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Sentenza del Tribunale 12 maggio 2011 - Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d'agglomération du Douaisis / Commissione

(Cause riunite T-267/08 e T-268/08)1

("Aiuti di Stato - Costruzione di materiale ferroviario - Anticipi rimborsabili - Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero - Adattamento delle conclusioni - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Risorse di stato - Imputabilità allo Stato - Criterio dell'investitore privato - Impresa in difficoltà")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région Nord-Pas-de-Calais (Francia) (rappresentanti: avv.ti M. Cliquennois e F. Cavedon) (causa T-267/08); e Communauté d'agglomération du Douaisis (Francia) (rappresentanti: avv.ti M.Y. Benjamin e D. Rombi) (causa T-279/08)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Inizialmente, domanda di annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2008, C (2008) 1 089 def. Relativa all'aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007)a cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA, e, successivamente, domanda di annullamento della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4112 def., relativo all'aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecizione a favore della Arbel Fauvet Rail

Dispositivo

Non occorre più statuire sulle domande di annullamento della decisione della Commissione 2 aprile 2008, C (2008) 1 089 def., relativa all'aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA.

I ricorsi sono respinti.

La Commissione europea è condannata alle spese, ad eccezione di quelle esposte dalla regione Nord-Pas-de-Calais e dala communauté d'agglomération du Douaisis, successivamente alla comunicazione a queste ultime della decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4112 def., relativa all'aiuto di Stato C 38/2007 (ex NN 45/2007) a cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail, che ha ritirato la decisione C (2008) 1 089 def.

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1 - GU C 247 del 27.9.2008.