà a un utilizzatore informato che dia prova di un livello elevato di attenzione.

64      Gli argomenti della ricorrente non consentono di mettere in discussione quanto precede.

65      Infatti, la ricorrente si è basata unicamente su un confronto tra le suole nei disegni o modelli controversi, sostenendo che esse condividevano le stesse caratteristiche tra cui, in particolare, una suola che si assottigliava leggermente dalla zona del tallone alla punta della scarpa, dove si incurvava leggermente verso l’alto, una superficie dalla struttura simile al polistirene, vari singoli moduli affiancati di colore bianco tinta unita, un motivo che si estendeva uniformemente su tutta la vista laterale della suola e una suola poggiante su una sottosuola.

66      Tuttavia, le differenze individuate al precedente punto 63 sono più significative delle caratteristiche comuni individuate dalla ricorrente e sono sufficienti a creare impressioni generali diverse tra i disegni o modelli controversi. Tale conclusione si basa, in particolare, sul fatto che, a differenza di quelle della ricorrente, le valutazioni della commissione di ricorso non si basano unicamente sul confronto delle suole e che le tomaie dei disegni o modelli controversi presentano differenze importanti tali da produrre impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato.

67      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto della disposizione dei lacci nell’impressione generale prodotta dai disegni o modelli controversi, si deve rilevare che un argomento del genere, foss’anche accertato, non è idoneo a mettere in discussione le conclusioni che precedono, dal momento che la diversa disposizione dei lacci, tra detti disegni o modelli, incide solo lievemente sull’impressione generale che ne deriva.

–       Sul confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5

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68      La commissione di ricorso ha rilevato, al punto 39 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato si distingueva dai disegni o modelli anteriori controversi, in particolare, per una decorazione in un tono di colore che va dal più scuro, in corrispondenza della punta, al più chiaro, in corrispondenza del tallone, con vari elementi oblunghi sui lati, un anello posteriore, un anello per fermare i lacci sulla linguetta e lacci piatti con allacciatura incrociata. In più, il disegno o modello contestato presenterebbe un giro caviglia rialzato e la parte in corrispondenza delle dita dei piedi sarebbe più larga e più spessa rispetto ai disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5.

69      La commissione di ricorso ha altresì rilevato, allo stesso punto, che, a differenza del disegno o modello contestato, i disegni o modelli anteriori presentavano due strisce distinte in corrispondenza del contrafforte del tallone e delle dita del piede e che i lacci presentavano un’allacciatura diritta.

70      Per quanto riguarda più specificamente la suola, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 40 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato presentava una suola con due strati distinti e una marcata sporgenza in corrispondenza del tallone e che essa si inseriva armoniosamente con la tomaia. Invece, le suole dei disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5 sarebbero composte da un solo strato e la loro sporgenza, in corrispondenza del tallone, sarebbe minore rispetto al disegno o modello contestato. In più, la suola esterna del disegno o modello contestato coprirebbe tutta la base della suola e avrebbe un battistrada appuntito, mentre la suola esterna del disegno o modello anteriore D 4 ne coprirebbe solo una parte e la suola esterna del disegno o modello anteriore D 3 avrebbe meno battistrada. Il disegno o modello anteriore D 5, dal canto suo, non avrebbe suola esterna con battistrada.

71      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 41 della decisione impugnata, che l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato nell’utilizzatore informato fosse diversa da quella suscitata dai disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5.

72      Le conclusioni della commissione di ricorso sopra esposte vanno approvate.

73      È vero che i disegni o modelli controversi possono condividere talune caratteristiche visive. Tuttavia, il disegno o modello contestato si distingue principalmente dai disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5 per la decorazione della tomaia, pe il collo ribassato tagliato, per la suola spessa in corrispondenza del tallone e sempre più assottigliata andando verso la punta e, infine, per un’intersuola composta da due strati con una linea in rilievo tra i due. Ebbene, tali principali differenze sono sufficienti a conferire un’impressione generale distinta ai disegni o modelli controversi che non sfuggirà ad un utilizzatore informato che dia prova di un livello elevato di attenzione.

74      Gli argomenti della ricorrente non mettono in discussione quanto precede.

75      Infatti, le caratteristiche comuni dei disegni o modelli controversi evidenziate dalla ricorrente, quali riportate mutatis mutandis al precedente punto 65, non consentono di riequilibrare l’impressione generale diversa suscitata da detti disegni o modelli. Tale conclusione si basa, tra l’altro, sul fatto che le valutazioni della commissione di ricorso non si fondano unicamente sul confronto delle suole e che le tomaie dei disegni o modelli controversi presentano differenze significative tali da produrre impressioni generali diverse nell’utilizzatore informato.

76      Inoltre, come già osservato al precedente punto 67, il fatto di prendere in considerazione la disposizione dei lacci in detti disegni o modelli non può mettere in discussione quanto affermato circa l’impressione generale diversa suscitata dal disegno o modello contestato rispetto ai disegni o modelli anteriori da D 3 a D 5.

–       Sul confronto tra il disegno o modello contestato e i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7

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77      Al punto 42 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha rilevato che i disegni o modelli controversi presentavano differenze per quanto riguarda la tomaia. In particolare, essa ha rilevato che il disegno o modello anteriore D 6 presentava una fascia dall’ampia base orizzontale che diveniva una linea più sottile sul lato e che il disegno o modello anteriore D 7 presentava un triangolo in contrasto sul lato formato dalla parte anteriore della tomaia e circondato da una serie di linee parallele. Invece, il disegno o modello contestato presenterebbe un tono di colore che va dal più scuro, in corrispondenza della punta, al più chiaro, in corrispondenza del tallone, con vari elementi di forma oblunga sui lati e un elemento denominativo presente sulla linguetta.

78      Per quanto riguarda la configurazione della tomaia, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 43 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato presentava cinque coppie di occhielli, lacci piatti incrociati e un anello per fermare i lacci sulla linguetta della scarpa. Per contro, ha rilevato che i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7 presentavano solo tre coppie di occhielli e anelli per l’allacciatura diversi, in quanto era presente una striscia spessa sulla parte anteriore della linguetta nel disegno o modello anteriore D 6 e non vi era alcun anello nel disegno o modello anteriore D 7, e presentavano anche un anello sulla sommità della linguetta. In aggiunta, la tomaia del disegno o modello contestato sarebbe più spessa e incurvata rispetto alla tomaia più sottile e più appuntita dei disegni o modelli anteriori D 6 e D 7.

79      Infine, per quanto riguarda la parte inferiore della suola, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 44 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato presentava un motivo particolare fatto di macchie rettangolari in contrasto, mentre i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7 presentavano, rispettivamente, una serie di strisce e di linee e un motivo a macchie sparse triangolari in contrasto. La commissione di ricorso ha quindi ritenuto che, per effetto di tali motivi, il disegno o modello contestato presentava battistrada sporgenti a livello della suola esterna, mentre il disegno o modello anteriore D 7 sembrava avere battistrada più piccoli e più lisci e il disegno o modello anteriore D 6 non presentava alcun battistrada.

80      La commissione di ricorso è quindi giunta alla conclusione, al punto 45 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato suscitava un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato.

81      Le conclusioni della commissione di ricorso sopra esposte vanno approvate.

82      È vero che i disegni o modelli controversi possono condividere talune caratteristiche visive, in particolare per quanto riguarda la consistenza della suola del disegno o modello anteriore D 6. Tuttavia, il disegno o modello contestato si distingue principalmente dal disegno o modello anteriore D 6 per la presenza di una sottosuola, per la decorazione della tomaia, per il collo ribassato tagliato, per l’assenza di linguetta sporgente e, infine, per l’intersuola, che sporge in corrispondenza del tallone e composta da due strati con una linea in rilievo tra i due. Per quanto riguarda il disegno o modello anteriore D 7, il disegno o modello contestato si distingue principalmente per la decorazione della tomaia, per la linguetta bassa, per la presenza di occhielli e, infine, per il collo tagliato meno profondamente. Ebbene, tali principali differenze sono sufficienti a conferire ai disegni o modelli controversi un’impressione generale distinta che non sfuggirà ad un utilizzatore informato che dia prova di un livello elevato di attenzione.

83      Gli argomenti della ricorrente non consentono di mettere in discussione quanto precede.

84      Infatti, le caratteristiche comuni dei disegni o modelli controversi evidenziate dalla ricorrente, quali riportate mutatis mutandis al precedente punto 65, non consentono di riequilibrare l’impressione generale diversa suscitata da detti disegni o modelli. A tal riguardo, la ricorrente ha altresì sostenuto che la sottosuola del disegno o modello contestato presentava le stesse caratteristiche della sottosuola del disegno o modello anteriore D 7, in quanto entrambe presentavano piccoli motivi bianchi sulla parte anteriore e sulla parte posteriore della suola. Tuttavia, se è corretto che può risultare un’impressione di déjà-vu dal confronto tra la parte inferiore della scarpa, va rilevato che tale impressione è compensata dalle differenze esistenti tra i disegni o modelli controversi, quali menzionate al precedente punto 82.

85      Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre rilevare che la commissione di ricorso non ha commesso errori di valutazione prendendo in considerazione la «fascia dall’ampia base orizzontale che diven[iva] una linea più sottile» e corrispondente a un marchio dell’Unione europea, dal momento che tale segno figurativo contribuisce notevolmente, in particolare in considerazione delle sue dimensioni, all’aspetto del disegno o modello anteriore D 6 e, più in particolare, alla sua decorazione (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2021, Étichette, T‑443/20, EU:T:2021:767, punto 80).

86      La ricorrente ha altresì contestato il fatto che la commissione di ricorso avesse ritenuto che i disegni o modelli anteriori D 6 e D 7 non presentassero anelli per fermare i lacci sulla linguetta. Ebbene, per quanto riguarda il disegno o modello anteriore D 6, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 43 della decisione impugnata, che, per quanto riguarda l’anello di allacciatura, il disegno o modello presentava effettivamente una striscia spessa sulla parte anteriore della linguetta. Per quanto riguarda il disegno o modello anteriore D 7, la commissione di ricorso ha precisato che non sembrava avere anelli. Ebbene, anche se si deve osservare, al pari della ricorrente, che un anello del genere è effettivamente presente nel disegno o modello anteriore D 7, esso differisce ampiamente da quello presente nel disegno o modello contestato. Il fatto che non sia stato preso in considerazione non è quindi idoneo a mettere in discussione la constatazione di un’impressione generale diversa suscitata dal disegno o modello contestato agli occhi dell’utilizzatore informato.

87      Infine, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nel rilevare, al punto 43 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato presentava una tomaia più spessa e più incurvata rispetto alla tomaia dei disegni o modelli anteriori D 6 e D 7. Infatti, la loro tomaia sembra più allungata e appiattita di quella del disegno o modello contestato. In aggiunta, caratteristiche del genere si evincono a sufficienza dai disegni o modelli controversi e contribuiscono alla loro diversa impressione generale.

88      La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto che il disegno o modello contestato producesse un’impressione generale diversa da quella prodotta dai disegni o modelli anteriori da D 1 a D 7.

89      Da quanto precede risulta che nessuno dei disegni o modelli anteriori invocati dalla ricorrente produce la stessa impressione generale di quella prodotta dal disegno o modello contestato e che la decisione impugnata non è viziata da alcun motivo di annullamento o di riforma.

90      Occorre quindi respingere il motivo unico dedotto dalla ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

92      Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Puma SE è condannata alle spese.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

Steinfatt

 

      Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 maggio 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.