Ordinanza del Tribunale 3 ottobre 2011 - Meridiana e Meridiana fly / Commissione
("Aiuti di Stato - Ricorso di annullamento - Inerzia delle ricorrenti - Non luogo a statuire")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Meridiana SpA (Olbia, Italia); e Meridiana fly SpA, già Eurofly SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: N. Green, QC, K. Bacon, barrister, e avv.ti C. Osti e A. Prastaro)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, D. Grespan e E. Righini, agenti)
Parti intervenute a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e P. Gentili, avvocati dello Stato); e Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA (Fiumicino, Italia) (rappresentanti: avv.ti G. M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 2008, C (2008) 6745 def. (Aiuto di Stato N 510/2008 - Italia - Vendita degli attivi dell'Alitalia).
Dispositivo
Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
La Meridiana SpA e Meridiana fly SpA sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall'Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA.
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 141 del 20.6.2009.