Language of document : ECLI:EU:T:2012:145

Cause riunite T‑458/09 e T‑171/10

Slovak Telekom a.s.

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni — Necessità delle informazioni richieste — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Proporzionalità»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Poteri della Commissione — Potere di richiedere informazioni relative ad un periodo anteriore all’adesione all’Unione dello Stato interessato

(Art. 82 CE; art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, §§ 1 e 3)

2.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Poteri della Commissione — Potere di richiedere informazioni relative ad un periodo anteriore all’adesione all’Unione dello Stato interessato — Informazioni pertinenti

(Art. 82 CE; art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1)

3.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Poteri della Commissione — Potere di richiedere informazioni relative ad un periodo anteriore all’adesione all’Unione dello Stato interessato — Violazione del principio di buona amministrazione — Insussistenza

(Art. 82 CE; art. 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 1)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Indicazione del fondamento giuridico e dello scopo della richiesta — Portata

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18, § 3)

5.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Richiesta di informazioni — Modalità

(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 18)

1.      Nell’ambito di un procedimento per infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, per preservare l’effetto utile dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza ed a comunicarle, all’occorrenza, i relativi documenti che siano in suo possesso, anche se essi possono servire ad accertare, nei suoi confronti o nei confronti di un’altra impresa, l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale.

La nozione di informazioni necessarie deve essere interpretata in funzione delle finalità per le quali sono stati conferiti alla Commissione i poteri di accertamento di cui trattasi. L’esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la presunta infrazione può dirsi soddisfatta, allorché, in questa fase del procedimento, detta richiesta può essere legittimamente considerata come in rapporto con la presunta infrazione, nel senso che la Commissione può ragionevolmente supporre che il documento le sarà utile nell’accertare l’esistenza dell’infrazione contestata. Inoltre, la Commissione può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che le consentano di accertare le presunzioni d’infrazione che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella domanda di informazioni. Del resto, tenuto conto del suo ampio potere di controllo e di accertamento, spetta alla Commissione valutare la necessità delle informazioni che essa richiede alle imprese di cui trattasi. Inoltre, all’impresa oggetto di un provvedimento di indagine incombe un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine.

Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, del suo obiettivo e conformemente ai principi suindicati, i poteri di indagine previsti da tale disposizione sono subordinati unicamente all’esigenza della necessità delle informazioni richieste, valutata dalla Commissione, al fine di accertare le presunzioni d’infrazione che giustificano lo svolgimento dell’indagine e segnatamente di individuare un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 82 CE e dall’articolo 102 TFUE. Pertanto, qualsiasi interpretazione del citato articolo 18, paragrafo 1, che si risolvesse nel vietare alla Commissione, per principio, di chiedere ad un’impresa informazioni relative ad un periodo nel corso del quale le regole di concorrenza dell’Unione non erano ad essa applicabili, mentre tali informazioni sarebbero necessarie per individuare un’eventuale violazione di tali regole a partire dal momento in cui potrebbero applicarsi ad essa, sarebbe tale da privare di effetto utile detta disposizione e confliggere con l’obbligo della Commissione di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie. Conseguentemente non si può ritenere che, per principio, la Commissione non possa basarsi su informazioni riferibili al comportamento di un’impresa anteriore all’adesione dello Stato membro in cui è stabilita per valutare la compatibilità delle pratiche da essa poste in essere, successive a tale adesione, con le regole di concorrenza dell’Unione.

(v. punti 41‑45, 52)

2.      Nell’ambito di un procedimento volto ad accertare una violazione degli articoli 82 CE o 102 TFUE, informazioni e documenti anteriori alla data di adesione all’Unione di uno Stato non possono essere considerati, per principio, irrilevanti ai fini della valutazione da parte della Commissione di un eventuale abuso di posizione dominante da parte di un’impresa stabilita in tale Stato, adducendo che l’accertamento di tali violazioni potrebbe essere fondato soltanto su dati oggettivi e successivi all’infrazione.

In particolare, informazioni e documenti, anche anteriori al periodo dell’infrazione, che siano idonei a dimostrare l’esistenza di una strategia preclusiva di un’impresa possono agevolare la Commissione nella determinazione della gravità dell’eventuale infrazione e, pertanto, possono essere considerati necessari per consentire alla Commissione di assolvere i compiti che le sono affidati dal regolamento n. 1/2003, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento. Pertanto, il fatto che la nozione di abuso di posizione dominante abbia un contenuto oggettivo e non implichi l’intenzione di nuocere non conduce a ritenere che l’intenzione di ricorrere a prassi estranee alla concorrenza basata sui meriti sia in ogni caso priva di rilevanza, potendo comunque essere presa in considerazione per concludere nel senso che l’impresa di cui trattasi ha commesso un abuso di posizione dominante, anche se tale conclusione dovrebbe basarsi, in primo luogo, sull’accertamento oggettivo di una materiale attuazione del comportamento abusivo. La Commissione è quindi legittimata ad esaminare la documentazione interna delle imprese di cui trattasi, in quanto quest’ultima può dimostrare che l’esclusione della concorrenza era voluta o, al contrario, suggerire una spiegazione diversa delle pratiche esaminate.

(v. punti 60‑62)

3.      La Commissione non viola il principio di buona amministrazione, qualora, per dimostrare una violazione dell’articolo 82 CE in seguito all’adesione di uno Stato all’Unione, cerchi di ottenere informazioni relative al comportamento di un’impresa, stabilita in tale Stato, sul mercato in un momento in cui essa non era tenuta a rispettare tale disposizione. Infatti, proprio in ragione dell’obbligo della Commissione di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, incombe ad essa predisporre una decisione con tutta la diligenza richiesta e adottare la sua decisione sulla base di tutti i dati che possano avere un’incidenza sulla stessa. La Commissione dispone, a tal fine, del potere di richiedere alle imprese tutte le informazioni necessarie, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Orbene, informazioni e documenti, anche anteriori all’adesione dello Stato all’Unione ed al periodo dell’infrazione, possono risultare necessari al fine di consentire alla Commissione di assolvere i compiti che le sono affidati da detto regolamento in modo imparziale ed equo.

(v. punti 70‑72)

4.      L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 definisce gli elementi essenziali di motivazione di una decisione di richiesta di informazioni. Tale disposizione prevede in tal senso che la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Tale disposizione precisa del resto che la Commissione indica altresì le sanzioni previste dall’articolo 23, che essa indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 24 e che fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. Al riguardo, benché la Commissione non sia tenuta a comunicare al destinatario di una decisione siffatta tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica delle infrazioni stesse, essa deve chiaramente precisare le presunzioni che intende verificare.

(v. punti 76‑77)

5.      Le richieste di informazioni rivolte dalla Commissione ad un’impresa, nell’ambito di un procedimento in materia di concorrenza, devono rispettare il principio di proporzionalità e l’obbligo imposto ad un’impresa di fornire un’informazione non deve costituire per quest’ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine. Inoltre l’esigenza di una tutela contro interventi arbitrari o sproporzionati da parte delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di qualunque persona, sia essa fisica o giuridica, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione.

A tal proposito, la Commissione può, in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, richiedere informazioni ad un’impresa mediante semplice domanda o con decisione, senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione ad una previa semplice domanda. Pertanto, non si può ritenere che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità per il mero fatto di aver adottato una decisione senza aver previamente rivolto una domanda siffatta ad un’impresa.

(v. punti 81, 90)