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Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 - Berning & Söhne/Commissione

(Causa T-445/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Berning & Söhne GmbH & Co. KG (Wuppertal, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Niggemann e K. Gaßner)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 19 settembre 2007 [COMP/E-1/39.168 - articoli di merceria: cerniere C (2007) 4257];

in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata ad una somma simbolica o comunque in modo adeguato;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 19 settembre 2007, C (2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 - articoli di merceria: cerniere. Nella decisione impugnata, alla ricorrente ed ad altre imprese è stata inflitta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE. Secondo la Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato al coordinamento di aumenti di prezzo nonché allo scambio di informazioni riservate sui prezzi e sull'attuazione degli aumenti dei prezzi sui mercati delle "altre cerniere" e macchine da posa.

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

In primo luogo, essa fa valere che la decisione impugnata viola i suoi diritti di difesa, poiché essa non avrebbe avuto modo di prendere posizione in merito ad una serie di incontri avvenuti nell'ambito dei cosiddetti "circolo di Basel" e "circolo del Wipptal" su cui la Commissione fonda la sua accusa riguardante il coordinamento di aumenti di prezzo nonché lo scambio di informazioni riservate sui prezzi e sull'attuazione degli aumenti di prezzo.

In secondo luogo, essa sostiene che la violazione della normativa in materia di intese imputatale è prescritta in quanto essa avrebbe posto fine alla sua partecipazione al "circolo di Basel" e al "circolo del Wipptal" fin dalla primavera 1997.

La ricorrente afferma inoltre che non sussiste alcuna infrazione all'art. 81, n. 1, CE, in quanto la Commissione non avrebbe fornito la prova necessaria della partecipazione della ricorrente ad eventuali intese.

La ricorrente sostiene, infine, che il calcolo dell'ammenda è manifestamente errato. A tal proposito, essa denuncia, in particolare, l'inesattezza degli accertamenti della convenuta in merito alla durata della presunta violazione da parte della ricorrente e alla gravità della violazione stessa nonché il carattere sproporzionato dell'importo dell'ammenda.

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