Language of document : ECLI:EU:C:2018:711


Causa C176/17

Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej

contro

Mariusz Wawrzosek

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 settembre 2018

1.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione – Portata – Limiti – Inapplicabilità in assenza di elementi di diritto e di fatto necessari al suo controllo

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1)

2.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Esistenza di modalità procedurali che consentono un controllo efficace da parte del giudice nazionale – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1)

3.        Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Mezzi destinati a far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive – Procedimento inteso all’emissione di un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale che garantisce gli obblighi derivanti da un contratto di credito al consumo – Necessità di modalità procedurali che consentono di garantire il rispetto dei diritti del consumatore

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 7, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 44)

2.      Per quanto riguarda il diritto a un ricorso effettivo, occorre rilevare che l’obbligo, risultante dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di stabilire modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dalla direttiva 93/13 contro l’uso di clausole abusive implica la previsione normativa di un ricorso effettivo, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Il diritto a un ricorso effettivo deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, sia per quanto riguarda le modalità procedurali relative a siffatte azioni (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, al fine di determinare se un procedimento, come quello di cui al procedimento principale, violi il diritto ad un ricorso effettivo, il giudice del rinvio deve determinare, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, se le modalità del procedimento di opposizione previste dal diritto nazionale possano far sorgere il rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga il ricorso richiesto (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, punto 54; del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 58, e del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, punto 52). In assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali interessate, infatti, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 7 dicembre 2017, Banco Santander, C‑598/15, EU:C:2017:945, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

Tra i mezzi adeguati ed efficaci, che devono garantire ai consumatori il diritto a un ricorso effettivo, deve essere compresa la possibilità di presentare un ricorso o un’opposizione a condizioni di procedura ragionevoli, cosicché l’esercizio dei diritti dei consumatori non sia soggetto a condizioni, in particolare relative a termini o costi, che limitino l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 46 nonché giurisprudenza ivi citata).

(v. punti 59, 61‑63)

3.      L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che consente di emettere un’ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale valida, che garantisce un credito derivante da un contratto di credito al consumo, quando il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non dispone del potere di procedere a un esame dell’eventuale carattere abusivo delle clausole del suddetto contratto, una volta che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ingiunzione non permettono di assicurare il rispetto dei diritti che il consumatore trae dalla direttiva in parola.

A tal proposito, occorre rilevare che sussiste un rischio non trascurabile che i consumatori interessati non propongano l’opposizione richiesta a causa del termine particolarmente breve previsto a tal fine, o perché possono essere dissuasi dal difendersi tenuto conto delle spese che un’azione giudiziaria implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato, o perché ignorano o non intendono la portata dei loro diritti, o ancora in ragione del contenuto succinto della domanda d’ingiunzione introdotta dai professionisti e, pertanto, dell’incompletezza delle informazioni delle quali dispongono (v., in tal senso, sentenza del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, punto 52 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 21 giugno 2016, Aktiv Kapital Portfolio, C‑122/14, non pubblicata, EU:C:2016:486, punto 37). Ne consegue che modalità procedurali, come quelle in questione nel procedimento principale, nei limiti in cui esigono che il consumatore produca, entro due settimane dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento, fatti e mezzi di prova che consentano al giudice di procedere a tale valutazione, e nei limiti in cui penalizzano il consumatore quanto al modo in cui vengono calcolate le spese giudiziarie, comportano un rischio del genere.

(v. punti 69‑71 e dispositivo)