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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 giugno 2022 – DocLX Travel Events GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-414/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof (Austria)

Parti

Ricorrente per cassazione: DocLX Travel Events GmbH

Resistente per cassazione: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 1 debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore – a prescindere dal momento della dichiarazione di risoluzione – spetta in ogni caso la risoluzione senza spese in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sul pacchetto turistico, effettivamente verificatesi all’inizio (previsto) del viaggio.

2.    Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che al viaggiatore spetta il diritto alla risoluzione senza spese, allorché al momento della dichiarazione di risoluzione fosse prevedibile il verificarsi di circostanze inevitabili e straordinarie.

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1     Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).