Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 21 marzo 2011 - Compass-Datenbank GmbH / Repubblica d'Austria
(Causa C-138/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Compass-Datenbank GmbH
Resistente: Repubblica d'Austria
Con l'intervento di: Bundeskartellanwalt, Bundeswettbewerbsbehörde
Questioni pregiudiziali
1) Se l'art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che una pubblica autorità svolge un'attività imprenditoriale, qualora memorizzi in una banca dati (il registro delle imprese) i dati comunicati dalle imprese in base a obblighi legali di notificazione e, a pagamento, concede la consultazione e/o consente la produzione di stampe, ma ne vieti qualsiasi impiego ulteriore.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
2) Se sussista attività imprenditoriale allorquando la pubblica autorità, invocando il diritto sui generis in qualità di costitutore di una banca dati, vieti qualsiasi impiego che vada oltre la concessione della consultazione e la produzione di stampe.
In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) o sub 2):
3) Se l'art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che i principi sanciti nelle sentenze 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91, Magill TV Guide, Racc. pag. I-743 nonché 29 aprile 2004, causa C-418/01, I.M.S. Health, Racc. pag. I-5039, ("dottrina delle infrastrutture essenziali") devono essere applicati anche qualora non sussista alcun "mercato a monte", in quanto i dati tutelati vengono raccolti e memorizzati in una banca dati (registro delle imprese) nell'ambito di attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri.
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