Language of document : ECLI:EU:T:2014:897

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 ottobre 2014 (*)

«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Vantaggio – Obbligo di motivazione – Importo dell’aiuto – Aiuto nuovo»

Nella causa T‑177/10,

Alcoa Trasformazioni Srl, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata da M. Siragusa, T. Müller‑Ibold, F. Salerno, G. Scassellati Sforzolini e G. Rizza, avvocati,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci ed É. Gippini Fournier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2010/460/CE della Commissione, del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU 2010, L 227, pag. 62),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva e C. Wetter (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Alcoa Trasformazioni Srl, è una società di diritto italiano, proprietaria di due stabilimenti che producono alluminio primario, situati uno a Portovesme, in Sardegna (Italia), e l’altro a Fusina, in Veneto (Italia). Tali stabilimenti sono stati ceduti alla ricorrente dall’Alumix SpA nell’ambito della privatizzazione di quest’ultima.

2        Con la sua comunicazione a norma dell’articolo [88], paragrafo 2, [CE] agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito all’aiuto di Stato concesso dall’Italia ad Alumix, notificata alla Repubblica italiana e pubblicata il 1° ottobre 1996 (GU C 288, pag. 4; in prosieguo: la «decisione Alumix»), la Commissione delle Comunità europee, dopo aver esaminato varie misure concesse all’Alumix all’atto della sua privatizzazione, tra cui una tariffa elettrica agevolata concessa dall’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL), fornitore storico di elettricità in Italia, agli stabilimenti acquisiti dalla ricorrente, ha considerato, in merito a tale tariffa, applicabile fino al 31 dicembre 2005, che non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. A tale riguardo, la Commissione ha considerato, in particolare, che «praticando per le forniture elettriche per la produzione di alluminio primario [agli stabilimenti acquisiti dalla ricorrente] una tariffa che copr[iva] i [suoi] costi marginali e contribui[va] ai costi fissi l’ENEL [teneva] un comportamento [da operatore che agisce in normali condizioni di mercato], dato che tali tariffe le consent[ivano] di fornire elettricità ai suoi massimi utenti industriali in regioni nelle quali esiste[va] un forte eccesso di capacità in termini di produzione di energia elettrica».

3        L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG»), con la delibera del 29 dicembre 1999, n. 204/99, ha trasferito ai distributori locali di elettricità la gestione della tariffa elettrica. La fornitura di elettricità alla ricorrente è stata quindi fatturata dall’ENEL, suo distributore locale di elettricità, alla tariffa standard e non più alla tariffa prevista dall’articolo 2 del decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 (GURI n. 39, del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto del 1995»), il quale era applicabile, come indicato al punto precedente, fino al 31 dicembre 2005. Per compensare tale differenza tariffaria, l’ENEL concedeva alla ricorrente un rimborso, menzionato nella sua fattura dell’elettricità, finanziato mediante un prelievo parafiscale imposto a tutti i consumatori di elettricità in Italia.

4        Con la delibera del 9 agosto 2004, n. 148/04, l’AEEG ha incaricato l’ente pubblico Cassa Conguaglio per il settore elettrico (in prosieguo: la «Cassa Conguaglio») della gestione della tariffa elettrica al posto dei distributori locali. A tale titolo, la Cassa Conguaglio rimborsava direttamente alla ricorrente la somma corrispondente alla differenza tra l’importo della tariffa ad essa praticata dall’ENEL e quello della tariffa prevista nel decreto del 1995, mediante il medesimo prelievo parafiscale.

5        In seguito, sono stati adottati, dapprima, il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2004 (GURI n. 93, del 21 aprile 2004, pag. 5; in prosieguo: il «decreto del 2004») e, successivamente, il decreto legge del 14 marzo 2005, n. 35 (GURI n. 111, del 14 maggio 2005, pag. 4), convertito, con modifiche, nella legge del 14 maggio 2005, n. 80 (Supplemento ordinario alla GURI n. 91, del 14 maggio 2005; in prosieguo: la «legge del 2005»). L’articolo 1 del decreto del 2004 mirava ad estendere il beneficio delle tariffe elettriche agevolate a favore, in particolare, della Portovesme Srl e dell’Eurallumina SpA. Sebbene potesse essere inteso come destinato altresì a prorogare, fino al giugno 2007, la tariffa agevolata di cui beneficiava la ricorrente, esso non è stato, nei fatti, applicato a quest’ultima, che è rimasta disciplinata dal decreto del 1995 fino all’entrata in vigore dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005, il quale ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, la tariffa agevolata applicata ai due stabilimenti della ricorrente.

6        Tale tariffa doveva essere oggetto di una revisione annuale da parte dell’AEEG, la quale ha adottato, il 13 ottobre 2005, la delibera n. 217/05, in virtù della quale, a partire dal 1° gennaio 2006, l’aumento della tariffa agevolata sarebbe stato in funzione degli eventuali aumenti di prezzo registrati dalle Borse di Francoforte sul Meno (Germania) e di Amsterdam (Paesi Bassi), con un massimo del 4 % annuo.

7        Né il decreto del 2004 né l’articolo 11, comma 11, della legge del 2005 sono stati notificati alla Commissione.

8        Con decisione notificata alla Repubblica italiana con lettera del 19 luglio 2006, la Commissione ha avviato il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2, CE, in relazione all’aiuto di Stato C 36/06 (ex NN 38/06) – Regime tariffario speciale per l’energia elettrica consumata da imprese ad alta intensità energetica in Italia (sintesi in GU C 214, pag. 5; in prosieguo: la «decisione del 19 luglio 2006»).

9        Il 29 novembre 2006 la ricorrente ha adito il Tribunale con un ricorso volto, in via principale, all’annullamento di tale decisione nella parte in cui riguardava la tariffa di fornitura di elettricità concessa ai suoi due stabilimenti per l’alluminio primario o, in subordine, al suo annullamento nella parte in cui la Commissione qualificava tale tariffa come un aiuto nuovo illegittimo.

10      Con sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑332/06, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto tale ricorso. Detta sentenza è stata confermata su impugnazione dalla sentenza della Corte del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione (C‑194/09 P, Racc. pag. I‑6311).

11      Il procedimento d’indagine formale si è concluso con l’adozione, il 19 novembre 2009, della decisione 2010/460/CE della Commissione, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06), cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Alcoa Trasformazioni (GU 2010, L 227, pag. 62; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui articolo 1 dichiara incompatibile con il mercato comune l’aiuto di Stato che Repubblica italiana ha illegittimamente concesso alla ricorrente a partire dal 1° gennaio 2006.

12      Nella decisione impugnata la Commissione ha considerato privi di rilievo sia l’analisi sviluppata nella decisione Alumix sia i calcoli forniti dalle autorità italiane e dalla ricorrente per dimostrare che la tariffa agevolata concessa a quest’ultima era ancora conforme ai criteri adottati nella decisione Alumix. Essa ha indicato che l’importo dell’aiuto da recuperare corrispondeva alla somma di tutte le componenti compensative versate dalla Cassa Conguaglio alla ricorrente.

13      Per lo stabilimento del Veneto la Commissione ha indicato, all’articolo 2 della decisione impugnata, che il periodo soggetto a recupero era compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 19 novembre 2009, data di adozione della decisione impugnata. Per lo stabilimento della Sardegna la Commissione ha imposto solo un recupero parziale, dovendo questo essere effettuato per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007.

14      Dall’allegato 1 A del ricorso risulta che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 12 febbraio 2010.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 maggio 2010, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata per la parte riguardante l’aiuto C 36/B/2006 (ex NN 38/2006), domanda nell’ambito della quale essa concludeva altresì per la condanna della Commissione alle spese.

17      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2010, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

18      Con ordinanza del presidente del Tribunale del 9 luglio 2010, Alcoa Trasformazioni/Commissione (T‑177/10 R, non pubblicata nella Raccolta), la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta e le spese sono state riservate.

19      Il 4 agosto 2010 la Commissione ha depositato il controricorso presso la cancelleria del Tribunale.

20      Con ordinanza del 13 settembre 2010, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato l’intervento della Repubblica italiana.

21      Il 26 novembre 2010 la Repubblica italiana ha depositato presso la cancelleria del Tribunale la memoria di intervento.

22      La replica, nella sua versione rettificata, è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° dicembre 2010.

23      Il 1° febbraio 2011 la cancelleria del Tribunale ha ricevuto le osservazioni della ricorrente sulla memoria di intervento.

24      La controreplica e le osservazioni della Commissione sulla memoria di intervento sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2011.

25      Con ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione ((C‑446/10 P(R), non pubblicata nella Raccolta)), è stata respinta l’impugnazione proposta contro la citata ordinanza del 9 luglio 2010, Alcoa Trasformazioni/Commissione.

26      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa. In seguito, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore appartenente alla stessa sezione.

27      In seguito al rinnovo parziale del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale la presente causa è stata quindi riattribuita.

28      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

29      La ricorrente e la Commissione hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 12 dicembre 2013. Sebbene non ne avesse avvertito il Tribunale, la Repubblica italiana, debitamente convocata nella sua qualità di interveniente, non si è presentata a detta udienza.

30      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata per quanto concerne l’aiuto C 36/B/06 (ex NN 38/06);

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

32       La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia accogliere il ricorso.

 In diritto

33      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca sei motivi.

34      Tali motivi vertono, in sostanza, il primo, sulla qualifica illegittima di aiuto di Stato in assenza di vantaggio concesso alla ricorrente, il secondo, sull’illegittimità derivante dalla scorretta quantificazione dell’importo dell’aiuto, nel caso in cui il Tribunale ritenesse sussistente la qualifica di aiuto di Stato, il terzo, quand’anche fosse dimostrata detta qualifica, sull’erroneità di quella di aiuto al funzionamento, per quanto riguarda un aiuto regionale compatibile con il mercato comune, e, pur assumendo che si fosse trattato di un aiuto al funzionamento, l’ammissibilità di siffatto aiuto in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), il quarto, sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti regionali compatibili con il mercato comune, il quinto, sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e, il sesto, sulla violazione delle forme sostanziali.

35      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare innanzitutto il sesto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.

 Sul sesto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali

36      Occorre, in primo luogo, pronunciarsi sulla ricevibilità del sesto motivo, contestata dalla Commissione.

37      Secondo la Commissione, detto motivo è talmente poco articolato da non soddisfare i requisiti posti dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, dall’esame del ricorso e della replica risulta che, sebbene le sue argomentazioni siano molto sintetiche, la ricorrente presenta un motivo composto di due parti, chiaramente identificabili, l’una relativa alle conseguenze dell’asserita invalidità della decisione del 19 luglio 2006 sulla legittimità della decisione impugnata (paragrafo 271 del ricorso), l’altra relativa al difetto di motivazione di detta decisione (paragrafo 272 del ricorso nonché paragrafi 73 e 74 della replica). Il presente motivo deve quindi essere dichiarato ricevibile.

38      Di conseguenza, occorre, in secondo luogo, esaminare in successione le due parti del sesto motivo.

 Sulla prima parte del sesto motivo, relativa al vizio procedurale riguardante l’invalidità della decisione del 19 luglio 2006

39      La ricorrente sostiene che «[una] decisione finale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE p[oteva] essere validamente adottata solo se la decisione di avviare l’indagine formale in contraddittorio [era] valida» e che, «nel caso in cui la decisione di avvio fosse annullata, tale annullamento travolgerebbe anche la decisione impugnata, in quanto quest’ultima difetterebbe di un requisito di forma sostanziale».

40      Tuttavia, la ricorrente, invitata a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre, a suo avviso, dalla citata sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, confermata dalla citata sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, che riconosce la piena legittimità della decisione del 19 luglio 2006, ha dichiarato durante l’udienza di rinunciare alla prima parte del suo sesto motivo, circostanza di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

 Sulla seconda parte del sesto motivo, relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione

41      Con la seconda parte del sesto motivo, la ricorrente asserisce una violazione dell’obbligo di motivazione. Essa afferma, a tale riguardo, che «la decisione [impugnata] è affetta da gravi e molteplici carenze motivazionali su questioni essenziali» (paragrafo 272 del ricorso), e rinvia alle «considerazioni svolte in relazione ai primi quattro motivi del presente ricorso» (stesso paragrafo del ricorso).

42      Si deve subito respingere l’eccezione di irricevibilità della Commissione relativa alla seconda parte del presente motivo, vertente sul fatto che gli argomenti della ricorrente riguarderebbero unicamente la rilevanza dei motivi, e non il carattere sufficiente o meno della motivazione. Innanzitutto, la questione dell’obbligo di motivazione è affrontata ai paragrafi da 69 a 74 nonché 78 e 79 del ricorso, riguardanti l’assenza di valutazione economica che consenta di dimostrare l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente.

43      Poi e soprattutto, la replica è più precisa, ed evidenzia, relativamente alla violazione dell’obbligo di motivazione, l’assenza di analisi economica che consenta di dimostrare l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente, di prezzo di mercato, di presa in considerazione dello sviluppo regionale e dei motivi che hanno portato all’esclusione del Virtual Power Plant (in prosieguo: il «programma VPP»). Del resto, tenuto conto del fatto che un motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione è di ordine pubblico (sentenze della Corte del 1° luglio 1986, Usinor/Commissione, 185/85, Racc. pag. 2079, punto 19, e del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 67), esso è ricevibile anche se sollevato per la prima volta nella replica ((sentenza della Corte del 20 febbraio 1997, Commissione/Daffix, C‑166/95 P, Racc. pag. I‑983, punti 21 e 25, e sentenza del Tribunale del 6 luglio 2011, i-content/UAMI (BETWIN), T‑258/09, Racc. pag. II‑3797, punto 47)). Ciò vale a maggior ragione se il motivo, presente nel ricorso, ma non corredato di precisazioni sufficienti, è elaborato in fase di replica.

44      Di conseguenza, occorre, da un lato, leggere il ricorso alla luce della replica e, dell’altro, considerare che la ricorrente non addebita alla Commissione, nell’ambito del sesto motivo, di non aver preso in considerazione i suddetti elementi, ma di non averne fatto menzione nella decisione impugnata. La ricevibilità della seconda parte del sesto motivo è quindi, in quanto tale, dimostrata.

45      Occorre esaminare, innanzitutto, il semplice rinvio a motivi di merito al quale si è proceduto con riferimento ai motivi dal secondo al quarto e, successivamente, i rilievi articolati dalla ricorrente nel ricorso (nell’ambito del primo motivo, al quale il sesto motivo fa riferimento) e completati nella replica.

46      Riguardo al primo aspetto, si ricorderà che, secondo la giurisprudenza, il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 253 CE, allora applicabile, che contempla un difetto o un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 230 CE (sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., punto 67, e sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, T‑158/99, Racc. pag. II‑1, punto 97). Diverso è il caso di rilievi che non riguardano propriamente un difetto o un’insufficienza di motivazione, ma si confondono, in realtà, con la critica della fondatezza della decisione impugnata e quindi della legittimità nel merito di tale atto (sentenze del Tribunale Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, cit., punto 97, e del 14 gennaio 2009, Kronoply/Commissione, T‑162/06, Racc. pag. II‑1, punto 23). Tali rilievi non possono che essere respinti nell’ambito di un siffatto motivo (sentenze del Tribunale Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, cit., punti 97 e 98, nonché del 27 settembre 2012, Italia/Commissione, T‑257/10, punto 53).

47      Riguardo al secondo aspetto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione, autrice dell’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

48      Il requisito della motivazione deve essere valutato in base alle circostanze della fattispecie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto nell’accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE si deve tener conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi. In particolare, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione (sentenza della Corte del 14 febbraio 1990, Delacre e a./Commissione, C‑350/88, Racc. pag. I‑395, punto 16; sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T‑198/01, Racc. pag. II‑2717, punti 59 e 60, e del 28 marzo 2012, Ryanair/Commissione, T‑123/09, punto 178).

49      È alla luce delle considerazioni che precedono che occorre verificare se la Commissione abbia sufficientemente motivato la decisione impugnata riguardo, in primo luogo, all’analisi economica che l’ha indotta a concludere per l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente, in secondo luogo, a quale dovesse essere il prezzo di mercato, in terzo luogo, al fatto che essa aveva esaminato se l’aiuto potesse essere approvato a titolo dello sviluppo regionale e, in quarto luogo, ai motivi che l’avevano portata ad escludere il programma VPP.

50      Pertanto, per quanto riguarda, in primo luogo, l’analisi economica che ha condotto la Commissione a concludere per l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente, dall’esame della decisione impugnata risulta che la Commissione ha innanzitutto ricordato il contesto economico nel quale si inseriva la decisione Alumix (punti da 33 a 38 della decisione impugnata), prima di sottolineare la significativa evoluzione che aveva in seguito caratterizzato il mercato dell’elettricità italiano (punti da 39 a 43 della decisione impugnata), per dedicare infine una rubrica intera (punto 6.2.1 della decisione impugnata, intitolata «Presenza di un vantaggio») all’analisi del mercato nel quale operava la ricorrente (punti da 145 a 158 della decisione impugnata). Ricordando in particolare che la decisione Alumix, adottata in un contesto monopolistico, non poteva essere trasposta ad un mercato dell’elettricità liberalizzato (punto 150 della decisione impugnata), la Commissione ha sottolineato, conformemente alla citata sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione (punto 71), che occorreva prendere in considerazione le «condizioni ricorrenti sul mercato reale» (punto 146 della decisione impugnata). Essa ha altresì spiegato nel dettaglio il particolarismo del mercato sardo (punti 155 e da 226 a 231 della decisione impugnata).

51      Per quanto riguarda, in secondo luogo, il prezzo di mercato, la Commissione ha indicato che il prezzo ottenuto dalla ricorrente era inferiore a quello di cui avrebbe beneficiato alle condizioni di mercato reali a causa dell’intervento dello Stato italiano in quanto, se fosse stata in grado di ottenere tale prezzo direttamente da uno dei fornitori di elettricità delle regioni in questione, detto intervento non sarebbe stato necessario (punto 145 della decisione impugnata). La Commissione ha esposto, ai punti da 146 a 152 della decisione impugnata, i motivi per i quali riteneva di non dover prendere in considerazione il calcolo del prezzo di mercato effettuato dalla ricorrente, precisando, inoltre, ai punti 153 e 154 della decisione impugnata, che tale calcolo era erroneo, poiché corrispondeva ai costi marginali di produzione delle centrali base-load, ossia le più economiche. Orbene, la Commissione ha sottolineato che siffatti costi potevano essere ottenuti sul mercato solo durante le ore di punta, mentre la ricorrente consumava elettricità non soltanto durante tali ore, ma ventiquattro ore al giorno. Essa ha, infine, apportato precisazioni riguardanti il prezzo di mercato in Sardegna (punto 230 della decisione impugnata), indicando che la tariffa di cui beneficiava la ricorrente non soddisfaceva i criteri accolti nella decisione Alumix, quand’anche fossero pertinenti nella fattispecie (punto 155 della decisione impugnata).

52      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’approvazione dell’aiuto a titolo dello sviluppo regionale, dalla lettura dei punti da 60 a 67 della decisione impugnata emerge che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione ha esaminato tale possibilità alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (punto 60 della decisione impugnata), rilevando che il Veneto non rientrava nel novero delle regioni aventi diritto (punto 61 della decisione impugnata), circostanza che escludeva uno degli stabilimenti della ricorrente. Relativamente al secondo stabilimento, ubicato in Sardegna, la Commissione ha rilevato che tale regione era stata tra le aventi diritto fino al 31 dicembre 2006 (punto 62 della decisione impugnata), ma non lo sarebbe stata più in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007‑2013 (GU 2006, C 54, pag. 13), salvo, per la ricorrente, beneficiare del periodo transitorio di due anni previsto «per l’eliminazione lineare dei regimi di aiuti al funzionamento esistenti» (punto 66 della decisione impugnata). Essa ha dunque esaminato se l’aiuto fosse necessario (punto 63 della decisione impugnata) e commisurato agli svantaggi regionali (punto 64 della decisione impugnata), concludendo in senso negativo. Essa ha altresì rilevato che l’aiuto non era decrescente in termini reali (punto 65 della decisione impugnata), ritenendo nel complesso inappropriato «che venissero introdotti nuovi aiuti al funzionamento per pochi mesi» e di prevederne «la graduale eliminazione», soprattutto «in considerazione dei dubbi espressi e della natura distorsiva dell’aiuto» (punto 66 della decisione impugnata). Essa ha infine «espresso dubbi» quanto alla possibilità di autorizzare la tariffa concessa alla ricorrente, «sia a titolo di aiuto regionale o su qualsiasi altro fondamento» (punto 67 della decisione impugnata).

53      Per di più, la decisione impugnata comprende un intero passaggio ((punto 6.5.1, intitolato «Compatibilità con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (Sardegna)») che riassume in una ventina di punti la posizione della Commissione a tale proposito (punti da 220 a 240 della decisione impugnata), in particolare riguardo alla questione del «[c]ontributo allo sviluppo regionale» (punto 6.5.1.2 e punti da 232 a 237 della decisione impugnata).

54      Per quanto riguarda, in quarto luogo, il programma VPP, la decisione impugnata lo menziona altresì a più riprese. La Commissione vi fa riferimento nella cronologia della controversia, indicando di aver previsto «l’eventuale possibilità» di adottare tale programma (punto 18 della decisione impugnata) e di aver avviato uno scambio di corrispondenza con la Repubblica italiana a tal fine (punti da 18 a 20 della decisione impugnata). È fatta altresì menzione di riunioni tenute con tale Stato membro (stessi punti della decisione impugnata). La decisione impugnata comprende in particolare un passaggio dedicato a tale questione [punto 6.5.3, intitolato «La proposta del Virtual Power Plant (Sardegna)»], suddiviso in due rubriche, dedicate alla «[d]escrizione del VPP italiano» (punto 6.5.3.1 della decisione impugnata) e alla «[c]ompatibilità della tariffa sulla base del VPP» (punto 6.5.3.2 della decisione impugnata). Tale passaggio (punti da 246 a 259 della decisione impugnata) presenta in maniera dettagliata il programma VPP e i motivi per i quali la Commissione «è giunta alla conclusione che, in questo caso, il VPP non p[oteva] fornire una base sufficiente per la compatibilità dell’aiuto, né per un periodo transitorio successivo all’attuazione del VPP, né a fortiori per il periodo antecedente all’attuazione del VPP» (punto 253 della decisione impugnata).

55      Di conseguenza, sui quattro punti evidenziati in special modo dalla ricorrente, la decisione impugnata, lungi dall’essere lacunosa, presenta una motivazione circonstanziata e argomentata, che mette in grado sia la ricorrente di conoscere le ragioni del provvedimento adottato sia il giudice dell’Unione europea di esercitare il suo controllo.

56      Ne risulta che la seconda parte del sesto motivo deve essere respinta, circostanza che, tenuto conto della rinuncia riguardante la prima parte dello stesso, comporta il rigetto di tale motivo.

57      È importante ora esaminare il quinto motivo della ricorrente, poiché tale esame porterà il Tribunale a precisare l’esatta portata della decisione Alumix.

 Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

58      La ricorrente sostiene che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento. È importante sottolineare, cosa che, del resto, ammette la ricorrente, che taluni argomenti da essa avanzati nell’ambito di tale motivo «furono già portati all’attenzione di codesto Ill.mo Tribunale nell’ambito del ricorso per l’annullamento della decisione [del 19 luglio 2006]» (paragrafo 225 del ricorso) e che «[esso] non ritenne di accogliere il ricorso» (stesso paragrafo del ricorso). La ricorrente chiede che tali argomenti vengano riesaminati, in particolare a motivo della loro portata più ampia e del fatto che la decisione impugnata non è della stessa natura della decisione del 19 luglio 2006. È quindi tenendo conto della risposta giurisdizionale fornita dal Tribunale e poi dalla Corte, ma non in via esclusiva, che occorre rispondere alle cinque parti del quinto motivo, vertenti, in primo luogo, sul legittimo affidamento che potevano riporre la Repubblica italiana e la ricorrente sul carattere esistente, e non già nuovo, dell’aiuto di cui trattasi, a causa dell’invarianza dei suoi effetti per la ricorrente, costituendo la decisione impugnata, per tale ragione, una violazione dell’articolo 88 CE (essendo l’articolo 108 TFUE, richiamato dalla ricorrente, inapplicabile ratione temporis), in secondo luogo, sul legittimo affidamento suscitato dal fatto che la Commissione, informata, secondo la ricorrente, del cambiamento nel contesto giuridico intervenuto dopo il termine previsto dal decreto del 1995, non aveva reagito all’adozione delle nuove disposizioni di diritto italiano, lasciando supporre alla ricorrente che l’aiuto di cui trattasi dovesse essere considerato come aiuto esistente, in terzo luogo, sul carattere illimitato nel tempo della decisione Alumix, in quarto luogo, sul legittimo affidamento particolare derivante dal fatto che la tariffa risultante dal decreto del 1995 era stata considerata come non costituente un aiuto di Stato e, in quinto luogo, sul rafforzamento del legittimo affidamento della ricorrente per l’atteggiamento della Commissione durante il procedimento d’indagine formale, espresso, in particolare, in una lettera del 19 gennaio 2007.

59      Prima di esaminare il presente motivo nelle sue diverse parti, si deve ricordare cosa si intende per principio della tutela del legittimo affidamento e le condizioni che devono essere rispettate affinché esso possa trovare applicazione.

60      Principio fondamentale del diritto dell’Unione (sentenza della Corte del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, Racc. pag. I‑6983, punto 52), il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere da ogni operatore economico nei confronti del quale un’istituzione ha fatto sorgere fondate aspettative (sentenze della Corte dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Foods Products (Lopic)/CEE, 265/85, Racc. pag. 1155, punto 44, e del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C‑369/09 P, Racc. pag. I‑2011, punto 123; sentenza del Tribunale del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commissione, T‑328/09, punto 18). Tuttavia, qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento venga adottato (sentenza della Corte del 1° febbraio 1978, Lührs, 78/77, Racc. pag. 169, punto 6, e sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 102). Il diritto di avvalersi del legittimo affidamento presuppone il verificarsi di tre condizioni cumulative. In primo luogo, rassicurazioni precise, categoriche e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, devono essere state fornite all’interessato dall’amministrazione dell’Unione. In secondo luogo, tali rassicurazioni devono essere idonee a generare fondate aspettative nell’animo del soggetto cui si rivolgono. In terzo luogo, siffatte rassicurazioni devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

61      Trattandosi più in particolare dell’applicabilità di tale principio in materia di aiuti di Stato, è importante precisare che, tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’obbligo di notifica per consentire l’efficacia del controllo sugli aiuti di Stato da parte della Commissione, il quale riveste carattere imperativo, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità di detto aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 88 CE e un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato messo in atto senza previa notifica alla Commissione, in modo da essere illegittimo in forza dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., punti 20 e 21 nonché la giurisprudenza citata), a meno che non sussistano circostanze eccezionali (sentenza del Tribunale del 30 novembre 2009, Francia e France Télécom/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc. pag. II‑4315, punto 263).

62      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare di seguito le parti terza, seconda, quarta, prima e quinta del presente motivo.

 Sulla terza parte del quinto motivo, relativa al carattere illimitato nel tempo della decisione Alumix

63      Poiché con la decisione Alumix la Commissione si è pronunciata sulla conformità al diritto comunitario dell’aiuto istituito dal decreto del 1995, la cui validità cessava espressamente il 31 dicembre 2005, la sua decisione non poteva avere un’efficacia temporale superiore a quella del provvedimento che ne era oggetto. Come ricordato giustamente dalla Commissione nel controricorso, la citata sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione (punti 105 e 106), prende già atto di un siffatto ragionamento. Quest’ultimo è stato confermato dalla Corte, la quale ha dichiarato che quanto accertato dalla Commissione nella decisione Alumix non poteva indurre la ricorrente a credere legittimamente che le conclusioni tratte in tale decisione si sarebbero estese alla tariffa esaminata nella decisione del 19 luglio 2006 (sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 134) e che quindi il Tribunale aveva giustamente dichiarato che la decisione Alumix non poteva far sorgere nella ricorrente un legittimo affidamento sulla perenne validità delle conclusioni tratte in tale decisione (sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 135).

64      Per tali motivi, si deve quindi respingere la terza parte del quinto motivo.

 Sulla seconda parte del quinto motivo, vertente sul legittimo affidamento suscitato dall’assenza di reazione della Commissione dopo l’adozione delle nuove disposizioni di diritto italiano

65      È opportuno sottolineare che, se, da un lato, la decisione Alumix era valida solo per la durata dell’aiuto istituito dal decreto del 1995, non è, dall’altro, consentito interpretare l’assenza di reazione della Commissione come idonea a far sorgere un legittimo affidamento nella ricorrente.

66      In primo luogo, occorre infatti osservare che il ragionamento della ricorrente si fonda su una premessa erronea, poiché essa afferma che le disposizioni controverse erano conosciute dalla Commissione, mentre è importante qui determinare se esse fossero state notificate a tale istituzione dalla Repubblica italiana. Riguardo al decreto del 2004, dalla decisione impugnata risulta (punti da 1 a 3 di detta decisione) che è stato per iniziativa della Commissione, messa in guardia da vari articoli di stampa, che sono state fornite informazioni da tale Stato membro. Riguardo alla legge del 2005, risulta altresì da elementi del fascicolo, come è stato confermato in udienza, che l’articolo 11, comma 11, di detta legge, al contrario dell’articolo 11, comma 12, della stessa, non è stato oggetto di notifica alla Commissione, cosa peraltro già accertata dalla Corte (sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 16). Si deve quindi applicare la giurisprudenza ricordata nel precedente punto 61, secondo la quale il beneficiario dell’aiuto non può nutrire un legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso quando esso è messo in atto senza previa notifica alla Commissione.

67      È altrettanto inutile sostenere che ci sia stata inerzia da parte della Commissione, poiché le informazioni di cui trattasi le sono state fornite nell’ambito di procedimenti attivati dalla stessa. In tali circostanze non poteva sorgere alcun legittimo affidamento dall’inerzia della Commissione dopo la notifica, non essendo state provate né l’inerzia né la notifica.

68      In secondo luogo e in ogni caso, l’esistenza di rassicurazioni precise, categoriche e concordanti fa incontestabilmente difetto nella fattispecie.

69      Si deve, quindi, respingere anche la seconda parte del quinto motivo.

 Sulla quarta parte del quinto motivo, relativa al legittimo affidamento derivante dal fatto che la tariffa risultante dal decreto del 1995 era stata considerata come non costituente un aiuto di Stato

70      Da quanto indicato nell’ambito dell’esame della terza parte del quinto motivo risulta che, limitato nel tempo, in quanto scadeva il 31 dicembre 2005, il decreto del 1995, che era oggetto della decisione Alumix, poteva non essere ritenuto un aiuto di Stato unicamente per il periodo considerato. Come dichiarato dalla Corte a proposito dell’analisi condotta su tale punto dal Tribunale (sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 135), la ricorrente non poteva nutrire un legittimo affidamento sulla perenne validità delle conclusioni tratte in tale decisione.

71      Si deve, di conseguenza, respingere la quarta parte del quinto motivo.

 Sulla prima parte del quinto motivo, relativa al legittimo affidamento sorto dal carattere esistente dell’aiuto di cui trattasi a motivo dell’invarianza dei suoi effetti nei confronti della ricorrente

72      Dalla giurisprudenza ricordata nei precedenti punti 60 e 61 risulta che un operatore economico può invocare la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento unicamente se è stato ragionevolmente prudente, accorto e diligente. Ciò posto, la ricorrente doveva, da un lato, prestare attenzione al fatto che la tariffa agevolata della quale beneficiava in forza del decreto del 1995, per definizione derogatoria rispetto alla tariffa normale, era prevista per una durata di dieci anni e che essa non era per niente certa del suo rinnovo. Dall’altro lato, essa non poteva ignorare il meccanismo di determinazione della tariffa agevolata di cui godeva inizialmente né, di conseguenza, trascurare il fatto che tale tariffa aveva conosciuto diverse evoluzioni nei confronti delle quali la Commissione non era ancora stata chiamata a prendere posizione. Inoltre, proprio tenuto conto di tali evoluzioni, è erroneo far riferimento all’invarianza degli effetti della tariffa agevolata risultante dal decreto del 1995, avendo questa conosciuto diverse variazioni, in particolare quella relativa all’aggiornamento annuale, soggetto al limite massimo del 4 %, della tariffa, risultante dalla legge del 2005, come interpretata dall’AEEG (v. punto 6 supra nonché punti 49 e 50 della decisione impugnata).

73      Alla luce di tutti questi elementi, la ricorrente, in quanto operatore economico ragionevolmente prudente, accorto e diligente, non poteva fondare un legittimo affidamento sul fatto che la tariffa iniziale si sarebbe perpetuata e sarebbe stata considerata come un aiuto esistente, tanto più che questa si era notevolmente evoluta dopo la decisione Alumix, e ciò anche se essa continuava a beneficiare di una tariffa agevolata.

74      Occorre quindi respingere la prima parte del quinto motivo.

 Sulla quinta parte del quinto motivo, vertente sul rafforzamento del legittimo affidamento della ricorrente per l’atteggiamento della Commissione durante il procedimento d’indagine formale, espresso, in particolare, nella lettera del 19 gennaio 2007

75      Il fatto che la Commissione abbia avviato, con lettera del 19 gennaio 2007, discussioni con la Repubblica italiana (e non già con la ricorrente) in merito al programma VPP (punti da 18 a 20 della decisione impugnata) non solo non poteva che essere ininfluente sulla natura di aiuto esistente che la ricorrente vorrebbe sia riconosciuta ai provvedimenti attuati con le disposizioni di diritto italiano controverse e, pertanto, sul legittimo affidamento che essa riteneva, erroneamente, di poter validamente fondare sulle conclusioni formulate dalla Commissione nella decisione Alumix, ma soprattutto, poiché detta lettera costituiva l’inizio di colloqui circa l’eventualità di adottare misure transitorie, non poteva, per definizione, contenere rassicurazioni precise, categoriche e concordanti.

76      Ne consegue che occorre respingere la quinta parte del quinto motivo e, di conseguenza, quest’ultimo nel suo complesso.

77      Gli ulteriori quattro motivi del ricorso saranno esaminati nell’ordine risultante dalle memorie della ricorrente.

 Sul primo motivo, vertente sulla qualifica illegittima di aiuto di Stato in assenza di vantaggio concesso alla ricorrente

78      Il primo motivo, con il quale la ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 107 TFUE (in realtà dell’articolo 87 CE, applicabile ratione temporis), comporta diverse suddivisioni, la prima dedicata all’intensità del controllo giurisdizionale in materia di aiuti di Stato e all’obbligo di motivazione, incombente, in tale ambito, sulla Commissione. Quanto a tale ultimo punto, è stato dichiarato, nell’ambito dell’esame del sesto motivo, riguardo alla sua seconda parte, che la decisione impugnata era conforme agli obblighi derivanti dell’articolo 253 CE. Per quanto riguarda le considerazioni generali relative alla natura del controllo del giudice dell’Unione in materia di aiuti di Stato, esse non sono corredate di alcun rilievo concreto attinente all’illegittimità della decisione impugnata e devono essere quindi respinte in quanto irrilevanti.

79      Il primo motivo si riassume, in realtà, in tre argomenti: la Commissione avrebbe dovuto considerare che i criteri posti nella decisione Alumix trovavano applicazione, circostanza che l’avrebbe allora indotta alla stessa conclusione che in detta decisione, ossia l’assenza di aiuti di Stato (punti D ed E del primo motivo); ad essa spettava di procedere ad un’analisi economica, per determinare l’eventuale esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente (punto B del primo motivo); ciò avrebbe, in ogni caso, implicato che la Commissione assumesse come parametro un funzionamento normale del mercato (punto C del primo motivo).

80      Occorre esaminare in ordine successivo questi tre punti.

81      Riguardo alla critica del fatto che la Commissione ha dichiarato inapplicabili alla fattispecie i criteri posti nella decisione Alumix, è necessario precisare che si tratta qui non già di una questione di ambito di applicazione temporale di quest’ultima, cosa a cui è stato risposto nell’ambito dell’esame del quinto motivo, ma della questione dei mutamenti economici e giuridici intervenuti da allora e che hanno reso impossibile la reiterazione di una simile decisione. Orbene, come giustamente indicato dalla Commissione, «è difficile immaginare un cambiamento più sostanziale del passaggio da un prezzo praticato direttamente da un fornitore elettrico ad una tariffa sovvenzionata dallo Stato» (paragrafo 54 del controricorso).

82      Mentre nel primo caso la tariffa concessa alla ricorrente poteva equivalere allo sconto accordato da un fornitore, anche in situazione di monopolio (nel caso presente l’ENEL), a uno dei suoi clienti più importanti (v., a tal proposito, i punti 36 e 37 della decisione impugnata), i provvedimenti oggetto della decisione impugnata implicano una riduzione di prezzo fissata dalle autorità italiane, finanziata da un prelievo parafiscale che consentiva un rimborso alla ricorrente della differenza tra la tariffa normalmente fatturata alle imprese e la tariffa agevolata che le era stata riconosciuta. Orbene, giacché dalla natura stessa della tariffa agevolata allora applicata deriva che la ricorrente si faceva rimborsare dalla Cassa Conguaglio tramite risorse pubbliche la differenza tra la tariffa elettrica fatturata agli stabilimenti dall’ENEL e la tariffa prevista dal decreto del 1995, tale mera constatazione è sufficiente a giustificare il fatto che gli stabilimenti della ricorrente non sopportavano la totalità degli oneri che avrebbero dovuto normalmente gravare sui loro bilanci (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 68, e sentenza del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, cit., punto 83).

83      La Commissione ha quindi ritenuto senza incorrere in errori di diritto che i criteri posti nella decisione Alumix non potessero essere applicati alla presente fattispecie.

84      Riguardo al secondo punto, è opportuno sottolineare che, come è stato esposto nell’ambito dell’esame del sesto motivo, relativamente alla sua seconda parte, la Commissione ha fornito numerose indicazioni di ordine economico in relazione, rispettivamente, all’evoluzione del mercato (fine del monopolio) e alle caratteristiche proprie degli stabilimenti delle ricorrenti (analisi del mercato dell’elettricità sardo, ad esempio). Essa ha quindi rispettato l’articolo 87 CE, che richiede che la Commissione dimostri che sia stato conferito un vantaggio economico all’impresa beneficiaria (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 6 marzo 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein‑Westfalen/Commissione, T‑228/99 e T‑233/99, Racc. pag. II‑435, punti 251 e 257, e del 3 marzo 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commissione, T‑163/05, Racc. pag. II‑387, punto 98). Per contro, non era necessario che la Commissione esponesse ulteriori argomenti, poiché l’esistenza di un vantaggio concesso alla ricorrente derivava dalla semplice descrizione del meccanismo posto in essere. Le complesse valutazioni economiche richieste, ad esempio, per l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato non potevano avere alcuna utilità in presenza di un meccanismo compensativo finanziato da una tassa parafiscale, mirante a sollevare una società dal pagamento di una parte dei costi per l’elettricità necessari alla produzione dei beni che essa commercializza nel territorio dell’Unione. La Commissione non era, quindi, affatto tenuta a procedere ad un’analisi economica più dettagliata di quella contenuta nella decisione impugnata.

85      Per quanto riguarda il terzo argomento della ricorrente, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe dovuto ragionare nell’ambito di un mercato normale e non del mercato esistente, sarà sufficiente ricordare che, come risulta da una giurisprudenza costante, un aiuto di Stato deve essere valutato di per sé, e non alla luce degli obiettivi tendenti, ad esempio, a rimediare al carattere imperfettamente concorrenziale di un mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc. pag. I‑3679, punto 67 e la giurisprudenza citata).

86      Si deve quindi respingere il primo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sull’illegittimità derivante dall’assenza di determinazione dell’importo dell’aiuto

87      È opportuno qui ricordare che la Commissione, nella decisione impugnata, da un lato, dichiara l’aiuto di cui trattasi incompatibile con il mercato comune e, dall’altro, ne ordina il recupero parziale. È riguardo a quest’ultimo aspetto che si pone la questione della determinazione dell’importo dell’aiuto.

88      Secondo una giurisprudenza costante, nessuna disposizione di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessive, tale importo (sentenze della Corte del 12 ottobre 2000, Spagna/Commissione, C‑480/98, Racc. pag. I‑8717, punto 25, e del 18 ottobre 2007, Commissione/Francia, C‑441/06, Racc. pag. I‑8887, punto 29; sentenza del Tribunale del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione, T‑177/07, Racc. pag. II‑2341, punto 181).

89      La decisione impugnata soddisfa tali requisiti, poiché, come peraltro indicato nella citata ordinanza del 9 luglio 2010, Alcoa Trasformazioni/Commissione (punto 11), senza precisare l’importo esatto dell’aiuto da restituire, essa indica il metodo secondo il quale tale importo deve essere calcolato. Quest’ultimo corrisponde alla differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo agevolato che coincide con il contributo compensativo riscosso dalla ricorrente nel periodo in questione (punto 285 della decisione impugnata). L’articolo 1 della decisione impugnata si riferisce espressamente a tale punto. L’articolo 2 di detta decisione precisa che tale importo comprende gli interessi e determina le modalità di calcolo di questi ultimi. Infine, dall’esame di tale articolo risulta che la Commissione ha rinunciato, relativamente allo stabilimento ubicato in Sardegna, al recupero dell’aiuto per il periodo compreso tra il 19 gennaio 2007 e il 19 novembre 2009.

90      Si deve quindi respingere il secondo motivo in quanto privo di fondamento.

 Sul terzo motivo, vertente, in via principale, sull’erronea qualifica di aiuto al funzionamento e, in subordine, sull’ammissibilità di un siffatto aiuto in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

91      È importante precisare, sin da ora, il carattere limitato del terzo motivo della ricorrente, poiché esso riguarda unicamente lo stabilimento sito in Sardegna, non essendo il Veneto una regione avente diritto alla concessione di aiuti di Stato a finalità regionale in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE. La Commissione precisa, nella decisione impugnata (punto 240 della citata decisione) e nel controricorso, che la Sardegna ha cessato di essere una regione avente diritto alla fine del 2006. Ne risulta che è solo nei limiti in cui il terzo motivo verte sull’illegittimità dell’aiuto riguardante il periodo anteriore a tale data, per lo stabilimento sardo, che occorre esaminare le due parti.

 In via principale, sull’erronea qualifica dell’aiuto di cui trattasi come aiuto al funzionamento

92      La ricorrente, nell’ambito della sua contestazione dell’analisi della Commissione, secondo la quale l’aiuto di cui trattasi era incompatibile con il mercato comune, sostiene che non si trattava di un aiuto al funzionamento, escluso, in linea di principio, in quanto tale dall’ambito di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (punti da 4.15 a 4.17 di tali orientamenti). Essa fa valere, in particolare, il carattere temporaneo del provvedimento in questione e la finalità essenzialmente regionale dello stesso. Tuttavia, tale argomentazione non può convincere. Da un lato, infatti, la ricorrente ha beneficiato di una tariffa agevolata per quindici anni (dall’entrata in vigore del decreto del 1995 fino alla notifica della decisione impugnata, e in particolare del suo articolo 4, in forza del quale la Repubblica italiana doveva annullare tutti i pagamenti futuri dell’aiuto di cui trattasi). Dall’altro lato, la tariffa agevolata riguardava non già solo la Sardegna, bensì anche il Veneto. In ogni caso, come emerge da una giurisprudenza costante, sono aiuti al funzionamento gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività (sentenze della Corte del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, Racc. pag. I‑6857, punto 30, e del 21 luglio 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, C‑459/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 34; sentenza Kronoply/Commissione, cit., punto 75). Pertanto, l’aiuto di cui trattasi, che consentiva alla ricorrente di ridurre i costi legati al suo consumo di elettricità, il quale rientra per definizione nell’ambito della gestione corrente, era senz’altro un aiuto al funzionamento. Ciò valeva tanto più posto che, essendo il processo di produzione dell’alluminio particolarmente energivoro (punto 74 della decisione impugnata), l’acquisto di elettricità rivestiva per il funzionamento della ricorrente un’importanza essenziale.

93      La prima parte del terzo motivo deve quindi essere respinta.

 In subordine, sull’ammissibilità dell’aiuto di cui trattasi in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

94      Anche trattandosi di aiuti al funzionamento, sarebbe stato possibile, a titolo eccezionale, autorizzare gli aiuti destinati alle regioni aventi diritto in base all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, a condizione che essi fossero giustificati dal loro contributo allo sviluppo regionale e dalla loro natura e che il loro livello fosse commisurato agli svantaggi che intendevano compensare. Tali aiuti dovevano essere limitati nel tempo e decrescenti. La ricorrente ritiene, in subordine, che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere, riguardo al suo stabilimento sardo, l’ammissibilità dell’aiuto a tale titolo. Tale argomento non può essere accolto.

95      Innanzitutto, e tale punto sarebbe stato di per sé sufficiente alla Commissione per rifiutare di considerare l’aiuto come ammissibile alla luce degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, l’aiuto di cui trattasi non aveva carattere decrescente (punti 65 e 239 della decisione impugnata), nonostante il fatto che il rialzo della tariffa fosse soggetto al limite massimo del 4 %. Si deve infatti sottolineare che l’aumento soggetto al limite massimo dell’importo nominale della tariffa agevolata non comporta, ipso facto, la diminuzione dell’importo compensativo offerto al beneficiario di tale tariffa, poiché il costo effettivo dell’elettricità per l’operatore può restare superiore a quello che esso fattura a detto beneficiario in virtù della tariffa agevolata, pur maggiorata del 4 %. Di conseguenza, come indicato a giusto titolo dalla Commissione, senza essere contraddetta, la tariffa agevolata era decrescente solo in caso di diminuzione in termini netti dei prezzi medi nell’ambito dell’Unione, e progressiva in tutti gli altri casi.

96      La Commissione ha poi indicato, in maniera totalmente convincente, per quali motivi l’aiuto di cui trattasi non contribuisse in modo duraturo allo sviluppo regionale. Così, ai punti 235 e 236 della decisione impugnata, essa ha ricordato che la ricorrente stessa aveva riconosciuto l’assenza di redditività del sito sardo senza il beneficio della tariffa agevolata e aveva dimostrato che, anche tenendo conto dell’impatto futuro sul prezzo di mercato della realizzazione di nuove infrastrutture (un gasdotto e un cavo sottomarino), il prezzo ottenuto sarebbe comparabile a quello praticato nel resto d’Italia, ma non potrebbe in alcun modo raggiungere il prezzo di EUR 30 per megawatt/ora, «necessario per rendere redditizio uno smelter» (punto 235 della decisione impugnata). Così, lo stabilimento della ricorrente, lungi dal divenire, grazie all’aiuto di cui trattasi, il motore di uno sviluppo futuro dell’isola, dipendeva esso stesso totalmente dalla tariffa agevolata.

97      Infine, poiché gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale richiedono che l’aiuto, per essere ammissibile, sia commisurato agli svantaggi che intende compensare, la Commissione ha esaminato se la tariffa agevolata corrispondesse al divario osservabile per altri clienti tra la Sardegna e la penisola italiana. Orbene, essa ha rilevato che il rimborso offerto alla ricorrente era molto più elevato di qualsiasi divario altrimenti osservato (punto 238 della decisione impugnata). Alla luce di ciò, la ricorrente non può validamente sostenere che l’aiuto di cui trattasi fosse proporzionato e, di conseguenza, ammissibile.

98      Non essendo tali criteri soddisfatti, è a giusto titolo che la Commissione ha considerato che ciò ostasse all’ammissibilità della tariffa agevolata in Sardegna in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

99      Ne deriva che anche la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta e, di conseguenza, il terzo motivo nella sua integralità.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE riguardo al programma VPP

100    La ricorrente considera che, con la lettera del 19 gennaio 2007 e, più in generale, con il suo atteggiamento riguardo alla valutazione del programma VPP, la Commissione ha violato, in maniera grave e manifesta, il principio di buon andamento dell’amministrazione e l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (in realtà, tenuto conto della data di adozione della decisione impugnata, l’articolo 87, paragrafo 3, CE).

101    È opportuno, innanzitutto, ricordare che, tra le garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi, figura in particolare il principio di buon andamento dell’amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Racc. pag. I‑5469, punto 14, e sentenza del Tribunale del 23 settembre 2009, Estonia/Commissione, T‑263/07, Racc. pag. II‑3463, punto 99).

102    Si deve, inoltre, sottolineare che la Commissione ha riconosciuto, al punto 281 della decisione impugnata, che le prolungate discussioni avviate nel 2007 e vertenti sul programma VPP, benché si spiegassero in larga misura con la tardiva reazione della Repubblica italiana, «[erano] incoerenti con il principio della sana amministrazione e [avevano] influenzato il comportamento del beneficiario durante il prosieguo dell’indagine».

103    Orbene, sebbene il Tribunale non sia per niente vincolato alla valutazione che la Commissione può avere del proprio comportamento e debba esercitare il proprio sindacato sulla legittimità della decisione impugnata, esso è vincolato tuttavia, nell’ambito di tale sindacato, sia dal petitum sia dall’oggetto esatto della decisione impugnata.

104    Pertanto, poiché la violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione sarebbe costituita dalle esitazioni della Commissione e dalla sua mancanza di celerità nell’istruire il programma VPP, in relazione allo stabilimento della ricorrente sito in Sardegna, occorre rilevare che la Commissione ha ritenuto opportuno «non imporre il recupero per l’impianto sardo per il periodo compreso fra la data della lettera, il 19 gennaio 2007, e la data della (…) decisione [impugnata]» (punto 282 della decisione impugnata). L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata riflette tale analisi. Di conseguenza, non potendo compromettere la legittimità della decisione impugnata riguardo alla questione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune ed essendo privo di rilevanza sull’importo dell’aiuto di cui la Commissione ha ordinato il recupero per il periodo successivo al 18 gennaio 2007 in relazione allo stabilimento sardo, il motivo vertente sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione deve essere respinto in quanto parzialmente irrilevante.

105    Tuttavia, dalla lettura di detto motivo emerge che la ricorrente lo inscrive in una prospettiva più ampia, sotto la rubrica intitolata «La condotta del procedimento amministrativo da parte della Commissione», traendo in particolare argomento dai ritardi risultanti, a suo avviso, dalla combinazione dei seguenti elementi:

–        il tenore della decisione Alumix, nella quale la Commissione ha considerato che i provvedimenti attuati dal decreto del 1995 non costituissero un aiuto di Stato;

–        l’inerzia della Commissione dopo essere stata informata delle modifiche dell’aiuto iniziale;

–        il fatto che, riguardo al decreto del 2004, essa ha avviato un’indagine nei confronti dei nuovi beneficiari della tariffa agevolata, ma non nei suoi confronti;

–        l’adozione della decisione del 19 luglio 2006;

–        l’adozione della decisione impugnata, dopo l’abbandono dell’ipotesi rappresentata dal programma VPP.

106    Tali differenti elementi, siano essi considerati separatamente o nel loro complesso, non possono costituire una violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. Infatti, in primo luogo, è stato ricordato che la decisione Alumix non poteva consentire alla ricorrente di ritenere che il suo ambito di applicazione eccedesse i dieci anni previsti dal decreto del 1995 per la concessione della tariffa agevolata di cui essa aveva beneficiato. In secondo luogo, non si può addebitare alla Commissione di non aver rispettato il principio di buon andamento dell’amministrazione se tale istituzione, a causa di un comportamento esclusivamente imputabile a un terzo, non è stata messa in grado di amministrare bene. Orbene, è pacifico che, nella fattispecie, è a causa della mancata notifica del decreto del 2004 e dell’articolo 11, comma 11, della legge del 2005 da parte della Repubblica italiana, comportamento che costituisce un illecito, che la Commissione non ha potuto prendere posizione come avrebbe dovuto se la procedura di notifica degli aiuti di Stato fosse stata rispettata. Inoltre, come indicato nei precedenti punti da 65 a 67, la Commissione non ha dato prova di inerzia dopo l’adozione di nuove disposizioni da parte delle autorità italiane, ma ha chiesto a queste ultime le informazioni che riteneva necessarie. In terzo luogo, la decisione del 19 luglio 2006 è stata dichiarata legittima sia dal Tribunale che dalla Corte, anche nella parte in cui essa comportava la scissione della parte riguardante la ricorrente da quella riguardante i nuovi beneficiari di una tariffa agevolata designati dal decreto del 2004. In quarto luogo, è stato appena ricordato nel precedente punto 104 che, relativamente al ritardo causato dall’avvio di discussioni riguardanti il programma VPP, poi dall’abbandono di tale ipotesi, la Commissione ha creduto di dover essa stessa tenerne conto rinunciando a recuperare l’importo del relativo aiuto, cosa che non può assolutamente costituire un atto di cattiva amministrazione.

107    Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, CE in relazione alla mancata valutazione, da parte della Commissione, degli effetti del programma VPP in Sardegna, occorre ricordare che la Commissione ha giustamente considerato, nella decisione impugnata, che detto programma non offriva un fondamento sufficiente per giustificare la compatibilità dell’aiuto, né per un periodo transitorio successivo all’attuazione del VPP, né a fortiori per il periodo antecedente alla sua attuazione (punto 253 della decisione impugnata). Infatti, poiché la Sardegna aveva cessato di essere una regione avente diritto ai sensi di tale disposizione alla fine del 2006 ed erano state avviate le discussioni tra la Commissione e la Repubblica italiana all’inizio del 2007, l’articolo 87, paragrafo 3, CE non ha potuto essere violato per il fatto che la Commissione ha rinunciato a prendere in considerazione detto programma, tanto più che il principio generale posto dall’articolo 87, paragrafo 1, CE è quello del divieto degli aiuti di Stato e che le deroghe a tale principio devono essere interpretate restrittivamente (sentenze della Corte del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, Racc. pag. I‑3925, punto 20, e del 23 febbraio 2006, Atzeni e a., C‑346/03 e C‑529/03, Racc. pag. I‑1875, punto 79; sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, T‑362/05 e T‑363/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 80).

108    Da tutto quanto precede deriva che il quarto motivo non può che essere respinto.

109    Pertanto, non essendo stato accolto nessuno dei sei motivi, il ricorso dev’essere respinto nella sua integralità.

 Sulle spese

110    Poiché la Commissione ha chiesto la condanna alle spese della ricorrente, che è rimasta soccombente, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quest’ultima va condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento medesimo, la Repubblica italiana, interveniente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Alcoa Trasformazioni Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

3)      La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.