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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg - Lussemburgo) – État luxembourgeois, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA / Navitours Sàrl

(Causa C-294/21) 1

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Articolo 9, paragrafo 2, lettera b) – Luogo delle prestazioni di trasporto – Gite turistiche sulla Mosella – Fiume sottoposto al regime di condominio)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: État luxembourgeois, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Resistente: Navitours Sàrl

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991,

devono essere interpretati nel senso che:

devono essere tassate da uno Stato membro le prestazioni di navigazione turistica effettuate, da un prestatore stabilito in tale Stato membro, all’interno di un territorio che, in forza di un trattato internazionale concluso tra quest’ultimo e un altro Stato membro, costituisce un territorio comune sotto sovranità comune di tali due Stati membri e che non è soggetto ad alcuna deroga prevista dal diritto dell’Unione, a condizione che tali prestazioni non siano già state tassate da tale altro Stato membro. La tassazione, da parte di uno degli Stati membri, di tali prestazioni impedisce all’altro Stato membro di tassare a sua volta queste ultime, fatta salva la possibilità per tali due Stati membri di disciplinare in altro modo la tassazione delle prestazioni effettuate all’interno di tale territorio, segnatamente mediante un accordo, purché siano evitate la mancata tassazione di introiti e le doppie imposizioni.

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1 GU C 191 del 10.5.2022