Language of document : ECLI:EU:T:2002:265

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

25 ottobre 2002 (1)

«Concorrenza - Regolamento (CEE) n. 4064/89 - Decisione che ordina una separazione di imprese - Art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89 - Illegittimità della decisione che constata l'incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune - Conseguente illegittimità della decisione di separazione»

Nella causa T-80/02,

Tetra Laval BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti A. Vandencasteele, D. Waelbroeck, A. Weitbrecht e S. Völcker,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Whelan e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 30 gennaio 2002, adottata in applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la quale ordina una separazione di imprese (caso COMP/M.2146 - Tetra Laval/Sidel),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, J. Pirrung e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1, come rettificato, GU 1990, L 257, pag. 13, e come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310, GU L 180, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»], prevede un sistema di controllo da parte della Commissione delle operazioni di concentrazione che hanno una «dimensione comunitaria» ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento.

2.
    L'art. 2 del regolamento dispone quanto segue:

«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

(...)

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(...)».

3.
    L'art. 4 del regolamento impone che la parte o le parti che acquisiscono il controllo, o il controllo congiunto, di un'altra impresa notifichino l'operazione di concentrazione alla Commissione entro una settimana dalla conclusione di tale operazione.

4.
    Benché l'art. 7, n. 1, del regolamento disponga che un'operazione di concentrazione non può essere realizzata né anteriormente alla relativa notifica né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune, si può proseguire un'offerta pubblica notificata alla Commissione, conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento, «sempreché l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4».

5.
    Quando viene avviata una procedura in seguito a tale notifica, i poteri della Commissione sono disciplinati dall'art. 8 del regolamento. Tale articolo precisa in particolare quanto segue:

«3. Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, la Commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva».

Fatti della controversia

6.
    Il 27 marzo 2001 la Tetra Laval SA, società francese di diritto privato e filiale interamente di proprietà della Tetra Laval BV, società finanziaria appartenente al gruppo Tetra Laval (in prosieguo: la «Tetra» o la «ricorrente»), ha bandito per conto di quest'ultima un'offerta pubblica di acquisto per tutte la azioni in circolazione della Sidel SA, un'impresa quotata in borsa in Francia. La Tetra Laval SA ha acquistato lo stesso giorno circa il 9,75% del capitale della Sidel dall'Azeo (5,56%) e dalla direzione della Sidel (4,19%).

7.
    In seguito a tale offerta, la Tetra acquisiva circa l'81,3% delle azioni in circolazione della Sidel. Dopo la chiusura dell'offerta, la ricorrente acquisiva talune altre azioni tanto che essa detiene, attualmente, circa il 95,20% delle azioni e il 95,93% dei diritti di voto della Sidel.

8.
    Il 18 maggio 2001 la Commissione riceveva notifica delle operazioni in seguito alle quali la Tetra aveva acquisito la sua partecipazione nella Sidel. Conformemente all'art. 7, n. 3, del regolamento, la ricorrente si è impegnata, salvo espressa autorizzazione della Commissione, a non esercitare i diritti di voto connessi a tali azioni.

9.
    E' pacifico fra le parti che le transazioni costituiscono un'acquisizione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), del regolamento, che riveste una dimensione comunitaria ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento.

10.
    Il 30 ottobre 2001 la Commissione adottava una decisione fondata sull'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89 [C (2001) 3345 def. (caso COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel); in prosieguo: la «decisione d'incompatibilità»].

11.
    Ai sensi dell'art. 1 di tale decisione:

«Si dichiara la concentrazione notificata alla Commissione dalla Tetra Laval BV (...) il 18 maggio 2000, che le consentirebbe di acquisire il controllo esclusivo dell'impresa Sidel SA, incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE».

12.
    Il 19 novembre 2001, a seguito della decisione d'incompatibilità, la Commissione notificava alla ricorrente una comunicazione degli addebiti, conformemente all'art. 13, n. 1, del regolamento della Commissione 1° marzo 1998, n. 447, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento n. 4064/89 (GU L 61, pag. 1), indicandovi le misure che le sembravano idonee a ripristinare una concorrenza effettiva.

13.
    Il 3 dicembre 2001 la ricorrente rispondeva alla comunicazione degli addebiti.

14.
    Il 14 dicembre 2001 si svolgeva un'audizione davanti al consigliere uditore conformemente agli artt. 14, 15 e 16 del regolamento n. 447/98.

15.
    Il 30 gennaio 2002 la Commissione ha adottato una decisione che ordina misure idonee a ripristinare una concorrenza effettiva, in applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (caso COMP/M.2416 - Tetra Laval/Sidel) (in prosieguo: la «decisione di separazione»). La decisione di separazione, notificata alla ricorrente il 4 febbraio 2002, ordina la cessione da parte della Tetra delle azioni della Sidel e stabilisce i principi che devono disciplinare tale separazione.

16.
    L'art. 1 della decisione di separazione ordina alla ricorrente «di separarsi dalla Sidel (...) conformemente alle misure prescritte nell'allegato alla presente decisione».

17.
    Il punto 1, n. 5, dell'allegato alla decisione di separazione impone che la Tetra abbandoni completamente la propria partecipazione nella Sidel «in modo tale che (...) né la Tetra né nessuna entità facente direttamente o indirettamente parte del suo gruppo, possieda, direttamente o indirettamente, interessi finanziari nella Sidel». Ai sensi del punto 2, n. 1, di tale allegato, è vietato alla Tetra «di adottare qualsiasi misura diretta ad attuare la concentrazione senza la preventiva autorizzazione della Commissione» durante il periodo transitorio precedente la separazione, mentre il punto 2, n. 2, di tale allegato le proibisce di esercitare i diritti di voto connessi alle azioni o di acquisire azioni senza analoga autorizzazione. Il punto 2, n. 8, di tale allegato impone alla ricorrente l'obbligo, in particolare, d'informare la Commissione tutti i mesi, per iscritto, durante il periodo transitorio, in merito agli sviluppi delle trattative con potenziali acquirenti della Sidel. Il punto 3, n. 1, di tale allegato si riferisce alla nomina di un «fiduciario indipendente», il cui mandato e la cui nomina sono sottoposti all'approvazione preventiva della Commissione, poiché tale fiduciario deve possedere «un certo know-how e sufficienti poteri per supervisionare la procedura di cessione nonché la redditività e il buon funzionamento della Sidel». Infine, il punto 4 del medesimo allegato riguarda il «calendario di separazione», che comprende, ai sensi del n. 1, la fissazione di un termine preciso per la conclusione di tale operazione.

Procedimento

18.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 gennaio 2002, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione d'incompatibilità, iscritto al ruolo con il numero T-5/02. Con atto separato depositato il medesimo giorno, essa ha altresì chiesto l'applicazione del procedimento accelerato ex art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.

19.
    Il 6 febbraio 2002 la Prima Sezione del Tribunale, alla quale era stata assegnata la causa, ha deciso di provvedere secondo il procedimento accelerato nella causa T-5/02.

20.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso contro la decisione di separazione e ha chiesto la riunione del presente ricorso con quello nella causa T-5/02. Essa ha altresì chiesto, con atto separato depositato il medesimo giorno, l'applicazione del procedimento accelerato, su cui la Commissione ha manifestato il suo accordo nelle sue osservazioni del 3 aprile 2002 in merito a tale domanda. Anche tale procedimento è stato assegnato alla Prima Sezione del Tribunale.

21.
    Con ricorso separato parimenti depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2002, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti urgenti, iscritta al ruolo con il numero T-80/02 R, diretta a ottenere la sospensione dell'esecuzione della scadenza fissata, dal punto 4 dell'allegato alla decisione di separazione, per la cessione della partecipazione della Tetra nella Sidel.

22.
    Ai sensi delle misure di organizzazione del procedimento previsto dall'art. 64, n. 3. lett. e), del regolamento di procedura, il 19 marzo 2002 le parti sono state invitate a partecipare a una riunione informale in data 4 aprile 2002 davanti al giudice relatore.

23.
    Il 18 aprile 2002 la Prima Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di procedimento accelerato nella presente causa e ha fissato per lo svolgimento delle udienze delle cause T-5/02 e T-80/02 le date consecutive del 26 e 27 giugno 2002. Conformemente alle dichiarazioni della ricorrente espresse in occasione della riunione informale, la domanda di riunione della causa T-5/02 con la presente è stata considerata revocata.

24.
    Il 30 aprile 2002 la Commissione ha depositato il controricorso.

25.
    Conformemente all'accordo fra le parti in merito al rinvio della scadenza prevista per la cessione delle azioni della Sidel possedute dalla Tetra, concluso in occasione dell'audizione del 24 aprile 2002 nella causa T-80/02 R, la ricorrente ha revocato la domanda di provvedimenti urgenti con lettera 3 maggio 2002. Con ordinanza del presidente del Tribunale 15 maggio 2002 la causa T-80/02 R è stata conseguentemente cancellata dal ruolo e le spese relative sono state riservate.

26.
    Su relazione del giudice relatore, la Prima Sezione del Tribunale ha deciso, nel corso della sua riunione del 10 giugno 2002, di procedere alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a rispondere a una serie di quesiti scritti notificati l'11 giugno 2002.

27.
    Il 19 giugno 2002 le parti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale le note difensive che erano state invitate a produrre in occasione della riunione informale e hanno risposto ai quesiti scritti.

28.
    A causa dell'impedimento di uno dei giudici della Prima Sezione del Tribunale, il presidente del Tribunale ha designato, il 24 giugno 2002, il giudice Pirrung, ai sensi dell'art. 32, n. 3, del regolamento di procedura, per completare il collegio giudicante e ha posticipato le due udienze previste al 3 e al 4 luglio 2002.

29.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese e risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 3 e del 4 luglio 2002.

Conclusioni della parti

30.
    Poiché sono soddisfatte le condizioni richieste, enunciate in occasione della riunione informale, per la modifica delle sue conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione di separazione;

-    condannare la Commissione alle spese.

31.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

32.
    La ricorrente adduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi, in primo luogo, alla violazione dei suoi diritti procedurali, in secondo luogo, alla mancanza di fondamento giuridico della decisione di separazione a seguito dell'illegittimità della decisione d'incompatibilità, in terzo luogo, all'inapplicabilità dell'art. 8, n. 4, del regolamento e, in quarto luogo, alla violazione del principio di proporzionalità. Nelle sue note difensive la ricorrente ha parzialmente rinunciato al quarto motivo.

33.
    Con sentenza odierna, pronunciata nella causa T-5/02, il Tribunale ha annullato la decisione d'incompatibilità. Pertanto occorre esaminare prima di tutto il secondo motivo relativo all'inevitabile connessione tra l'illegittimità della decisione d'incompatibilità e quella della decisione di separazione.

34.
    La ricorrente fa valere che tale connessione fra la decisione di separazione e la decisione d'incompatibilità risulta sia dal tenore della prima, essenzialmente dal relativo punto 10, sia dal fatto che essa costituisce solo una misura d'esecuzione della seconda, mirando al ripristino della concorrenza. Poiché la decisione di separazione dipende dalla decisione d'incompatibilità, l'annullamento di quest'ultima avrebbe l'effetto di privare di qualsiasi fondamento giuridico la decisione di separazione.

35.
    La Commissione ritiene che la decisione di separazione sia fondata sulla decisione d'incompatibilità prima del suo annullamento. Pertanto, l'annullamento della decisione d'incompatibilità, sopravvenuto in seguito, non avrebbe effetto sulla validità della decisione di separazione. Così, anche supponendo che tutti gli altri motivi del presente ricorso siano respinti, l'illegittimità della decisione d'incompatibilità non giustificherebbe l'annullamento della decisione di separazione. Spetterebbe alla Commissione trarre le conseguenze dell'annullamento della decisione d'incompatibilità, in applicazione dell'art. 233 CE, come interpretato dalla Corte (sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punti 30 e 32; in prosieguo: la «sentenza Asteris»).

36.
    Il Tribunale constata, innanzi tutto, che risulta dal contesto del regolamento, e in particolare dal sedicesimo considerando, che l'obiettivo perseguito dall'art. 8, n. 4, è quello di consentire alla Commissione di adottare tutte le decisioni necessarie a ripristinare una concorrenza effettiva. Quando, come nel caso di specie, l'operazione di concentrazione è stata realizzata in applicazione dell'art. 7, n. 3, del regolamento, la separazione delle imprese coinvolte in tale operazione è la logica conseguenza della decisione che dichiara l'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune.

37.
    Orbene, l'adozione di una decisione di separazione posteriore all'adozione di una decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune un'operazione di concentrazione presuppone la validità di tale ultima decisione. Poiché lo scopo di una decisione di separazione adottata in forza dell'art. 8, n. 4, del regolamento è quello di ripristinare una concorrenza effettiva ostacolata dall'operazione di concentrazione dichiarata incompatibile, è chiaro che la sua validità dipende da quella della decisione che vieta l'operazione di concentrazione e, pertanto, che l'annullamento di quest'ultima la priva di qualsiasi fondamento giuridico.

38.
    Tale conclusione è corroborata dal fatto che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del regolamento, la cessione di una partecipazione acquisita in occasione di un'operazione di concentrazione può essere ordinata nell'ambito medesimo della decisione d'incompatibilità adottata in forza del suo art. 8, n. 3.

39.
    Inoltre, la detta conclusione non è stata messa in discussione dal riferimento della Commissione alla sentenza Asteris. In primo luogo, occorre constatare che la Corte ha confermato l'«efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento» (punto 30). In secondo luogo, la sentenza Asteris si riferiva, in particolare, agli effetti dell'annullamento di un regolamento la cui portata era limitata a un periodo di tempo ben definito su qualsiasi disposizione che avesse lo stesso contenuto di quella dichiarata illegittima. Tale sentenza riguarda quindi la portata dell'obbligo, derivante dall'art. 233 CE e che grava sull'istituzione responsabile dell'adozione dei regolamenti di cui trattasi, di eseguire la sentenza di annullamento in parola.

40.
    Tuttavia, nel caso di specie, a differenza della situazione all'origine della sentenza Asteris, non si tratta di regolamenti che contengono disposizioni identiche, ma di una decisione di separazione antecedente, che si limita ad attuare la decisione d'incompatibilità. La semplice circostanza che, al momento dell'adozione della decisione di separazione, la detta decisione d'incompatibilità non sia annullata non può privare d'efficacia retroattiva il suo annullamento, successivamente constatato.

41.
    Orbene, con la sentenza pronunciata nella causa T-5/02, il Tribunale ha annullato la decisione d'incompatibilità (v. supra, punto 33).

42.
    Poiché l'illegittimità della decisione d'incompatibilità comporta dunque quella della decisione di separazione, la presente domanda di annullamento diretta contro quest'ultima decisione dev'essere accolta, senza che occorra esaminare gli altri motivi sollevati contro di essa dalla ricorrente.

43.
    Di conseguenza, la decisione di separazione è annullata.

Sulle spese

44.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la convenuta, rimasta soccombente, va condannata alle proprie spese nonché a quelle della ricorrente, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 30 gennaio 2002, adottata in applicazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la quale ordina misure per ripristinare una concorrenza effettiva (caso COMP/M.2146 - Tetra Laval/Sidel), è annullata.

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Vesterdorf
Pirrung
Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 ottobre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.