Language of document : ECLI:EU:T:2015:4

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 gennaio 2015 (*)

«Rinvio a seguito di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una persona inserita in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nome di questa persona nell’elenco contenuto nell’allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Termine di ricorso – Superamento – Errore scusabile – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto al rispetto della proprietà – Diritto al rispetto della vita privata e familiare»

Nella causa T‑127/09 RENV,

Abdulbasit Abdulrahim, residente in Londra (Regno Unito), rappresentato da P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, H. Miller e R. Graham, solicitors,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da E. Finnegan e G. Étienne, in qualità di agenti,

e

Commissione europea, rappresentata da E. Paasivirta e G. Valero Jordana, in qualità di agenti,

convenuti

avente come oggetto iniziale, da un lato, una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 [del Consiglio] che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), quale modificato dal regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 345, pag. 60), o di quest’ultimo regolamento, nella parte riguardante il ricorrente, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da tali atti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, N.J. Forwood (relatore) e E. Bieliūnas, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 febbraio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti e procedimento anteriore al rinvio

1        Il 21 ottobre 2008, il nome del ricorrente, sig. Abdulbasit Abdulrahim, è stato aggiunto nell’elenco redatto dal comitato per le sanzioni istituito dalla risoluzione n. 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 15 ottobre 1999, sulla situazione in Afghanistan (in prosieguo, rispettivamente: l’«elenco del comitato per le sanzioni» e il «comitato per le sanzioni»). Quest’aggiunta è stata oggetto del comunicato stampa SC/9481 del comitato per le sanzioni, pubblicato il 23 ottobre 2008.

2        Con il regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60), il nome del sig. Abdulrahim è stato quindi aggiunto all’elenco delle persone ed entità i cui fondi e altre risorse economiche devono essere congelati in forza del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 [del Consiglio] che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9) (in prosieguo: l’«elenco controverso»).

3        Nel punto 1 dell’allegato al regolamento n. 1330/2008, tale aggiunta è stata motivata nel modo seguente:

«(…) Altre informazioni: a) (…); b) coinvolto nella raccolta di fondi per conto del Gruppo combattente islamico libico (Libyan Islamic Fighting Group); c) ha ricoperto alte cariche nel [Libyan Islamic Fighting Group] nel Regno Unito; d) associato ai direttori della SANABEL Relief Agency, Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled e ai membri del [Libyan Islamic Fighting Group] nel Regno Unito tra cui Ismail Kamoka, alto membro del [Libyan Islamic Fighting Group] nel Regno Unito che è stato riconosciuto colpevole di finanziamento terroristico e condannato nel Regno Unito nel giugno 2007».

4        Il considerando 5 del regolamento n. 1330/2008 specifica che, «poiché l’elenco [del comitato per le sanzioni] non contiene gli indirizzi attuali delle persone fisiche interessate, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché le persone interessate possano mettersi in contatto con la Commissione [delle Comunità europee] e la Commissione possa successivamente informare le persone fisiche interessate dei motivi su cui si basa il presente regolamento, dare loro la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili». L’avviso in questione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2008 (C 330, pag. 106).

5        Con atto introduttivo il cui originale sottoscritto è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2009, il sig. Abdulrahim ha proposto un ricorso contro il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, avente sostanzialmente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 1330/2008, oppure di quest’ultimo regolamento, nella parte in cui tali atti lo riguardano, e, dall’altro, una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da questi atti. Tale ricorso è stato registrato con il numero di ruolo T‑127/09.

6        Essendo venuta a conoscenza dell’indirizzo del sig. Abdulrahim a seguito della notifica del ricorso, la Commissione ha comunicato a quest’ultimo i motivi del suo inserimento nell’elenco controverso con lettera datata 3 luglio 2009. L’allegato a tale lettera, intitolato «Motivi dell’inserimento» (in prosieguo: la «motivazione»), è così formulato:

«Adbulbasit Abdulrahim (...) è stato inserito [nell’elenco del comitato per le sanzioni ] il 21 ottobre 2008, in applicazione dei paragrafi 1 e 2 della risoluzione n. 1822 (2008) [del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite] come associato al Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) per aver partecipato al finanziamento, all’organizzazione, alla facilitazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività per, in associazione con, in nome o per conto di questa entità o per sostenerla.

Altre informazioni

Il Libyan Islamic Fighting Group (LIFG (...)) è un gruppo estremista islamista costituito nel 1990. Lo scopo iniziale del [Libyan Islamic Fighting Group] era quello di sostituire il regime del colonnello Gheddafi con uno Stato islamico rigoroso. Negli anni ’90, il [Libyan Islamic Fighting Group] ha organizzato diverse operazioni all’interno della Libia, ivi compreso il tentativo di assassinare il colonnello Gheddafi nel 1996. In seguito all’azione del governo libico, che ha portato alla morte o all’arresto di un certo numero di membri del [Libyan Islamic Fighting Group], numerosi membri del [Libyan Islamic Fighting Group] hanno abbandonato la Libia.

Il 3 novembre 2007, il [Libyan Islamic Fighting Group] si è ufficialmente fuso con Al-Qaeda. La fusione è stata annunciata tramite un sito web jihadista aderente ad Al-Qaeda (il gruppo media Al-Saheb). La fusione è stata annunciata con due videomessaggi; il primo dal comandante in seconda di Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, il secondo da Abu Laith Al Libi, che all’epoca era un membro importante del [Libyan Islamic Fighting Group], e un importante dirigente mujahidin e istruttore per Al-Qaeda in Afghanistan, ucciso da un attacco missilistico US nel gennaio 2008.

Il [Libyan Islamic Fighting Group] fa parte del movimento Al-Qaeda che continua a minacciare la pace e la sicurezza globali. Di conseguenza, il 6 ottobre 2001, le Nazioni Unite hanno aggiunto il [Libyan Islamic Fighting Group] al loro elenco aggiornato delle entità associate ad Al-Qaeda. Il [Libyan Islamic Fighting Group] è stato bandito dal Regno Unito come organizzazione terrorista in forza del Terrorism Act 2000, con effetti a partire dal 14 ottobre 2005. A causa del suo coinvolgimento consapevole in un’entità che si è associata ad Al-Qaeda e alle sue attività terroristiche, [il sig. Abdulrahim] soddisfa i criteri per essere individuato dal [comitato per le sanzioni].

Secondo le informazioni di cui dispone il governo del Regno Unito, Abdulbasit Abdulrahim è considerato un estremista islamista coinvolto in attività in rapporto con il terrorismo. Egli ha occupato in precedenza posti di alto livello in seno al Libyan Islamic Fighting Group e resta in stretto contatto con i massimi responsabili del [Libyan Islamic Fighting Group] nel Regno Unito. Egli è uno stretto collaboratore dei direttori dell’agenzia di soccorso Sanabel – un’organizzazione caritativa libica indicata dalle Nazioni Unite come finanziatore del [Libyan Islamic Fighting Group] (...). Egli è anche strettamente legato a Ghuma Abd’rabbah, Tahir Nassuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled, i quali sono tutti oggetto di schedature in corso delle Nazioni Unite (...).

Gli stretti collaboratori del sig. Abdulrahim comprendono Ismail Kamoka, un dirigente del [Libyan Islamic Fighting Group] nel Regno Unito. L’11 giugno 2007, il sig. Kamoka si è dichiarato colpevole nel Regno Unito in risposta a un’accusa di “concludere un accordo o essere implicato in un accordo allo scopo di mettere a disposizione di terzi beni in violazione della sezione 17 del Terrorism Act 2000”. I dettagli del reato erano che il sig. Kamoka, insieme ad altri due individui, “il 3 ottobre 2005 o in precedenza avevano concluso un accordo o erano stati implicati in un accordo a seguito del quale determinati beni erano stati o dovevano essere messi a disposizione di terzi, nella consapevolezza o avendo ragionevoli motivi di sospettare che questi beni sarebbero stati o potevano essere utilizzati a scopi di terrorismo”. Il sig. Kamoka è stato condannato a una pena detentiva di tre anni e nove mesi.

(…)».

7        La motivazione così comunicata dalla Commissione corrisponde alla «motivazione sintetica» allegata alla lettera inviata al sig. Abdulrahim dal Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (UK Foreign and Commonwealth Office; in prosieguo: il «FCO») il 5 novembre 2008 e il 23 febbraio 2009. Essa corrisponde parimenti alla «motivazione sintetica» che ha accompagnato l’iscrizione del sig. Abdulrahim sull’elenco del comitato per le sanzioni, quale pubblicato il 9 marzo 2009.

8        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a titolo dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

9        Il sig. Abdulrahim ha risposto alla lettera della Commissione del 3 luglio 2009 con una lettera dei suoi legali del 19 agosto 2009, corredata di una serie di allegati destinati a confutare le asserzioni della Commissione.

10      Con ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 17 dicembre 2009, l’eccezione d’irricevibilità è stata unita al merito e le spese sono state riservate.

11      Con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 26 ottobre 2009, al sig. Abdulrahim è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio e il sig. J. Jones e la sig.ra M. Arani sono stati designati quali suoi rappresentanti. Con ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 14 aprile 2010, detta ordinanza del 26 ottobre 2009 è stata modificata nella parte in cui designava il sig. Jones e la sig.ra Arani come avvocati del sig. Abdulrahim. Ai sensi del punto 2 del dispositivo di questa nuova ordinanza, i sigg. H. Miller ed E. Grieves sono stati designati come avvocati incaricati di rappresentare il sig. Abdulrahim, con effetti a partire dall’11 marzo 2010.

12      Con decisione del 3 marzo 2010, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha negato il versamento agli atti di un «controricorso supplementare» del Consiglio, pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2010. Il Consiglio si è opposto a tale decisione con lettera del 16 marzo 2010.

13      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal nuovo anno giudiziario, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa.

14      Il 22 dicembre 2010, il comitato per le sanzioni ha deciso di cancellare il nome del sig. Abdulrahim dal suo elenco.

15      Il 6 gennaio 2011 gli avvocati del sig. Abdulrahim hanno scritto alla Commissione per chiedere la cancellazione del suo nome dall’elenco controverso.

16      Con il regolamento (UE) n. 36/2011 della Commissione, del 18 gennaio 2011, recante centoquarantatreesima modifica del regolamento n. 881/2002 (GU L 14, pag. 11), il nome del sig. Abdulrahim è stato espunto dall’elenco controverso.

17      Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2011, il sig. Abdulrahim ha inoltrato una domanda di gratuito patrocinio complementare a titolo dell’articolo 94 del regolamento di procedura, al fine di proseguire il ricorso. Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 10 giugno 2011 tale domanda è stata parzialmente accolta.

18      Con lettera pervenuta presso la cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2011, la Commissione ha trasmesso a quest’ultimo una copia del regolamento n. 36/2011.

19      Con lettera della cancelleria del Tribunale del 17 novembre 2011, le parti sono state invitate a pronunciarsi per iscritto sulle conseguenze da trarre, con particolare riguardo all’oggetto del ricorso, dall’adozione del regolamento n. 36/2011. Le parti hanno ottemperato a tali domande nei termini impartiti.

20      Con ordinanza del 28 febbraio 2012 (in prosieguo: l’«ordinanza di non luogo»), il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso che non occorreva più statuire sulla domanda di annullamento, senza che fosse necessario di conseguenza pronunciarsi preventivamente sulla sua ricevibilità. Per quanto riguarda la domanda di risarcimento, il Tribunale l’ha respinta in quanto, in ogni caso, manifestamente infondata. Il Tribunale inoltre, da un lato, ha ripartito l’onere delle spese relative alla domanda di annullamento e, dall’altro, ha condannato il sig. Abdulrahim all’integralità delle spese relative alla domanda di risarcimento.

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 13 maggio 2012, il sig. Abdulrahim ha proposto un’impugnazione avverso l’ordinanza di non luogo.

22      Con sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, in prosieguo: la «sentenza di rinvio»), la Corte ha annullato l’ordinanza di non luogo, nella parte in cui essa decideva che non occorresse più statuire sul ricorso di annullamento, e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci di nuovo sul ricorso di annullamento del sig. Abdulrahim, riservando la pronuncia sulle spese. In sostanza, la Corte ha giudicato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto concludendo che il sig. Abdulrahim aveva perso il suo interesse all’azione di annullamento, a seguito dell’adozione del regolamento n. 36/2011.

 Procedimento e conclusioni delle parti a seguito del rinvio

23      La causa è stata assegnata alla Seconda Sezione del Tribunale. Poiché con l’inizio del nuovo anno giudiziario la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione alla quale, di conseguenza, la causa è stata riattribuita.

24      Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti hanno depositato memorie sotto forma di osservazioni scritte.

25      Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2013, il sig. Abdulrahim chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento n. 1330/2008 nella parte in cui esso lo riguarda;

–        concedergli il rimborso delle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale, sia prima che dopo il rinvio da parte della Corte, e, in ogni caso, al procedimento dinanzi alla Corte.

26      Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2013, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso di annullamento in quanto irricevibile e condannare il sig. Abdulrahim alle spese di causa.

27      Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 27 settembre 2013, la Commissione chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile e condannare il sig. Abdulrahim alle spese.

28      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste nell’articolo 64 del regolamento di procedura, ha invitato i convenuti a produrre, se del caso, tutte le informazioni e tutti gli elementi di prova, riservati o meno, eventualmente in possesso di dette istituzioni in merito ai fatti esposti nella motivazione del comitato per le sanzioni e che essi giudichino rilevanti ai fini del sindacato giurisdizionale che il Tribunale deve esercitare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Corte nella sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, in prosieguo: la «sentenza Kadi II»). Le parti hanno risposto a tale richiesta entro i termini fissati.

29      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale durante l’udienza del 4 febbraio 2014, in esito alla quale la fase orale è stata chiusa e la causa è passata in decisione.

 In fatto

30      Il sig. Abdulrahim espone di essere un cittadino britannico nato in Libia e di essere stato iscritto, in un primo tempo, nell’elenco del comitato per le sanzioni, dopo sull’elenco controverso, in qualità di persona sospettata di sostenere il terrorismo, su domanda del Regno Unito. Quest’iscrizione era stata inizialmente motivata, in una lettera del FCO datata 5 novembre 2008, con la circostanza che egli era membro del Libyan Islamic Fighting Group (in prosieguo: il «LIFG»), che questa entità era collegata ad Al-Qaeda e che essa soddisfaceva quindi i criteri di designazione da parte del comitato per le sanzioni. Tuttavia, a partire dal 4 novembre 2009, il FCO si sarebbe attivato per ottenere la cancellazione del suo nome dall’elenco del comitato per le sanzioni.

31      Il sig. Abdulrahim sostiene peraltro di non essere mai stato oggetto di nessun procedimento nel Regno Unito o altrove, collegato al suo presunto coinvolgimento nella rete Al-Qaeda o nel terrorismo. Pertanto, egli non sarebbe mai stato in condizione di dimostrare la sua innocenza.

 In diritto

 Sulla portata del presente ricorso a seguito del rinvio da parte della Corte

32      Come giustamente rilevato dal Consiglio, la decisione del Tribunale sulla domanda di risarcimento e sulle spese sostenute a titolo di tale domanda, contenuta nell’ordinanza di non luogo, non è stata colpita dall’impugnazione e, di conseguenza, ha acquisito forza di giudicato. Pertanto, occorre pronunciarsi solo sulla domanda di annullamento.

 Sulla ricevibilità del ricorso

33      Nel caso di specie, è pacifico che il termine di ricorso di due mesi previsto dall’articolo 230, quinto comma, CE, quale calcolato dalle parti a decorrere dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento n. 1330/2008 sulla Gazzetta ufficiale, conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, e aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, di detto regolamento, scadeva il 16 marzo 2009.

34      È parimenti pacifico che una copia del ricorso sottoscritta e dei suoi allegati è pervenuta mediante telefax alla cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2009, che le copie autenticate di questo ricorso sono giunte in cancelleria il 26 marzo 2009, così come un esemplare di quest’ultimo recante una nuova firma, diversa dalla firma apposta sulla copia ricevuta mediante telefax, e che l’originale sottoscritto del ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale solo il 15 aprile 2009, ossia dopo la scadenza del termine di dieci giorni successivi all’invio mediante telefax, stabilito dall’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

35      Da ciò discende che il ricorso è stato presentato oltre il termine stabilito da dette disposizioni.

36      Il ricorso risulta parimenti proposto oltre i termini se, invece di calcolare questi ultimi a partire dalla pubblicazione del regolamento n. 1330/2008 sulla Gazzetta ufficiale, il 23 dicembre 2008, come fatto dalle parti nelle loro memorie, essi siano calcolati a partire dalla data della comunicazione pubblicata all’attenzione degli interessati sulla Gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2008 (v. precedente punto 4), come prescritto dalla Corte nella sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, punti da 53 a 59).

37      Tuttavia, dalla documentazione agli atti e dalle spiegazioni del sig. Abdulrahim contenute, in particolare, in una lettera indirizzata alla cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2009, suffragate dalla documentazione alla stessa allegata, si evince che gli avvocati di quest’ultimo si sono rivolti a un servizio postale dipendente dall’operatore postale storico presso il Regno Unito (in prosieguo: il «servizio postale») il 16 marzo 2009 intorno alle ore 17.00, allo scopo di far pervenire l’originale sottoscritto del ricorso e le sue copie autenticate alla cancelleria del Tribunale a Lussemburgo. L’indirizzo postale della cancelleria risulta correttamente indicato sulla busta del servizio postale utilizzata in tal occasione, e il prezzo del servizio, pari a 37,29 lire sterline (GBP), è stato debitamente corrisposto.

38      Il 25 marzo 2009, avvertiti telefonicamente dalla cancelleria del Tribunale del fatto che quest’ultimo non aveva ancora ricevuto i documenti in tal modo affidati al servizio postale, gli avvocati del sig. Abdulrahim hanno inviato allora alla cancelleria nuove copie autenticate del ricorso, il giorno stesso, tramite il servizio di posta internazionale DHL. Nella stessa occasione, essi hanno inviato alla cancelleria del Tribunale un esemplare del ricorso recante una nuova firma originale, diversa però dalla firma apposta sull’originale. Questi documenti sono pervenuti presso la cancelleria del Tribunale il 26 marzo 2009.

39      Successivamente è risultato che, per un motivo rimasto inspiegato, il servizio postale non aveva inoltrato i documenti in questione, che sono stati restituiti agli avvocati del sig. Abdulrahim, senza nessuna spiegazione, il 14 aprile 2009. Il giorno stesso, questi ultimi si sono allora rivolti di nuovo alla DHL, la quale ha fatto pervenire l’originale firmato del ricorso, alla cancelleria del Tribunale, già il giorno dopo.

40      Nella sua citata ordinanza di gratuito patrocinio del 26 ottobre 2009 il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha giudicato che non si può escludere che questi elementi e spiegazioni dimostrino l’esistenza di un caso fortuito di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45 dello statuto della Corte di giustizia, o di un errore scusabile che ha impedito al sig. Abdulrahim di depositare l’originale firmato del ricorso nella cancelleria del Tribunale nel termine di dieci giorni successivi all’invio della copia di detto originale mediante telefax, stabilito dall’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura.

41      Ciò nondimeno, il Consiglio e la Commissione ribadiscono che le circostanze allegate dal sig. Abdulrahim non possono essere considerate circostanze eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello statuto della Corte e di una giurisprudenza consolidata.

42      In primo luogo, il sig. Abdulrahim avrebbe scelto di utilizzare il servizio meno affidabile offerto dal servizio postale, per quanto concerne i termini di consegna e le possibilità di sorveglianza dell’invio. La ricevuta allegata alla lettera dei suoi avvocati dell’8 maggio 2009 rivelerebbe in effetti che il servizio scelto era un servizio senza sorveglianza. Secondo il sito internet del servizio postale, inoltre, questo servizio presenterebbe termini di consegna di almeno quattro giorni, mentre gli altri due servizi proposti da questa società proporrebbero una sorveglianza e beneficierebbero di termini di consegna da uno a tre giorni.

43      In secondo luogo, il sig. Abdulrahim non avrebbe verificato presso la cancelleria del Tribunale se l’originale del ricorso fosse stato depositato prima della scadenza. Egli avrebbe reagito solo dopo aver ricevuto una telefonata dalla cancelleria. Ebbene, in tale momento, ossia alla vigilia della scadenza del termine, sarebbe già stato troppo tardi per recuperare l’originale del ricorso presso il servizio postale e rinviarlo al Tribunale entro i termini.

44      Alla luce di ciò, secondo la Commissione il sig. Abdulrahim non potrebbe basarsi sul cattivo funzionamento o sull’inadeguatezza del servizio postale per evitare gli effetti della decadenza dei termini del suo ricorso.

45      A questo proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’articolo 45 dello statuto della Corte si applica in caso di difficoltà anormali, indipendenti dalla volontà della persona e che appaiono inevitabili a dispetto di tutte le precauzioni adottate (sentenze della Corte del 9 febbraio 1984, Acciaierie e Ferriere Busseni/Commissione, 284/82, Racc. pag. 557, punto 11; del 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commissione, 42/85, Racc. pag. 3749, punto 10, e ordinanza della Corte dell’8 novembre 2007, Belgio/Commissione, C‑242/07 P, Racc. pag. I‑9757, punti 16 e 17). La Corte ha ricordato recentemente che spetta all’interessato dimostrare, da un lato, che circostanze anormali, imprevedibili e a lui estranee hanno avuto come conseguenza l’impossibilità per lui di osservare i termini di ricorso previsti dall’articolo 263, sesto comma, TFUE e, dall’altro, che egli non poteva premunirsi contro le conseguenze di dette circostanze adottando le misure idonee senza sobbarcarsi a sacrifici eccessivi (sentenza Gbagbo e a./Consiglio, cit., punto 72). In particolare, l’operatore deve seguire attentamente lo svolgimento della procedura in corso e, segnatamente, dar prova di diligenza al fine di rispettare i termini impartiti (v. sentenza della Corte del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, Racc. pag. I‑8849, punto 48, e giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, dai fatti e dalle circostanze riferiti nei precedenti punti da 37 a 39 nonché dalla documentazione agli atti si evince che gli avvocati del sig. Abdulrahim hanno dato prova di tutta la diligenza richiesta e che essi, in particolare, si sono puntualmente uniformati al punto 7 delle istruzioni pratiche alle parti, ai sensi del quale l’originale sottoscritto del ricorso dev’essere spedito «senza indugio, subito dopo l’invio della copia [mediante telefax]». Infatti, l’originale sottoscritto del ricorso è stato trasmesso al servizio postale il 16 marzo 2009, ossia il giorno stesso dell’invio della copia mediante telefax.

47      Il Tribunale ritiene peraltro che detti avvocati potevano ragionevolmente aspettarsi che detto originale sottoscritto giungesse in cancelleria in un termine inferiore a quello di dieci giorni di cui essi disponevano a tale scopo, a decorrere dal 16 marzo 2009. Infatti, essi si erano indirizzati a tal fine a un servizio considerato affidabile, dipendente dall’operatore postale storico nel Regno Unito. Del resto, il servizio postale afferma, sul proprio sito internet, che esso garantisce normalmente la consegna di un plico destinato a Lussemburgo, nell’ambito del suo servizio ordinario, ossia quello al quale hanno fatto ricorso gli avvocati del sig. Abdulrahim, in un termine oscillante tra i quattro e i sei giorni, ossia ampiamente inferiore ai dieci giorni di cui questi ultimi disponevano, e che lasciava loro un confortevole margine di sicurezza.

48      Certamente, come rilevano la Commissione e il Consiglio, il servizio postale propone altri due servizi di posta internazionale, notevolmente più costosi, che garantiscono normalmente la consegna di un plico siffatto in un termine che varia da due a tre giorni e che consentono, per di più, la sorveglianza sull’invio (tracking).

49      Tuttavia, non si può pretendere da un ricorrente, a fortiori quando quest’ultimo gode, come nel caso di specie, del gratuito patrocinio, che egli scelga il servizio postale internazionale più costoso fra quelli proposti da un operatore postale, quando il servizio meno caro proposto dallo stesso operatore sembra idoneo, in linea di principio, a garantire la consegna dell’originale sottoscritto del ricorso alla cancelleria del Tribunale nel termine prescritto.

50      Quanto alla circostanza che gli avvocati del sig. Abdulrahim non si sono assicurati, prendendo contatto con la cancelleria del Tribunale, dell’effettivo ricevimento da parte di quest’ultima dell’originale sottoscritto del ricorso, essa non è determinante alla luce della giurisprudenza, la quale non pretende specificamente il compimento di un simile atto, tanto più che i termini sono fatti, in linea di principio, per essere sfruttati (sentenza della Corte del 19 aprile 1988, Inter-Kom, 71/87, Racc. pag. 1979, punto 20, e sentenza del Tribunale del 20 giugno 2006, Grecia/Commissione, T‑251/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 53).

51      Ad ogni modo, non c’era più nulla che gli avvocati del sig. Abdulrahim potessero fare per porre rimedio alle carenze del servizio postale, una volta trasmesso a detto servizio l’originale sottoscritto del ricorso, poiché, proprio a causa di tali carenze, l’originale in questione era andato «smarrito» e pertanto non poteva più essere recuperato da loro, a prescindere dalla loro diligenza e dai loro sforzi, per poterlo consegnare con altri mezzi alla cancelleria del Tribunale.

52      In particolare, alla data del 25 marzo 2009 così come nei giorni immediatamente precedenti, se non avessero voluto limitarsi ad aspettare sperando nel contempo che il servizio postale ritrovasse e consegnasse in tempo utile l’originale smarrito, gli avvocati del sig. Abdulrahim disponevano in realtà di un solo «espediente» per tentare di rimediare alle mancanze del servizio postale, ossia inviare direttamente alla cancelleria del Tribunale un esemplare del ricorso munito di una nuova firma originale, destinato a sostituire il vecchio originale smarrito. È proprio questo il comportamento che essi hanno adottato, come illustrato durante l’udienza.

53      Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che gli avvocati del sig. Abdulrahim hanno dato prova di piena diligenza nel tentativo di rimediare allo smarrimento fortuito dell’originale firmato del ricorso e di rispettare in tal modo i termini stabiliti.

54      Le circostanze integranti, in base alla giurisprudenza, l’ipotesi del caso fortuito sono pertanto soddisfatte nel caso di specie, dato che il superamento dei termini di ricorso è interamente ed esclusivamente imputabile al cattivo funzionamento o alle mancanze, rimaste inspiegate, del servizio postale, che non erano normalmente prevedibili, alle quali si è tentato di porre rimedio con la massima diligenza.

55      Dal complesso delle precedenti considerazioni si evince che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e sostenuta dal Consiglio dev’essere respinta.

 Sulla ricevibilità delle osservazioni scritte depositate dal sig. Abdulrahim dopo il rinvio

56      Il Consiglio fa osservare che le osservazioni del sig. Abdulrahim sul proseguimento del procedimento sono state inviate al Tribunale mediante posta elettronica del 26 luglio 2013 laddove, a suo parere, l’originale sottoscritto di tali osservazioni è stato depositato dopo la scadenza del termine di dieci giorni stabilito dall’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura. Di conseguenza, la data da considerare come quella di deposito di tali osservazioni sarebbe il 13 agosto 2013. Pertanto, il Consiglio reputa queste osservazioni irricevibili, in quanto depositate dopo la scadenza del termine di due mesi previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura.

57      A questo riguardo, il Consiglio parte dalla premessa che detto termine di due mesi decorrente dalla notifica fatta all’interessato della sentenza di rinvio, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, era già scaduto alla data del 13 agosto 2013.

58      Ebbene, dagli elementi figuranti agli atti del procedimento risulta che questo termine scadeva in realtà quello stesso giorno, il 13 agosto 2013. Infatti, la notifica al sig. Abdulrahim della sentenza di rinvio è stata effettuata mediante consegna a quest’ultimo di detta sentenza, mediante invio raccomandato per posta di cui egli ha accusato ricevuta il 3 giugno 2013. Pertanto, il termine di cui all’articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura, aumentato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni, è scaduto il 13 agosto 2013.

59      Di conseguenza, le osservazioni scritte del sig. Abdulrahim sono state effettivamente depositate presso la cancelleria del Tribunale l’ultimo giorno compreso in detto termine, e non le si deve respingere come irricevibili.

 Nel merito del ricorso di annullamento

60      Formalmente, il sig. Abdulrahim invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento. Il primo verte su una violazione del diritto di essere sentiti. Il secondo è basato sulla violazione del suo diritto a un controllo giurisdizionale effettivo e/o del suo diritto a un equo processo, quali tutelati dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e proclamati dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il terzo è basato su una violazione del suo diritto al pacifico godimento dei propri beni e della sua proprietà. Il quarto è basato su una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

61      Sostanzialmente, la Corte ha anche rilevato, nel punto 75 della sentenza di rinvio, che il sig. Abdulrahim non aveva soltanto invocato motivi basati sulla violazione dei diritti della difesa, ma che egli «negava (…) di essere legato ad Al-Qaeda» e «sosteneva che la sua iscrizione nell’elenco controverso era avvenuta soltanto in quanto faceva parte di una comunità di rifugiati libici, alcuni dei quali, secondo le autorità del Regno Unito, sarebbero stati implicati in attività terroristiche».

62      Ebbene, per quanto concerne il procedimento giudiziario, la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza Kadi II (punto 119), che, in caso di contestazione da parte dell’interessato della legittimità della decisione di iscrivere o di mantenere il suo nome sull’elenco controverso, il giudice dell’Unione deve assicurarsi segnatamente, a titolo del controllo giurisdizionale sulla legittimità della motivazione su cui si basa una siffatta decisione, che quest’ultima poggi su un fondamento materiale sufficientemente solido. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nella motivazione sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consiste invece nell’accertare che la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi, considerato di per sé sufficiente a suffragare la decisione medesima, siano fondati.

63      A tal fine, è compito del giudice dell’Unione procedere a detto esame chiedendo eventualmente all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi di prova, riservati o meno, rilevanti ai fini di un esame siffatto (sentenza Kadi II, punto 120; v. anche, per analogia, sentenza della Corte del 4 giugno 2013, ZZ, C‑300/11, punto 59). È proprio allo scopo di conformarsi, nel caso di specie, a queste modalità che la Corte ha stabilito per il controllo giurisdizionale spettante al giudice dell’Unione che il Tribunale ha adottato la misura di organizzazione del procedimento descritta nel precedente punto 28.

64      Infatti, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza della motivazione posta a carico dell’interessato, e non già a quest’ultimo di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tale motivazione (sentenza Kadi II, punto 121).

65      A questo fine, non è richiesto che detta autorità produca dinanzi al giudice dell’Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori attinenti alla motivazione fornita dal comitato per le sanzioni. Tuttavia è importante che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino la motivazione contestata all’interessato (sentenza Kadi II, punto 122).

66      Se l’autorità competente dell’Unione si trova nell’impossibilità di esaudire la richiesta del giudice dell’Unione, quest’ultimo deve allora fondarsi sui soli elementi comunicatigli, ossia, nel caso di specie, le indicazioni contenute nella motivazione fornita dal comitato per le sanzioni, le osservazioni e gli elementi a discarico prodotti dall’interessato, nonché la risposta dell’autorità competente dell’Unione a tali osservazioni. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell’Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto (sentenza Kadi II, punto 123).

67      Se viceversa l’autorità competente dell’Unione fornisce informazioni o elementi di prova rilevanti, il giudice dell’Unione deve verificare l’esattezza materiale dei fatti dedotti alla luce di queste informazioni o elementi e valutare l’efficacia probatoria di questi ultimi, in funzione delle circostanze del caso di specie e alla luce delle eventuali osservazioni presentate, segnatamente, dall’interessato al loro riguardo (sentenza Kadi II, punto 124), eventualmente facendo ricorso a tecniche che consentano di conciliare, da un lato, le legittime considerazioni di sicurezza riguardanti la natura e le fonti informative prese in considerazione per l’adozione dell’atto in questione e, dall’altro, la necessità di garantire adeguatamente al cittadino il rispetto dei suoi diritti processuali, seguendo la condotta suggerita dalla Corte nei punti da 125 a 129 della sua sentenza Kadi II.

68      In considerazione della natura preventiva delle misure restrittive in questione, se, nel quadro del suo controllo della legittimità dell’atto impugnato, quale definito nei punti da 117 a 129 della sentenza Kadi II, il giudice dell’Unione ritiene che almeno uno dei motivi illustrati nella motivazione fornita dal comitato per le sanzioni è sufficientemente preciso e concreto, che esso è comprovato e che costituisce di per sé una base sufficiente per fondare tale atto, la circostanza che altri tra questi motivi non lo siano non può giustificare l’annullamento di detto atto. Nell’ipotesi inversa, esso procederà all’annullamento dell’atto impugnato (sentenza Kadi II, punto 130).

69      Dai precedenti elementi di analisi risulta che il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva richiede, da un lato, da parte dell’autorità competente dell’Unione che essa comunichi alla persona interessata la motivazione fornita dal comitato per le sanzioni sulla quale si basa la decisione di iscrivere o mantenere il nome di detta persona sull’elenco controverso, che essa le consenta di comunicare efficacemente le sue osservazioni a tale riguardo e che essa esamini, con cura e imparzialità, la fondatezza dell’allegata motivazione alla luce delle osservazioni formulate e degli eventuali elementi di prova a discarico prodotti da tale persona (sentenza Kadi II, punto 135).

70      Il rispetto di detti diritti implica d’altra parte che, in caso di contestazione in giudizio, il giudice dell’Unione verifichi, segnatamente, la sufficiente precisione e concretezza della motivazione fornita dal comitato per le sanzioni nonché, eventualmente, l’effettiva dimostrazione dei fatti materiali corrispondenti alla motivazione in questione alla luce degli elementi ad esso comunicati (sentenza Kadi II, punto 136).

71      Viceversa, il fatto che l’autorità competente dell’Unione non dia accesso all’interessato e, successivamente, al giudice dell’Unione a informazioni o elementi di prova in possesso unicamente del comitato per le sanzioni o del membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) interessato, collegati alla motivazione alla base della decisione in questione, non può giustificare come tale l’accertamento di una violazione di questi stessi diritti. Tuttavia, in una situazione del genere, il giudice dell’Unione, chiamato a verificare la fondatezza in fatto della motivazione fornita dal comitato per le sanzioni tenendo conto delle osservazioni e degli elementi a discarico eventualmente prodotti dall’interessato, nonché della risposta dell’autorità competente dell’Unione a tali osservazioni, non può disporre di informazioni supplementari o di elementi di prova. Di conseguenza, se è per esso impossibile accertare la fondatezza di detta motivazione, quest’ultima non può servire da fondamento alla decisione di iscrizione controversa (sentenza Kadi II, punto 137).

72      Nel caso di specie, con la motivazione comunicata dal comitato per le sanzioni (v. precedente punto 6), al sig. Abdulrahim si contesta essenzialmente il suo «coinvolgimento consapevole in un’entità che si è associata ad Al-Qaeda e alle sue attività terroristiche», ossia al LIFG. In particolare, si contesta al sig. Abdulrahim, in primo luogo, di aver occupato posti di alto livello in seno al LIFG, in secondo luogo, di essere rimasto in stretto contatto con gli alti responsabili del LIFG nel Regno Unito, in terzo luogo, di essere uno stretto collaboratore dei direttori dell’agenzia di soccorso Sanabel, in quarto luogo, di essere strettamente collegato ai sigg. Ghuma Abd’rabbah, Tahir Nassuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled, e, in quinto luogo, di avere come stretto collaboratore il sig. Ismail Kamoka.

73      Per quanto concerne, in primo luogo, il motivo di ordine generale così invocato a carico del sig. Abdulrahim, esso si basa sulla duplice premessa comune, enunciata esplicitamente nella motivazione, secondo la quale, da un lato, il sig. Abdulrahim sarebbe stato «implicato» nel LIFG e, dall’altro, quest’ultimo si sarebbe in un primo tempo associato ad Al-Qaeda, e poi in un secondo tempo si sarebbe fuso con quest’organizzazione, per cui tutti i suoi membri e collaboratori soddisferebbero i criteri di designazione da parte del comitato per le sanzioni, quali persone collegate ad Al-Qaeda. Il presunto legame che il sig. Abdulrahim avrebbe mantenuto con Al-Qaeda è fondato pertanto esclusivamente sui suoi collegamenti con il LIFG, da un lato, e sulla confluenza del LIFG in Al-Qaeda, con la quale esso si sarebbe ufficialmente fuso nel novembre 2007, dall’altro.

74      Ebbene, questa duplice premessa non risulta solidamente dimostrata e fondata in considerazione non solo delle circostanziate confutazioni del sig. Abdulrahim, ma anche degli accertamenti in fatto compiuti, nell’esercizio dei loro poteri, dai competenti giudici inglesi, in decisioni prodotte dal sig. Abdulrahim e versate agli atti.

75      Per quanto concerne la sostanza di queste confutazioni, occorre concentrarsi particolarmente sulla dichiarazione scritta («witness statement») del sig. Abdulrahim datata 13 marzo 2009 (allegato 11 al ricorso), alla lettera dei suoi avvocati alla Commissione del 19 agosto 2009, in risposta alla motivazione (allegato 4 alla replica del Consiglio), e alla lettera dei suoi avvocati alla Commissione del 16 aprile 2010, redatta nel quadro della procedura di riesame del caso del sig. Abdulrahim (allegato 1 delle osservazioni del sig. Abdulrahim successive al rinvio).

76      A questo proposito il sig. Abdulrahim afferma in sostanza di non essere mai stato associato ad Al-Qaeda, ad Osama bin Laden o alla rete dei Talibani e che non è stato associato in nessun modo ad attività terroristiche. Per quanto riguarda la sua presunta implicazione in Al-Qaeda, egli spiega in particolare che è scappato dalla Libia, poiché si opponeva al regime del colonnello Gheddafi e la sua vita era minacciata, ragion per cui egli ha ottenuto il diritto d’asilo nel Regno Unito. Egli afferma di aver aderito al LIFG nel 1996, poiché quest’ultimo si opponeva al colonnello Gheddafi e promuoveva l’Islam, ma aggiunge di avere smesso di esservi implicato in un qualsiasi modo a partire dalla fine del 2000 o dall’inizio del 2001. Per quanto riguarda la presunta associazione del LIFG con Al-Qaeda, egli sostiene che solo una parte del «gruppo afgano del LIFG» è confluita in Al‑Qaeda, nel 2007, circostanza che sarebbe stata confermata dallo stesso sig. Ayman Al-Zawahiri in occasione di un’intervista, il 17 aprile 2008. Egli si dichiara disposto a fare appello a testimoni i quali confermerebbero le sue asserzioni, nonché a produrre il parere di un esperto sull’organizzazione e sulle attività del LIFG e sulla situazione in Libia, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario.

77      In mancanza di qualsiasi altra informazione o elemento di prova prodotto dalle istituzioni convenute per suffragare l’affermazione relativa all’adesione del sig. Abdulrahim al LIFG, quest’ultima risulta pertanto dimostrata in modo giuridicamente adeguato solo per il periodo compreso tra il 1996 e la fine del 2000 o l’inizio del 2001, ossia per un periodo non specificamente rilevante riguardo all’allegata associazione del LIFG con Al-Qaeda, e ancor meno riguardo alla fusione tra queste due entità, nel novembre 2007. A questo proposito occorre osservare che, in base a quanto da lui sostenuto, il sig. Abdulrahim aveva smesso di essere membro del LIFG da circa un anno quando quest’ultimo è stato inserito nell’elenco del comitato per le sanzioni, il 6 ottobre 2001. Occorre parimenti rilevare la distanza cronologica che separa l’accertato periodo di adesione del sig. Abdulrahim al LIFG, dal 1996 alla fine del 2000 o all’inizio del 2001, dalla data della sua iscrizione sull’elenco controverso, il 22 dicembre 2008 (v., in tal senso, sentenza Kadi II, punto 156).

78      Limitatamente alla parte in cui contengono talune valutazioni rilevanti concernenti il LIFG e i suoi membri, occorre tener conto anche di alcune decisioni dei competenti giudici inglesi, versate agli atti dal sig. Abdulrahim, ossia: la sentenza del 27 aprile 2007, DD and AS v. Secretary of State for the Home Department SC/50/2005 and SC/42/2005, della Special Immigration Appeal Commission (SIAC), la sentenza del 14 novembre 2008, AU and Others v. Secretary of State of the Home Department [2008] EWHC 2789 (Admin), della High Court of Justice (England & Wales, Queen’s Bench Division, Administrative Court), e la sentenza del 30 aprile 2009, AV v. Secretary of State for the Home Department [2009] EWHC 902 (Admin), della High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, Administrative Court (rispettivamente, allegati 3, 4 e 5 alla replica della Commissione).

79      Da una parte, queste decisioni confermano in sostanza che, almeno sino al marzo 2004, il LIFG non era considerato dai servizi di sicurezza del Regno Unito come una minaccia per la sicurezza nazionale, dato che il suo principale obiettivo allora era il capovolgimento del governo libico. La sentenza della SIAC riporta difatti, segnatamente, che il LIFG è stato messo al bando come organizzazione terroristica negli Stati Uniti solo nel 2004, e nel Regno Unito il 14 ottobre 2005.

80      D’altra parte, da queste decisioni si ricava in sostanza che, secondo i competenti giudici inglesi, persino dopo il 2001 e sino al 2007 e anche oltre, non tutti i membri del LIFG si sono associati o hanno aderito ad Al-Qaeda, ma solo una parte di questi ultimi. Questi giudici si sono rifiutati pertanto di dichiarare che il fatto che una persona fosse collegata al LIFG dimostrasse automaticamente che questa persona aveva un collegamento con Al-Qaeda. La posizione adottata da questi giudici è stata piuttosto quella di dichiarare che alcuni membri del LIFG si erano avvicinati ad Al-Qaeda o erano ad essa collegati, mentre altri erano rimasti esclusivamente concentrati sulla Libia. A loro parere, occorre pertanto esaminare caso per caso i collegamenti con Al-Qaeda, in base al comportamento specifico di ciascun interessato.

81      Occorre rilevare che due di queste tre decisioni sono anteriori all’iscrizione del nome del sig. Abdulrahim sull’elenco controverso.

82      Ciò posto, la sola circostanza accertata dell’adesione del sig. Abdulrahim al LIFG, nel periodo durante il quale egli riconosce di esserne stato membro, non è tale da giustificare l’adozione, a livello dell’Unione, di misure restrittive nei suoi confronti, quale persona collegata ad Al-Qaeda.

83      In secondo luogo, per quanto concerne la motivazione più specifica invocata a carico del sig. Abdulrahim nell’ambito della motivazione fornita dal comitato per le sanzioni e ripresa nella sintesi della medesima, o essa è insufficientemente precisa e concreta per soddisfare le prescrizioni inerenti all’obbligo di motivazione e all’effettivo controllo giurisdizionale oppure, comunque, essa non è suffragata da nessuna informazione o elemento di prova che consenta di dimostrarne la fondatezza in fatto, laddove invece essa è contestata punto per punto, in modo energico e circostanziato, dal sig. Abdulrahim.

84      Pertanto, per quanto concerne il primo motivo specifico invocato nella motivazione e sintetizzato nel precedente punto 72, nessuna informazione o elemento di prova è stato prodotto per dimostrare l’affermazione sulla quale esso si basa, laddove invece il sig. Abdulrahim ha negato di avere «occupato posti di alto livello in seno al LIFG».

85      Per quanto riguarda il secondo motivo specifico invocato nella motivazione e sintetizzato nel precedente punto 72, l’affermazione secondo la quale il sig. Abdulrahim sarebbe «rimasto in stretto contatto con gli alti responsabili del LIFG nel Regno Unito» è insufficientemente precisa e concreta, dato che non contiene nessuna indicazione sull’identità degli interessati né sulla natura di questi «stretti contatti». Ad ogni modo, essa non risulta suffragata in modo giuridicamente adeguato alla luce delle circostanziate spiegazioni del sig. Abdulrahim, quali sintetizzate nel precedente punto 76.

86      Quanto al terzo motivo specifico invocato nella motivazione e sintetizzato nel precedente punto 72, nessuna informazione o elemento di prova è stato prodotto per suffragare l’affermazione sulla quale esso si basa, laddove invece il sig. Abdulrahim ha negato di essere uno «stretto collaboratore dei direttori dell’agenzia di soccorso Sanabel».

87      In merito al quarto motivo specifico invocato nella motivazione e sintetizzato nel precedente punto 72, secondo il quale il sig. Abdulrahim sarebbe stato «strettamente legato ai sigg. Ghuma Abd’rabbah, Tahir Nassuf e Abdulbaqi Mohammed Khaled», il sig. Abdulrahim ha spiegato in particolare, nella sua dichiarazione scritta del 13 marzo 2009 e nella lettera dei suoi legali alla Commissione del 19 agosto 2009, che egli conosceva il primo da un semplice punto di vista «sociale», essendo originario della sua stessa regione libica, che si era recato una sola volta presso il domicilio del secondo e l’aveva visto per l’ultima volta nel 2003 o nel 2004, e che il terzo, che era suo suocero, era stato parimenti iscritto a torto nell’elenco controverso, a causa della sua associazione con il LIFG. Nelle sue memorie, il sig. Abdulrahim ha ulteriormente esposto che egli conosceva numerosi membri della comunità libica espatriata nel Regno Unito, dato che quest’ultima era una piccola comunità e la maggior parte dei rifugiati si conoscevano e si aiutavano reciprocamente, ma che era impossibile sapere se un membro di questa comunità fosse implicato o meno nel terrorismo. In mancanza di qualsiasi altra circostanziata spiegazione concernente queste tre persone, la natura dei loro legami con il sig. Abdulrahim e la loro personale implicazione in una qualsivoglia attività terroristica, detto quarto specifico motivo non sembra suffragato in modo giuridicamente adeguato.

88      Per quanto concerne il quinto motivo specifico invocato nella motivazione e sintetizzato nel precedente punto 72, secondo il quale il sig. Abdulrahim avrebbe avuto «come stretto collaboratore il sig. Ismail Kamoka», il quale si sarebbe dichiarato colpevole nel Regno Unito, nel giugno 2007, in risposta a un’accusa riguardante la sua partecipazione a un’impresa terroristica, il sig. Abdulrahim ha affermato segnatamente, nella sua dichiarazione scritta del 13 marzo 2009 e nella lettera dei suoi legali alla Commissione del 19 agosto 2009, che egli aveva incontrato il sig. Kamoka in Arabia Saudita durante i suoi studi universitari, che quest’ultimo era venuto a rifugiarsi nel Regno Unito circa due anni prima di lui, che allora si erano rivisti, per l’ultima volta due anni o due anni e mezzo prima, ma che egli ignorava qualsiasi eventuale condanna penale di cui egli possa essere stato oggetto. Alla luce di queste circostanziate spiegazioni, non si può considerare come dimostrato in modo giuridicamente adeguato che il sig. Abdulrahim fosse uno «stretto collaboratore» del sig. Kamoka. Di conseguenza, un’eventuale condanna penale di quest’ultimo in relazione a un’attività terroristica, anche ammettendo che sia dimostrata, non può essere tenuta presente a carico del sig. Abdulrahim, in mancanza di qualsiasi altra spiegazione in merito al coinvolgimento personale di quest’ultimo in una siffatta attività. Di conseguenza, il quinto motivo specifico non risulta suffragato in modo giuridicamente adeguato.

89      Nel caso di specie, nessuna informazione ricavata dalla motivazione consente pertanto di dimostrare in modo giuridicamente adeguato che il sig. Abdulrahim fosse materialmente collegato ad Al-Qaeda alla data della sua iscrizione nell’elenco controverso.

90      Nemmeno i documenti allegati alla risposta della Commissione alla misura di organizzazione del procedimento, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2014, permettono di constatare la fondatezza della motivazione contestata al sig. Abdulrahim. Del resto, questi documenti appaiono a priori irrilevanti in quanto essi sono, per la maggior parte, successivi sia all’iscrizione del nome del sig. Abdulrahim sull’elenco del comitato per le sanzioni sia all’adozione del regolamento n. 1330/2008 e, di conseguenza, non possono essere stati presi in considerazione dal comitato per le sanzioni né dalla Commissione al fine di valutare l’opportunità del congelamento dei capitali del sig. Abdulrahim.

91      In particolare, la testimonianza scritta («witness statement») del capo del dipartimento antiterrorismo del FCO del 18 maggio 2011 dinanzi alla High Court, nella causa The Queen on the application of Abdulbasit Abdulrahim v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (allegato 1 alla risposta della Commissione), rivela sostanzialmente che la decisione iniziale del FCO di proporre l’iscrizione del sig. Abdulrahim sull’elenco del comitato per le sanzioni, nel luglio 2008, era basata essenzialmente sul fatto che «i funzionari incaricati del fascicolo pensavano che esistesse un fascicolo convincente in base al quale [il sig. Abdulrahim] era membro del [LIFG]» e, di conseguenza, «associato ad Al-Qaeda» (punto 21). Nessuna informazione o elemento di prova corrobora però quest’opinione, laddove la motivazione comunicata dal Regno Unito al comitato per le sanzioni, in seguito a tale decisione, per giustificare quest’iscrizione, corrisponde punto per punto alla sintesi della motivazione del comitato per le sanzioni.

92      L’allegato 2 alla risposta della Commissione consiste in una trascrizione del discorso dei sigg. Ayman Al Zawahiri e Abu Laith Al Libi del 3 novembre 2007, che annunciava la fusione ufficiale tra il LIFG e Al-Qaeda. Questo documento risulta però irrilevante nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già illustrate in sede di esame del motivo di ordine generale invocato a carico del sig. Abdulrahim (v. precedenti punti da 73 a 82).

93      L’allegato 3 alla risposta della Commissione consiste in una lettera dell’8 dicembre 2010, indirizzata dal rappresentante permanente del Regno Unito al presidente del comitato per le sanzioni, la quale illustra in particolare le ragioni per le quali questo Stato membro sosteneva la domanda di cancellazione del sig. Abdulrahim dall’elenco del comitato per le sanzioni, ma che non precisa le ragioni per le quali la sua iscrizione in detto elenco era stata considerata giustificata nel luglio 2008.

94      L’allegato 4 alla risposta della Commissione è una lettera del FCO del 18 gennaio 2014 alla Commissione, che accompagna i documenti prodotti quali allegati 1, 2 e 3.

95      Gli allegati 5 e 6 alla risposta della Commissione sono articoli di stampa che parlano della fusione tra il LIFG e Al-Qaeda, nel 2007. Essi sono irrilevanti nel caso di specie, alla luce delle considerazioni già svolte in sede di esame della motivazione generale invocata a carico del sig. Abdulrahim (v. precedenti punti da 73 a 82).

96      Infine, gli allegati 7, 8 e 9 alla risposta della Commissione sono articoli o studi che consistono essenzialmente in informazioni generiche relative o al LIFG, o ad Al-Qaeda, o al terrorismo islamico nel Regno Unito, e non riguardano per nulla il caso specifico del sig. Abdulrahim.

97      Dall’analisi che precede e dai soli elementi del fascicolo a disposizione del Tribunale si ricava che nessuna delle affermazioni formulate a carico del sig. Abdulrahim nella motivazione fornita dal comitato per le sanzioni era in grado di giustificare l’adozione, a livello dell’Unione, di misure restrittive a suo carico, e ciò o per insufficienza di motivazione, o per la mancanza di informazioni o di elementi di prova che potessero corroborare la motivazione in questione a fronte delle contestazioni circostanziate dell’interessato (v., in tal senso, sentenza Kadi II, punto 163).

98      Alla luce di tutto ciò, occorre annullare il regolamento n. 1330/2008, per i motivi in diritto enunciati nel punto precedente (v., in tal senso, sentenza Kadi II, punto 164), senza che occorra pronunciarsi sugli altri motivi, censure e argomenti del sig. Abdulrahim.

 Sulle spese

99      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Abdulrahim ne ha fatto domanda, il Consiglio e la Commissione, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese sostenute a titolo del ricorso di annullamento, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte.

100    Ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 3, del medesimo regolamento, poiché al sig. Abdulrahim è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio e il Tribunale ha condannato le istituzioni convenute a sopportare le spese sostenute da costui, dette istituzioni saranno tenute a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate a titolo di gratuito patrocinio.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, è annullato nella parte in cui concerne il sig. Abdulbasit Abdulrahim.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sono condannati a sostenere, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal sig. Abdulrahim a titolo del ricorso di annullamento, nonché le somme anticipate dal Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 gennaio 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.