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Impugnazione proposta il 3 dicembre 2020 da Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, cause riunite T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, Regno di Spagna e a. / Commissione

(Causa C-658/20 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Lico Leasing, S.A.U. e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (rappresentanti: J.M. Rodríguez Cárcamo e M.A. Sánchez, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Bankia, S.A. e a. e Aluminios Cortizo, S.A.

Conclusioni

La Lico Leasing, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito (in prosieguo: la «LICO») e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (in prosieguo: la «PYMAR») chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale, del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T-515/13 RENV e T-719/13 RENV, EU:T:2020:434);

annullare la decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1; in prosieguo: il «regime controverso») oppure, in subordine, annullare l’ordine di recupero degli aiuti, e

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla LICO e dalla PYMAR in occasione della presente impugnazione e alle spese sostenute dalla LICO e dalla PYMAR nel procedimento di rinvio (T-719/13 RENV), nell’impugnazione (C-128/16 P) e nel procedimento iniziale in primo grado (T-719/13).

Motivi e principali argomenti

PRIMO MOTIVO D’IMPUGNAZIONE: ERRORI SOTANZIALI, DI QUALIFICAZIONE DEI FATTI E DI MOTIVAZIONE NELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 107 TFUE, PARAGRAFO 1

La LICO e la PYMAR deducono che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto, tanto sostanziali quanto di qualificazione dei fatti, nonché di motivazione, nell’interpretazione dell'articolo 107 TFUE, paragrafo 1:

i) errore di diritto nella verifica del sistema di riferimento, dato che la Commissione non avrebbe identificato, né nella decisione, né dinanzi al Tribunale, quale sia il sistema di riferimento del regime controverso, né nel suo complesso, né rispetto a ciascuna delle misure individuali che lo componevano;

ii) errori di diritto nella qualificazione giuridica dell’autorizzazione amministrativa al rimborso anticipato: a) errore nel ritenere che l’esistenza di una procedura di autorizzazione comporti necessariamente la selettività della misura, senza dover effettuare l’analisi in tre fasi richiesta dalla giurisprudenza della Corte, b) errore nella qualificazione dell’autorizzazione al rimborso anticipato quale potere discrezionale che consentirebbe di conseguire obiettivi estranei al sistema fiscale e c) errore nel ritenere che la selettività di una sola delle misure che consentivano di beneficiare del regime controverso nel suo complesso (l’autorizzazione al rimborso anticipato) permetta di considerare che il sistema fosse selettivo nel suo complesso;

iii) difetto di motivazione per quanto riguarda la comparazione delle situazioni di fatto e di diritto tra le imprese interessate dalla misura esaminata.

SECONDO MOTIVO D’IMPUGNAZIONE: SNATURAMENTO ED ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DEI FATTI IN RELAZIONE ALLA LETTERA DELLA COMMISSARIA RESPONSABILE DELLA DG «CONCORRENZA» CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

La LICO e la PYMAR deducono che il Tribunale ha snaturato il contenuto della lettera della Commissaria responsabile della DG «Concorrenza» e ha qualificato erroneamente il suo contenuto ritenendo che la lettera non offrisse garanzie concrete, incondizionate e concordanti, tali da suscitare un legittimo affidamento.

TERZO MOTIVO D’IMPUGNAZIONE: ERRORE DI QUALIFICAZIONE DEI FATTI NELL’APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO

La LICO e la PYMAR deducono che, anche ove il Tribunale non avesse snaturato il contenuto della lettera della Commissaria responsabile della DG «Concorrenza» ai fini dell’applicazione del principio del legittimo affidamento, il Tribunale ha qualificato erroneamente, tanto tale circostanza, quanto la decisione sui gruppi d’interesse economico (GIE) francesi, nell’esame del motivo vertente sulla certezza del diritto, il che avrebbe comportato un’errata interpretazione e applicazione di detto principio.

QUARTO MOTIVO D’IMPUGNAZIONE: ERRORE DI DIRITTO IN RELAZIONE AI PRINCIPI APPLICABILI AL RECUPERO DELL’AIUTO

La LICO e la PYMAR deducono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in relazione ai principi applicabili al recupero dell’aiuto, i) poiché la circostanza che le compagnie di navigazione non fossero considerate beneficiarie dell’aiuto non consentirebbe di affermare che i GIE e gli investitori abbiano usufruito effettivamente dell’integralità dell’aiuto, essendo accertato che ciò non è avvenuto e ii) poiché, se è vero che per determinare l'esistenza dell’aiuto di Stato non si deve aver riguardo alla tecnica utilizzata, bensì agli effetti della misura, allo stesso modo, nell’ambito del recupero occorre tener conto degli effetti e non della tecnica utilizzata, ragione per cui non risulta ragionevole che nel caso francese siano stati dedotti gli importi trasferiti agli utenti e che quegli stessi importi non vengano dedotti nel caso spagnolo, benché gli effetti pratici in entrambi i casi siano identici.

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