Language of document : ECLI:EU:T:2001:61

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

20 febbraio 2001 (1)

«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Decisione di richiesta di informazioni - Diritto di rifiutare di fornire una risposta che implica l'ammissione di un'infrazione - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»

Nella causa T-112/98,

Mannesmannröhren-Werke AG, con sede in Mülheim an der Ruhr (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Klusmann e K. Moosecker, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Hilf, professore presso l'Università di Amburgo, con domicilio eletto in Lussenburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 maggio 1998, C (98) 1204, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 17,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, A. Potocki, A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    L'art. 11, intitolato «Richiesta di informazioni», del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), ai nn. 1, 4 e 5 dispone quanto segue:

«1.    Per l'assolvimento dei compiti affidatile dall'articolo 89 e dalle norme emanate in applicazione dell'articolo 87 del Trattato, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i Governi e le autorità competenti degli Stati membri, nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

[...]

4.    L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5.    Se un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa leinformazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite ed indica le sanzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia avverso la decisione».

2.
    L'art. 16 dello stesso regolamento, intitolato «Penalità di mora», così recita:

«1.    La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed associazioni di imprese penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle:

[...]

    c)    a fornire in maniera completa ed esatta un'informazione richiesta mediante decisione presa ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5,

[...]».

3.
    Inoltre l'art. 6, nn. 1 e 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») dispone:

«1.    Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. [...]

2.    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».

Fatti all'origine della controversia

4.
    La Commissione ha avviato un procedimento di indagine nei confronti della ricorrente e di altri produttori di tubi d'acciaio. Nel corso di tale indagine ha eseguito verifiche a più riprese, in particolare presso la ricorrente.

5.
    Il 13 agosto 1997, al termine di tali verifiche, la Commissione ha inviato alla ricorrente una richiesta di informazioni, nella quale erano posti quesiti relativi a presunte infrazioni alle regole di concorrenza alle quali la ricorrente avrebbe preso parte.

6.
    Detta richiesta di informazioni conteneva, in particolari, i quattro quesiti seguenti:

«1.6. Riunioni tra produttori europei e giapponesi

In base alle informazioni in possesso della Commissione, la vostra impresa ha partecipato a riunioni tra produttori europei e produttori giapponesi di tubi senza saldatura. Tali riunioni si sono svolte nell'ambito di quello che nel settore è chiamato l'”Europe-Japan Club”. Vi sono state riunioni a livello dei presidenti (”Presidents Meetings” o ”P-Meetings”), a livello dei dirigenti (”Managers Committee” o ”Managers Meetings” o ”M-Meetings”), a livello di esperti (”Experts Meetings” o ”E-Meetings”) e a livello di gruppi di lavoro (”Working Group”).

Vi invitiamo a comunicarci, per il periodo dal 1984 ad oggi:

-    le date, i luoghi e le imprese partecipanti a ciascuna riunione tra produttori europei e giapponesi di tubi senza saldatura a livello dei presidenti, dei dirigenti, degli esperti e dei gruppi di lavoro;

-    il nome delle persone che hanno rappresentato la vostra impresa alle riunioni menzionate in precedenza e i documenti di viaggio (conteggio delle spese di viaggio, biglietti aerei ecc.) di tali persone;

-    copia di tutti gli inviti, ordini del giorno, processi verbali, note interne, resoconti e di ogni altro documento in possesso della vostra impresa e/o dei suoi dipendenti, relativi alle riunioni menzionate in precedenza;

-    per le riunioni per le quali non foste in grado di reperire i documenti pertinenti, vi preghiamo di descrivere l'oggetto, le decisioni adottate, il tipo di documenti ricevuti prima e dopo la riunione.

1.7. Riunioni ”Special Circle”

In base alle informazioni in possesso della Commissione, la vostra impresa ha partecipato a riunioni tra produttori europei e produttori giapponesi di tubi senza saldatura nell'ambito di quello che nel settore è chiamato ”Special Circle”.

Vi invitiamo a comunicarci, per il periodo dal 1984 ad oggi:

-    le date, i luoghi e le imprese partecipanti a ciascuna riunione tra produttori europei e giapponesi di tubi senza saldatura a livello dei presidenti, dei dirigenti, degli esperti e dei gruppi di lavoro;

-    il nome delle persone che hanno rappresentato la vostra impresa alle riunioni menzionate in precedenza e i documenti di viaggio (conteggio delle spese di viaggio, biglietti aerei ecc.) di tali persone;

-    copia di tutti gli inviti, ordini del giorno, processi verbali, note interne, resoconti e di ogni altro documento in possesso della vostra impresa e/o dei suoi dipendenti, relativi alle riunioni menzionate in precedenza;

-    per le riunioni per le quali non foste in grado di reperire i documenti pertinenti, vi preghiamo di descrivere l'oggetto, le decisioni adottate, il tipo di documenti ricevuti prima e dopo la riunione.

1.8. Accordo 1962

Tra il 1° gennaio 1962 e il luglio 1996 la vostra impresa è stata parte contraente di quattro accordi riguardanti gli OCTG [tubi di sonda in acciaio] e le tubazioni (accordo di quota per gli OCTG, accordo di prezzo per gli OCTG, accordo di prezzo per tubazioni, accordo supplementare). Qual è la relazione tra tali accordi e l'Europe-Japan Club menzionato in precedenza e lo ”Special Circle”?

In quale misura l'esistenza e l'esecuzione di detti accordi hanno influito sulle decisioni adottate in seno all'Europe-Japan Club e/o allo ”Special Circle”?

In quale misura le decisioni adottate in seno all'Europe-Japan Club e/o allo ”Special Circle” hanno influito sull'esecuzione degli accordi menzionati in precedenza?

[...]

2.3. Riunioni tra produttori europei e giapponesi

In base alle informazioni in possesso della Commissione, la vostra impresa ha partecipato a riunioni tra produttori europei e giapponesi di tubi saldati di grande diametro.

Vi invitiamo a comunicarci, per il periodo dal 1984 ad oggi:

-    le date, i luoghi e le imprese partecipanti a ciascuna riunione tra produttori europei e giapponesi di tubi saldati di grande diametro a livello dei presidenti, dei dirigenti, degli esperti e dei gruppi di lavoro;

-    il nome delle persone che hanno rappresentato la vostra impresa alle riunioni menzionate in precedenza e i documenti di viaggio (conteggio delle spese di viaggio, biglietti aerei ecc.) di tali persone;

-    copia di tutti gli inviti, ordini del giorno, processi verbali, note interne, resoconti e di ogni altro documento in possesso della vostra impresa e/o dei suoi dipendenti, relativi alle riunioni menzionate in precedenza;

-    per le riunioni per le quali non foste in grado di reperire i documenti pertinenti, vi preghiamo di descrivere l'oggetto, le decisioni adottate, il tipo di documenti ricevuti prima e dopo la riunione».

7.
    Con lettera 14 ottobre 1997 gli avvocati della ricorrente hanno risposto ad alcuni quesiti della richiesta di informazioni, ma hanno rifiutato di rispondere ai quattro quesiti esposti in precedenza. Con lettera datata 23 ottobre 1997 la ricorrente ha confermato il contenuto della risposta dei suoi legali.

8.
    Nella sua risposta 10 novembre 1997 la Commissione ha respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale essa non sarebbe tenuta a rispondere ai quattro quesiti menzionati. Di conseguenza la Commissione, invocando l'art. 11, n. 4, del regolamento n. 17, ha fissato un termine di dieci giorni a decorrere dalla ricezione della sua lettera, entro il quale dovevano esserle date le risposte a tali quesiti. Ha aggiunto che alla ricorrente, in caso di omessa risposta a detti quesiti entro il termine impartito, poteva essere inflitta una penalità di mora.

9.
    Con lettera dei suoi legali 27 novembre 1997 la ricorrente ha reiterato il rifiuto di fornire le informazioni richieste.

10.
    Il 15 maggio 1998 la Commissione ha adottato una decisione in applicazione dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). L'art. 1° dispone che la ricorrente deve rispondere, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, ai quattro quesiti contestati allegati alla stessa. L'art. 2 della decisione impugnata prevede che, «qualora la ricorrente non fornisca le informazioni richieste alle condizioni fissate dall'art. 1°, le sarà irrogata una penalità di mora pari a 1.000 ecu per ogni giorno di ritardo a partire dalla scadenza del termine previsto dall'art. 1°».

Procedimento

11.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 luglio 1998 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12.
    In forza dell'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della Prima Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti in conformità dell'art. 51 del detto regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

13.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale.

14.
    Le parti hanno presentato le loro difese ed hanno risposto alle domande del Tribunale all'udienza del 23 maggio 2000.

15.
    Con fax registrato presso la cancelleria del Tribunale il 18 dicembre 2000 la ricorrente ha chiesto allo stesso di prendere in considerazione la Carta dei dirittifondamentali dell'Unione europea (GU C 364, pag. 1), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (in prosieguo: la «Carta»), per la valutazione della presente causa, poiché essa costituirebbe un elemento giuridico nuovo sull'applicabilità alla fattispecie dell'art. 6, n. 1, della CEDU. In via subordinata la ricorrente chiede la riapertura della fase orale.

16.
    Invitata a presentare le sue osservazioni su tale richiesta, con lettera 15 gennaio 2001 la Commissione ha respinto l'argomento della ricorrente, sostenendo che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ha alcuna rilevanza per la valutazione della fattispecie.

Conclusioni delle parti

17.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    in via subordinata, annullare l'art. 2 della decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

18.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento dell'art. 2 della decisione impugnata;

-    dichiarare infondato il ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento dell'art. 1° della decisione impugnata;

-    condannare la ricorrente alle spese.

19.
    In udienza la Commissione ha confermato di «non avere né la volontà né il potere di dare esecuzione all'art. 2 della decisione impugnata». In seguito a tale affermazione la ricorrente ha rinunciato alla domanda di annullamento di tale articolo e pertanto ai motivi che ad essa si riferiscono, e di tale rinuncia viene preso atto.

Nel merito

20.
    A sostegno delle sue conclusioni dirette all'annullamento dell'art. 1° della decisione impugnata la ricorrente invoca quattro motivi. Occorre innanzi tutto esaminare insieme i primi tre motivi, tutti fondati su una asserita violazione dei diritti della difesa.

Argomenti delle parti

Sul primo motivo

21.
    Il primo motivo è fondato sulla sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, in prosieguo: la «sentenza Orkem»).

22.
    La ricorrente rileva che, se è vero che un'impresa è tenuta a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie sui fatti di cui può essere a conoscenza e a comunicarle, se del caso, i relativi documenti in suo possesso, anche se questi possono servire ad accertare, contro la stessa o contro un'altra impresa, l'esistenza di un comportamento anticoncorrenziale, tuttavia la Corte avrebbe subordinato tale obbligo e il corrispondente diritto della Commissione alla condizione che non vi sia violazione dei diritti della difesa dell'impresa mediante una richiesta di informazioni (sentenza Orkem, punto 34, e sentenza del Tribunale 8 marzo 1995, causa T-34/93, Société générale/Commissione, Racc. pag. II-545, punti 73 e ss., in prosieguo: la «sentenza Société générale»). Tali principi sarebbero stati estesi alla fase dell'indagine preliminare. La ricorrente aggiunge che, nella sentenza Orkem, la Corte ha considerato che vi è violazione dei diritti della difesa quando la Commissione non si limita a richiedere informazioni sui fatti ma pone anche domande sulla finalità dell'azione intrapresa e sull'oggetto di alcune riunioni. La Corte avrebbe così ritenuto illegittimo un quesito tale da costringere la ricorrente ad ammettere la sua partecipazione a un accordo idoneo a ostacolare o limitare il gioco della concorrenza. Nella fattispecie i quesiti oggetto della decisione impugnata perseguirebbero la stessa finalità illegittima.

23.
    Quanto al quesito 1.6, il suo carattere illegittimo risulterebbe innanzi tutto dalla sua formulazione, nel senso che mostrerebbe che la Commissione disponeva già dei dati di fatto relativi alle riunioni indicate. Tale carattere illegittimo deriverebbe poi dalla domanda, posta alla ricorrente dal quarto trattino del quesito, di descrivere l'oggetto delle riunioni di cui trattasi e le decisioni adottate nel corso delle stesse per l'ipotesi in cui la ricorrente non disponesse dei documenti «pertinenti». Tale esigenza sarebbe necessariamente rapportata all'obiettivo di tali riunioni e al loro contenuto e/o alla finalità eventualmente illegittimi. Se un accordo o una pratica concordata anticoncorrenziali fossero stati discussi o decisi nel corso di tali riunioni, nel rispondere a tale parte del quesito la ricorrente sarebbe stata necessariamente portata ad ammettere direttamente che i partecipanti alle riunioni perseguivano un obiettivo anticoncorrenziale. Gli elementi comunicati in risposta a tale parte del quesito consentirebbero anche alla Commissione di interpretare le risposte alle domande contenute negli altri tre trattini del quesito come una conferma dell'ammissione del comportamento illegittimo. Pertanto anche l'obbligo di rispondere a tali domande condurrebbe, per ognuna di esse, a una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

24.
    Lo stesso vale per quanto riguarda il quesito 1.7, che analogamente richiede indicazioni sull'obiettivo perseguito dai partecipanti alle riunioni dei produttori europei di tubi senza saldatura nell'ambito dello «Special Circle» e informazioni sui temi affrontati e sulle decisioni adottate nel corso di alcune di tali riunioni.

25.
    Riguardo al quesito 1.8, esso non è relativo a fatti, e ciò lo renderebbe illegittimo sotto il profilo dei poteri conferiti dall'art. 11, nn. 1 e 5, del regolamento n. 17. La Commissione infatti potrebbe richiedere informazioni soltanto su situazioni di fatto. Per contro essa non sarebbe legittimata a chiedere pareri o giudizi di valore, né a invitare la ricorrente a esprimere supposizioni o a trarre conclusioni. Nella fattispecie, il quesito sulla «relazione» tra accordi giuridici di cui dispone la Commissione e certe presunte infrazioni riguarderebbe unicamente la valutazione di uno stato di fatto. Inoltre, se le riunioni nell'ambito dell'«Europe-Japan Club» e dello «Special Circle» avevano un oggetto anticoncorrenziale e se esisteva una relazione tra tali riunioni e gli accordi noti alla Commissione, quest'ultima poteva essere informata in proposito solamente dall'ammissione di un atto anticoncorrenziale, alla quale nessuno poteva essere costretto in virtù dei principi derivanti dalla sentenza Orkem.

26.
    Riguardo al quesito 2.3, poiché esso è formulato come i due primi quesiti valgono, mutatis mutandis, gli argomenti dedotti a proposito di questi ultimi.

27.
    La ricorrente fa valere inoltre che, nella sentenza Société générale (punto 75), il Tribunale ha semplicemente constatato che un quesito in principio di fatto non diviene illegittimo per il solo fatto che per darvi risposta sia necessario anche interpretare accordi di cui si presume il carattere anticoncorrenziale. Tuttavia da tale constatazione non si può in nessun caso dedurre che i quesiti che richiedono interpretazioni o valutazioni siano sempre legittimi e che vi sia dunque obbligo di rispondervi. In detta sentenza infatti il Tribunale avrebbe precisamente osservato che, in applicazione dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, le imprese sono tenute unicamente a dare risposte «di ordine strettamente materiale».

28.
    La Commissione rileva che, nel corso della procedimento di indagine preliminare, le imprese sono tenute a comunicarle tutti i fatti di cui hanno conoscenza e sui quali essa le interroga mediante una richiesta di informazioni. Le imprese avrebbero anche l'obbligo di trasmetterle ogni documento relativo a tali fatti. Tale obbligo avrebbe lo scopo di garantire sia l'effetto utile del diritto comunitario sulle intese sia il mantenimento del regime concorrenziale voluto dal Trattato CE, che deve imperativamente essere rispettato dalle imprese. La ricorrente non può opporre con successo a tale obbligo i diritti della difesa. Il regolamento n. 17 riconoscerebbe alle imprese in causa alcune garanzie procedurali nel corso del procedimento di indagine preliminare, ma non le autorizzerebbe a non rispondere a certi quesiti per il motivo che la risposta potrebbe servire ad accertare che esse hanno commesso un'infrazione alle regole di concorrenza e costituire così un'autoincriminazione. Tuttavia la Commissione ammette di non poter obbligare un'impresa a fornire risposte che la indurrebbero ad ammettere l'esistenza dell'infrazione che deve essere provata dall'istituzione.

29.
    Così, secondo la Commissione, ogni impresa è tenuta a comunicarle, in seguito a una richiesta di informazioni, tutti i fatti pertinenti riguardo al diritto delle intese.Sarebbe invece vietato interrogare un'impresa sulle intenzioni, l'obiettivo o la finalità di certe pratiche o misure, poiché domande di tal genere potrebbero costringerla ad ammettere l'infrazione.

30.
    La Commissione fa rilevare che i quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 corrispondono in larga misura a quelli che ha posto nella causa decisa con la sentenza Orkem, e che la Corte non ha giudicato censurabili. Tali quesiti sarebbero diretti a ottenere informazioni sulla tenuta di riunioni e la qualità dei partecipanti nonché la consegna di documenti ad esse relativi. Tutte le informazioni richieste riguarderebbero dunque fatti oggettivi e non implicherebbero l'ammissione di comportamenti illegittimi, e non potrebbero pertanto essere censurate.

31.
    Il quesito 1.8 riguardava quattro accordi conclusi dalla ricorrente nel 1962 e notificati al Bundeskartellamt (ufficio federale di vigilanza sui cartelli e le intese). Secondo la Commissione tale quesito è puramente di fatto e dunque regolare. Lo stesso sarebbe a dirsi nell'ipotesi in cui esso richiedesse anche un'interpretazione di tali accordi (sentenza Société générale, punto 75).

32.
    La Commissione rileva infine che la Corte non ha manifestamente riconosciuto l'esistenza del diritto di non testimoniare contro se stessi (sentenza Orkem, punto 27).

Sul secondo motivo, fondato su una violazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU

33.
    Secondo la ricorrente, nelle sue procedure la Commissione è tenuta a rispettare l'art. 6 della CEDU (sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punti 41, 42 e 53). I diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, in quanto principi generali del diritto comunitario, sarebbero prevalenti rispetto alla semplice disciplina prevista dal regolamento n. 17. Inoltre dal 'considerando‘ n. 11 della decisione impugnata discenderebbe che la Commissione ritiene di essere tenuta a rispettare la CEDU.

34.
    Riguardo alle condizioni di applicazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU, la ricorrente osserva che tale articolo conferisce un diritto, in particolare, a ogni persona la cui causa riguarda un'accusa penale. Con «ogni persona» si deve intendere sia le persone fisiche che quelle giuridiche (parere della commissione europea per i diritti dell'uomo allegato a Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 febbraio 1992, società Stenuit, serie A, n. 232-A). La ricorrente aggiunge che la Corte si era pronunciata in tal senso nella sentenza Orkem riconoscendo espressamente che non solo le persone fisiche, ma anche le imprese nei confronti delle quali viene condotta un'indagine in materia di diritto della concorrenza possono invocare i diritti fondamentali garantiti dall'art. 6, n. 1, della CEDU. La Corte avrebbe anche riconosciuto implicitamente che il motivo secondo il quale la Commissione non ha la qualità di «tribunale» non vale a escludere l'applicazione di tale articolo.

35.
    Un procedimento di indagine diretto a infliggere sanzioni costituirebbe anche un'«accusa penale» ai sensi dell'art. 6 della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 21 febbraio 1984, Öztürk, serie A, n. 73, punto 56). La commissione europea dei diritti dell'uomo, nel parere citato, avrebbe adottato tale analisi riguardo a un procedimento in materia di intese che aveva condotto all'irrogazione di un'ammenda.

36.
    Secondo la ricorrente la protezione conferita dall'art. 6 della CEDU supera nettamente quella dei principi enunciati nella sentenza Orkem. Tale articolo non solo consentirebbe alle persone sottoposte a un procedimento che può condurre all'irrogazione di un'ammenda di rifiutare di rispondere alle domande o di fornire documenti contenenti informazioni sull'obiettivo delle pratiche anticoncorrenziali, ma istituirebbe anche un diritto di non accusare se stessi mediante un'azione.

37.
    La ricorrente rileva così che, nella sentenza 25 febbraio 1993, Funke, (serie A, n. 256-A), la Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte europea») ha ritenuto che ogni misura diretta a costringere persone fisiche o giuridiche sottoposte a un procedimento di indagine a incriminarsi mediante un'azione è contraria all'art. 6, n. 1, della CEDU, indipendentemente da quanto previsto dalla disposizione del diritto nazionale invocata dall'amministrazione che conduce l'indagine.

38.
    In tal senso dovrebbero essere considerate misure illegittime non solo la richiesta di confessioni in quanto tali o di indicazione della finalità anticoncorrenziale di certe riunioni, ma anche l'esercizio di pressioni, con la minaccia di sanzioni, per consentire alla Commissione di ottenere elementi a carico nei confronti della ricorrente. Esigere, sotto minaccia di sanzioni, la ricerca e la produzione di documenti relativi a riunioni alle quali la Commissione sospetta che la ricorrente abbia partecipato, e che essa ritiene avessero un carattere illegittimo idoneo a giustificare sanzioni nell'ambito dell'art. 15 del regolamento n. 17, avrebbe l'effetto di obbligare la ricorrente ad accusare se stessa. I processi verbali, le note e i documenti relativi alle spese di trasferta o agli altri dati relativi alle riunioni che, secondo la Commissione, avrebbero avuto un oggetto contrario all'art. 85 CE (divenuto art. 81 CE), dovrebbero essere considerati esclusi dall'obbligo di ricerca e produzione che incombe alla ricorrente.

39.
    La ricorrente sostiene, sul fondamento dell'art. 6, n. 1, della CEDU, di potersi legittimamente rifiutare di tenere qualsiasi comportamento attivo che la obblighi a testimoniare direttamente contro se stessa in un procedimento di indagine, indipendentemente dalla questione se, riguardo ai principi parzialmente superati riconosciuti nella sentenza Orkem, un comportamento siffatto possa condurla a comunicare elementi a carico o ad ammettere obiettivi illegittimi o intenzioni anticoncorrenziali. Tale motivo avrebbe dunque dovuto impedire anche l'adozione della decisione impugnata.

40.
    Per evidenziare l'applicabilità alla fattispecie della CEDU, la ricorrente aggiunge sette punti.

41.
    Sostiene, in primo luogo, che dalle sentenze della Corte 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow (Racc. pag. I-2629, punto 14) e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe (Racc. pag. I-8417) discende che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti e garantiti dalla CEDU.

42.
    In secondo luogo essa rileva che la Corte europea, nelle citate sentenze Funke e Öztürk, e la commissione europea dei diritti dell'uomo, nel suo parere, hanno riconosciuto il diritto di non autoincriminarsi in un procedimento nazionale o comunitario. La ricorrente aggiunge che la Corte, nella sentenza Baustahlgewebe/Commissione, ha ammesso che l'art. 6 della CEDU è applicabile nell'ambito di procedimenti che possono condurre all'irrogazione di un'ammenda in applicazione del regolamento n. 17.

43.
    Essa osserva, in terzo luogo, che i principi enunciati nella sentenza Orkem non sono stati confermati né nella sentenza della Corte 10 novembre 1993, causa C-60/92, Otto (Racc. pag. I-5683) né nella sentenza Société générale.

44.
    In quarto luogo, la Commissione non potrebbe validamente sostenere che la sua capacità ad esercitare la sua attività e l'attuazione del diritto comunitario delle intese nel suo complesso dipendono in parte dalla questione se essa possa o meno obbligare le imprese interessate ad autoincriminarsi.

45.
    In quinto luogo la ricorrente ricorda che, come affermato dalla Corte nelle sentenze Orkem (punto 30) e Baustahlgewebe/Commissione (punto 21), l'applicazione dei diritti garantiti dalla CEDU non dipende dalla distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche.

46.
    Essa rileva, in sesto luogo, che non vi è, nel diritto europeo, un «ambito molto limitato del diritto penale in senso stretto», quale invocato dalla Commissione, con diritti e obblighi particolari. La valutazione della questione se la nozione di «accusa penale» ai sensi della CEDU comprenda anche le sanzioni amministrative e le ammende dipenderebbe unicamente dalla loro natura di sanzione. Tale nozione sarebbe intesa ed interpretata in modo autonomo dalla Corte europea e dalla commissione europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 27 giugno 1968, Neumeister, serie A, n. 8, punto 18, e sentenza Öztürk, citata, punto 50). L'argomento della Commissione secondo il quale essa non dispone di alcuna competenza in materia penale non sarebbe dunque rilevante per l'interpretazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU. Secondo la ricorrente, da quanto precede discende che il diritto europeo delle intese e la sua applicazione rientrano anche nel diritto «penale» ai sensi della CEDU.

47.
    In ultimo luogo essa osserva che la Commissione deve essere considerata come un «tribunale» ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU.

48.
    Preliminarmente la Commissione fa rilevare che, anche se i diritti garantiti dalla CEDU costituiscono una fonte di ispirazione per i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, per i diritti fondamentali, nei limiti in cui tutti gli Stati membri hanno aderito alla CEDU - di modo che questa rispecchia la norma comune agli Stati membri in tema di diritti fondamentali - la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie non può tuttavia essere valutata direttamente alla luce di tale convenzione. La decisione impugnata non può dunque essere stata adottata in violazione dell'art. 6 della CEDU.

49.
    Inoltre la Commissione riconosce che la Corte europea ha affermato che, a norma dell'art. 6 della CEDU, chiunque sia sottoposto ad indagine ai sensi di detta convenzione ha diritto di tacere o di non essere chiamato a testimoniare contro se stesso. Essa tuttavia invoca cinque argomenti per dimostrare che l'art. 6, n. 1, della CEDU non è applicabile alle circostanze della fattispecie.

50.
    In primo luogo essa sottolinea che, fino a questo momento, la Corte europea non ha mai affermato che il diritto di non testimoniare contro se stessi debba essere riconosciuto in materia di intese in un procedimento nazionale o nel procedimento comunitario.

51.
    Riguardo al procedimento comunitario, la Commissione richiama l'attenzione in particolare sulle sue peculiarità, vale a dire sulle caratteristiche di riguardare esclusivamente le persone giuridiche e di non poter sfociare in nessun caso in un'azione repressiva o in una pronuncia di una sanzione nel senso proprio del termine.

52.
    Essa sostiene in secondo luogo che la Corte europea non ha ancora affermato che il diritto di non testimoniare contro se stessi possa essere riconosciuto alle persone giuridiche.

53.
    Osserva, in terzo luogo, che il diritto dell'interessato di rifiutare di fornire informazioni che potrebbero esporlo al rischio di testimoniare contro se stesso è stato ammesso dalla Corte europea unicamente nel settore molto limitato del diritto penale in senso stretto e tradizionale, vale a dire nell'ambito di procedimenti nei quali possa essere inflitta una pena consistente nella privazione della libertà e i quali, in ragione della natura particolare della sanzione inflitta, possano essere manifestamente qualificati come procedimenti di accusa penale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU.

54.
    In quarto luogo essa sostiene di non essere un «tribunale» e che, pertanto, i principi derivanti dall'art. 6, n. 1, della CEDU non trovano applicazione nella fattispecie (v., in particolare, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causaT-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 56). La mancanza di competenza giurisdizionale della Commissione avrebbe la conseguenza che un procedimento in materia di intese non ha carattere penale. I principi derivanti dall'art. 6 della CEDU non sarebbero dunque applicabili al procedimento di indagine preliminare condotto dalla Commissione.

55.
    In ultimo luogo la Commissione osserva che sarebbe praticamente impossibile applicare il diritto comunitario delle intese senza l'obbligo imposto alle imprese di collaborare attivamente alle indagini sui fatti. Sarebbe quindi necessario che essa possa imporre alle imprese di fornire, in un procedimento di indagine preliminare, informazioni idonee a consentire la loro incriminazione. Tale necessità sarebbe stata riconosciuta dalla Corte e dal Tribunale (sentenza Société générale, punti 71 e ss., e conclusioni dell'avvocato generale Warner relative alla sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & SL/Commissione, Racc. pag. 1575). Secondo la Commissione il procedimento previsto dall'art. 11 del regolamento n. 17 non potrebbe più raggiungere il suo scopo se l'impresa interessata si vedesse riconoscere il diritto di rifiutare di fare dichiarazioni o di produrre documenti nel caso in cui questi possano essere utilizzati per provare l'illegittimità del suo comportamento.

56.
    La Commissione rileva infine che nemmeno gli altri argomenti della ricorrente consentono di concludere che l'art. 1° della decisione impugnata è contrario ai principi derivanti dall'art. 6, n. 1, della CEDU.

Sul terzo motivo, fondato su una violazione degli artt. 6, n. 2, e 10 della CEDU

57.
    La ricorrente fa valere che il diritto di non testimoniare contro se stessi è tutelato dalla presunzione di innocenza prevista dall'art. 6, n. 2, della CEDU, nonché dalla libertà di opinione riconosciuta dall'art. 10 della CEDU (parere della commissione europea dei diritti dell'uomo allegato a Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 2 giugno 1993, K./Austria, seria A n. 255-B). Essa ha dichiarato nel ricorso di limitarsi a tale affermazione poiché la Corte europea ha ritenuto, nella sentenza Funke (punto 45), che la violazione dell'art. 6, n. 1, della CEDU la dispensava dall'esaminare l'asserita violazione di un altro principio di detta convenzione.

58.
    La Commissione ammette che, in ragione della prossimità della presunzione di innocenza e del diritto di non dover testimoniare contro se stessi, tale diritto è fondato, nella giurisprudenza della Corte europea, sulle disposizioni dell'art. 6, n. 1, della CEDU, in combinato disposto con quelle del n. 2 dello stesso articolo. Tuttavia, quanto alla possibilità di rifiutare di fornire informazioni, l'art. 6, n. 2, della CEDU non conferirebbe al diritto di cui trattasi un tenore diverso o più ampio di quello derivante dal n. 1 dello stesso articolo.

Giudizio del Tribunale

59.
    Preliminarmente si deve sottolineare che il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di un accertamento in materia di diritto della concorrenza alla luce delle disposizioni della CEDU, in quanto queste ultime non rientrano in quanto tali nel diritto comunitario (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-1751, punto 311).

60.
    Tuttavia, in base ad una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza (v., in particolare, parere della Corte 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, e sentenza Kremzow, citata, punto 14). A tal fine la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La convenzione riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e Kremzow, punto 14). Inoltre, i sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto art. 6, n. 2, UE), «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».

61.
    Si deve ricordare poi che i poteri attribuiti alla Commissione dal regolamento n. 17 hanno lo scopo di consentirle di svolgere il compito, conferitole dal Trattato, di vigilare sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune.

62.
    Nel corso del procedimento di indagine preliminare, il regolamento n. 17 non riconosce all'impresa nei cui confronti viene svolta un'indagine alcun diritto di sottrarvisi per il motivo che potrebbe risultarne la prova di un'infrazione, da essa compiuta, alle norme sulla concorrenza. Esso le impone, anzi, un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l'oggetto dell'indagine (sentenza Orkem, punto 27, e Société générale, punto 72).

63.
    In assenza di un diritto al silenzio sancito espressamente dal regolamento n. 17, si deve tuttavia accertare se talune limitazioni al potere di investigazione della Commissione nel corso dell'indagine preliminare non scaturiscano dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti della difesa (sentenza Orkem, punto 32).

64.
    A tale proposito è necessario evitare che i diritti della difesa vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedimenti d'indagine preliminare che possono essere determinanti per l'accertamento dell'illegittimità di comportamenti di imprese (sentenze Orkem, punto 33, e Société générale, punto 73).

65.
    Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, per preservare l'effetto utile dell'art. 11, nn. 2 e 5, del regolamento n. 17, la Commissione può obbligare l'impresa afornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest'ultima sia a conoscenza ed a comunicarle, se del caso, i relativi documenti di cui sia in possesso, anche se essi possono servire ad accertare che l'impresa stessa o un'altra impresa hanno tenuto un comportamento anticoncorrenziale (sentenza Orkem, punto 34, sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 27/88, Solvay/Commissione, Racc. pag. 3355, pubblicazione sommaria, e sentenza Société générale, punto 74).

66.
    Il riconoscimento di un diritto al silenzio assoluto, invocato dalla ricorrente, andrebbe infatti oltre quanto necessario per preservare i diritti della difesa delle imprese e costituirebbe un ostacolo ingiustificato allo svolgimento, da parte della Commissione, del compito di vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comune che le è attribuito dall'art. 89 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 85 CE).

67.
    Pertanto un diritto al silenzio può essere riconosciuto a un'impresa destinataria di una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17 soltanto nei limiti in cui essa sarebbe obbligata a fornire risposte attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione che deve essere provata dalla Commissione (sentenza Orkem, punto 35).

68.
    E' nei limiti ora ricordati che occorre valutare gli argomenti della ricorrente.

69.
    Nella fattispecie si deve esaminare innanzi tutto la legittimità dei quesiti 1.6, 1.7 e 2.3, che sono quasi identici, per poi controllare quella del quesito 1.8.

70.
    I quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 contengono unicamente, nei primi tre trattini, richieste di informazioni su fatti e di comunicazione di documenti preesistenti. Quesiti comparabili non sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte nella sentenza Orkem. Pertanto la ricorrente era tenuta a rispondervi.

71.
    Per contro tali tre quesiti, nell'ultimo trattino, non riguardano soltanto informazioni su fatti. In tale trattino la Commissione, negli stessi termini, invita la ricorrente a descrivere, in particolare, l'«oggetto» delle riunioni alle quali essa avrebbe partecipato e le «decisioni adottate» nel corso delle stesse, mentre è chiaro che l'istituzione sospetta che l'oggetto di tali riunioni fosse quello di ottenere accordi sui prezzi di vendita, idonei a ostacolare o limitare il gioco della concorrenza. ne consegue che richieste siffatte sono tali da obbligare la ricorrente ad ammettere la sua partecipazione a un accordo illegittimo contrario alle regole comunitarie della concorrenza.

72.
    Si deve osservare, in proposito, che la Commissione ha espressamente indicato nell'ultimo trattino dei tre quesiti contestati che la ricorrente doveva fornirle le informazioni di cui trattasi soltanto nel caso in cui essa non fosse in grado di trovare i documenti pertinenti richiesti nel trattino precedente. La ricorrente dunque era tenuta a rispondere all'ultimo trattino dei quesiti rivoltile soltantoqualora non avesse potuto produrre i documenti richiesti. Tuttavia, in ragione dell'ordine e del contenuto delle richieste dei primi tre trattini, non si può escludere che la ricorrente avrebbe dovuto rispondere all'ultimo trattino di tali tre quesiti.

73.
    Di conseguenza si deve concludere che i quesiti 1.6, 1.7 e 2.3, nell'ultimo trattino, costituiscono una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

74.
    Riguardo al quesito 1.8, si deve rilevare che la Commissione chiede alla ricorrente di esprimersi, in primo luogo, sulla relazione tra i quattro accordi sugli OCTG e le tubazioni conclusi nel 1962 e notificati al Bundeskartellamt, da un lato, e lo «Europe-Japan Club» e lo «Special Circle» dall'altro e, in secondo luogo, sulle decisioni adottate in seno all'«Europe-Japan Club» e/o allo «Special Circle», vale a dire su decisioni che la Commissione ritiene possano costituire infrazioni alle norme del Trattato. La risposta a tale quesito obbligherebbe la ricorrente ad esprimere una valutazione sulla natura di tali decisioni. Si deve concludere che anche il quesito 1.8, in conformità alla sentenza Orkem, costituisce una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

75.
    Quanto agli argomenti secondo i quali l'art. 6, nn. 1 e 2, della CEDU permette a una persona, destinataria di una richiesta di informazioni, di non rispondere alle domande, anche se solo sui fatti, e di rifiutare di comunicare documenti alla Commissione, si deve ricordare che la ricorrente non può invocare direttamente la CEDU dinanzi al giudice comunitario.

76.
    Quanto all'eventuale incidenza della Carta, invocata dalla ricorrente (v. il precedente punto 15), nella valutazione della presente causa, occorre ricordare che detta Carta è stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000. Pertanto la Carta non può avere alcuna conseguenza sulla valutazione dell'atto impugnato, adottato anteriormente. Non si deve quindi riaprire la fase orale, come richiesto dalla ricorrente.

77.
    Si deve sottolineare tuttavia che il diritto comunitario riconosce il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e quello del diritto a un processo equo (v. sentenze della Corte Baustahlgewebe/Commissione, citata, punto 21, e 28 marzo 2000, causa C-7/98, Krombach, Racc. pag. I-1935, punto 26). In applicazione di tali principi, che offrono, nel settore specifico del diritto della concorrenza di cui si tratta nella presente causa, una protezione equivalente a quella garantita dall'art. 6 della CEDU, secondo una costante giurisprudenza la Corte e il Tribunale hanno riconosciuto ai destinatari delle richieste indirizzate dalla Commissione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, il diritto di limitarsi a rispondere a domande di mero fatto e di comunicare le pezze giustificative e i documenti esistenti previsti, diritto che del resto è riconosciuto fin dalla prima fase di un'indagine avviata dalla Commissione.

78.
    Il fatto di essere obbligati a rispondere ai quesiti di mero fatto posti dalla Commissione e di soddisfare le richieste della stessa di produzione di documenti preesistenti non è idoneo a costituire una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa o del diritto a un processo equo. Infatti nulla impedisce al destinatario di dimostrare, in un momento successivo nell'ambito del procedimento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comunitario, nell'esercizio dei suoi diritti di difesa, che i fatti esposti nelle risposte e o i documenti comunicati hanno un significato diverso da quello considerato dalla Commissione.

79.
    Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui obbliga la ricorrente a rispondere all'ultimo trattino dei quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 e al quesito 1.8, che possono condurla ad ammettere la sua eventuale partecipazione a un accordo idoneo a ostacolare o limitare il gioco della concorrenza.

Sul quarto motivo, fondato su una mancata considerazione dell'applicabilità delle garanzie procedurali del diritto nazionale

Argomenti delle parti

80.
    La ricorrente rileva che il suo diritto di non incriminarsi mediante un'azione deriva non solo dal diritto comunitario ma anche da quello tedesco che, nella fattispecie, non deve essere trascurato. Sostiene che nel diritto tedesco è applicabile il principio secondo il quale nessuna persona fisica o giuridica è tenuta a testimoniare contro se stessa dinanzi all'autorità che conduce l'indagine. In virtù di tale principio essa avrebbe diritto di rifiutare di fornire ogni informazione e non potrebbe essere obbligata a produrre alcun documento che costituisca un elemento a carico contro se stessa. Secondo la ricorrente ogni soggetto incriminato o indagato può, in forza dell'art. 136, n. 1, della Strafprozeßordnung (codice di procedura penale tedesco), tenere un comportamento passivo nei procedimenti di indagine di natura penale o amministrativa, poiché nessuno può essere costretto a contribuire attivamente alla propria sanzione.

81.
    Tale garanzia del diritto nazionale svolge un ruolo nella fattispecie, secondo la ricorrente, nei limiti in cui l'imposizione di un'ammenda nei suoi confronti nel procedimento di indagine di diritto comunitario può dar luogo a procedimenti ai sensi del diritto nazionale. In particolare sarebbe prevedibile l'avvio di altri procedimenti di indagine, poiché l'imposizione di un'ammenda ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17 non escluderebbe che l'impresa sia oggetto di procedimenti nuovi o complementari in diritto nazionale (sentenza della Corte 13 febbraio 1969, causa 14/68, Walt Wilhelm e a./Bundeskartellamt, Racc. pag. 1, 16). In proposito si dovrebbe tener conto del fatto che, in caso di imposizione di un'ammenda, la Commissione chiude il procedimento mediante la redazione di una decisione motivata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che mette in evidenza tutte le circostanze di fatto sulla base delle quali è stata accertatal'infrazione. La ricorrente aggiunge che la pubblicazione di elementi di tal genere può anche condurre l'autorità nazionale competente ad avviare, per gli stessi fatti, altri procedimenti di indagine di natura penale o amministrativa.

82.
    La Commissione osserva che le esigenze del diritto tedesco sono rilevanti, quanto alla legittimità della decisione impugnata, soltanto nei limiti in cui fosse eventualmente possibile desumere dai diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri un principio comune sul rifiuto di testimoniare contro se stessi. Ora, è precisamente questa la tesi che la Corte ha respinto nella sentenza Orkem (punto 29) ricordando che gli ordinamenti giuridici della maggioranza degli Stati membri riconoscono il diritto di non testimoniare contro se stessi solo alla persona fisica imputata in un procedimento penale.

83.
    La Commissione rileva inoltre che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, essa sola è abilitata ad utilizzare le informazioni che riceve nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17 (sentenza della Corte 16 luglio 1992, causa C-67/91, AEB e a., Racc. pag. I-4785, punto 38). Essa ricorda che queste informazioni non possono essere fatte valere dalle autorità degli Stati membri né nell'ambito di un procedimento di istruttoria preliminare né per giustificare una decisione adottata alla stregua delle norme del diritto della concorrenza, sia esso diritto nazionale o diritto comunitario. Tali informazioni devono rimanere nella sfera interna delle suddette autorità e possono essere utilizzate soltanto per valutare l'opportunità di avviare o meno un procedimento nazionale (sentenza AEB e a., punto 42).

Giudizio del Tribunale

84.
    Occorre ricordare che, in tema di diritto della concorrenza, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri non riconoscono in via generale un diritto di non testimoniare contro se stessi. E' pertanto irrilevante per l'esito della presente causa la circostanza che, secondo la ricorrente, un principio di tal genere esista nel diritto tedesco.

85.
    Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale vi sarebbe il pericolo che le informazioni acquisite dalla Commissione e trasmesse alle autorità nazionali siano utilizzate da queste ultime contro di essa, è sufficiente fare rinvio alla sentenza AEB e a., citata (punto 42), nella quale la Corte, dopo aver ricordato che le informazioni ricevute dalla Commissione devono essere trasmesse alle autorità nazionali, ha chiaramente affermato:

«Queste informazioni non possono essere fatte valere dalle autorità degli Stati membri né nell'ambito di un procedimento d'istruttoria preliminare né per giustificare una decisione adottata alla stregua delle norme del diritto della concorrenza, sia esso diritto nazionale o diritto comunitario. Esse devono rimanerenella sfera interna delle suddette autorità e possono essere utilizzate soltanto per valutare l'opportunità di avviare o meno un procedimento nazionale».

86.
    Ne consegue che le autorità tedesche non possono avvalersi delle informazioni acquisite dalla Commissione mediante la richiesta di informazioni fondata sull'art. 11 del regolamento n. 17 per giustificare una decisione adottata nei confronti della ricorrente alla stregua delle norme del diritto della concorrenza.

87.
    Pertanto, se le autorità tedesche ritengono che le informazioni acquisite in tal modo dalla Commissione siano rilevanti per l'avvio di un procedimento sugli stessi fatti, sono tenute a rivolgere una loro propria richiesta di informazioni su tali fatti.

88.
    La circostanza che le informazioni acquisite dalla Commissione possano attirare l'attenzione delle autorità tedesche sulla possibilità di un'infrazione al diritto tedesco e che queste ultime possano utilizzarle per valutare l'opportunità di avviare o meno un procedimento nazionale non muta la conclusione che tale motivo non può essere accolto, come emerge chiaramente dal punto 42 della sentenza AEB e a.

89.
    Conseguentemente il presente motivo deve essere respinto.

90.
    Considerato quanto precede si deve, da un lato, annullare la decisione impugnata per quanto riguarda l'ultimo trattino dei quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 nonché il quesito 1.8 della richiesta di informazioni indirizzata alla ricorrente il 13 agosto 1997 e, dall'altro, respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

91.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, il Tribunale può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, se le parti sono soccombenti rispettivamente su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali.

92.
    Nella fattispecie si deve considerare, in primo luogo, che ciascuna parte è in parte soccombente. Occorre osservare, in secondo luogo, che la Commissione, imponendo alla ricorrente di rispondere alle domande contenute nell'ultimo trattino dei quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 nonché al quesito 1.8, ha violato i diritti della difesa della stessa ignorando la sentenza Orkem, e l'ha costretta a proporre il presente ricorso. Pertanto il Tribunale ritiene che la Commissione debba essere condannata a sopportare i due terzi delle spese della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 15 maggio 1998, C(98) 1204, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 11, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 17, è annullata per quanto riguarda l'ultimo trattino dei quesiti 1.6, 1.7 e 2.3 e il quesito 1.8 della richiesta di informazioni indirizzata alla ricorrente il 13 agosto 1997.

2)    Il ricorso è respinto per il resto.

3)    La convenuta sopporterà le proprie spese e due terzi di quelle della ricorrente, che sopporterà un terzo delle proprie spese.

Vesterdorf
Potocki
Meij

Vilaras

Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 febbraio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.